Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32d.P.R. 1068/1953

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere

e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre

1994 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Antuzzi Quintilio e il Consiglio nazionale dei

ragionieri e periti commerciali ed altri e tra il Consiglio nazionale

dei ragionieri e periti commerciali e Nardone Umberto ed altro,

iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Nardone Umberto ed altro, di

Antuzzi Quintilio e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti

commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avv.ti Vincenzo Mazzei per Antuzzi Quintilio, Massimo S.

Giannini e Vittorio Mandel per il Consiglio nazionale dei ragionieri

e periti commerciali e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di più procedimenti civili riuniti, vertenti fra

Antuzzi Quintilio ed altri e il Consiglio nazionale dei ragionieri e

periti commerciali, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza

emessa il 7 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della

professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui

non prevede la legittimazione dei professionisti collegiati a

proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni

d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio.

Dopo aver esposto il fatto da cui ha tratto origine il giudizio,

il giudice a quo ritiene che la disposizione impugnata si ponga in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che ogni

nuova iscrizione all'Albo rappresenta una contrazione delle

possibilità di lavoro per i professionisti già iscritti, e che

costoro hanno un innegabile interesse alla salvaguardia dei livelli

tecnico-professionali dell'intera categoria: motivi per i quali

risulterebbe contrastante con il diritto di difesa negare agli stessi

la possibilità di proporre ricorso. Tanto più, si precisa, che

nell'attuale momento storico del Paese non appare ragionevole che la

tutela delle citate esigenze sia rimessa al pubblico ministero in via

esclusiva ed entro termini così angusti da non consentire neppure di

sollecitarne utilmente i poteri.

2. - Con atto congiunto, si sono costituiti dinanzi a questa Corte

Nardone Umberto e Campi Tommaso chiedendo che la questione sollevata

dalla Corte d'appello di Napoli sia dichiarata manifestamente

infondata.

Le parti rilevano in primo luogo che l'interesse legittimo di cui

sarebbero titolari i ragionieri collegiati non sussisterebbe in

quanto tale, essendo piuttosto un interesse di mero fatto, privo di

un collegamento diretto ed immediato con il bene tutelato.

Contestano inoltre la motivazione addotta dal giudice a quo per

ritenere sussistente un interesse legittimo in capo al professionista

collegiato; ritengono altresì che la possibilità di contrazione del

lavoro sia evento del tutto astratto e generico; che la tutela

dell'ordine professionale non possa essere attribuita ai singoli.

Quanto alla congruità del tempo concesso per l'impugnazione, si

rileva che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del

legislatore.

3. - Si è costituito anche Antuzzi Quintilio, concludendo per

l'accoglimento della questione, in quanto la disposizione impugnata

lederebbe il diritto del singolo professionista collegiato alla

tutela amministrativa e giurisdizionale del proprio status, mentre

non vi sarebbe possibilità di una diversa tutela, tanto più che il

potere di vigilanza del Consiglio nazionale non può in nessun caso

condurre allo scioglimento dei Consigli dei collegi locali ma solo

avanzare proposta in tal senso al Ministro di grazia e giustizia; e

quando anche tale scioglimento avvenisse, non sarebbero

automaticamente annullate le deliberazioni adottate da quel

Consiglio. Né tantomeno sarebbe possibile la via del ricorso al

Tribunale ordinario.

4. - Si è costituito altresì il Consiglio nazionale dei

ragionieri e periti commerciali, concludendo per una diversa

interpretazione della disposizione impugnata ed, in subordine, per

l'accoglimento della questione.

In particolare si sostiene che la legittimazione dei

professionisti collegiati a ricorrere anche nelle vie del ricorso

gerarchico improprio è stabilita non solo dall'art. 1 del d.P.R. n.

1199 del 1971, ma ancor prima dall'art. 28 del d.P.R. n. 1068 del

1953: ed anche ammettendo che non di diritti soggettivi ma di

interessi legittimi si trattasse, tale qualificazione non

escluderebbe la legittimazione a ricorrere, dato che gli artt. 24 e

113 della Costituzione non consentono di configurare la tutela degli

interessi legittimi più attenuata rispetto a quella dei diritti

soggettivi, specie per quel che riguarda l'interesse a ricorrere. Si

ribadisce inoltre che l'interesse fatto valere dal professionista

collegiato non è un interesse di fatto né un interesse remoto, ma

un interesse individuale, concreto ed attuale.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, infondata.

Rileva in particolare la difesa erariale che le norme che

disciplinano l'iscrizione all'Albo tutelano, in via diretta,

l'interesse pubblico a vedere esercitata la professione

esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti

stabiliti dalla legge, ed in via indiretta l'interesse del

professionista che sia in possesso del titolo e dei requisiti

prescritti ad ottenere l'iscrizione, mentre nessuna tutela sarebbe

invece concessa agli iscritti collegiati: per tale ragione non può

invocarsi, a garanzia di tali interessi, l'art. 24 della

Costituzione.

Né sarebbe corretta l'argomentazione circa l'opportunità di un

controllo "diffuso" da parte degli iscritti a che gli aspiranti

all'iscrizione nell'Albo siano professionalmente qualificati:

trattandosi infatti di liberi professionisti in regime di libero

mercato, l'inidoneità professionale dei nuovi iscritti potrebbe

paradossalmente rappresentare un vantaggio per coloro che furono

iscritti a seguito di esame, i quali sarebbero "premiati" dal gioco

naturale del mercato.

6. - In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori

memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura Generale dello

Stato, ribadendo le rispettive posizioni. Considerato in diritto

1. - È sottoposta al giudizio di questa Corte la questione di

legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),

nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti

iscritti al relativo collegio a proporre ricorso (al Consiglio

nazionale) contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal

Consiglio di collegio.

2. - La questione è infondata.

Va subito rilevato che il procedimento di iscrizione all'Albo

presso i Consigli di collegio ed il procedimento previsto dal

denunziato art. 32 dinanzi al Consiglio nazionale, cui dà luogo il

ricorso gerarchico improprio proponibile da parte dei soggetti

indicati dalla legge, hanno natura amministrativa, ancorché le

deliberazioni del Consiglio nazionale possano essere successivamente

sottoposte al vaglio del Tribunale mediante atto proponibile ad opera

degli stessi soggetti, dandosi in tale modo inizio ad un procedimento

giurisdizionale ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068 del

1953.

Questa Corte ha costantemente affermato che "la disciplina del

procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del

legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli

altri principi costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere

quello del giusto procedimento amministrativo, dato che la tutela

delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede

giurisdizionale dagli artt. 24, primo comma, e 113 della

Costituzione" (v. sentenze n. 210 del 1995 e, analogamente, n. 103

del 1993).

Relativamente ai fatti da cui è sorta la presente questione, la

fase giurisdizionale si è svolta solo a seguito del procedimento

amministrativo di iscrizione all'Albo e della relativa impugnazione

dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; ma è soltanto con

riferimento al precedente procedimento amministrativo che è sorto il

problema relativo alla legittimazione dei ragionieri già iscritti,

profilo che ha poi dato luogo al presente giudizio di

costituzionalità. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza di

questa Corte, la questione, così come prospettata nella presente

sede con riferimento all'art. 24 della Costituzione, va dichiarata

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della

professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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