Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6r.d. 2360/1937

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale

preposto agli uffici marittimi minori) e dell'art. 6, terzo comma,

del R.D. 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di

incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), promosso con

ordinanza emessa il 27 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro

il Ministero della Marina Mercantile, iscritta al n. 704 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 3 novembre 1993) il Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna ha sollevato, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento

economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella

parte in cui fissa la retribuzione annua lorda del delegato di

spiaggia nella misura di L. 1.500.000 ed, in riferimento agli artt. 3

primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del R.D. 25

novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato

marittimo e di delegato di spiaggia), nella parte in cui può essere

interpretato nel senso di negare al lavoratore la spettanza del

trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli altri

impiegati non di ruolo dello Stato.

2. - Il giudice rimettente muove dalla premessa che nell'attività

lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa ravvisarsi un

rapporto di pubblico impiego per la presenza di un provvedimento di

assunzione (nella specie D.M. 30 agosto 1984 emesso in base a quanto

disposto dall'art. 3, secondo comma del d.P.R. 15 febbraio 1952 n.

328 e 4 del R.D. 25 novembre n. 2360), di una posizione di

subordinazione gerarchica rispetto al Capo dell'Ufficio Circondariale

marittimo, ed infine per la continuità delle prestazioni svolte; da

ciò consegue, osserva il giudice a quo, che la retribuzione

riconosciuta al delegato di spiaggia dall'art. unico della legge n.

416 del 1985 nella misura di L. 1.500.000 annue lorde risulta

palesemente irrisoria ed in contrasto con il precetto dell'art. 36

della Costituzione, secondo cui al lavoratore deve essere corrisposta

una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria

famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Rileva inoltre il giudice a quo che l'art. 6, terzo comma, del

R.D. n. 2360 del 1937, a norma del quale al delegato di spiaggia non

compete alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato per

pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ove sia

interpretato nel senso di escludere anche la spettanza del

trattamento assicurativo o previdenziale previsto per gli impiegati

non di ruolo dello Stato si pone in contrasto con gli artt. 3 primo

comma e 38 secondo comma della Costituzione, apparendo, da un lato,

ingiustificata la diversità di trattamento sancita dalla suddetta

norma nell'ambito della medesima categoria di lavoratori, e

dall'altro in contrasto con il diritto del lavoratore alla tutela

previdenziale.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

La difesa erariale rileva che i dati di diritto positivo portano

ad individuare nella figura del delegato di spiaggia quella di un

impiegato onorario in quanto l'incarico viene affidato a personale

dello Stato in servizio o in quiescenza ovvero a personale militare,

per il quale la regola della esclusività è assoluta, circostanze

queste che portano quindi ad escludere che le mansioni svolte dal

delegato di spiaggia possano costituire autonomo rapporto d'impiego.

Conclude pertanto l'Avvocatura, che accedendo le mansioni in

questione ad un precedente rapporto di pubblico impiego ovvero

essendo attribuite a personale che già gode di trattamento di

quiescenza, è da ritenersi insussistente la lamentata lesione degli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna possono così

sintetizzarsi:

A) se l'art. unico della legge 8 agosto 1985 n. 416 (Trattamento

economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), nella

parte in cui fissa nella misura di L. 1.500.000 annue lorde la

retribuzione del delegato di spiaggia sia in contrasto, per la palese

irrisorietà della retribuzione a fronte delle molteplici e gravose

attribuzioni, con l'art. 36 primo comma Cost., a norma del quale deve

essere corrisposta al lavoratore una retribuzione "in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera

e dignitosa";

B) se l'art. 6 terzo comma del R.D. 25 novembre 1937 n. 2360

(Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di

spiaggia), ove interpretato nel senso di negare la spettanza al

delegato di spiaggia del trattamento assicurativo e previdenziale,

sia in contrasto:

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

insussistenza di logiche ragioni idonee a giustificare la diversità

di trattamento sancita ai fini pensionistici nell'ambito della

medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato);

con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione perché tale

norma configura la predisposizione di un sistema di tutela

previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore.

2. - La prima questione è infondata.

Invero, anche se la norma impugnata usa l'espressione

"retribuzione" per indicare la somma riconosciuta spettante ai

delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro della marina

mercantile ai sensi del R.D. n. 2360 del 1937, in sostanza si tratta

di un importo di natura indennitaria dovuto a soggetti configurabili

come funzionari onorari.

È noto che il rapporto di servizio dei funzionari onorari - per

quanto possa comportare una serie di doveri e lo svolgimento di

numerosi compiti - si distingue sotto diversi profili da quello

impiegatizio. Ed invero, come anche affermato dalle Sezioni unite

della Corte di cassazione (Cass., S.U., 20 marzo 1985 n. 2033), la

scelta del funzionario onorario si ispira a criteri di natura

politico - discrezionale e non tecnico - amministrativa,

l'inserimento nell'apparato della pubblica amministrazione è di

natura funzionale e non strutturale, la disciplina del rapporto

deriva, pressoché esclusivamente, dall'atto di conferimento

dell'incarico e non dallo statuto, il compenso percepito ha natura

indennitaria e non retributiva, ed infine la durata dell'incarico

onorario è normalmente temporanea e non tendenzialmente

indeterminata.

3. - Che nella specie ci si trovi di fronte a funzionari onorari

si desume - anche al di là della non estensione ad essi dei diritti

degli impiegati espressa nell'art. 6 del R.D. 25 novembre 1937, n.

2360 - dalla temporaneità e revocabilità del loro incarico (art. 4

dello stesso R.D.), dai criteri della loro scelta e dalla non

esclusività delle loro funzioni.

L'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, infatti,

stabilisce la regola secondo cui la reggenza delle delegazioni di

spiaggia è affidata ad impiegati ad agenti dello Stato "in attività

di servizio" oppure a persone appartenenti ad una serie di categorie

di ufficiali, sottufficiali, impiegati che siano in congedo, in

pensione, a riposo, o ancora "capitani e padroni marittimi".

In via del tutto eccezionale, il citato articolo prevede l'ipotesi

residuale che, "qualora manchino per una località aspiranti che

appartengono alle categorie predette e siano ritenute idonee,

l'amministrazione può, a suo esclusivo giudizio, concedere la

reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del

titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo C

delle amministrazioni dello Stato". Trattandosi, quindi, di un

rapporto di natura onoraria, non è estensibile la garanzia prevista

dell'art. 36 della Costituzione, né la connessa problematica circa

la valutazione complessiva del trattamento economico.

4. - Deve invece dichiararsi inammissibile la seconda questione di

costituzionalità sollevata dal TAR Sardegna, relativamente agli

aspetti previdenziali.

È sufficiente in proposito rilevare che il giudice rimettente

denunzia l'illegittimità dell'art. 6, terzo comma, R.D. 25 novembre

1937, n. 2360 solo per l'ipotesi che esso "possa essere interpretato

nel senso di negargli la spettanza del trattamento previdenziale

degli altri impiegati non di ruolo dello Stato".

Invero, ancor prima di valutare se anche in ordine alla

prospettata questione siano estensibili le considerazioni già svolte

riguardo alla figura del delegato di spiaggia, deve ravvisarsi

l'inammissibilità della questione dal momento che la prospettazione

appare viziata da perplessità, per non avere il giudice a quo

espresso con chiarezza la sua opzione interpretativa in ordine alla

portata della norma impugnata (cfr. sentenza n. 187 del 1992; ord.

nn. 317 del 1991 e 456 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento

economico del personale preposto agli uffici marittimi minori),

sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal T.A.R.

della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, terzo comma, del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360

(Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di

spiaggia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38,

secondo comma, della Costituzione, dal T.A.R. della Sardegna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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