Corte costituzionale

Sentenza n. 320/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/10/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 53r.d. 1022/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del r.d. 9

settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace)

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dal Tribunale supremo

militare sul ricorso proposto da Sicilia Antonino, iscritta al n. 41

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Sicilia

Antonino, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace) e

ricorrente avverso la sentenza in data 11 marzo 1976 del Tribunale

militare territoriale di Bari, il Tribunale supremo militare con

ordinanza del 15 ottobre 1976 (in G.U. n. 73 del 16 marzo 1977, reg.

ord. n. 41/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario

militare), nella parte in cui prevedeva che davanti ai tribunali

militari territoriali i difensori potessero essere scelti tra gli

ufficiali inferiori in servizio, per contrasto con l'art. 24, secondo

comma, Cost.

Riteneva il giudice rimettente che il diritto di difesa, inteso come

assistenza tecnica e professionale basata su una preparazione

specifica, potesse non essere adeguatamente esercitato dal

difensore-ufficiale, eventualmente mancante di detta preparazione.

2. - La parte privata non si è costituita.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce

l'infondatezza della questione richiamando la sentenza n. 108 del 1963,

con cui la Corte riconobbe espressamente legittima la norma impugnata. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza di rimessione viene impugnato l'art. 53

dell'ordinamento giudiziario militare approvato con r.d. 9 settembre

1941 n. 1022, nella parte relativa alla possibilità di scegliere i

difensori davanti ai tribunali militari territoriali tra gli ufficiali

inferiori in servizio, dubitandosi che il difetto di preparazione

tecnico-giuridica degli stessi possa pregiudicare il diritto di difesa

spettante all'imputato in base all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Va preliminarmente osservato che la sopravvenuta legge 7 maggio 1981

n. 180, contenente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace, ha, col primo comma dell'art. 16, abrogato espressamente il

suindicato art. 53. Nondimeno, dovendosi stabilire la validità del

giudizio di primo grado in base a tale disposizione, vigente quando

esso si svolse, la sollevata questione di legittimità costituzionale

risulta ancora rilevante.

Nel merito, va anzitutto ricordato il principio reiteratamente

affermato dalla Corte, secondo cui il diritto di difesa ben può, in

base al discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario, essere

regolato con modalità diverse, ma è pur sempre necessario che la

relativa disciplina ne assicuri l'effettiva e concreta attuazione.

E poiché detto diritto costituisce essenzialmente garanzia di

contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, non può

ritenersi che esso sia sufficientemente tutelato se all'imputato non è

data la reale possibilità di partecipare sostanzialmente in posizione

paritaria alla dialettica processuale (v. sent. n. 46 del 1957 e 190

del 1970).

Né in proposito può essere omesso, per il suo indubbio rilievo, il

richiamo alla giurisprudenza più recente (sent. 3 ottobre 1979 n. 125;

16 dicembre 1980 n. 188), con cui la Corte ha ritenuto che l'assistenza

tecnica, assicurando la regolarità del giudizio e la realizzazione

dell'irrinunciabile diritto di difesa, legittimamente è imposta dalle

norme di procedura (artt. 125 e 128 cod. proc. pen.) indipendentemente

dalla volontà dell'imputato.

Orbene, se si considera che la qualifica di ufficiale delle Forze

armate non presuppone una preparazione giuridica né di carattere

generale né, in particolare, relativamente al diritto penale

(sostanziale e processuale), non si può fare a meno di dedurre che

detta qualifica risulta insufficiente ad assicurare nel processo penale

militare l'effettiva attuazione del diritto di difesa. D'altro canto,

non potrebbe addursi il carattere speciale e peculiare dell'ordinamento

militare, giacché permane pur sempre l'imprescindibile e fondamentale

esigenza di assicurare all'imputato una reale difesa tecnica, a cui ha

razionalmente provveduto appunto adesso la cit. l. 7 maggio 1981 n.

180.

L'Avvocatura dello Stato ha ricordato in contrario una remota

pronuncia di questa Corte (sent. 7 giugno 1963 n. 108) la quale

chiaramente non può essere più invocata nel momento attuale,

caratterizzato, anche sul piano internazionale, da un'evoluzione

legislativa, giurisprudenziale e dottrinale intesa ad assicurare in

maniera piena e reale la tutela del diritto di difesa.

In conclusione, la proposta questione risulta fondata e va perciò

dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 9

settembre 1941 n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte

in cui consente di scegliere nei procedimenti penali davanti ai

tribunali militari territoriali i difensori tra gli ufficiali inferiori

in servizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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