Corte costituzionale

Sentenza n. 324/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 62r.d. 2537/1925

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, comm; primo

e terzo del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (approvazione del regolamento

per la professione di ingegnere e di architetto) promosso con ordinanza

emessa il 31 luglio 1979 dal Pretore di Mirandola nel procedimento

penale a carico di Cavalieri Giacinto ed altro iscritta al n. 717 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 345 del 1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza del 26 aprile 1983, il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

uditi gli avvocati dello Stato Vito Cavalli e Stefano Onufrio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di persone imputate

del reato di cui all'art. 328 c.p. per aver omesso di denunciare alle

competenti autorità la situazione di incompatibilità in cui versava

l'ing. Ferraresi Martino per essere contemporaneamente dipendente

dell'ente pubblico (Azienda intercomunale Municipalizzata Acqua e Gas)

cui esse erano preposte ed iscritto all'albo professionale della

propria categoria, il Pretore di Mirandola, con ordinanza del 31 luglio

1979 (r.o. 717/79), sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, primo e terzo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537

(recante "Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere

e di architetto"), assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo

comma e 98 Cost.

Il citato art. 62, nei suoi primi tre commi, recita testualmente:

"Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica

amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si

trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono

soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale

esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera

professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi,

regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria

espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli

ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende".

Ad avviso del Pretore di Mirandola, il suddetto primo comma "sembra

presupporre il riconoscimento in favore degli ingegneri ed architetti

che siano impiegati di una pubblica Amministrazione del diritto di

iscrizione all'Albo Professionale e di esercizio della libera

professione". Tale esercizio professionale appare poi, alla stregua del

secondo comma, configurato come diritto soggettivo, per la cui

attuazione l'iscrizione all'albo è presupposto e condicio iuris, e di

ciò vi è conferma nel terzo comma, ove il provvedimento di

autorizzazione all'esercizio della libera professione assume valore

meramente ricognitivo di un diritto presupposto.

Ciò premesso il Pretore assumeva che il riconoscimento, da parte

delle disposizioni impugnate, del diritto di iscrizione all'Albo in

presenza di un rapporto di dipendenza dalla P.A. darebbe luogo ad una

disparità di trattamento in favore di ingegneri ed architetti,

rispetto ad altre categorie "i cui ordinamenti sanciscono come

principio fondamentale il divieto di iscrizione all'albo per i

dipendenti dello Stato, delle Provincie, delle Regioni e dei Comuni

(es.: Avvocati e Procuratori: art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578;

Geometri: citato art. 7 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274)". Tale diritto,

in quanto presupposto di una potenziale attività di libera professione

(ancorché condizionata all'autorizzazione dei capi gerarchici),

sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 98 Cost., giacché al principio

in forza del quale, "senza alcuna eccezione", il pubblico impiegato è

al servizio esclusivo della nazione dovrebbe conseguire che egli debba

"riservare all'Amministrazione Pubblica la propria intera energia e

capacità di lavoro".

La predetta ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 19 dicembre 1979.

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della questione

assumendo che il r.d. n. 2537/1925 è un mero regolamento di esecuzione

della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e non è perciò suscettibile di

sindacato di costituzionalità, che può concernere solo le leggi e gli

atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.).

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione è comunque infondata.

Premesso che, "a quanto sembra risultare dal tenore dell'ordinanza", la

disparità di trattamento lamentata attiene non già all'esercizio

della professione di ingegnere da parte del dipendente comunale, bensì

alla sua iscrizione all'albo, l'Avvocatura osservava che la previsione

che consente tale iscrizione si giustifica col fatto che - a differenza

di quanto accade per altre professioni intellettuali (es. laureati in

legge) - essa è necessariamente richiesta ai fini dell'espletamento

delle mansioni istituzionali da parte degli ingegneri che siano

dipendenti della P.A.; tant'è che se altrettanto accade in altri casi

(come ad es. per i professori universitari) la compatibilità tra

impiego e iscrizione all'albo risorge (v. art. 3, a), r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578).

Dalla distinzione tra iscrizione (permessa) ed esercizio della

professione (di regola vietato) deriva inoltre che la norma impugnata

non influisce sull'esclusività del servizio dell'ingegnere dipendente.

E d'altra parte, secondo l'Avvocatura, l'art. 98 Cost., non ha

attinenza col dovere di non sottrarre energie alla P.A., essendo tale

disposizione intesa solo ad impedire "che l'attività dei pubblici

impiegati possa essere influenzata dalle loro convinzioni politiche o

dall'adesione ad un partito". Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo e

terzo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 deve essere dichiarata

inammissibile, in quanto detto decreto va qualificato come atto non

avente forza di legge, e non è perciò suscettibile di sindacato di

costituzionalità ai sensi dell'art. 134 Cost.

Invero il r.d. n. 2537 citato, con il quale è stato approvato il

"regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto", fu

emanato a per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno

1923, n. 1395" (concernente la "Tutela del titolo e dell'esercizio

professionale degli ingegneri e degli architetti"): legge che all'art.

7, prevedeva appunto che tali norme (di "attuazione" e "coordinamento")

sarebbero state emanate "con regolamento".

Oltre che dagli elementi testuali ora indicati - denominazione ed

oggetto - la natura regolamentare dell'atto in questione, risulta poi

dalle forme della sua emanazione, essendo esso stato adottato con

decreto reale, registrato alla Corte dei Conti ed emesso sentito il

parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta dei Ministri interessati: forme, queste, che sono

appunto quelle proprie dei regolamenti di esecuzione, giusta il

disposto dell'art. 1 n. 1 della legge 31 gennaio 1928, n. 100.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, primo e terzo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537

sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 98 Cost. dal

Pretore di Mirandola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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