Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo

comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove

università), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile-23 ottobre

1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione

di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed

altre contro l'Università degli Studi di Brescia ed altro, iscritta

al n. 29 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione di Franchini Oldi Angela ed altre

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Franchini Oldi Angela ed

altre e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Avanti il tribunale amministrativo regionale della Lombardia,

le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla

Rigosa e Silvana Bellodi, inquadrate nella qualifica di funzionario

tecnico dell'università degli studi di Brescia, lamentavano di aver

diritto al diverso inquadramento nella posizione di ricercatore e

impugnavano l'atto relativo. Si costituiva in giudizio l'università

di Brescia, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo nel

merito il rigetto dei ricorsi.

Con sentenza parziale n. 1192 del 1992, il Tribunale

amministrativo adito disattendeva le preliminari eccezioni e

sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale

sulla questione sollevata con distinta e separata ordinanza di

remissione.

2. - Con ordinanza in pari data il Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia ha ritenuto non manifestamente infondata,

in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14

agosto 1982, n. 590, nella parte in cui - nel disciplinare il

trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli "assistenti e

ricercatori" - non prende in considerazione il personale dipendente

dell'Ente Universitario per la Lombardia orientale avente la

qualifica di "assistente laureato" e preposto all'attività di

collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari

statali operanti in Brescia.

Ha premesso il Tribunale che, da un lato, le ricorrenti sono

assistenti di ruolo assunte (a seguito di concorso bandito dall'Ente

universitario) con la specifica funzione di effettuare attività di

ricerca scientifica e di collaborazione con i docenti nello

svolgimento dei corsi e nella conduzione di seminari, esercitazioni e

gruppi di studio; e che, da un altro lato, tali corsi, come

riconosciuto espressamente dall'art. 18, secondo comma, della citata

legge n. 590, facevano formalmente capo alle università statali di

Milano e Parma (nonché al Politecnico di Milano) ed erano gestiti

dall'Ente universitario della Lombardia orientale, un consorzio

all'uopo costituito fra i più importanti enti locali in vista

dell'istituzione dell'università statale nella città di Brescia.

Orbene, l'art. 20 della legge n. 590 del 1982, che ha

regolamentato il passaggio all'università di Brescia di tutto il

personale in servizio per l'espletamento dei corsi universitari

gestiti dal consorzio bresciano, avrebbe mancato di equiparare le

ricorrenti agli "assistenti e ricercatori", transitati integralmente

nei ruoli della nuova università. Con ciò venendo oggettivamente a

determinare un'ingiusta discriminazione tra il personale che avrebbe

adempiuto funzioni fra loro equivalenti. Discriminazione rilevabile

anche con riferimento a quelle categorie di "assistenti e

ricercatori" delle università libere, poi statizzate con la predetta

legge (università D'Annunzio di Chieti e università dell'Aquila).

In questi casi la legge avrebbe infatti consentito il passaggio di

tutti gli assistenti e ricercatori nella corrispondente categoria

statale, con l'inquadramento nei ruoli organici.

Una tale previsione sarebbe mancata, invece, per gli "assistenti

laureati" che operavano presso i corsi universitari tenuti in Brescia

ed affidati alla gestione dell'E.U.L.O. Onde, una evidente violazione

degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rilevanti nel giudizio a quo,

giacché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 20,

terzo comma, della legge n. 590 del 1982 permetterebbe l'accoglimento

delle pretese avanzate dalle ricorrenti.

3. - Si sono costituite le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella

Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi Turla, con un'unica

memoria scritta, chiedendo l'accoglimento della questione.

Hanno premesso, le ricorrenti, che le università degli studi di

Milano e di Parma, nonché il Politecnico di Milano, tennero in

Brescia i corsi organizzati dall'Ente universitario della Lombardia

orientale, fornendo soltanto i professori e non anche (almeno in

misura adeguata) il personale competente ad assolvere le ulteriori

attività di supporto sia didattiche sia di ricerca. A queste ultime

avrebbe fatto fronte il consorzio bresciano con l'assunzione di

personale attraverso un concorso bandito per la qualifica di

"assistente laureato", riconoscendogli con delibera n. 242 del

1979 (sulla base di un analitico "mansionario") le mansioni di docenti

equiparate a quelle degli assistenti universitari.

La legge n. 590, osservano le ricorrenti, avrebbe creato le nuove

università seguendo due distinte strade. O attraverso l'istituzione

di nuovi centri universitari statali, dove in precedenza funzionavano

corsi decentrati di altre università, o attraverso la statizzazione

di università libere (o di corsi decentrati di tali università).

Nel primo caso il personale docente, inclusi gli assistenti e i

ricercatori, sarebbe transitato puramente e semplicemente presso i

nuovi centri universitari; nel secondo caso esso sarebbe stato

inquadrato nei corrispondenti ruoli statali. Nessuna previsione vi

sarebbe stata per il personale docente operante presso i corsi

universitari tenuti a Brescia e gestiti dall'Ente universitario per

la Lombardia orientale, diversamente dal personale non docente che

sarebbe stato inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali

del personale di ruolo dell'università statale.

In conseguenza di tale omissione le ricorrenti sarebbero state

inquadrate - così si sarebbe risolto il loro problema - come

soprannumerarie nell'VIII qualifica dell'area funzionale "tecnico-scientifica e socio-sanitaria" del personale di ruolo delle

università statali, con il profilo professionale di "funzionario

tecnico" e, dunque, nell'ambito del personale non docente.

Il legislatore non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le

peculiari vicende a conclusione delle quali si è giunti

all'istituzione dell'università di Brescia e avrebbe irrazionalmente

tralasciato di equiparare gli "assistenti laureati" del Consorzio

bresciano agli assistenti e ricercatori universitari inquadrati - in

forza della legge n. 590 del 1982 - fra gli "assistenti e i

ricercatori" del ruolo statale. In tal modo si sarebbe fatto cattivo

governo del principio di eguaglianza e di quello, connesso, di buon

andamento della pubblica amministrazione, differenziando situazioni

omogenee (assistenti e ricercatori di "centri universitari

trasformati in atenei") e irragionevolmente eguagliando situazioni

eterogenee (assistenti dell'Ente bresciano e funzionari tecnici).

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di

costituzionalità.

La norma impugnata paleserebbe, secondo l'Avvocatura, la sua

chiara logica nel consentire il passaggio alla università di Brescia

dei docenti, degli assistenti e dei ricercatori già inquadrati nei

ruoli universitari statali. L'Ente consortile non solo non aveva, ma

non avrebbe potuto avere un proprio ruolo di docenti universitari (o

di assistenti e ricercatori). Le ricorrenti, infatti, avevano la

qualifica di "assistenti", ma erano inquadrate fra i dipendenti

dell'Ente locale con mansioni che, per quanto elevate, erano svolte

nell'interesse e per le finalità dell'Ente stesso.

L'Università di nuova istituzione, infatti, non poteva non

organizzarsi, quanto al personale docente (ivi inclusi assistenti e

ricercatori), che con personale statale, vale a dire con il personale

inserito nei ruoli universitari dello Stato (art. 32 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382). Poiché i dipendenti dell'Ente universitario

della Lombardia orientale non sono (e non potevano essere) assistenti

e ricercatori ai sensi della legislazione vigente, non competeva loro

il richiesto inquadramento. Né a diverse conclusioni, prosegue

l'Avvocatura, si potrebbe pervenire considerando le funzioni

concretamente adempiute da tale personale, poiché un siffatto

giudizio andrebbe adottato solo con riferimento alle previsioni della

legge (statale) che consente il riconoscimento e la riserva dei posti

di assistente o di ricercatore presso un'università dello Stato

esclusivamente a chi rivesta tale qualifica nei ruoli da esso

istituiti, indipendentemente dalle mansioni di fatto effettuate

presso altri enti. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 3 e 97

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, che,

nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali

degli "assistenti e ricercatori", non prende in considerazione il

personale dipendente dell'Ente universitario per la Lombardia

orientale preposto all'attività di collaborazione didattica e di

ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia.

2. La questione è infondata.

La legge 14 agosto 1982, n. 590, ha istituito le Università

statali degli studi dell'Abruzzo (Università degli studi dell'Aquila

e Università degli studi "G. D'Annunzio"), le Università statali

degli studi di Brescia, del Molise, di Reggio Calabria, di Verona, di

Trento e la facoltà di economia e commercio dell'Università statale

degli studi di Ancona.

Molte delle nuove università sono nate dalla "gemmazione" di

altre statali (o libere) che avevano attivato corsi di laurea presso

le suddette città o regioni; e alcune sono state istituite ex novo.

Nel primo caso la legge, se ha riconosciuto l'attività prestata

dal personale non docente, ha tuttavia consentito a quello docente,

già inserito nei ruoli nazionali, di "essere assegnato ai posti"

delle nuove facoltà e università. Nessuna forma di sanatoria o di

immissione in ruolo ope legis ha, dunque, riguardato il personale

docente. La legge n. 590 del 1982 non ha, invero, fatto alcuna

previsione del genere.

3. - La posizione delle ricorrenti è quella degli "assistenti

laureati", una categoria sconosciuta alla pur variegata normativa sul

personale docente dell'Università. Ciononostante esse richiedono la

valorizzazione della loro attività alle dipendenze del Consorzio

E.U.L.O. (costituito, fra vari enti locali, per la gestione dei corsi

universitari statali tenuti in Brescia dalle Università di Milano e

Parma) attraverso il passaggio dai ruoli dell'Ente locale a quelli

(nazionali) di ricercatore universitario.

Oltre ad essere chiaramente priva di fondamento normativo, la

richiesta non regge in alcun modo alla verifica di costituzionalità,

cui questa Corte è chiamata. Non è dato ravvisare alcuna

ingiustificata disparità di trattamento che possa recare violazione

del principio di eguaglianza, e neppure lesione del canone di

ragionevolezza. Questa Corte, infatti, ha da ultimo respinto ogni

richiesta di ammissione alle tornate idoneative per professore

associato (si vedano le sentenze nn. 412, 367, 359 e 31 del 1992)

che, pure, non consentono il passaggio automatico nei ruoli del

personale docente. In tutte si è ravvisato la evidente mancanza di

ragionevole assimilazione delle categorie escluse rispetto a quelle

ammesse ai giudizi di idoneità.

Nella specie, peraltro, si domanda di più, essendo ancora

maggiore la distanza con le categorie beneficiarie: si chiede, in

realtà, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore,

mentre si è svolta la propria attività di dipendenti di un

consorzio, che resta un ente locale. E l'invocato tertium

comparationis è costituito da personale docente già di ruolo, che

è soltanto transitato dai posti di una università a un'altra. Non

vi è, perciò, lesione neppure del principio di buon andamento nella

scelta compiuta dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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