Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 marzo

1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Gaspare Nuccio, promosso con ricorso del Tribunale di

Pesaro, notificato l'8 marzo 2000, depositato in cancelleria il 13

successivo ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Pesaro ha proposto - con ordinanza in data

12 febbraio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il

17 luglio 1999, nel corso di un processo penale nei confronti del

deputato Gaspare Nuccio, per il reato previsto e punito dall'art. 326

cod. pen. - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione

adottata dall'Assemblea nella seduta del 5 marzo 1997 (documento

IV-quater n. 3), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i

quali è in corso il processo devono essere considerati insindacabili

ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. - Il Tribunale premette che si procede nei confronti del

deputato Gaspare Nuccio per il reato dell'art. 326 cod. pen., in

quanto egli avrebbe divulgato le liste degli iscritti a logge

massoniche attive nella provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta

parlamentare, coperte dal segreto istruttorio, e che, con ordinanza

del 4 aprile 1997, aveva proposto conflitto di attribuzione in

relazione alla delibera con la quale la Camera dei deputati, nella

seduta del 5 marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era

in corso il procedimento penale devono essere considerati

insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con

ordinanza n. 325 del 1997, successivamente, con la sentenza n. 274

del 1998, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e

l'ordinanza di ammissibilità, benché notificati alla Camera dei

deputati, non erano stati depositati nella cancelleria della Corte

entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Ad avviso del ricorrente, "le motivazioni della sentenza di

improcedibilità parrebbero venute meno", in quanto l'art. 1 del

decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, ha previsto la sospensione dei

termini sostanziali e processuali in scadenza dal 26 settembre al

31 dicembre 1997 nei confronti dei soggetti residenti o con sede

operativa nelle regioni Umbria e Marche. Inoltre, benché la norma,

nel testo modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997,

n. 434, non abbia più compreso la città di Pesaro tra le località

per le quali era stata prevista la sospensione dei termini, l'art. 61

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha fatto salvi gli effetti

della disposizione nel testo originario, sicché il conflitto, a suo

avviso, sarebbe riproponibile.

Nel merito, il Tribunale deduce che la Camera dei deputati

avrebbe deliberato l'insindacabilità ritenendo non provato che gli

elenchi diffusi dal deputato Gaspare Nuccio coincidessero con quelli

acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia. In tal modo, la

Camera avrebbe, però, espresso un giudizio di merito eccedente le

sue competenze, esercitando altresì un potere riservato

all'autorità giudiziaria.

Il ricorrente, richiamando la propria ordinanza del 4 aprile

1997, conclude, infine, affermando che, per le suesposte

argomentazioni, "ritiene che insorga conflitto di attribuzione della

cui risoluzione va investita la Corte costituzionale".

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di

consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte

con ordinanza n. 61 del 9 febbraio 2000, notificata - unitamente al

ricorso - alla Camera dei deputati l'8 marzo 2000, e successivamente

depositata nella cancelleria della Corte.

4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in

giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in

prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato irricevibile, inammissibile o comunque infondato.

Preliminarmente, la resistente deduce che l'ordinanza sarebbe

carente dei requisiti stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale per il ricorso che propone un

conflitto di attribuzione. In particolare, sostiene che mancherebbe

la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Collegio; non

sarebbero state indicate tutte le norme costituzionali che

disciplinano la materia; mancherebbe la domanda diretta ad ottenere

l'annullamento della delibera di insindacabilità e la dichiarazione

di non spettanza alla Camera del relativo potere. Queste carenze, a

suo avviso, determinerebbero una irrefutabile incertezza in ordine

sia alla forma ed al contenuto dell'atto introduttivo, sia al suo

destinatario, in quanto esso, prima ancora che fosse dichiarato

ammissibile, è stato notificato al Presidente del Consiglio dei

ministri ed ai Presidenti delle due Camere e, dopo la dichiarazione

di ammissibilità, è stato dapprima solo comunicato, quindi anche

notificato.

Secondo la resistente l'atto introduttivo sarebbe altresì

irricevibile, poiché manca l'ordine alla cancelleria di notificare

l'atto alla Camera dei deputati.

Il conflitto sarebbe comunque inammissibile (o improponibile), in

quanto è stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere

riproposto, poiché il ricorrente avrebbe consumato il relativo

potere. La mancata previsione di un termine di decadenza per la

proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sarebbe, infatti, giustificata dalla natura politica del conflitto,

che però non sussisterebbe in riferimento a quelli sollevati

dall'autorità giudiziaria, per i quali si impone l'esigenza di una

giustizia certa e sollecita. D'altronde, la giurisprudenza

costituzionale ha costantemente qualificato come perentorio il

termine stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale e, comunque, la non

riproponibilità deriverebbe dal fatto che la dichiarazione di

improcedibilità pronunziata all'esito della seconda fase del

conflitto configura una decisione di merito. In ogni caso, ad avviso

della Camera dei deputati, l'eventuale riproponibilità del conflitto

violerebbe il valore della certezza del diritto, oltre tutto in un

giudizio che ha ad oggetto prerogative costituzionali, perciò

imprescrittibili, con conseguente rischio di una prosecuzione della

controversia senza alcun limite temporale.

Secondo la resistente, il conflitto sarebbe altresì

inammissibile, in quanto l'ordinanza non conterebbe nessuna

esplicitazione diretta a dimostrare l'esistenza di un interesse a

ricorrere.

4.1. - Nel merito, la Camera dei deputati deduce che, secondo la

giurisprudenza costituzionale, il nesso tra le opinioni e l'esercizio

della funzione parlamentare sussisterebbe anche allorché sia

identificabile un "complessivo contesto parlamentare" nel quale le

opinioni sono state espresse. A suo avviso, la delibera in oggetto,

nel fare riferimento alla questione dell'identità tra gli elenchi

diffusi dal deputato Gaspare Nuccio e quelli acquisiti dalla

Commissione parlamentare antimafia, non conterrebbe affatto

valutazioni di merito della vicenda processuale, ma avrebbe

esplicitato un elemento indispensabile allo scopo di verificare se

egli avesse o meno espresso opinioni riguardanti fatti in discussione

alle Camere. D'altronde, poiché l'attività parlamentare del

deputato Gaspare Nuccio sarebbe stata caratterizzata da una costante

e particolare attenzione alla questione dell'iscrizione alle logge

massoniche - dimostrata dalla presentazione di interrogazioni

parlamentari in data 25 gennaio 1994, 4 agosto 1993 e 16 dicembre

1993 - risulterebbe dimostrata l'inerenza dei fatti all'esercizio

della funzione, anche all'esito di un controllo sulla corrispondenza

sostanziale tra detti fatti e gli atti parlamentari tipici.

5. - All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati

ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle

difese scritte. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato

sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei

deputati in relazione alla deliberazione assunta nella seduta del

5 marzo 1997 (documento IV-quater n. 3), con la quale si è stabilito

che i fatti contestati al deputato Gaspare Nuccio nel procedimento

penale in corso innanzi al predetto Tribunale rientrano nella

previsione normativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e

sono pertanto da considerare insindacabili.

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.

La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di

questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità

(ordinanza n. 61 del 2000), restando peraltro "impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità", ora la Corte

costituzionale è chiamata a pronunciarsi definitivamente, con

cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, su tutti i

profili del conflitto.

Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che, nella

specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, ai fini

di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nell'atto di

promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che intende fare

valere (cfr. sentenze n. 363 e n. 364 del 2001). È infatti carente

l'indicazione del petitum, giacché il Tribunale di Pesaro si è

limitato a "solleva(re) conflitto di attribuzione avverso la

deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997

nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare", senza prospettare

alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione

dell'attribuzione costituzionale in contestazione e senza richiedere

il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.

Si è pertanto verificata una situazione del tutto analoga a

quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del

2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi

richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti

della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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