Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

citata

  • art. 56legge 833/1969
  • art. 1legge 1034/1970
  • art. 1d.l. 426/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 26 novembre 1969, n. 833; dell'art. 56 d.l. 26 ottobre

1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034); dell'art. 1

della legge 4 agosto 1973, n. 495 (che converte il d.l. 24 luglio 1973,

n. 426); dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1

della legge 12 agosto 1974, n. 351 (che converte il d.l. 19 giugno

1974, n. 236); degli artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n.

363 (che converte il d.l. 25 giugno 1975, n. 255); dell'art. 1 del d.l.

13 maggio 1976, n. 228, nonché di tutte le norme disciplinanti la

proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione;

dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 maggio 1976 dal pretore di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Fazio Paolina e Bini Silvio, iscritta

al n. 640 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di

Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra Vecchione

Ciro ed altra e D'Arco Speranza, iscritta al n. 515 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 244 del 5 settembre 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Giovanni Albisinni

e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile tra Paolina Fazio e Silvio

Bini - avente ad oggetto declaratoria di decadenza della proroga legale

di contratto di locazione, per dichiarata necessità della proprietaria

di disporre dell'appartamento ad uso di propria abitazione - l'adito

pretore di Livorno, in accoglimento di eccezione della attrice, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata e perciò ha

sollevato, con ordinanza del 18 maggio 1976, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, degli

artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha convertito

il d.l. 25 giugno 1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto

1974, n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236),

dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della

legge 4 agosto 1973, n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973,

n. 426), dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, dell'art.

56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e relativa legge di conversione

18 dicembre 1970, n. 1034, nonché di tutte le norme disciplinanti la

proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione.

Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la normativa impugnata

violi l'art. 42 della Costituzione, in quanto l'ulteriore proroga delle

locazioni di cui al citato d.l. n. 228 del 1976 avrebbe conferito al

regime di blocco quel carattere di "ordinarietà", da cui la stessa

Corte avrebbe fatto intendere (nella precedente pronunzia n. 3 del 15

gennaio 1976) poter discendere uno svuotamento di contenuto del diritto

di proprietà; ed inoltre contrasti con l'art. 3 della Costituzione,

dacché la predetta disciplina, considerando le sole condizioni

economiche del conduttore e mostrandosi invece "indifferente verso i

proprietari di modestissimo reddito", non sarebbe rispondente ai

principi di eguaglianza e giustizia sociale enucleabili dal richiamato

precetto costituzionale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo preliminarmente il difetto di rilevanza delle

questioni di costituzionalità sollevate, poiché il pretore avrebbe

omesso di delibare l'eventuale esistenza della situazione di necessità

della locatrice che, nella specie, avrebbe reso inoperanti le norme

sulla proroga legale delle locazioni, della cui legittimità si

discute.

Nel merito ha concluso sostenendo, comunque, la piena legittimità

della normativa impugnata.

2. - In altro procedimento civile, vertente tra Ciro Vecchione e

Speranza D'Arco, il giudice conciliatore di Castellammare di Stabia,

con ordinanza del 19 maggio 1979, ha sollevato a sua volta questione di

legittimità, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione, dell'art.

58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in questo caso sotto il

profilo che l'ennesima proroga delle locazioni, stabilita dalla norma

impugnata, sovrapponendosi a quelle che per trenta anni già erano

state imposte, conferirebbe "carattere di ordinarietà" al regime di

blocco, con la conseguenza di una definitiva compressione delle

facoltà di godimento del diritto di proprietà sull'immobile.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri che ha escluso la fondatezza della questione:

poiché il legislatore del 1978 avrebbe disciplinato "in via

transitoria ed in un arco di tempo sufficientemente breve i contratti

soggetti a proroga, che andranno ad equipararsi a quelli non soggetti a

proroga con l'eliminazione integrale del regime di blocco, il quale non

certo in tal modo avrebbe acquisito carattere di ordinarietà". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del pretore di Livorno in epigrafe indicata,

la Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, e di tutta la normativa

vigente in tema di proroga delle locazioni degli immobili urbani

adibiti a civile abitazione: in relazione all'art. 3 della

Costituzione, per il dubbio che la predetta normativa, dando rilievo

alle sole condizioni economiche del conduttore e mostrandosi invece

indifferente verso i proprietari di modestissimo reddito, contraddica

il principio di eguaglianza e le esigenze di giustizia sociale ad esso

connesse; ed in relazione all'art. 42 della Costituzione, sotto il

profilo che l'ulteriore proroga di cui al citato d.l. n. 228 del 1976

avrebbe acquisito al regime di blocco un carattere di ordinarietà

implicante una compressione definitiva delle facoltà di godimento del

proprietario locatore.

In riferimento sempre all'art. 42 della Costituzione e sotto

analogo profilo argomentativo viene denunziato anche l'art. 58 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'ordinanza del giudice conciliatore

di Castellammare, di cui pure in epigrafe.

2. - Attesi i detti profili di connessione fra le questioni

sollevate, i giudizi relativi si riuniscono per la decisione con unica

sentenza.

3. - È preliminare, con riferimento alle questioni sollevate dal

pretore di Livorno, l'esame dell'eccezione di difetto di rilevanza

formulata dall'Avvocatura di Stato, in relazione all'omessa

delibazione, da parte del giudice a quo, della eventuale esistenza

della situazione di necessità della locatrice (di ottenere l'immobile

per destinarlo ad abitazione propria), che avrebbe reso inoperanti le

norme sulla proroga legale della locazione, della cui legittimità si

discute.

L'eccezione è priva di consistenza.

Contrariamente all'assunto dell'Avvocatura, la decisione sulla

costituzionalità delle norme denunziate è infatti rilevante nel

giudizio tra le parti proprio in quanto suscettibile in tesi di

determinarne la soluzione indipendentemente dalla sussistenza della

predetta situazione di necessità della locatrice, esonerando quindi

dalla relativa indagine istruttoria.

Piuttosto, sotto diverso profilo, appare irrilevante la sola

questione sub art. 3 della Costituzione, quale sopra enunciata, non

essendo stato fatto nel giudizio a quo riferimento alcuno alle

condizioni economiche della locatrice.

4. - Con riguardo all'art. 1 del d.l. 1976 n. 228, ed alle

precedenti disposizioni di proroga, residua pertanto l'esame del solo

profilo di contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Come in narrativa detto, il giudice a quo, nel motivare al riguardo

l'ipotesi di incostituzionalità, trae spunto dalla precedente

pronunzia di questa Corte n. 3 del 1976, in cui la legittimità della

normativa di blocco dei canoni è stata ritenuta (solo) in ragione dei

riconosciuti caratteri di straordinarietà e temporaneità della

disciplina - che "giustificano un intervento per fini sociali in favore

delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed

irreversibile compressione delle facoltà di godimento del

proprietario" - e con l'avvertimento che l'ulteriore procrastinarsi di

tali normative avrebbe potuto, però, "conferire in linea di fatto al

regime vincolistico un carattere di ordinarietà ed indurre quindi la

Corte a riformulare sotto tale diverso presupposto il giudizio di

legittimità".

Ora appunto tale ultima evenienza, secondo il pretore, si sarebbe

verificata con la sovrapposizione alla disciplina precedente,

dell'ulteriore proroga di cui al menzionato d.l. 228 del 1976.

Da ciò l'acquisizione, all'intera normativa di blocco, di quel

carattere di "ordinarietà" cui - come detto - si correlerebbe la

violazione del diritto costituzionale di proprietà.

5. - La questione non è fondata.

Il denunziato decreto legislativo 13 maggio 1976, n. 228, di pochi

mesi posteriore alla richiamata sentenza della Corte n. 3 del 15

gennaio 1976, non poteva infatti, in così breve lasso di tempo,

attuare esso quell'"organica disciplina di tutta la complessa materia

delle locazioni di immobili urbani" che, ancora con successiva

pronunzia n. 225 del 18 dicembre 1976, la Corte additava come traguardo

al legislatore, al fine di una equa conciliazione dei contrapposti

interessi dei conduttori e dei locatori mediante soluzioni aventi

carattere di ordinarietà e definitività.

E pertanto, in vista di tale organica disciplina, che di fatto è

stata poi instaurata con la legge 27 luglio 1978 n. 392 (a conclusione

di un lungo iter parlamentare iniziato già nel gennaio 1977), anche il

provvedimento legislativo impugnato si giustifica in una prospettiva

interlocutoria di eccezionalità e temporaneità, che consente di

escluderne il contrasto con il precetto costituzionale dell'art. 42.

6. - Del pari destituita di fondamento è anche l'altra questione

di costituzionalità, che investe l'art. 58 della legge 1978 n. 392 in

riferimento sempre all'art. 42 della Costituzione.

Detta norma - nel contesto della citata legge n. 392, che ha

stabilito un periodo di durata minima (di 4 anni) per i nuovi contratti

di locazione di immobili per uso di abitazione (art. 1) e fissato i

criteri per la determinazione di un "canone equo" da corrispondersi dal

conduttore (art. 12 ss.) - prevede, in particolare "per i contratti in

corso soggetti a proroga seconda la legislazione vigente", che essi "si

considerano prorogati ed hanno la durata prevista dall'art. 1 con le

seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979 per i contratti stipulati

anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 10 luglio 1979, per i

contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal

1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963".

Ora, secondo il giudice conciliatore di Castellammare di Stabia,

questa "ennesima lunga proroga", saldandosi a quelle che per trent'anni

già erano state imposte, avrebbe in realtà trasformato un regime nato

come eccezionale e transitorio in una disciplina anche de iure

permanente, che in quanto tale avrebbe inciso sul reddito di proprietà

del locatore svuotandolo di effettivo contenuto.

Il rilievo non può però condividersi.

La disposizione dell'art. 58 della legge 392 del 1978 non contiene,

infatti, una mera proroga fine a sé stessa, rispetto a cui possa

ipotizzarsi un pericolo di consolidamento della disciplina

vincolistica. Per contro, essa - come è reso evidente dalla sua ratio,

dalla stessa formulazione e dalla collocazione sistematica tra le norme

transitorie - risponde all'esigenza di attuare un regime di saldatura,

una sorta, cioè, di ponte tra i contratti di nuova stipulazione, cui

si applica direttamente l'instaurata disciplina c.d. dell'equo canone,

e le locazioni "in corso" già prorogate. Rispetto alle quali ultime

non irrazionalmente il legislatore ha differito nel tempo e reso

graduale l'applicazione della nuova normativa. E ciò per evitare

conseguenze traumatiche sul piano sociale ed anche economico, quali

avrebbero potuto conseguire ad una immediata e generalizzata

eliminazione del precedente regime di blocco.

In tale contesto, la stessa durata o scadenza a scaglioni dei

contratti, come sopra precisata, conferma lo scopo di non far maturare

o coincidere alla stessa data e nello stesso periodo la cessazione di

un gran numero di rapporti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, degli artt. 1 e 1 bis

della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno

1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351 (che ha

convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236), dell'art. 1 della legge 22

dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495

(che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973, n. 426), dell'art. 1 legge

26 novembre 1969, n. 833, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n.

745, e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché

di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili

urbani adibiti ad abitazione, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata con ordinanza 18 maggio 1976 del pretore di

Livorno; dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale della normativa predetta, in riferimento all'art. 42

della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del pretore di Livorno

citata;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in riferimento all'art.

42 della Costituzione, sollevata con ordinanza 19 maggio 1979 del

giudice conciliatore di Castellammare di Stabia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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