Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1960 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 688/1959

citata

  • art. 2d.P.R. 688/1959

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i

seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

18 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 23 giugno 1959 ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1959,

avverso la legge riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano nella

seduta del 29 maggio 1959, concernente: "Uso delle lingue da parte

degli organi ed uffici provinciali";

2) ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige,

notificato il 1 ottobre 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 7 ottobre 1959 ed iscritto al n. 20 del Registro

ricorsi 1959, avverso l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione

dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di

uso della lingua tedesca.

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli avvocati

Karl Tinzl e Giorgio Balladore Pallieri, per la Provincia di Bolzano, e

l'avvocato Karl Tinzl, per la Regione Trentino-Aldo Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688,

sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nella

Provincia di Bolzano.

Il Presidente della Giunta regionale, con ricorso in data 30

settembre 1959, notificato il 1 ottobre 1959 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 successivo, ha

impugnato tale decreto, denunziando l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del decreto stesso per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della

Costituzione;

b) violazione degli artt. 2, 4, 84, 85 dello Statuto e degli

articoli 3 e 6 della Costituzione.

Primo motivo: l'art. 10 della Costituzione dispone che

l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute e l'art. 4 dello Statuto alto

- atesino prescrive, per la legislazione autonoma, il rispetto degli

obblighi internazionali. Fra tali impegni figura l'accordo di Parigi

del 5 settembre 1946, il quale, nello stabilire che gli abitanti di

lingua tedesca della Provincia di Bolzano godranno di completa

uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana,

specifica che sarà concesso l'uso, "su di una base di parità, della

lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e

nei documenti ufficiali". Ciò, secondo la Regione, significa che si

può usare liberamente tanto l'una che l'altra lingua, ma non che si è

costretti ad usarle tutte e due congiuntamente, come, invece, dispone

il primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.

Secondo motivo: la norma impugnata viola oltre che gli artt. 2, 4,

84 e 85 dello Statuto, anche gli artt. 3 e 6 della Costituzione, nel

senso che la parità dell'uso della lingua tedesca deve essere attuata

anche con il rispetto delle minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6

della Costituzione. La norma di attuazione di cui all'impugnato decreto

presidenziale viola, invece, il principio della "parità" nel punto in

cui dispone che nella redazione degli atti e provvedimenti relativi ai

territori della Provincia di Bolzano si deve usare "congiuntamente" le

due lingue, perché ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno

della popolazione della Provincia di Bolzano di fronte a quella di

tutte le altre Provincie della Repubblica. Con conseguenze non soltanto

d'ordine teorico ma anche pratico, in quanto renderebbe più complessa,

gravosa e dispendiosa tutta l'amministrazione della Provincia.

Infine, la disposizione impugnata viola anche l'art. 85 dello

Statuto regionale, nel senso che con essa si arriva ad un'applicazione

di detto articolo, che non corrisponde né alla lettera né allo

spirito dello stesso, in quanto tale disposizione dà diritto al

cittadino di avere una risposta alle sue lettere, anche se questa ha

carattere di un atto o provvedimento, semplicemente nella sua lingua.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,

nelle deduzioni depositate il 16 ottobre 1959 e nella successiva

memoria depositata il 2 marzo 1960, nella quale ultima si tratta

congiuntamente anche della materia oggetto del ricorso iscritto al n.

13 Registro ricorsi 1959, rileva, per quanto concerne il giudizio

relativo al decreto 8 agosto 1959, quanto segue:

1) Il ricorso è in gran parte inammissibile, in quanto gli artt.

127 della Costituzione e 31 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,

attribuiscono al Governo il potere di promuovere la questione di

legittimità costituzionale di una legge regionale o provinciale senza

alcuna limitazione, mentre gli artt. 2, primo e secondo comma, della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 e 32 della legge del

1953, limitano il potere delle Regioni di impugnare in via principale'

le leggi dello Stato o di altra Regione ai soli motivi di incompetenza

e sempre è he la legge da impugnare abbia, in concreto, invaso la

sfera di competenza attribuita alla Regione dalla Costituzione o da

altre norme costituzionali. Ed una tale invasione si può verificare

solo quando sia stata violata una norma relativa alla ripartizione di

competenza tra lo Stato e la Regione. Gli artt. 82 e 83 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige confermano tale sistema.

Per l'Avvocatura, è, del resto, evidente che le Regioni hanno un

interesse a ricorrere solo quando sia stata in concreto attuata una

invasione della loro sfera di competenza. Il che, nella specie, non

sussiste, in quanto l'art. 84 dello Statuto regionale, riferendosi

alle "leggi speciali della Repubblica", attribuisce allo Stato la

competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella

Provincia di Bolzano.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il primo motivo del ricorso

è infondato.

Osserva che l'art. 4 dello Statuto fissa i limiti dell'attività

legislativa della Regione e delle due Provincie, ma non si riferisce

all'attività legislativa dello Stato, che trova il suo solo limite

nella Costituzione e non nelle altre norme del suo ordinamento alle

quali può sempre derogare.

Né sussiste alcuna violazione dell'art. 10 della Costituzione, il

quale prescrive l'adeguamento "automatico" del nostro ordinamento

giuridico alle sole norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute, e non anche agli impegni assunti dallo Stato in forza di

accordi particolari, qual'è appunto l'accordo di Parigi del 5

settembre 1946.

D'altra parte, l'obbligo giuridico di rispettare i trattati e di

adeguare il proprio ordinamento alle clausole di essi, è un obbligo di

diritto internazionale, che può essere fatto valere soltanto

dall'altra Alta Parte Contraente, nelle forme previste dall'accordo, e

la cui violazione non comporta un vizio di legittimità costituzionale.

Comunque, le norme impugnate non violano, ma sono conformi alla

lettera ed allo spirito della clausola contenuta nel n. 1, lett. b),

dell'accordo De Gasperi - Gruber, riaffermando il principio di cui

all'art. 84 dello Statuto regionale che nella Regione la lingua

ufficiale è l'italiano.

Il rispetto di questa norma non poteva essere assicurato se non

imponendo l'uso congiunto delle due lingue nella redazione degli atti e

dei provvedimenti, mentre l'uso alternativo dell'una o dell'altra

lingua danneggerebbe uno dei due gruppi linguistici con violazione del

principio di parità di cui all'art. 82 dello Statuto speciale.

2) In ordine al secondo motivo di impugnazione, il criterio

dell'uso congiunto, anziché alternativo, delle due lingue nella

redazione degli atti pubblici, pur se richiede una certa attrezzatura

da parte dei pubblici uffici, non costituisce, tuttavia, un aggravio

giuridicamente apprezzabile. D'altra parte, al fine di snellire, fin

dove è possibile, l'azione amministrativa, sono stati previsti, sia

nello Statuto regionale, sia nel decreto presidenziale 30 giugno 1951,

n. 574, casi in cui è prescritto o consentito l'uso alternativo delle

due lingue. Il criterio dell'uso congiunto di entrambe, in alcuni casi,

risponde all'esigenza di emanare atti destinati ad una popolazione

mistilingue e, al tempo stesso, rispetta il principio dell'ufficialità

della lingua italiana.

Né, infine, si riscontra alcuna violazione dell'art. 85, terzo

comma, dello Statuto, perché tale norma si riferisce soltanto alla

corrispondenza ed ai rapporti orali di organi ed uffici locali con

cittadini appartenenti al gruppo etnico minoritario, mentre la norma

impugnata concerne soltanto la redazione degli atti e dei provvedimenti

ufficiali.

Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude

chiedendo che sia dichiarato inammissibile o, quanto meno, respinto nel

merito, il ricorso proposto dalla Regione.

Nella memoria depositata il 14 marzo 1960, la Regione confuta la

tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso della

Regione sarebbe inammissibile, essendo l'impugnazione della Regione

limitata al motivo dell'incompetenza dello Stato, a sensi dell'art. 83

dello Statuto.

L'eccezione è infondata, perché l'art. 83 dello Statuto regionale

dispone che la Regione può impugnare le leggi della Repubblica per

violazione dello Statuto. Ora, anzitutto è pacifico che, in base

all'art. 116 della Costituzione, gli statuti regionali, approvati con

legge costituzionale, hanno la prevalenza sulle altre norme, in

generale, concernenti le Regioni. Inoltre lo Statuto per il Trentino -

Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5, ed essendo posteriore alla legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, deroga a quest'ultima.

Né vale il richiamo all'art. 32 della Legge 11 marzo 1953, n. 87,

perché questa è legge ordinaria e non potrebbe derogare ad una legge

costituzionale, quale lo Statuto per il Trentino - Alto Adige.

Il ricorso è perciò senz'altro ammissibile perché con esso si

denunzia la violazione degli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto. Ma

anche ammesso che la Regione non fosse legittimata a far valere la

violazione delle norme della Costituzione - nella specie, degli artt.

3, 6 e 10 - è evidente che basta la violazione delle disposizioni

dello Statuto per dichiarare illegittima la norma impugnata.

In secondo luogo, la difesa regionale rileva che gli artt. 2, 84 e

85 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige non sono altro che

l'applicazione concreta e speciale, anche se non completa, delle norme

generali contenute nei citati articoli della Costituzione e perciò,

dato questo intimo legame, non si possono violare delle norme dello

Statuto senza violare contemporaneamente le corrispondenti norme della

Costituzione.

Infine, il ricorso in esame involge anche la questione se ed in

quali limiti lo Stato sia competente a legiferare in materia di uso

della lingua tedesca e pertanto, anche sotto questo aspetto, il ricorso

deve ritenersi ammissibile.

Nel merito, la difesa della Regione sostiene che le norme di

attuazione degli statuti regionali non possano derogare agli obblighi

internazionali liberamente assunti dallo Stato italiano, perché ciò

significherebbe che i trattati internazionali regolarmente stipulati e

ratificati - come l'accordo di Parigi del 1946, che fa parte integrante

del trattato di Pace e che è stato regolarmente ratificato e reso

esecutivo in Italia - non sarebbero affatto vincolanti per lo Stato

italiano.

E non v'è dubbio che la violazione di tali obblighi, sia che venga

commessa con una legge vera e propria sia che venga posta in essere con

una disposizione di attuazione dello Statuto regionale, rappresenta un

vizio di legittimità costituzionale, perché in contrasto con l'art. 4

dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che la

Regione ha la potestà di emanare norme legislative con il rispetto

degli obblighi internazionali.

Nella specie, l'accordo di Parigi è stato violato dalle impugnate

norme di attuazione nel punto in cui esso stabilisce che ai cittadini

di lingua tedesca sarà concesso "l'uso su di una base di parità della

lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche

amministrazioni"; disposizione, questa, che sta a significare che tale

uso è consentito anche "entro", e cioè all'interno delle pubbliche

amministrazioni. Ora, mentre alcune disposizioni, peraltro mai

impugnate, consentono in alcuni casi l'uso della sola lingua tedesca,

le norme di attuazione di cui al decreto presidenziale del 1959, n.

688, nella parte non impugnata, e la legge provinciale di Bolzano -

pure in discussione davanti alla Corte - contengono eccezioni e

clausole atte a garantire l'uso congiunto delle due lingue in tutti i

casi in cui ciò è necessario o anche solamente opportuno. Ma disporre

- come fa l'art. 1, primo comma, del decreto ora impugnato - che

l'Amministrazione in ogni suo atto O provvedimento, anche ove non

ricorra alcuna situazione particolare, debba curare la redazione

congiunta nei due testi, è onere così gravoso, che la violazione

della parità dell'uso delle due lingue è evidente.

Né vale addurre che l'uso alternativo delle due lingue - invece

dell'uso congiunto - verrebbe a scalfire il principio enunciato

nell'art. 84 dello Statuto concernente l'"ufficialità" della lingua

italiana nella Regione, anzitutto perché "lingua ufficiale" non è

affatto equivalente a "lingua d'ufficio", ed in secondo luogo perché

l'art. 84 contiene soltanto l'affermazione di un principio di massima e

non una regolamentazione concreta. E si potrebbe anche aggiungere che

l'espressione "vita pubblica" non equivale a quella di "amministrazione

pubblica", riferendosi la prima ad una forma di attività rivolta al

pubblico, laddove la seconda si riferisce all'uso della lingua tedesca

nell'interno delle amministrazioni.

Infine, osserva la Regione, si potrebbe anche mettere in luce che

l'accordo di Parigi, diventato legge italiana, è certamente da

considerarsi - ai sensi dell'art. 84 dello Statuto regionale - una di

quelle "leggi speciali", che possono regolamentare l'uso delle due

lingue.

La difesa regionale aggiunge che tra le "leggi speciali" di cui al

citato art. 84 dello Statuto rientrano, oltre il D.L.C.P.S. 28

settembre 1947, che rese esecutivo in Italia l'accordo De Gasperi -

Gruber, anche il D.L.L. 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua

tedesca in Provincia di Bolzano, il quale all'art. 1, secondo comma,

dispone che "nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici

possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i

provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni

amministrative". La quale disposizione non deve intendersi abrogata

dallo Statuto, ma anzi richiamata dall'art. 84 del medesimo.

Ora, il decreto presidenziale impugnato non poteva modificare la

citata disposizione e disporre, come ha fatto, in modo contrario. Vero

è che tale decreto è un atto avente forza di legge, ma è pur sempre

un decreto legislativo, il quale deve restare nei limiti della delega

di cui all'art. 95 dello Statuto, e tali limiti sono impliciti nel

concetto stesso di "norme di attuazione". Il primo comma dell'art. 1

del decreto presidenziale n. 688 del 1959 ha superato tale limite e,

pertanto, è da considerarsi costituzionalmente illegittimo.

Con ricorso del 16 giugno 1959, notificato il 18 dello stesso mese

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2

luglio 1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato un

disegno di legge del Consiglio provinciale di Bolzano, riapprovato

nella seduta del 29 maggio 1959, concernente l'uso delle lingue da

parte degli organi ed uffici provinciali, sostenendo l'incompetenza

della Provincia a legiferare su di una questione che lo stesso Statuto

riserva espressamente allo Stato e la violazione dell'art. 84 dello

Statuto per il Trentino-Alto Adige.

Nel ricorso e nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960,

si rileva che la competenza dello Stato in materia risulta chiaramente

dal citato art. 84 dello Statuto, il quale dichiara che, fermo restando

il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso

della lingua tedesca nella vita pubblica "viene garantito da quanto in

materia dispongono le norme contenute nello Statuto e nelle leggi

speciali della Repubblica"; dove la espressione "leggi speciali della

Repubblica" è usata proprio in contrapposto alle leggi delle Regioni e

delle Provincie. Contrapposizione, questa, che si riscontrerebbe non

solo in numerose disposizioni della Costituzione e, specialmente, in

quelle relative all'ordinamento delle Regioni, ma anche in alcune norme

degli Statuti regionali speciali, quali, ad esempio, gli artt. 5 e 54

dello Statuto siciliano, 3 dello Statuto Valdostano e 82 e 83 dello

Statuto alto - atesino.

Ma anche se l'art. 84 dello Statuto regionale non contenesse la

menzionata riserva di legge statale, l'incompetenza della Provincia in

materia sarebbe ugualmente evidente, in quanto la competenza degli enti

minori, essendo "speciale" rispetto a quella, generale, dello Stato,

deve risultare espressamente da una norma costituzionale che gliela

attribuisca.

D'altra parte, lo Statuto regionale già regola, sia pure in

sintesi, la materia, attraverso il disposto degli artt. 15, 25, 27, 43,

54, 84, 85, 86 e 87, per cui non vi è posto se non per le sole norme

di attuazione, e queste, ai sensi dell'art. 95 dello stesso Statuto,

sono riservate allo Stato. Il che, del resto, risponde anche ad un

criterio logico, in quanto la Provincia di Bolzano non è costituita

soltanto da cittadini di lingua tedesca, ma anche di lingua italiana e

ladina: essa personifica gli interessi di tutta la popolazione e non

soltanto di quella di lingua tedesca, per cui è perfettamente conforme

ai principi che lo Stato riservi a sé il potere ed il dovere di

garantire, in quella Provincia, la tutela delle minoranze linguistiche.

Né, infine, appare accettabile la tesi della Provincia, secondo la

quale la materia relativa all'uso della lingua sarebbe connessa con la

materia dell'ordinamento degli uffici provinciali, e poiché questa

ultima rientrerebbe nella competenza provinciale, a norma dell'art. 11,

n. 1, dello Statuto regionale, la Provincia di Bolzano sarebbe

competente a legiferare anche in tema di uso della lingua tedesca. E

ciò perché non solo l'uso della lingua non è affatto connesso con

l'ordinamento degli uffici, il quale concerne, invece, più

propriamente l'istituzione, la composizione e le attribuzioni dei

singoli uffici, ma anche perché, pur se si ammettesse tale

connessione, non ne deriverebbe, per questo, la competenza della

Provincia a legiferare sulla materia connessa.

Sta di fatto, comunque, che la legge impugnata non si limita a

disciplinare l'uso della lingua tedesca nell'interno degli uffici

provinciali, ma estende la sua disciplina ai rapporti con i cittadini,

esorbitando, sotto questo profilo, anche dalla materia indicata

nell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.

Pertanto, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia

dichiarata la illegittimità costituzionale del disegno di legge

provinciale in questione.

Nel presente giudizio si è costituita la Provincia di Bolzano, la

quale nelle deduzioni del 2 luglio 1959 e nella successiva memoria

depositata in cancelleria il 16 marzo 1960, contesta quanto affermato

dall'Avvocatura dello Stato e cioè che la Provincia di Bolzano non

abbia competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca

nella vita pubblica di quella Provincia.

La difesa provinciale, premesso che il ricorso si esaurisce

nell'affermazione della incompetenza della Provincia a legiferare nella

materia, perché ciò sarebbe in contrasto con l'art. 84 dello Statuto,

ribadisce in primo luogo l'argomento addotto nella relazione della

Commissione legislativa del Consiglio provinciale nel senso che tra le

leggi speciali della Repubblica, indicate nel detto art. 84, siano

comprese anche le leggi regionali e provinciali. Osserva in proposito

la difesa della Provincia che, anche se talvolta le parole "leggi della

Repubblica" vengono usate nel senso dileggi dello Stato in contrapposto

alle leggi regionali e provinciali, non è detto - e l'Avvocatura dello

Stato non ha provato - che nel citato art. 84 la parola "Repubblica"

equivalga alla parola "Stato".

La difesa provinciale sostiene, inoltre, che la legge impugnata

disciplina l'uso delle lingue da parte degli organi e degli uffici

provinciali e ciò rientra completamente nella materia dell'art. 11, n.

1, dello Statuto, in quanto nell'ordinamento degli uffici provinciali e

del personale ad essi addetto debbono per necessità essere comprese

anche disposizioni sulla lingua da usare in queste attività tanto nei

rapporti interni che in quelli esterni, perché senza le medesime

l'ordinamento sarebbe incompleto.

Né l'art. 84 dello Statuto esclude questa competenza della

Provincia, giacché "garantire" non significa affatto "regolare", di

modo che da un obbligo dello Stato di garantire l'uso della lingua

tedesca nella vita pubblica non si potrebbe far derivare una competenza

esclusiva dello Stato a regolare questa materia. Se la legge

provinciale violasse le garanzie attuate con leggi statali, si potrebbe

sollevare la questione di costituzionalità. Si potrebbe anche

discutere se la legge provinciale possa intervenire solo dopo

l'emanazione delle leggi statali di garanzia. Ma siffatte questioni non

possono costituire oggetto nel presente giudizio giacché esse non sono

state prospettate con il ricorso.

Ancora a proposito dell'art. 84, la difesa della Provincia osserva

che la "vita pubblica", alla quale si riferisce questa norma, non è

equivalente ad "amministrazione pubblica", e non può riferirsi ai

rapporti interni della medesima.

La stessa difesa aggiunge che l'art. 84 parla dileggi speciali; il

che significa che la legge speciale presuppone una legge generale,

della quale la legge speciale costituisce o una eccezione o un

completamento. Queste leggi speciali dello Stato potrebbero essere

perciò soltanto leggi che modificano o completano leggi generali dello

Stato ma non possono riferirsi a leggi degli organi legislativi

autonomi. Tali leggi speciali non possono perciò stabilire una nuova

competenza legislativa dello Stato in deroga alla legislazione

autonoma, ma, al contrario, possono avere la loro efficacia soltanto

entro i limiti della competenza legislativa dello Stato già esistenti,

perché soltanto entro questi limiti possono esistere leggi generali

validamente emanate.

In conclusione, l'art. 84, anche se si volesse accettare

l'interpretazione delle parole "leggi speciali della Repubblica",

propugnata dall'Avvocatura dello Stato, lascerebbe inalterata la

delimitazione della competenza legislativa tra lo Stato e la Provincia,

in quanto se la competenza è dello Stato, come per esempio in materia

giudiziaria, solo lo Stato potrebbe dettare una legge speciale per

l'uso della lingua, mentre se si tratta di regolare l'uso della lingua

negli affari interni degli uffici della Provincia, non occorre una

legge speciale della Repubblica per regolare tale uso, anzi il potere

di adottare una tale norma esulerebbe dalla sfera di competenza dello

Stato.

Nella memoria, la difesa provinciale sostiene non essere esatto che

l'espressione "leggi della Repubblica" si riferisca esclusivamente alle

leggi dello Stato perché, in pratica, se talvolta l'espressione "leggi

della Repubblica" è usata nel senso di "leggi dello Stato", in

contrapposizione alle leggi autonome, talaltra è adoperata in un senso

più ampio e generico, come comprensivo di tutte le attività

legislative degli organi supremi della Repubblica, e cioè non soltanto

dello Stato come tale, ma anche delle Regioni e, nella specie che ne

occupa, delle Provincie. Di fronte a tale incertezza, ci si deve

riferire al significato del termine "Repubblica" usato dalla

Costituzione; e dall'esame degli atti dell'Assemblea costituente

risulta che tale espressione fu adoperata come comprensiva sia dello

Stato come delle Regioni e delle Provincie. L'aggiunta, poi, nell'art.

84 dello Statuto dell'aggettivo "speciali" sarebbe un'ulteriore

conferma che con l'espressione "leggi speciali della Repubblica",

l'art. 84 ha inteso riferirsi anche ad eventuali leggi della Regioni

alto - atesina e delle due Provincie in essa comprese. Di qui la

competenza della Provincia di Bolzano a legiferare in materia di uso

della lingua tedesca nella vita pubblica di quella Provincia.

A sostegno di tale tesi la Provincia si richiama anche al disposto

dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale per dedurne che se la

Provincia ha potestà legislativa in tema di "ordinamento degli uffici

provinciali e del personale ad essi addetto", le si deve riconoscere

competenza a legiferare anche in materia di uso della lingua tedesca da

parte degli stessi uffici, essendo la lingua un elemento ed un mezzo

essenziale per lo svolgimento dell'attività degli uffici e degli

organi della Provincia. La competenza provinciale in materia di uso

della lingua sarebbe perciò compresa in una sfera di competenza più

estesa e troverebbe il suo fondamento su una disposizione statutaria.

La disposizione dell'art. 84 dello Statuto non deve essere

interpretata nel senso di riservare alla competenza statale la

regolamentazione dell'uso della lingua tedesca rispetto a quella

italiana per costituire esso uno di quegli "interessi nazionali" che

legittimano la competenza statale in luogo di quella regionale. E

nemmeno deve interpretarsi nel senso che abbia voluto porre, in questa

materia, una riserva di legge: nell'una e nell'altra ipotesi l'art. 84

sarebbe superfluo e mal formulato. La portata dell'art. 84 si coglie,

invece, assai meglio se ad esso si riconosce il compito di troncare

ogni possibile dubbio d'interpretazione circa la vigenza o meno delle

varie norme concernenti l'uso della lingua tedesca, che erano in vigore

al momento dell'emanazione dello Statuto regionale. Il vero significato

dell'art. 84 sarebbe, dunque, quello di escludere che esso abbia

abrogato ogni precedente disposizione che non sia con esso direttamente

in contrasto e di non impedire un'eventuale, nuova, futura legislazione

sulla materia, non essendo stata, questa, compiutamente ed interamente

disciplinata dalle disposizioni statutarie. Il riferimento, poi, alle

"leggi speciali della Repubblica", contenuto nello stesso art. 84,

sarebbe una conferma di tale interpretazione.

Ma anche ammesso che si volesse negare alla Provincia la competenza

a legiferare sulla materia in questione, tale diniego si dovrebbe

riferire solo alla legislazione intesa nel senso più ristretto della

parola, e cioè alla produzione di norme giuridiche nuove, che

importino modifiche o aggiunte alla legislazione statale vigente. Il

diniego non varrebbe, invece, per quella forma di attività legislativa

che contenga delle mere norme di esecuzione. Norme di tal genere,

peraltro mai impugnate, sono contenute, tra l'altro, nella legge

regionale 7 settembre 1958, n. 23, sullo stato giuridico, trattamento

economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione;

nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per il servizio

antincendi; nella legge della Provincia di Bolzano 3 luglio 1956, n. 6,

sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di

Bolzano; ed in particolare nel regolamento interno del Consiglio

regionale del 19 febbraio 1953 e nel regolamento interno del Consiglio

provinciale di Bolzano del 18 dicembre 1954, i quali hanno fatto

proprie ed inserito nei citati testi le disposizioni dell'art. 70 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574,

contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di traduzione,

nella lingua richiesta, degli interventi nelle adunanze degli organi

collegiali della Regione, della Provincia e degli altri enti locali. E

questi casi, in cui la legge locale nulla ha aggiunto a quella statale

o si è limitata a riprodurre la norma statale, sono stati riconosciuti

costituzionalmente legittimi, qualunque sia la materia cui la legge

locale si riferisce, purché emanata nell'ambito della Regione, in

relazione ad altra materia di competenza regionale.

La stessa ipotesi si verificherebbe, ora, nella specie, perché la

legge impugnata dispone in una materia, quale quella degli organi ed

uffici provinciali, di sicura competenza provinciale e si presenta in

armonia sia con gli artt. 2 e 84 dello Statuto regionale sia con lo

spirito dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946.

Può darsi, osserva ancora la Provincia, che il contenuto della

legge impugnata non corrisponda alle premesse e che essa si sia

ispirata troppo liberamente alle disposizioni della legge italiana, ma

ciò dovrebbe rilevarsi solo da un esame dettagliato, articolo per

articolo, della legge stessa. Senonché tale esame è precluso alla

Corte perché il ricorso dello Stato non indica specificatamente le

norme che si assumono costituzionalmente illegittime. Che se poi il

ricorso si riferisce alla legge come tale, per la materia che essa

disciplina, il ricorso è infondato perché condurrebbe a conseguenze

eccessive, in quanto non farebbe salva nemmeno quella parte della legge

che si sia contenuta nei limiti di una mera trascrizione o esecuzione

di norme statali.

Per queste considerazioni la Provincia chiede che il ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri sia rigettato.

All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive

deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Stante la loro manifesta connessione, le due cause,

congiuntamente discusse, possono essere decise con unica sentenza.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che nel ricorso della

Regione avverso il decreto presidenziale 8 agosto 1959, n. 688, la

maggior parte dei motivi sarebbe inammissibile, in quanto si

tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di

competenza della Regione (o della Provincia).

La Corte osserva che, in linea di principio, la tesi della difesa

dello Stato è esatta. A norma dell'art. 127 della Costituzione e

dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo della

Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimità

costituzionale di una legge regionale (o provinciale) per qualunque

motivo di incostituzionalità. Le Regioni, invece, possono impugnare le

leggi dello Stato o di altre Regioni solo quando esse ritengano che da

tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza. Questa

differenza di posizione tra lo Stato e le Regioni, oltre che risultare

sicuramente dal testo dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, e dal testo degli artt. 32 e 33 della citata Legge 11 marzo

1953, è fondata sulla diversità dei piani sui quali si esplicano le

attribuzioni dello Stato e delle Regioni. Avendo una sfera ben

determinata di poteri, le Regioni possono agire, anche nei giudizi

presso questa Corte, nei limiti segnati dalla tutela dei propri

interessi. Lo Stato, invece, può e deve vegliare alla tutela

dell'ordinamento giuridico generale e di tutti i pubblici interessi,

onde, di fronte a qualunque esorbitanza della legge regionale, gli

organi statali competenti sono legittimati a provocare il giudizio di

questa Corte: in realtà quelle esorbitanze incidono sempre ed in ogni

caso sulla sfera di competenza dello Stato.

Non sussiste alcuna antinomia fra le norme sopra richiamate e

l'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, essendo

ovvio che la violazione di detto Statuto importa di per sé una lesione

della sfera di competenza della Regione (o delle Provincie), a tutela

della cui autonomia le norme statutarie sono state dettate.

I motivi del ricorso della Regione possono essere, dunque,

esaminati solo in quanto si riferiscono alla lamentata violazione di

disposizioni dello Statuto ed anche in quanto si riferiscono ad altre

norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime

si presenti come una lesione della sfera di competenza della Regione

(o, in questo caso, della Provincia di Bolzano).

3. - Con il primo motivo del ricorso la Regione si duole della

violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale e dell'art. 10 della

Costituzione: la norma impugnata violerebbe l'accordo di Parigi del 5

settembre 1946, in quanto non rispetterebbe la parità della lingua

tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei

documenti ufficiali.

Per quel che attiene all'art. 10 della Costituzione, è da

osservare che esso si riferisce alle norme del diritto internazionale

generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo

internazionale dallo Stato: ciò risulta chiaramente dal testo

dell'art. 10 ed emerge dai lavori preparatori. Ora, le Regioni non

hanno veste per invocare nei confronti dello Stato l'applicazione

dell'art. 10, dato che l'osservanza delle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute rientra nella sfera dei

rapporti tra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale,

sfera nella quale le Regioni non hanno ingerenza.

Comunque, nel caso attuale il problema non si pone, giacché

l'accordo di Parigi non contiene norme che possano farsi rientrare fra

quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E,

pertanto, la Regione non può invocare l'art. 10 della Costituzione sia

perché non ha veste per invocarlo, sia perché, in ogni caso, non ne

avrebbe un fondato motivo.

Né può giovare alla Regione il richiamo all'art. 4 dello Statuto.

Il rispetto degli obblighi internazionali costituisce un limite alla

potestà legislativa delle Regioni nei confronti dello Stato e non

viceversa: allo stesso modo come costituisce un limite per la sola

Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 4, il rispetto dei

principi dell'ordinamento giuridico dello Stato nonché delle norme

fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica. Da

ciò deriva che, mentre le Regioni non possono mai compiere atti che

pongano in essere o dai quali possa comunque derivare una violazione

degli obblighi internazionali dello Stato, le Regioni non possono

pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali.

Essendo stato l'accordo di Parigi reso esecutivo in Italia, le

norme interne da esso derivanti hanno lo stesso valore delle leggi

ordinarie; come tali, potrebbero essere modificate con legge ordinaria

o con norme di attuazione, le quali, come è pacifico, non hanno un

valore inferiore a quello delle leggi ordinarie. Né la Regione

Trentino-Alto Adige potrebbe dolersi di tale modificazione, in quanto,

a parte ogni questione sulla legittimazione, la violazione di una legge

ordinaria non può essere causa di illegittimità costituzionale di una

legge statale.

Naturalmente tutto ciò non significa che lo Stato sia libero di

non osservare gli impegni nascenti dall'accordo di Parigi, ma significa

soltanto che l'obbligo dell'osservanza di tali impegni non ha rilevanza

costituzionale tra lo Stato e la predetta Regione (o la Provincia di

Bolzano). Occorre precisare subito che se quell'obbligo non ha

rilevanza costituzionale, non è detto che non abbia alcuna rilevanza

anche nei rapporti con la Regione e con la Provincia. Intanto,

dall'accordo deriva un limite al potere legislativo regionale e

provinciale, e ciò in virtù del più volte citato art. 4 dello

Statuto. Dall'accordo stesso scaturiscono altre conseguenze, fra le

quali quella che interessa nella presente controversia è la seguente:

all'accordo non può negarsi una influenza notevole sulla

interpretazione di alcune fondamentali disposizioni dello Statuto, che

certamente furono dettate anche ai fini dell'attuazione dell'accordo

stesso.

In sostanza, anche se l'osservanza dell'accordo De Gasperi - Gruber

non può costituire, in via diretta, materia di controversia tra lo

Stato e la Regione (e la Provincia di Bolzano), l'indagine relativa

può e deve essere compiuta - e sarà compiuta tra poco - in relazione

alla lamentata violazione di quelle norme dello Statuto, che al detto

accordo sono conformi.

Questo aspetto dell'indagine conduce all'esame del secondo motivo

del ricorso della Regione, con cui è stata dedotta la violazione degli

artt. 2, 84 e 85 dello Statuto.

4. - Con l'art. 2 dello Statuto si riconosce parità di diritti ai

cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e

si dispone la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e

culturali; con l'art. 84 si garantisce l'uso della lingua tedesca nella

vita pubblica e con l'art. 85 si dettano disposizioni relative a tale

uso.

L'accordo De Gasperi - Gruber (accordo riportato nell'allegato IV

del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, a

cui è stata data esecuzione con decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430) stabilisce, nel

secondo comma dell'art. 1, che, in conformità dei provvedimenti

legislativi già emanati od emanandi, sarà specialmente concesso

l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua

italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali (come

pure nella nomenclatura topografica bilingue).

Trattasi di vedere se viola codesta parità la disposizione

dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale impugnato, a norma

della quale disposizione gli organi ed uffici delle amministrazioni

dello Stato nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano,

dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti in detta Provincia

devono usare "congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella

redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della

Provincia di Bolzano, salvo quanto è disposto nel comma successivo"

(comma che non è stato impugnato).

Secondo la tesi della Regione, le norme statutarie sopra menzionate

e l'accordo De Gasperi - Gruber sarebbero stati violati, giacché

l'obbligo di usare congiuntamente le due lingue contrasterebbe con la

facoltà di usare liberamente l'una o l'altra di esse.

La Corte osserva che la libertà nei riguardi dell'uso della lingua

tedesca può riferirsi agli uffici nei rapporti tra loro e nel -

l'interno di ciascuno e può riferirsi ai cittadini nei rapporti con

gli uffici. Ora, per quanto attiene agli uffici non sembra concepibile

che le norme statutarie e l'accordo internazionale abbiano inteso

lasciare liberi gli uffici di usare la lingua preferita. Né può

sostenersi che norme statutarie ed accordo abbiano sancito il diritto

di poter usare esclusivamente la lingua tedesca. Varie disposizioni

dello Statuto, contenute negli artt. 84 e 85, e varie disposizioni

contenute in tutta la restante parte non impugnata del decreto in esame

stabiliscono in quali casi - e non sono pochi - può usarsi soltanto

una delle due lingue. L'obbligo dell'uso congiunto posto nel primo

comma dell'art. 1 non viola dunque il diritto di parità, sia perché

uso congiunto è, per essenza, espressione di parità, sia perché, nel

caso attuale, tale uso non potrebbe mai costituire un mezzo di

coercizione ai danni di uno dei due gruppi linguistici, dato che le

norme dello Statuto e quelle, non impugnate, del decreto in esame

lasciano largo campo all'uso esclusivo della propria lingua da parte di

ciascun gruppo.

In sostanza, la ricorrente non si lagna di una violazione della

parità, ma si lagna del fatto che, in certi casi, non è possibile

l'uso esclusivo della lingua tedesca. E solo sotto questo aspetto

possono diventare comprensibili le distinzioni fatte tra "lingua

d'ufficio" e "lingua ufficiale" e tra relazioni interne e relazioni

esterne e così via. Ma un uso esclusivo della lingua tedesca nella

estensione totale sostenuta dalla ricorrente non è assicurato né

dall'accordo di Parigi né dallo Statuto speciale, i quali hanno

garantito l'uso di quella lingua su una base di parità con l'italiano,

ma non hanno vietato l'uso della lingua italiana.

A proposito dello Statuto, occorre aggiungere che la norma

impugnata non viola la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 85, in

quanto il diritto del cittadino di lingua tedesca di vedere usata la

propria lingua nei suoi rapporti con gli uffici non può dirsi violato

se quel cittadino, in certi atti, vedrà un testo in lingua italiana a

fianco del testo tedesco, che per lui farà unicamente stato.

In conclusione, la Corte ritiene che l'aver disposto che per certi

atti sia obbligatorio l'uso congiunto delle due lingue non importi

violazione del principio della parità di esse, sancito dallo Statuto

anche in applicazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

5. - L'accordo De Gasperi - Gruber viene ancora in esame sotto un

altro aspetto.

Nello stesso accordo si fa cenno delle leggi emanate ed emanande,

così pure nell'art. 84 dello Statuto ci si riferisce anche alle leggi

speciali della Repubblica. Ora, si sostiene che una norma d'attuazione

non potrebbe violare l'accordo predetto, che è anch'esso una "legge

della Repubblica", né potrebbe violare le altre leggi anteriori allo

Statuto speciale inerenti alla stessa materia. In altri termini, se si

vuol dare un significato a questa tesi, lo Statuto avrebbe attribuito

una impronta costituzionale a tutte le leggi emanate in materia di uso

della lingua anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto (e

quindi anche alle norme relative a quella materia contenute

nell'accordo di Parigi).

Ma questa tesi non è accettabile. Né la lettera dell'art. 84 né

i precedenti di esso sono nel senso di una "costituzionalizzazione" di

norme precedenti relative all'uso della lingua. Intanto,

un'attribuzione del genere sarebbe stata contraria al sistema seguito

dalla Costituzione e da tutti gli statuti speciali. Né risulta in

alcun modo una volontà in tal senso da parte del costituente. E non è

neppure concepibile che nel 1946, quando fu stipulato l'accordo di

Parigi, e nel periodo precedente al 1948, anno in cui fu emanato lo

Statuto speciale, si potessero considerare come definitive ed

intangibili disposizioni che avevano, nel tempo e nelle circostanze in

cui venivano emanate, un carattere non definitivo per quanto si

riferiva ai particolari.

Se, dunque, non può accettarsi l'idea che le norme anteriori allo

Statuto abbiano un carattere costituzionale o comunque un carattere

superiore a quello delle leggi ordinarie, non si vede come si possa

sostenere che una legge ordinaria successiva allo Statuto non possa

modificare legittimamente - sempre che, ben s'intende, non contrasti

con lo Statuto stesso - altre leggi ordinarie precedenti allo Statuto.

E non può dirsi diversamente delle modificazioni apportate con norme

di attuazione.

La difesa della Regione sostiene che con tali norme, dovendo queste

essere tenute nei limiti della delega contenuta nell'art. 95 dello

Statuto speciale, non si potrebbero apportare modificazioni alle leggi

speciali, precedenti allo Statuto, in materia di uso della lingua. Ma

questa tesi non ha alcun fondamento, giacché quelle leggi, che non

hanno un carattere diverso dalle leggi ordinarie, non hanno affatto un

contenuto vincolante, essendo del tutto arbitrario sostenere che in

quelle leggi si trovino i principt e le direttive per l'esercizio della

delega legislativa a norma dell'art. 95.

Il dire che le norme di attuazione potrebbero legittimamente

modificare le norme di legge ordinaria anteriori allo Statuto non

significa, però, ammettere che la norma impugnata abbia apportato tali

modificazioni. Una indagine del genere non è rilevante ai fini del

presente giudizio; deve, anzi, essere tenuta fuori del giudizio stesso.

La Corte, nell'esame di un'altra argomentazione, ha già detto che

la norma impugnata non è in contrasto con l'accordo di Parigi; ma non

può a questo punto seguire la difesa delle parti nello stabilire se e

quali disposizioni anteriori a quella della cui legittimità

costituzionale qui si discute siano in contrasto con la norma

impugnata. Ancora meno la Corte può proporsi una indagine per

giudicare se e quali delle norme emanate, dall'immediato dopoguerra in

poi, in materia di uso delle lingue nel Trentino-Alto Adige siano

ancora in vigore. L'unico e ben delimitato oggetto della presente

controversia è quello di accertare se la norma impugnata sia o non sia

costituzionalmente legittima, ma non è quello di definire quali norme

nella materia in esame siano vigenti.

6. - Poche parole basteranno per l'esame della doglianza relativa

alla violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione.

La doglianza è ammissibile in relazione a quanto si è premesso la

principio circa l'ammissibilità del ricorso; ma è infondata.

Se agli uffici della Provincia di Bolzano la norma che rescrive in

certi casi l'uso congiunto delle due lingue apporta un certo aggravio,

questo aggravio è imposto dalla particolare situazione linguistica di

quella zona. Non potrebbe, quindi, parlarsi di una ingiustificata

disparità di trattamento rispetto al restante territorio nazionale.

Si è già detto diffusamente come la norma impugnata non violi la

tutela del gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano: con

ciò si è dimostrato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 6

della Costituzione.

In definitiva, essendo infondati tutti i motivi dedotti, il ricorso

della Regione tendente alla dichiarazione di incostituzionalità

dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale 8 agosto 1959, n.

688, non può essere accolto.

7. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge

della Provincia di Bolzano concernente l'uso delle lingue da parte

degli organi e degli uffici provinciali, adducendo come unico motivo

l'incompetenza della Provincia a legiferare nella detta materia.

Contro siffatta tesi, secondo cui spetta al solo legislatore

nazionale ogni attribuzione in materia, la Provincia oppone, in primo

luogo, che l'uso della lingua tedesca da parte degli organi degli

uffici provinciali può essere regolato con leggi provinciali, in

quanto ciò rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici

provinciali, per cui la potestà legislativa spetta alla Provincia

stessa a norma dell'art. 11, n. 1, dello Statuto regionale.

L'assunto non è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato

che per identificare le materie sulle quali le Regioni hanno

competenza, deve essere seguito un criterio obbiettivo tratto dal

contenuto della norma e non dai fini che la norma stessa intende

perseguire. Ora, la disciplina dell'uso delle lingue non rientra nella

sfera dell'ordinamento degli uffici, come, ad esempio, non vi rientra

lo stato degli impiegati riguardati come persone e come cittadini e non

vi rientra il regime dei contratti occorrenti per l'attrezzatura degli

uffici e dello svolgimento dei servizi, quantunque queste e molte altre

materie connesse potrebbero costituire un terreno utile ed anche

necessario per la concreta attuazione di un buon ordinamento e di un

buon funzionamento degli uffici.

Comunque, la competenza della Provincia resta in ogni caso esclusa,

perché la potestà legislativa in materia di uso delle lingue incontra

il limite posto nella prima parte dell'art. 4 dello Statuto. L'uso

della lingua costituisce una delle più delicate materie nelle quali

esigenze di unità e di eguaglianza impongono l'esclusiva potestà del

legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e

dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di

eguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme

sull'uso della lingua e sulla tutela delle minoranze linguistiche.

8. - L'altro argomento addotto dalla Provincia per dimostrare la

legittimità della propria legge è tratto dall'art. 84 dello Statuto.

Sostiene la Provincia che, nell'accennare alle leggi speciali della

Repubblica, l'art. 84 si riferisce anche alle leggi provinciali.

Non è da contestare che in alcuni articoli della Costituzione (non

in tutti), quando si parla dileggi della Repubblica, in luogo dileggi

dello Stato, ci si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle

Provincie; ed è noto che in tal senso esistono elementi univoci nei

lavori preparatori. Ma la espressione "leggi della Repubblica" usata

negli statuti speciali non può affatto essere intesa come la identica

espressione contenuta nella Costituzione. Negli statuti speciali le

due espressioni "legge dello Stato" e "legge della Repubblica" sono di

significato assolutamente identico, giacché sono usate in contrapposto

a "leggi della Regione" (o della Provincia). Per esempio, è fuori

dubbio come nell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige la "legge ordinaria della Repubblica" non possa

essere che quella statale; così pure nel senso dileggi statali si

parla di "leggi della Repubblica" nell'art. 51, e non può che essere

una legge statale quella a cui rinvia l'art. 78.

Del resto, le ragioni testé esposte, tratte dai principi

fondamentali della Costituzione, non possono che confermare questa

interpretazione anche nei riguardi dell'art. 84, nel senso che la

materia di queste leggi è esclusivamente di pertinenza statale.

Il fatto che esista qualche disposizione, non impugnata dallo

Stato, emanata dalla Regione o dalla Provincia, in materia di uso delle

lingue, non costituisce un argomento. Né è il caso di esaminare tali

disposizioni, la cui esistenza e la cui validità non sono in causa ai

fini della presente controversia e non possono influire sulla sua

decisione.

Affermata l'esclusiva competenza dello Stato, appare manifesta la

illegittimità della legge provinciale impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause indicate in epigrafe:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8

agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca, in riferimento agli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli artt. 3, 6 e 10 della

Costituzione, ed in conseguenza respinge il ricorso della Regione

Trentino-Alto Adige;

b) in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge

della Provincia di Bolzano riapprovato il 29 maggio 1959, concernente

l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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