Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexiesd.l. 312/1985
  • art. 1d.l. 312/1985
  • art. 1-sexieslegge 431/1985

usata come parametro

citata

  • art. 82d.P.R. 616/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,

secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431-rectius: art.

1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312

(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto

1985, n. 431 (Conversione in legge, con modif. del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle

zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

-, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Pretore di

Vicenza - Sezione distaccata di Schio - nel procedimento penale a

carico di Dorigato Giacomino, iscritta al n. 785 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - nel corso

del procedimento penale a carico di Dorigato Giacomino, imputato, tra

l'altro, del reato di cui agli artt. 1-sexies della legge 8 agosto

1985, n. 431 e 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per

avere eseguito opere edilizie in zona sottoposta a vincolo

paesaggistico e idrogeologico senza essere in possesso di concessione

edilizia e di autorizzazione ambientale, con ordinanza del 4 novembre

1993 (R.O. n. 785 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431

(rectius, dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n.

312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985,

n. 431).

Il Pretore premette che, nel corso del dibattimento, l'imputato ha

prodotto copia della concessione in sanatoria, nonché un

provvedimento dell'amministrazione provinciale che, ai sensi

dell'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, ha irrogato una sanzione

pecuniaria senza ordinare la rimessione in pristino.

A norma del secondo comma dell'art. 1-sexies impugnato, prosegue

l'ordinanza, il giudice ha l'obbligo, in caso di riscontrata

violazione alla c.d. legge Galasso, di ordinare, con la sentenza di

condanna, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi

a spese del condannato, con esclusione di ogni valutazione delle

determinazioni che, in ordine alla medesima vicenda, hanno

legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali, a

vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione,

pianificazione e gestione del territorio.

In tal modo, si sottoporrebbe ad un ingiustificato regime punitivo

l'imputato, che, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie

per l'ottenimento di una sanatoria, sarebbe comunque sottoposto

all'ordine di demolizione da parte del giudice.

Il Pretore si fa carico della sentenza della Corte costituzionale

n. 376 del 1993, che ha dichiarato infondata altra questione di

costituzionalità della medesima norma, ma rileva che in quel caso il

parametro alla cui stregua è stata compiuta la verifica di

costituzionalità era l'art. 97 della Costituzione. In questo caso,

invece, si tratta del principio di ragionevolezza e di quello di

uguaglianza, sotto il profilo del divieto di uguale trattamento di

situazioni disomogenee. Né sembra al giudice remittente sufficiente,

per sottrarre la norma censurata al sospetto di illegittimità, il

riferimento, operato dalla Corte in occasione di precedenti pronunce,

alla congruità e ragionevolezza della disciplina complessiva della

c.d. legge Galasso per il suo palese carattere interinale, posto che

tale normativa, pur introdotta con decreto-legge, è ormai

consolidata e che comunque, nel giudizio a quo, l'imputato non

potrebbe trarre alcun giovamento da un eventuale, tardivo intervento

del legislatore.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la infondatezza della questione, richiamandosi alla

sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1992, che ha ritenuto

non irragionevole la disciplina sanzionatoria di cui all'art.

1-sexies della legge n. 431 del 1985, nonché all'importanza primaria

del valore ambientale presidiato dalla norma in questione e,

comunque, alla considerazione che la obbligatorietà della misura

ripristinatoria de qua rientra nell'ambito della discrezionalità

legislativa. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Vicenza - Sez. distaccata di Schio - ha

impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art.

1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto

dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Tale norma prevede

l'obbligo, anziché la facoltà, del giudice, in caso di condanna per

l'esecuzione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo

paesaggistico in assenza di previa autorizzazione, di ordinare il

ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

Tale obbligo si porrebbe in contrasto con il principio della

ragionevolezza, nonché con quello di eguaglianza, sotto il profilo

del divieto di attribuzione di un medesimo trattamento sanzionatorio

a situazioni tra loro differenti. Intervenendo la accessoria e

necessaria condanna alla rimessione in pristino anche laddove nessuna

lesione sostanziale degli interessi ambientali sia dato individuare,

al giudice sarebbe inibita ogni valutazione in ordine alle

determinazioni adottate dalle autorità amministrative, che, nella

loro qualità di enti di pianificazione e gestione del territorio,

abbiano emesso, sia pure in sanatoria, i provvedimenti autorizzatori,

esprimendo un giudizio di sostanziale inidoneità delle opere a

ledere interessi di carattere primario.

2. - La questione è infondata.

La Corte, con la sentenza n. 269 del 1993, ha già sottoposto a

vaglio di legittimità costituzionale la disciplina di cui all'art.

1-sexies, aggiunto al d.l. n. 312 del 1985 dalla legge di conversione

n. 431 dello stesso anno, per effetto della quale viene punito con le

stesse severe sanzioni ogni intervento edilizio compiuto senza la

previa autorizzazione paesistica, indipendentemente dalla circostanza

che questa sia successivamente intervenuta.

La sottoposizione a sanzione penale di opere autorizzate in

sanatoria è stata, in quella occasione, ritenuta legittima alla

stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla

giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1-sexies, consistente

nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del

territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un

danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La ratio di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrità

ambientale è un bene unitario che può risultare compromesso anche

da interventi minori, e che va, pertanto, salvaguardato nella sua

interezza: sicché, in relazione ad opere eseguite in violazione dei

vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in

sanatoria non estinguono il reato, come è, invece, previsto, per le

violazioni edilizie, dall'art. 22, terzo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47.

Sulla base di conformi valutazioni, deve ritenersi infondata la

censura di irragionevolezza della norma di cui al secondo comma del

citato art. 1-sexies, che impone al giudice, in caso di condanna per

violazione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Galasso, di

ordinare la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi

a spese del condannato, indipendentemente dalla eventuale sanatoria

concessa dall'autorità amministrativa.

Il predetto obbligo a carico del giudice, imposto per la più

incisiva tutela di un interesse primario della collettività, si

colloca su di un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei

poteri della p.a. e delle valutazioni della stessa, configurandosi

quale conseguenza necessaria del giudizio di disvalore che il

legislatore ha dato dell'attuazione di interventi modificativi del

territorio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in difetto di

una previa verifica di compatibilità ambientale, e della esigenza di

un completo recupero della integrità dell'interesse tutelato.

Del resto, la impugnativa dell'art. 1-sexies, secondo comma, del

d.l. n. 312 del 1985, sia pure con riferimento al diverso parametro

di cui all'art. 97 della Costituzione, basata sul rilievo che

l'obbligatoria rimessione in pristino determinerebbe una situazione

di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione che venisse

successivamente conferita, è stata rigettata dalla Corte nella

considerazione che l'esercizio della funzione giurisdizionale si

colloca in ambito diverso ed estraneo alla tematica del buon

andamento dell'amministrazione (sent. n. 376 del 1993).

Va, tuttavia, ribadito quanto già rilevato dalla Corte nella

citata sentenza n. 269 del 1993, in ordine ai problemi sollevati

dall'applicazione della normativa sulla protezione ambientale ed alla

opportunità che il legislatore provveda al riesame complessivo di

tale disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies, secondo comma, del d.l. 27 giugno 1985, n. 312

(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di

conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza - sezione distaccata di

Schio - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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