Corte costituzionale

Sentenza n. 316/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3

della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione

del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati

e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come

modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, promossi,

con 2 ordinanze emesse il 17 novembre 1999, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi proposti da Minardi

Angela, ed altri, e da Di Pucchio Giuseppina contro il Ministero

della giustizia, iscritte ai nn. 440 e 441 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Minardi Angela, ed altri, e Di

Pucchio Giuseppina nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Ennio Mazzocco per Minardi Angela ed altri,

nonché per Di Pucchio Giuseppina, e l'avvocato dello Stato Giorgio

D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di analogo tenore, emesse in data

17 novembre 1999, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della

legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del

contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e

istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come

modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333.

2. - Premettono le ordinanze che i ricorrenti nei giudizi a

quibus hanno impugnato il bando di concorso, in data 27 novembre

1997, per l'assegnazione di 368 posti di dattilografo presso

l'amministrazione giudiziaria, riservati ai lavoratori assunti con

contratto trimestrale che abbiano prestato servizio nella quarta

qualifica funzionale.

3. - Il rimettente - nel rilevare che la previsione del bando

trova corrispondenza nella norma denunciata, là dove questa

stabilisce, come requisito di partecipazione, l'aver prestato

servizio nella qualifica funzionale per la quale si intende

concorrere - esclude che la norma stessa possa essere interpretata

nel senso di consentire l'accesso al concorso anche a coloro che

abbiano prestato servizio, così come i ricorrenti, nella qualifica

funzionale superiore e cioè quella di stenodattilografi.

Tuttavia, secondo le ordinanze, l'esclusione dal concorso di

tutti coloro i quali abbiano svolto servizio, in base ad assunzioni

trimestrali, come stenodattilografi e non come dattilografi, "solo

perché il primo profilo appartiene alla quinta qualifica

funzionale", contrasta con i principi di razionalità, parità di

trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione,

considerato che il servizio prestato in ambedue i profili indicati

costituisce un indice di professionalità di pari rilevanza, rispetto

alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso, essendo le

mansioni dello stenodattilografo "sostanzialmente sovrapponibili a

quelle del dattilografo".

4. - Si sono costituiti, in entrambi i giudizi, i ricorrenti, i

quali, aderendo alle prospettazioni contenute nelle ordinanze di

rimessione, hanno concluso per l'accoglimento della questione.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della questione, riservandosi ogni difesa.

6. - In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha

depositato, in entrambi i giudizi, una memoria con la quale,

nell'insistere per la inammissibilità o, comunque, per

l'infondatezza della questione, sostiene, quanto al merito, che

l'ordinanza si fonda su un "inesatto presupposto ermeneutico",

potendosi, infatti, ritenere che l'intenzione del legislatore fosse

di consentire a tutti i c.d. "trimestrali" di partecipare ai concorsi

riservati.

Onde il requisito del temporaneo servizio nella qualifica

funzionale per la quale è indetto il concorso deve considerarsi

"requisito minimo", tale da non escludere la partecipazione al

concorso medesimo di coloro che abbiano prestato servizio nella

qualifica immediatamente superiore, con disimpegno di mansioni non

dissimili ma più articolate e complesse e con acquisizione di una

più completa esperienza professionale. Considerato in diritto

1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997,

n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile

pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle

sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall'art. 2

della legge 2 ottobre 1997, n. 333, nella parte in cui non consente

che il dipendente che abbia prestato la sua opera - con le modalità

e nei termini stabiliti dal comma precedente - nel profilo

professionale di stenodattilografo, possa partecipare ai concorsi

riservati per dattilografi.

Nel denunciare violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,

il rimettente sostiene che l'esclusione dai detti concorsi di tutti

coloro che abbiano svolto, in base ad assunzioni trimestrali,

attività di stenodattilografi, solo perché il relativo profilo

professionale appartiene alla quinta qualifica funzionale, anziché

alla quarta come quello di dattilografo, contrasti con "i principi di

razionalità, parità di trattamento e di buon andamento della

pubblica amministrazione".

2. - La questione è da reputare non fondata, nei sensi di cui

appresso.

La norma oggetto di scrutinio è contenuta nell'art. 14 della

legge n. 276 del 1997, che intende conferire stabile collocazione al

personale precario (c.d. trimestrali) assunto negli uffici giudiziari

successivamente al 1° gennaio 1991, in base a provvedimenti

legislativi volti a sopperire ad esigenze di carattere eccezionale

(d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276; art. 7 della legge 26 aprile 1985,

n. 162; legge 16 ottobre 1991, n. 321; d.l. 17 settembre 1993,

n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993,

n. 458).

In vista di ciò, il comma 2 della predetta disposizione

stabilisce che la copertura di posti vacanti, alla data del

28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali quarta e quinta del

ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente

profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo,

avvenga, sia pure in parte, attraverso concorsi, per soli titoli,

riservati al personale di cui trattasi.

Quanto ai requisiti di accesso, la norma oggetto di censura, e

cioè il comma 3 del medesimo articolo, dispone che, per partecipare

ai concorsi, "occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo

determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende

concorrere".

3. - Il rimettente, pur avvertendo che il servizio espletato in

ambedue i profili professionali, quello di dattilografo e quello di

stenodattilografo, "costituisce un indice di professionalità di pari

rilevanza rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a

concorso", ritiene, tuttavia, che "il senso letterale e logico" della

norma non consenta di dare ad essa una portata atta a ricomprendere,

fra i suoi destinatari, anche gli stenodattilografi, appartenenti,

secondo le tabelle di individuazione dei profili professionali di cui

al d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, alla quinta qualifica

funzionale.

Senonché, detta conclusione, fondata più sull'argomento

lessicale che non su quello logico, non può essere condivisa, ben

prestandosi la disposizione ad essere intesa nel senso che il

servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti

un requisito minimo, tale da non precludere la partecipazione al

concorso anche degli stenodattilografi, appartenenti alla quinta

qualifica funzionale.

Una tale lettura della norma, conforme, del resto, a quello che

consta essere l'orientamento espresso, in subiecta materia dallo

stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, mentre impedisce

l'effetto paradossale ed illogico segnalato dall'ordinanza, e cioè

quello di escludere dal concorso proprio coloro che hanno

disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più

articolate e complesse dei dattilografi, con acquisizione di una più

compiuta esperienza professionale, evita, altresì, che la norma

stessa venga in conflitto con gli evocati parametri costituzionali.

Avvalora l'interpretazione sopra prospettata l'orientamento di

favore manifestato dallo stesso legislatore verso una definitiva

sistemazione del personale precario, tanto che la disposizione

censurata, mentre in un primo momento aveva previsto, quale requisito

di accesso al concorso, quello di aver prestato servizio nel profilo

professionale nel quale si intendeva concorrere, è stata riformulata

dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, con estensione della

sua portata sino a ricomprendere, invece, fra i destinatari, tutti

coloro che hanno prestato servizio nella "qualifica funzionale" cui

si riferiscono i posti messi a concorso.

Resta da aggiungere, secondo un criterio già altre volte

enunciato da questa Corte, che eventuali residue incertezze di

lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato,

quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia

costituzionale che impone all'interprete di optare, tra più

soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la

disposizione conforme a Costituzione (v., di recente, sentenza n. 113

del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della

legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del

contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e

istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come

modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata,

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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