Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

2 febbraio 1972 (recte: 1973), n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con

ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Scala Renato e l'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco)

iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Enasarco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi l'avv. Bartolo Spallina per l'Enasarco e l'Avvocato dello

Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Scala Renato, titolare

di pensione di vecchiaia a carico dell'Enasarco con decorrenza 1

settembre 1981, al fine di ottenere da quest'ultimo ente il ricalcolo

della pensione senza le riduzioni previste dall'art. 25 della legge 2

febbraio 1973, n. 12, ma sulla sola base della media delle

provvigioni, il Pretore di Torino con ordinanza del 24 maggio 1994 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 cit.

in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. invocando un riesame di

analoga questione in precedenza sollevata e ritenuta manifestamente

infondata da questa Corte con ordinanza n. 366 del 1989.

Premesso che la disposizione censurata prevede che qualora

l'ammontare annuo della pensione erogata dall'Enasarco, che ha

funzione integrativa di altro trattamento pensionistico (art. 2,

primo comma, legge n. 12 del 1973 cit.), superi determinati importi,

fissati a scaglione da un minimo di L. 5.000.000 fino ad oltre L.

10.000.000, sulle somme in eccedenza a tali importi deve calcolarsi

una detrazione progressivamente crescente da un minimo del 10% per le

somme comprese tra L. 5.000.000 e L. 6.000.000 ad un massimo del 20%

per le somme eccedenti L. 20.000.000, il pretore rimettente dubita

(non della legittimità in sé di tale automatica riduzione del

trattamento pensionistico integrativo, bensì) della mancata

previsione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni suddetti

in ragione della rilevante svalutazione monetaria intervenuta nel

tempo e della elevazione dei massimali e delle aliquote contributive;

mancato adeguamento che avrebbe incrinato il criterio di razionale

proporzionalità tra entità reale del trattamento pensionistico,

versamenti contributivi e aliquote percentuali di riduzione. Ed

infatti - osserva il pretore rimettente - mentre nel 1973 la

riduzione di cui all'art. 25 colpiva la fascia alta di pensioni,

essendo il massimale di contribuzione pari a L. 9.000.000 e

l'aliquota contributiva pari al 6% (art. 6 legge n. 12 del 1973),

successivamente da una parte vi è stata una ragguardevole perdita di

valore della moneta, d'altra parte il massimale e l'aliquota sono

stati progressivamente incrementati (con d.P.R. 24 giugno 1978, n.

460 il massimale era stato portato a L. 12.000.000 e l'aliquota

all'8% ed ancora, con d.P.R. 31 marzo 1983, n. 277, il massimale

aveva raggiunto l'importo di L. 24.000.000 con aliquota al 10% per

attestarsi infine, ferma l'aliquota, a L. 34.000.000 per gli agenti

monomandatari ed a somme superiori per i plurimandatari). Quindi con

il passare del tempo, la riduzione di cui all'art. 25 cit. era

venuta a colpire non soltanto la fascia di pensioni alte, ma anche la

fascia media e medio-bassa, tenuto anche conto che il trattamento

minimo dell'Enasarco ammonta a circa L. 5.000.000 annue.

Questa situazione - rileva conclusivamente il pretore rimettente -

evidenzia una vulnerazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.

in quanto sono trattate in modo eguale situazioni diseguali; inoltre

è violato il principio di effettività delle prestazioni

assistenziali e previdenziali, per le quali deve tenersi conto anche

di un rapporto di proporzionalità tra quanto l'assicurato è

chiamato a versare e quanto andrà poi a percepire come trattamento

pensionistico.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata in quanto già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 366 del 1989 di questa Corte.

3. - Si è costituito l'Enasarco chiedendo parimenti - anche con

una successiva memoria - che la questione sia dichiarata

inammissibile perché non esiste nell'ordinamento positivo un

principio che valga ad assicurare in maniera diretta il meccanismo di

adeguamento ipotizzato dal Pretore rimettente, potendo tale risultato

essere raggiunto in forme e con articolazioni differenziate e

variamente modulate.

Comunque - secondo la difesa dell'Enasarco - la questione è

infondata. Nel sottolineare il carattere integrativo della pensione

erogata dall'ente, osserva la difesa che l'elevazione nel tempo

dell'aliquota contributiva e del massimale annuo provvigionale da

sottoporre a contribuzione determinano l'innalzamento dell'ammontare

delle pensioni annue, in nulla incidendo nel rapporto tra prestazione

liquidata e versamenti contributivi eseguiti; sicché quindi le

riduzioni previste dall'art. 25 censurato trovano applicazione sui

più elevati importi, senza che possa ritenersi sussistente la

prospettata maggiore e sfavorevole incidenza sul nuovo pensionato

rispetto al vecchio pensionato. Mentre la individuazione dei limiti

annui pensionistici entro i quali deve operare la riduzione rientra

nella discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 25

della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio) - in forza del quale,

quando l'ammontare annuo della pensione erogata dall'Enasarco,

integrativa di altro trattamento pensionistico, supera determinati

importi (fissati a scaglione da un minimo di L. 5.000.000 fino ad

oltre L. 10.000.000) deve calcolarsi, sulle somme eccedenti, una

detrazione progressivamente crescente (da un minimo del 10% per le

somme comprese tra L. 5.000.000 a L. 6.000.000 fino ad un massimo del

20% per le somme eccedenti L. 10.000.000) - in quanto violerebbe il

combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non

prevede un meccanismo di adeguamento degli scaglioni suddetti in

ragione della rilevante svalutazione monetaria intervenuta nel tempo

e della elevazione dei massimali e delle aliquote contributive (per

effetto delle quali attualmente la detrazione colpisce anche le

pensioni di importo vicino al trattamento minimo); e ciò per

contrasto sia con il principio di effettività delle prestazioni

assistenziali e previdenziali, per le quali deve tenersi conto anche

di un rapporto di "razionale proporzionalità" tra entità reale del

trattamento pensionistico, versamenti contributivi ed aliquote

percentuali di riduzione, sia con il principio di eguaglianza

sostanziale, non potendo tale rapporto essere ingiustificatamente

sfavorevole per il nuovo pensionato rispetto al vecchio, costretto a

versare più contributi per percepire poi una pensione nominalmente

più alta, ma in effetti maggiormente decurtata, in virtù

dell'applicazione dell'art. 25 censurato.

2. - Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Enasarco non ha

carattere pregiudiziale, ma implica la valutazione nel merito della

censura di costituzionalità; solo - infatti - ove si riscontrasse la

denunciata violazione dei parametri allegati si potrebbe porre

utilmente un problema di inammissibilità della questione in ragione

della (asserita) pluralità dei rimedi finalizzati alla reductio ad

legitimitatem.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

L'art. 25 censurato - nel più ampio contesto della disciplina del

trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio, trattamento che è integrativo di quello

dell'assicurazione generale obbligatoria estesa a tale categoria di

assicurati dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 - va correlato con il

precedente art. 10 nel senso che il criterio di calcolo dell'importo

delle pensioni di vecchiaia è fissato da tale combinato disposto

(degli artt. 10 e 25) secondo una sequenza di operazioni che

terminano con quella specificamente indicata nell'art. 25. In

particolare occorre considerare, nell'ultimo decennio, le provvigioni

sulle quali sono stati versati i contributi assicurativi e

individuare la media più elevata di quelle calcolate per ognuno dei

periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio; su tale media

si calcolano tanti quarantesimi del settanta per cento quanti sono

gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta;

infine - come ultima operazione - si riduce l'importo così calcolato

secondo un'aliquota progressiva a scaglioni (a partire dal 10% sugli

importi da L. 5.000.000 a L. 6.000.000 fino al 20% per gli importi

eccedenti L. 10.000.000).

Quest'ultima operazione - di c.d. "riduzione" - svolge non solo

una funzione (meramente contabile) di integrare il criterio di

calcolo della pensione di vecchiaia quale previsto dal precedente

art. 10; ma anche (e soprattutto) quella di operare un moderato

effetto di riequilibrio, in chiave solidaristica, tra le pensioni di

maggior importo e quelle di minor importo. Sotto il primo profilo la

funzione della "riduzione" non è dissimile da quella sottesa al

precedente art. 21 che fissa le aliquote di riduzione della pensione

ai superstiti; in tal modo la pensione di vecchiaia è anche

differenziata dalla pensione di invalidità permanente (totale e

parziale), che si calcola sulla base di criteri analoghi, ma senza la

riduzione dell'art. 25. Sotto questo aspetto - può subito rilevarsi

- la idoneità (ex art. 38 Cost.) del trattamento previdenziale

costituito dalla pensione di vecchiaia (a carattere integrativo) non

potrebbe che essere valutata nel suo complesso e non già isolando

una singola operazione della sequenza di calcolo dell'importo

spettante all'assicurato per presentarla - suggestivamente ma

impropriamente - come penalizzante compressione del trattamento

stesso, mentre si tratta di un momento del più complesso

procedimento di calcolo del trattamento previdenziale.

4. - C'è poi la funzione riequilibratrice della "riduzione",

conseguente alla previsione di un'aliquota non già fissa, ma

proporzionale all'ammontare della stessa pensione di vecchiaia

secondo scaglioni determinati in cifra fissa e rimasti invariati dal

1973. Si ha quindi che il criterio di calcolo in esame, ancorché

neutro (e quindi uniforme) quanto ai parametri indicati nell'art. 10,

è invece mirato quanto all'ultima operazione di calcolo (la

"riduzione") in modo da essere più favorevole per le pensioni basse

e meno per le pensioni alte.

Questa funzione non è insensibile al fenomeno della svalutazione

monetaria: rimanendo invariati gli scaglioni correlati alle varie

aliquote di riduzione, l'aumento della base imponibile,

congiuntamente peraltro ai massimali, ha comportato che un crescente

numero di pensioni di vecchiaia sia soggetto alle aliquote di

riduzione più elevate, piuttosto che a quelle più basse. Si è

quindi verificata una progressiva traslazione di un crescente numero

di pensioni di vecchiaia verso le aliquote più elevate sicché la

finalità di riequilibrio si è affievolita (nel senso che mentre

originariamente il favor era per la intera platea delle pensioni

medio-basse, oggi avvantaggiate sono essenzialmente le pensioni al

minimo) ed è destinata a risultare sempre meno incisiva fino,

eventualmente, ad azzerarsi nel momento in cui il trattamento minimo

di pensione dovesse raggiungere lo scaglione corrispondente

all'aliquota massima, la quale a quel punto sarebbe del tutto neutra

al pari delle aliquote di riduzione di cui all'art. 21.

Ma da una parte tale progressivo svilimento della funzione

riequilibratrice della "riduzione" opera per tutte le pensioni di

vecchiaia indipendentemente dal momento della erogazione del

trattamento previdenziale sicché non c'è sotto questo aspetto

violazione del principio di eguaglianza, come già ritenuto da questa

Corte (ordinanza n. 366 del 1989). D'altra parte rientra nella

discrezionalità del legislatore la correzione di tale effetto,

atteso che in un sistema di previdenza integrativa (quale quella

gestita dall'Enasarco), che garantisce comunque il trattamento minimo

di pensione, non sussiste una necessità costituzionale che il

criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente

differenziato in ragione dell'importo, più o meno elevato, delle

stesse. Correzione questa non necessitata dai parametri evocati ed in

particolare dall'art. 38 Cost., tanto più che "il precetto che siano

preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei

lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla

gestione della previdenza obbligatoria" (sentenza n. 87 del 1995),

mentre nella fattispecie si tratta di previdenza integrativa.

5. - Va infine pure considerato che la scelta in ordine al grado

di incidenza da attribuire al meccanismo di "riduzione" ex art. 25

della legge n. 12 del 1973 (come in generale "la determinazione del

possibile e necessario sistema di indicizzazione della base di

computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di

commercio": cfr. sentenza n. 265 del 1992) si coniuga, nel contesto

di una più complessa valutazione dell'equilibrio finanziario

dell'ente previdenziale gestore dell'assicurazione in questione, con

l'altra scelta concernente la determinazione delle stesse aliquote

contributive e dei massimali progressivamente incrementati nel tempo

atteso che, in un complessivo bilanciamento dei molteplici dati di

riferimento, viene in rilievo anche il progressivo svilimento della

funzione riequilibratrice originariamente sottesa all'art. 25

censurato e la conseguente più ampia operatività della riduzione in

esame, che ha influito come fattore di contenimento e di contrappeso

rispetto alle esigenze di maggiore provvista. D'altra parte proprio

la natura di previdenza integrativa potrebbe giustificare un

atteggiamento del legislatore di graduale abdicazione al meccanismo

riequilibratore, piuttosto che di sua rivitalizzazione, tanto più

che, dopo il riordino di tale sistema previdenziale settoriale

operato dalla legge n. 12 del 1973, sono stati estesi ( ex d.l. 23

dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41)

alle pensioni erogate dall'Enasarco il trattamento minimo previsto

per l'assicurazione generale obbligatoria e la stessa perequazione,

sicché una nuova tutela è stata introdotta per le pensioni di

importo più basso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di

commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a

favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata - in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal Pretore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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