Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo

comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50,

n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26

ottobre 1990 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale -

sul ricorso proposto da Antonino Vitarelli ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 314 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima sperie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Maria Ambrosini ed altri e

Antonino Vitarelli, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Massimo Colarizi per Antonino Vitarelli e

l'avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 16 aprile 1991) il Consiglio di Stato - Sez. VI

Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Vitarelli Antonino ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro (Reg. ord. n.

314/1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

"degli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980,

n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in

cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai

giudizi di idoneità per professore associato, i titolari di assegni

di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre

1973, n. 766, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto

per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da

pubblicazioni edite documentate dal preside di facoltà in base ad

atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime",

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di

trattamento, ad asserita parità di condizioni, rispetto ai tecnici

laureati, ai medici interni di cui alla sentenza della Corte

costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, nonché rispetto ai

contrattisti universitari di cui all'altra sentenza della Corte 13

luglio 1989, n. 397.

Il giudizio a quo verte sul ricorso in appello avverso la sentenza

del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale, nel

respingere il ricorso del dott. Vitarelli, si affermò che non poteva

estendersi il dettato della citata sentenza n. 89 del 1986 fino a

comprendervi i medici assegnisti (quale si era presentato il

ricorrente), ai fini dell'ammissione alla seconda tornata dei giudizi

di idoneità a professore associato.

Osservato che il dottor Vitarelli non rientra in alcuna delle

puntuali categorie, individuate dalla legge, ovvero introdotte dalla

giurisprudenza costituzionale, il Collegio remittente richiama, in

particolare, la sentenza della Corte 13 luglio 1989, n. 397, per

rilevare come la questione ivi trattata sia stata ritenuta fondata

sulla considerazione che, giusta l'art. 5 del decreto-legge n. 580

del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973, i titolari di

contratto sono equiparati agli assistenti qualora, a parità delle

altre condizioni, oltre i limiti di impegno attinenti alla loro

qualità scientifica previsti dallo stesso articolo, svolgano

attività di assistenza e cura. Precisazione questa che rende palese

come i contrattisti venivano a trovarsi in posizione sostanzialmente

analoga a quella dei medici interni, oggetto della precedente

sentenza n. 89 del 1986, recante disparità rispetto ai tecnici

laureati.

E dunque, per quanto concerne gli assegnisti ex art. 6 del

decreto-legge n. 580 del 1973, la medesima disparità rispetto ai

tecnici laureati è per il Collegio a quo irrazionale e lesiva del

principio di eguaglianza come recepito dall'art. 3 della

Costituzione, versandosi - si sostiene - in situazione simile qualora

gli assegnisti abbiano svolto, a parità di condizioni oggettive

(concorso, triennio di riferimento, attività scientifica

documentata), compiti di assistenza e cura. Anche per costoro

ricorrerebbe la medesima ratio che, muovendo dalla constatazione

della situazione di fatto venutasi all'epoca a determinare

nell'ambito universitario a seguito del decreto-legge n. 580 del

1973, consentiva - attraverso il transitorio sistema dei giudizi di

idoneità - il passaggio alla figura, di nuova istituzione, del

professore associato.

2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti unendosi ai dubbi

di costituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione e

assumendo l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della

questione. L'inammissibilità deriverebbe dal fatto che si richiede,

in sostanza, un provvedimento fondato su precedenti sentenze "additive": con ciò la Corte "finirebbe per allontanarsi troppo" dal

modello delineato dalle disposizioni costituzionali regolatrici del

giudizio di legittimità costituzionale.

Nel merito non vi sarebbe "alcun dato normativo di equiparazione

agli assistenti ospedalieri come invece per i contrattisti medici con

l'art. 5 della legge n. 580 del 1973". Considerato in diritto

1. - Quanto prospettato nell'ordinanza di rimessione importa

stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio

1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3, del

d.P.R. 11 luglio 1980. n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della

Costituzione non essendo state contemplate tra le qualifiche da

ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore

associato, i titolari di assegni di formazione scientifica e

didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1' ottobre 1973, n.

580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 con

modificazioni, che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto,

per un triennio, comprovata attività didattica e scientifica.

Secondo l'assunto del Collegio remittente sarebbe identica la

posizione dei titolari di assegno, nell'ambito della facoltà di

medicina con il connesso esercizio di attività medica, con i tecnici

laureati specificamente previsti dalla legge, nonché con i medici

interni (aiuti e assistenti) ed i contrattisti universitari, oggetto

delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e, rispettivamente, n.

397 del 1989.

2. - L'Avvocatura dello Stato oppone preliminarmente

l'inammissibilità della questione: essa - nell'unicum che si è

venuto a formare, per gli specifici fini in esame, tra tecnici

laureati, medici interni e contrattisti verrebbe a fondarsi, in gran

parte, sui principi contenuti nelle sentenze della Corte indicate in

narrativa.

Ma l'eccezione va disattesa in radice: quel che è in giuoco -

l'asserita disparità di trattamento - concerne, in ogni caso, un

presunto contrasto con l'ordinamento ed il tertium comparationis

offerto riguarda, nella susseguente verifica, soggetti comunque

ammessi a sostenere il giudizio di idoneità.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

La Corte ha già considerato e posto in luce la funzione

strumentale e spiccatamente coadiuvante dell'attività dei tecnici

laureati in armonia con quella didattica e scientifica svolta dal

personale docente, così come precisato dall'art. 35 del d.P.R. n.

382 citato (sentenza n. 89). Di conseguenza, con la medesima sentenza

è stata affermato, nell'unità di posizioni che si è venuta a

costituire, l'ammissione al giudizio de quo dei medici interni (aiuti

e assistenti), potendosi ingenerare altrimenti evidente sperequazione

rispetto a un trattamento avente conferente identità di requisiti.

Quanto poi ai titolari di contratto viene rilevato che per costoro

vennero normativamente fissati (d.-l. n. 580, art. 5,) rigorosi

impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e

soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di

esercitazioni; elementi tutti che risultano rispondenti ad integrare

l'espletamento di prestazioni istituzionali d'ordine didattico (sent.

n. 397). Sì che per i contrattisti presso la facoltà di medicina e

chirurgia che ebbero a svolgere attività di assistenza e cura oltre

i limiti di impegno sopra ricordati, si rese necessaria e

giustificata l'equiparazione in toto, da parte del legislatore, agli

assistenti ospedalieri fin dal 1973 (predetto art. 5, undicesimo

comma - cfr.sent. n. 549 del 1990).

Per converso, per i titolari degli assegni, di cui alla presente

controversia, è meramente prevista una generica partecipazione ai

seminari ed alle esercitazioni per gli studenti (art. 6 del d.-l. n.

580), con il che non viene rivelata, di certo, alcuna identità nei

sensi di cui innanzi. D'altronde, il servizio di assistenza e cura

prestato è sì equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di

ruolo, ma - esplicitamente - soltanto ai fini dei concorsi

ospedalieri (d.-l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge

19 febbraio 1979 n. 54): beneficio, adunque, operante all'interno

dell'ordinamento ospedaliero e non suscettibile di alcun riferimento

estensivo.

Non rinvenendosi, pertanto, indizio alcuno di quella identità,

che si assume vulnerata per disparità ex art. 3 Costituzione, la

questione è infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28

(Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e

relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa

e didattica) e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di

Stato - Sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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