Corte costituzionale

Sentenza n. 322/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle pensioni del settore

pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle

casse pensioni degli istituti di previdenza"), indicata per evidente

errore materiale, come "legge 26 aprile 1976, n. 176", promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal Pretore di Pescara nel

procedimento civile vertente tra Tinaro Antonio c/E.N.P.A.S., iscritta

al n. 268 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 243 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura di

Pescara in data 26 luglio 1977, il sig. Antonio Tinaro nella sua

qualità - recita l'ordinanza di rimessione - "di coniuge superstite

della signora Rachele Orsatti, insegnante elementare di ruolo presso la

locale scuola di via Regina Elena (terzo circolo), cessata dal

servizio, in seguito a morte avvenuta il 27 ottobre 1975, con i diritti

e i benefici della legge 336/70 e succ. mod.", ha convenuto innanzi al

Pretore di Pescara "l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza

dipendenti Enti Statali (ENPAS) - Fondo di previdenza per il personale

civile e militare dello Stato - per ottenerne la condanna a

corrispondergli l'indennità di buonuscita a norma dell'art. 7, quarto

comma, della legge 26 aprile 1976, n. 176" (rectius: l. 29 aprile 1976,

n. 177) "che ha modificato il primo comma dell'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sollevando

questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma di detto

art. 7, che limita la retroattività della nuova normativa alle

cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive,

per violazione degli artt. 3, 3 e 36, 3 e 29 della Costituzione".

Il Pretore rilevava la manifesta infondatezza "del dubbio di

legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 26

aprile 1976, n. 176", (rectius: l. 29 aprile 1976, n. 177) "con

riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 29 e 36 della

Costituzione per le ragioni affermate dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 82 del 19 giugno 1979".

Riteneva invece non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale afferente all'ult. comma del detto art. 7,

della l. 26 aprile 1976, n. 176 (rectius: l. 29 aprile 1976, n. 177),

nella parte in cui esso, modificando in melius (per i beneficiari della

nuova normativa) il disposto dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032, limitava la propria efficacia retroattiva al 1 gennaio 1976,

ingenerando così disparità di trattamento - violativa dell'art. 3

Cost. - tra situazioni identiche o analoghe, distinte in virtù di una

(si assume, irragionevole) mera demarcazione temporale.

Con atto presentato presso la Cancelleria di questa Corte in data

16 settembre 1978 interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, che

sosteneva la piena legittimità di una demarcazione temporale nella

produzione degli effetti della legge impugnata, anche in funzione della

opportuna gradualità dell'estensione delle garanzie pubbliche di

protezione sociale.

Non si sono costituite parti private. Considerato in diritto :

1. - L'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (indicata

nell'ordinanza di rimessione per evidente errore materiale, come "legge

26 aprile 1976, n. 176") ha sostituito il primo comma sia dell'art. 3

che dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

Mentre l'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 attribuiva

l'indennità di buonuscita, purché il servizio fosse durato almeno un

biennio compiuto, al dipendente statale che fosse cessato dal servizio

stesso con diritto alla pensione, anche se successivamente

riconosciuta, normale e privilegiata, il testo sostitutivo riconosce

tale diritto all'iscritto al Fondo di previdenza per il personale

civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente Nazionale previdenza e

assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per

qualunque causa dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.

A sua volta, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. in esame stabiliva

che in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio,

l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al

dipendente, compete nell'ordine al coniuge superstite e agli orfani, ai

genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla

pensione di riversibilità.

Il testo sostitutivo del precitato art. 7, quarto comma, della

legge n. 177/1976 recita, invece, che in caso di morte del dipendente

statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella

misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al

coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.

Il quinto comma del medesimo art. 7 statuisce, infine, che "le

disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni

dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive".

2. - In presenza di questa normativa che modifica i presupposti ed

i requisiti per conseguire da parte del dipendente statale cessato dal

servizio e dei suoi familiari superstiti il diritto all'indennità di

buona uscita, il Pretore di Pescara dubita che "la demarcazione

temporale - retroattività limitata al 1 gennaio 1976 -", stabilita

dall'ultimo comma del succitato art. 7 della legge n. 177 del 1976,

contrasti con l'art. 3 Cost.. Ciò perché il legislatore, così

disponendo, avrebbe travalicato il "generalissimo limite di

ragionevolezza" cui sarebbe tenuto, introducendo "rispetto a situazioni

identiche o semplicemente analoghe, trattamenti differenziali".

3. - L'infondatezza della proposta questione risulta di piana

evidenza sol che si consideri come il giudice remittente censuri, per

usare parole sue, la "demarcazione temporale" adottata dal legislatore,

vale a dire la fissazione di un termine a partire dal quale si

applicano, retroattivamente, alcune delle disposizioni contenute nel

testo normativo in esame. In altre parole, il Pretore di Pescara non

contesta che rientri nella discrezionalità del legislatore

l'attribuire efficacia retroattiva a leggi od a disposti di legge,

ovviamente in materia diversa da quella penale, ma dubita, invece,

della legittimità costituzionale della specifica determinazione della

data a far tempo dalla quale si applicano talune disposizioni della

legge, per questo solo aspetto denunziata.

È allora agevole rilevare che una siffatta "demarcazione

temporale" è connaturale alla generalità delle leggi, sì che,

secondo la prospettazione del Pretore di Pescara, potrebbe dubitarsi

della legittimità costituzionale di ciascuna di esse perché la data

di entrata in vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica

previsione costituzionale (art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina

tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero

dato cronologico che, all'evidenza, il rimettente considera estraneo

alle situazioni considerate e poste a raffronto. Infatti, che il

legislatore, nel caso in esame, abbia attribuito una limitata efficacia

retroattiva alle disposizioni sopra riferite non muta i termini

sostanziali in cui è stata posta la questione concernente sempre e

soltanto la legittimità costituzionale della norma che determina la

data dalla quale si applicano alcune disposizioni, più favorevoli,

contenute nella legge de qua.

Vero è che il legislatore ha agito nell'ambito della propria

discrezionalità e senza incorrere in arbitrio di sorta, quando ha

fissato un termine per l'applicabilità di disposizioni che,

comportando maggiori oneri per l'ente previdenziale (e cioè in

definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di

compatibilità soltanto ad esso spettante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pescara con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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