Corte costituzionale

Sentenza n. 323/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge 26 marzo 1983, n. 84 (Sostituzione del franco oro

Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla

disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di

modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di

prelievo del Fondo monetario internazionale), promosso con ordinanza

emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento

civile vertente tra la Ditta Sibram di Canestri e C. e l'Alitalia

s.p.a., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione della Ditta Sibram e dell'Alitalia

s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi gli avv. Miro Sorrentino per la Ditta Sibram, Gustavo

Romanelli per l'Alitalia s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Antonio

Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Società SIBRAM di Canestri e C. conveniva dinanzi al

Tribunale di Genova l'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a.,

chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a causa

della perdita di merce di cui era destinataria (in particolare,

camicette), avvenuta nel corso di un trasporto aereo dalla Cina

all'Italia.

Il Tribunale adito, premesso che la natura internazionale del

trasporto in questione comporta l'applicabilità della Convenzione di

Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata sia dall'Italia che dalla

Cina), e disattese alcune eccezioni preliminari sollevate dalla

convenuta, rileva che non vi è dubbio né sulla verificazione

dell'evento, né sulla responsabilità del vettore e che ciò

comporterebbe la condanna della convenuta al risarcimento del danno,

che andrebbe quantificato in dollari USA 4365,2. Senonché,

l'Alitalia ha eccepito il limite di responsabilità del vettore aereo

ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia, modificato per

l'Italia dalla legge 26 marzo 1983, n. 84: quest'ultima legge deve

trovare, afferma il giudice remittente, necessaria applicazione nel

caso di specie, in quanto la legge che dà esecuzione interna ad un

trattato internazionale non pare godere di una posizione privilegiata

rispetto ad una qualsiasi norma successiva introdotta con legge

ordinaria.

A questo punto, però, il Tribunale, accogliendo l'istanza della

società attrice, ritiene non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale della citata legge n. 84 del 1983, per

violazione degli artt. 10 e 3 della Costituzione, e svolge al

riguardo le seguenti considerazioni.

La legge impugnata, la quale ha sostituito al franco-oro Poincaré

i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, ha

indubbiamente comportato una sicura e drastica riduzione (per i casi

in cui è applicabile il diritto italiano) del diritto al

risarcimento derivante dai contratti di trasporto aereo; nel caso di

specie, infatti, si passa da un risarcimento di lire 2.652.840,

liquidabile applicando il franco Poincaré, ad uno di lire 263.925,

basandosi sui diritti speciali di prelievo.

Tale limitazione appare in contrasto, innanzitutto, con l'art. 10,

primo comma, della Costituzione. Premesso che la materia non è di

facile approccio, poiché involge il problema fondamentale intorno al

quale si fondano tutte le teorie del diritto internazionale, cioè la

derivazione della vincolatività dei trattati per gli Stati sovrani,

interessa accertare se sia un principio internazionalmente accettato

e rispettato quello dell'obbligatorietà dei patti internazionali e

se pertanto uno Stato possa unilateralmente modificare in senso

deteriore per taluno le previsioni di una norma pattizia.

Nel caso di specie, la giustificazione addotta in sede di

approvazione del testo legislativo del 1983 è quella di anticipare

per l'Italia l'introduzione degli accordi di Montreal del 1975: ma

tali accordi, prosegue il giudice remittente, probabilmente non

entreranno mai in vigore per il mancato raggiungimento del numero

minimo di adesioni, per cui l'emanazione della legge censurata non

può considerarsi quale adempimento di un patto assunto dall'Italia

in sede internazionale.

Al contrario, occorre considerare che lo Stato italiano migliorò

nel complesso la posizione soggettiva dei propri cittadini aderendo

alla Convenzione di Varsavia del 1929, sì che la successiva

compressione della sfera di diritto ad essi riconosciuta, ed in

misura così rilevante, poteva derivare solo da un ulteriore patto;

la limitazione di sovranità dello Stato, una volta attuata nei modi

di legge, non appare possa essere più messa in discussione,

soprattutto se la modificazione viene a conculcare in misura così

grave i diritti che si fondavano sulla cennata limitazione.

La legge del 1983 violerebbe, poi, anche l'art. 3 della

Costituzione.

Essa sottopone, ad avviso del giudice a quo, ad un trattamento

differente gli utenti del medesimo servizio (il trasporto da parte

dell'Alitalia), a seconda che si applichi la legge italiana oppure

che la stessa non sia applicabile. Al caso, infatti, di un ricevitore

non italiano di merci trasportate (dall'Alitalia) dal Brasile

all'Argentina che scopra un ammanco a destino non si applicherà

verosimilmente la legge italiana, ai sensi dell'art. 25 delle

preleggi e delle norme del codice della navigazione sulla legge della

bandiera, con la conseguenza della integrale applicazione della

Convenzione di Varsavia e quindi di una disparità di trattamento non

giustificata se non in base alla cittadinanza del contraente.

Tuttavia, conclude il giudice a quo, quando lo Stato italiano limitò

la propria sovranità aderendo alla Convenzione di Varsavia aumentò

i diritti dei propri cittadini e non si capisce in base a quale

ragionevole criterio essi possano ora essere pregiudicati a fronte

del trattamento che riceve lo straniero che contratta con l'Alitalia.

2. - Si sono costituite dinanzi a questa Corte entrambe le parti

del giudizio a quo.

La società SIBRAM svolge argomentazioni adesive all'ordinanza di

rimessione, sottolineando in particolare che il cittadino italiano

che agisca dinanzi al giudice italiano invece che avanti al giudice

di uno degli altri fori competenti ex art. 28 della Convenzione di

Varsavia riceve una tutela minore, ed è quindi costretto ad adire il

giudice straniero; ne consegue una disparità di trattamento tra il

cittadino e lo straniero, per il quale è più agevole adire il

giudice del proprio paese, presso il quale trova più completa tutela

dei propri diritti, in relazione ad un medesimo rapporto, regolato da

una medesima norma di diritto uniforme. Tutto ciò avviene a seguito

della legge n. 84 del 1983, che ha violato l'art. 10 della

Costituzione, il quale avrebbe recepito nella nostra Carta

costituzionale il principio pacta sunt servanda.

L'Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a. conclude, invece, per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione.

La questione sarebbe, innanzitutto, irrilevante perché la legge

censurata attiene solo al quantum dell'obbligazione risarcitoria del

vettore aereo, mentre nel caso di specie sono contestati i

presupposti stessi della responsabilità e l'ordinanza collegiale non

costituirebbe strumento idoneo a disattendere le eccezioni di rito e

di merito sollevate dalla convenuta, attenendo per sua natura

all'attività istruttoria del giudizio ed essendo sempre revocabile.

Nel merito, l'Alitalia osserva:

a) quanto alla dedotta violazione dell'art. 10 della

Costituzione, la questione appare ictu oculi destituita di

fondamento.

Premesso che la legge del 1983 non solo non sovverte, ma anzi

rende concretamente applicabile, nelle nuove condizioni economiche

internazionali, il limite risarcitorio introdotto dalla Convenzione

di Varsavia, essa comunque non viola l'invocato parametro

costituzionale in quanto l'autorevole, ma isolata opinione secondo

cui tra le "norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute" andrebbe compreso il principio pacta sunt servanda è

stata da sempre vivacemente contestata dalla dottrina largamente

maggioritaria. È stata, poi, la giurisprudenza della Corte

costituzionale a rendere ius receptum il principio secondo cui il

primo comma dell'art. 10 Cost. ha riguardo solamente alle norme di

diritto internazionale consuetudinario e non si estende a quelle

convenzionali, vale a dire ai singoli impegni assunti in campo

internazionale dallo Stato.

b) Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, non è chiaro, afferma la società Alitalia, se

l'ordinanza di rimessione abbia inteso fare riferimento al caso di

vertenza portata dinanzi al giudice italiano o a quello di vertenza

portata dinanzi al giudice straniero.

Nella prima ipotesi la disparità di trattamento certamente non

sussiste, in quanto il giudice italiano, anche se si tratti di

trasporto con punti di partenza e di arrivo entrambi all'estero, ma

cui si applichi la Convenzione di Varsavia, applicherà tale

Convenzione quale vigente in Italia, quindi nel testo modificato

dalla legge del 1983.

Nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 3 non è neppure

ipotizzabile, in quanto non è configurabile una lesione del

principio di eguaglianza con riferimento a soggetti che, in paesi

diversi e nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi, certamente

non si trovano in situazioni giuridiche oggettivamente uguali.

A prescindere da ciò, prosegue la difesa dell'Alitalia, il

problema non è neppure correttamente posto in punto di fatto, in

quanto in diversi ordinamenti stranieri la scomparsa del prezzo

ufficiale dell'oro ha posto l'esigenza di superare gli inconvenienti

connessi al sistema di limitazione di responsabilità basato sulla

conversione in moneta nazionale del valore dell'oro sul libero

mercato, ricorrendo a concreti rimedi finalizzati al conseguimento di

risultati più corrispondenti al fine di conformità perseguito dalla

Convenzione di Varsavia.

Il legislatore italiano del 1983 ha provveduto ad innestare nel

corpo della disciplina uniforme del sistema di Varsavia quelle stesse

unità di conto (diritti speciali di prelievo) previste dai

Protocolli di Montreal del 1975, ratificati dall'Italia con la legge

6 febbraio 1981, n. 43.

Infine, conclude l'Alitalia, il trattamento dell'utente del

servizio aereo non è affatto deteriore di quello dell'utente degli

altri servizi di trasporto di merci, anch'essi sottoposti a precisi

limiti di responsabilità del vettore.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione.

L'Avvocatura dello Stato premette che con la legge impugnata lo

Stato italiano ha ritenuto di intervenire per porre fine alla

situazione di incertezza determinatasi sia per il formarsi di un

doppio mercato dell'oro, con prezzi divergenti dal mercato libero

rispetto al corso ufficiale, sia per la perdurante mancata entrata in

vigore dei Protocolli di Montreal del 1975; sostituendo il

riferimento al franco Poincaré con i diritti speciali di prelievo

l'Italia si è del resto adeguata ad analoghe iniziative adottate da

altri Stati aderenti alla Convenzione di Varsavia.

Ciò premesso, l'Avvocatura rileva, quanto all'art. 10 della

Costituzione, che esso, come è ormai pacifico, non è applicabile

alle norme pattizie, con la conseguenza che non è prospettabile una

questione di legittimità costituzionale per contrasto di una legge

con disposizioni di convenzioni internazionali (diverse dai trattati

istitutivi delle Comunità europee). Quanto, poi, alla censura

riferita all'art. 3 della Costituzione, a parte che si basa su un

presupposto di fatto errato, essa è comunque infondata in quanto le

garanzie di equilibrio e razionalità di cui alla citata norma

costituzionale operano esclusivamente nell'ambito delle relazioni tra

norme o sistemi normativi interni all'ordinamento nazionale.

4. - Nell'imminenza dell'udienza ha depositato memoria aggiuntiva

la società Alitalia, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni

svolte nella comparsa di costituzione. Aggiunge, poi, la difesa della

società che il trasporto aereo internazionale risulta disciplinato

nella sua regolamentazione uniforme da diversi testi succedutisi nel

tempo (si parla, infatti, comunemente di "sistema di Varsavia"),

ciascuno dei quali vincola i soli paesi da cui ogni testo è stato

ratificato, con la conseguenza che ne risulta un quadro normativo che

necessariamente presenta numerose variabili e soluzioni diverse.

Quanto ai Protocolli di Montreal, è estremamente verosimile una

prossima entrata in vigore quanto meno di quelli n. 1 e 2, già

ratificati da ventidue Stati su trenta. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 26 marzo 1983 n. 84

(e cioè dei tre articoli di cui consta la legge), in riferimento

agli artt. 10 e 3 della Costituzione. Il primo parametro è invocato

in quanto la legge denunciata "ha apportato una modifica unilaterale

ad un patto internazionale liberamente sottoscritto dall'Italia",

vale a dire la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 resa

esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 n. 841; il secondo in

quanto "la norma sospettata d'incostituzionalità sottopone ad un

differente trattamento gli utenti del medesimo servizio (il trasporto

da parte dell'Alitalia) a seconda che si applichi la legge italiana

oppure che la stessa non sia applicabile".

2. - Ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum è

opportuno premettere brevi cenni sulle vicende da cui trae origine la

legge censurata.

La Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune regole

relative al trasporto aereo internazionale ha disciplinato, fra

l'altro, i limiti di responsabilità del vettore aereo per danni a

persone, bagagli o merci durante il trasporto, determinandone

l'importo (art. 22 n. 4) in franchi francesi dell'epoca, (il

cosiddetto franco Poincaré), corrispondenti a 65,5 milligrammi di

oro fino al titolo di 900 millesimi. Il Protocollo dell'Aja del 28

settembre 1955, reso esecutivo in Italia con legge 3 dicembre 1962 n.

1832, ha modificato la Convenzione di Varsavia in alcune sue parti,

stabilendo, per quel che qui interessa (emendamento XI sostitutivo

dell'art. 22), che le somme indicate in franchi sono considerate come

riferite ad una unità monetaria costituita da 65 milligrammi e mezzo

d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. Le somme potevano essere

convertite in ciascuna moneta nazionale e la conversione doveva

effettuarsi in caso di controversia giudiziaria secondo il valore oro

della moneta alla data del giudizio.

Ulteriori modifiche al testo così emendato della Convenzione di

Varsavia furono apportate dal Protocollo del Guatemala dell'8 marzo

1971, reso esecutivo in Italia dalla legge 6 febbraio 1981, n. 43; ma

detto accordo, essendo stato ratificato da pochi Stati, non è

entrato in vigore, e comunque esso non incideva sulla parte

concernente la determinazione ed il calcolo delle somme relative ai

limiti di responsabilità del vettore per le merci ed i bagagli.

Le successive vicende monetarie internazionali, la formazione di

un doppio mercato dell'oro, la denuncia degli accordi di Bretton

Woods, determinavano il venir meno di un sistema uniforme e

soddisfacente di calcolo delle somme anzidette nelle diverse monete

nazionali. I Protocolli di Montreal del 25 settembre 1975, resi

esecutivi in Italia dalla legge 6 febbraio 1981 n. 43, hanno inteso

porre rimedio a tale stato di incertezza rapportando la

quantificazione dei limiti previsti per la responsabilità del

vettore ai diritti speciali di prelievo introdotti, come è noto, dal

Fondo monetario internazionale quale unità internazionale di

pagamento. I Protocolli di Montreal non sono però ancora entrati in

vigore, poiché non si è verificata la condizione richiesta della

loro ratifica da parte di almeno trenta Stati.

A questo punto il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno

anticipare unilateralmente l'applicazione della nuova normativa

introdotta dai Protocolli anzidetti; con la legge n. 84 del 1983

viene infatti stabilito che le somme previste dall'art. 22 della

Convenzione di Varsavia quali limiti della responsabilità del

vettore aereo sono sostituite da nuovi importi calcolati in diritti

speciali di prelievo; in particolare, per quanto riguarda la

controversia di cui è investito il giudice a quo, la somma di 250

franchi oro Poincaré per Kg. di merce è convertita in 17 diritti

speciali di prelievo.

Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la citata legge n.

84 del 1983 non contrasti con l'art. 10 della Costituzione, in

quanto, modificando unilateralmente un trattato internazionale,

avrebbe violato il principio, generalmente accettato e rispettato,

dell'obbligatorietà dei patti internazionali, ed altresì con l'art.

3 della Costituzione, in quanto verrebbe a creare una ingiustificata

disparità di trattamento fra utenti del trasporto aereo ai quali si

applichi la legge italiana e utenti cui si debba ancora applicare la

Convenzione di Varsavia.

3. - La difesa dell'Alitalia e l'Avvocatura dello Stato

eccepiscono innanzitutto l'inammissibilità della questione.

Sostiene la difesa della parte privata che, mentre la proposta

questione concerne esclusivamente il quantum della obbligazione

risarcitoria dedotta in giudizio, il giudice a quo, con la ordinanza

di rimessione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di rito e di

merito sollevate dalla convenuta; poiché la decisione su tali punti

può sempre essere modificata nel prosieguo del giudizio, ed è

ovviamente pregiudiziale all'accertamento del quantum, la questione

risulterebbe inammissibile per irrilevanza.

L'eccezione va disattesa.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che la

valutazione della rilevanza della questione debba essere compiuta, da

parte del giudice remittente, allo stato degli atti; delibando cioè,

con idonea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e

preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa

prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione

della questione di legittimità costituzionale.

Poiché nel caso in esame l'ordinanza di rimessione risponde

pienamente a tali requisiti, tanto basta perché la questione sia

ritenuta ammissibile.

Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di inammissibilità

prospettata dall'Avvocatura dello Stato nelle conclusioni dell'atto

di intervento, giacché essa non è suffragata da alcuna specifica

motivazione, dato che tutte le argomentazioni addotte riguardano il

merito della questione.

4. - In ordine logico va esaminata in primo luogo l'ipotesi di

contrasto della legge impugnata con l'art. 10 della Costituzione.

La questione è infondata.

Emerge in modo inequivocabile dai lavori dell'Assemblea

costituente - e dottrina e giurisprudenza sono concordi - che l'art.

10, primo comma, della Costituzione prevede l'adattamento automatico

del nostro ordinamento esclusivamente alle "norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute", intendendosi per tali le

norme consuetudinarie.

L'adattamento alle norme internazionali pattizie avviene invece per

ogni singolo trattato con un atto ad hoc consistente nell'ordine di

esecuzione adottato di regola con legge ordinaria. Ne consegue che i

trattati internazionali vengono ad assumere nell'ordinamento la

medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione. Quando

l'esecuzione è avvenuta mediante legge ordinaria, essi acquistano

pertanto la forza ed il rango di legge ordinaria che può essere

abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva. È rimasta

minoritaria in dottrina, e non è mai stata condivisa dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, né di questa Corte, la

tesi secondo la quale i trattati internazionali, pur introdotti nel

nostro ordinamento da legge ordinaria, assumerebbero un rango

costituzionale o comunque superiore, così da non poter essere

abrogati o modificati da legge ordinaria in forza del principio del

rispetto dei trattati (pacta sunt servanda), norma di diritto

internazionale generalmente riconosciuta. In tal modo si verrebbe a

ricondurre le norme internazionali pattizie sotto l'impero dell'art.

10, primo comma, della Costituzione, mentre - come si è detto - esso

è stato così formulato proprio per limitarlo alle norme generali

materiali ed escludere dalla sua sfera di applicazione i trattati, in

quanto la norma generale "pacta sunt servanda" è norma strumentale

non suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno.

Questa Corte non può quindi non confermare la propria costante

giurisprudenza che esclude le norme internazionali pattizie,

ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'art. 10 della

Costituzione (sentt. nn. 153 del 1987, 96 del 1982, 188 del 1980, 48

del 1979, 104 del 1969, 32 del 1960).

Il parametro dell'art. 10 della Costituzione è stato perciò a

torto invocato dal giudice remittente, poiché non confligge con esso

la legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso

esecutivo con la normale legge ordinaria.

Può anche osservarsi in questa sede che nel caso in esame non

varrebbe nemmeno appellarsi al cosiddetto principio di "specialità

dei trattati", sostenuto da una parte della dottrina. È evidente che

l'eventuale applicazione di tale principio non darebbe luogo ad una

questione di legittimità costituzionale, ma sarebbe rimessa alla

funzione di interprete delle leggi demandata al giudice ordinario;

comunque, sia dalla formulazione testuale della legge 26 marzo 1983,

n. 84, sia dai lavori preparatori, emerge chiaramente la espressa

volontà del legislatore di modificare la Convenzione di Varsavia in

alcune sue clausole contenute nell'art. 22, e quindi di sospendere in

tali parti l'esecuzione del trattato stesso.

5. - La questione è parimenti infondata sotto il profilo

dell'altro parametro invocato, vale a dire l'art. 3 della

Costituzione.

Su questo punto il giudice a quo formula sostanzialmente una

duplice censura, prospettando sia una ingiustificata disparità di

trattamento che potrebbe verificarsi fra "utenti del medesimo

servizio (il trasporto da parte dell'Alitalia) a seconda che si

applichi la legge italiana oppure che la stessa non sia applicabile",

sia la irragionevolezza della compressione del diritto al

risarcimento liquidabile all'utente del trasporto merci, in quanto il

passaggio dalla disciplina della Convenzione di Varsavia a quella

della legge impugnata comporta una riduzione di oltre dieci volte del

limite prefissato per la responsabilità del vettore. Quali che siano

i presupposti sui quali il giudice remittente fonda le sue ipotesi,

le due censure devono essere disattese.

È pacifico che non sussiste disparità di trattamento

riconducibile ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione quando

vengano paragonate due situazioni, una delle quali regolata dalla

legge italiana e l'altra invece da un ordinamento straniero; tale è

infatti il raffronto ipotizzato dall'ordinanza di remissione, tanto

nel caso che siano presi in considerazione un utente italiano e un

utente straniero, quanto nel caso che la controversia sia portata

dinanzi ad un giudice italiano o dinanzi ad un giudice di altro

paese. Trattandosi sempre di situazioni non omogenee, esse non sono

paragonabili, e comunque non può mai invocarsi l'art. 3 della

Costituzione che opera esclusivamente, - come rileva l'Avvocatura

dello Stato -, "nell'ambito delle relazioni fra norme o sistemi

normativi interni all'ordinamento nazionale".

Altrettanto evidente è la insussistenza sotto il profilo

costituzionale della lamentata irragionevolezza dei nuovi limiti

fortemente ridotti rispetto a quelli precedentemente in vigore. È

appena il caso di ricordare che questa Corte ebbe ad occuparsi della

limitazione della responsabilità del vettore aereo nell'ipotesi di

risarcimento danni per morte di un congiunto. In tale occasione con

la sentenza n. 132 del 1985 fu dichiarata la illegittimità della

norma (l'art. 22 n. 1 della Convenzione di Varsavia come sostituito

dall'art. XI del Protocollo dell'Aja) che stabiliva una limitazione

non giustificata dalla predisposizione di "adeguate garanzie di

certezza od adeguatezza per il ristoro del danno". Ma trattavasi di

danno alla persona, per di più nell'ipotesi estrema della morte, ed

il parametro invocato era l'art. 2 della Costituzione, "garanzia

eretta a presidio inviolabile della persona". La predeterminazione

di una limitazione alla responsabilità del vettore per trasporto di

merci non è condizionata da un parametro costituzionale che limiti

la discrezionalità del legislatore al di fuori del rispetto del

principio di ragionevolezza. Ora, seppure con la legge n. 84 del 1983

si è effettivamente attuata una drastica riduzione dei valori

precedentemente in vigore, se ne potrà discutere l'opportunità, ma

non si può dire che il principio di ragionevolezza sia stato

violato, ove si consideri che il legislatore ha adottato i nuovi

valori uniformandosi a quelli previsti dai Protocolli di Montreal i

quali, seppure non entrati in vigore per il mancato raggiungimento

del numero di ratifiche richiesto, sono stati sottoscritti e

ratificati da molti paesi; tra questi - come si è detto innanzi -

l'Italia, essendo stata disposta l'autorizzazione alla ratifica con

legge 6 febbraio 1981 n. 43.

Va ricordato infine che questa Corte con la sentenza n. 401 del

1987 ha già riconosciuto la legittimità costituzionale dei limiti

previsti per la responsabilità del vettore marittimo di cose: anche

nel caso in esame è importante il rilievo che l'utente rimane

tutelato dallo strumento costituito dalla dichiarazione speciale di

valore prevista dall'art. 22 n. 2 della Convenzione di Varsavia, che

sul punto non ha subito modifiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro

Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla

disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di

modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di

prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione dal Tribunale di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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