Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10

della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ("Norme in

materia di usi civici e gestione delle terre civiche"), promosso con

ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il

riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila nella causa

demaniale promossa dal Comune di Rivisondoli contro il Ministero

dell'Agricoltura e delle Foreste ed altri, iscritta al n. 404 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Monte Pratello e della

Monte Pratello Immobiliare nonché l'atto di intervento della Regione

Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Ugo Petronio per la

Regione Abruzzo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel 1968 il Comune di Rivisondoli, con l'autorizzazione del

Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole del Commissario

per la liquidazione degli usi civici, vendette alla Società Monte

Pratello s.p.a. di Rivisondoli alcuni appezzamenti di terreno di

demanio comunale, classificati dal Commissario come "boschivi e

pascolivi", di cui una parte fu poi ceduta dall'originaria

compratrice alla Società immobiliare Monte Pratello con sede in

Napoli.

Dopo vent'anni, nel 1988, sul riflesso che "l'autorizzazione alla

vendita fu concessa dal Ministro senza che il compendio terriero

fosse stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi dell'art.

11 della legge n. 1766 del 1927", il Commissario per il riordinamento

degli usi civici in Abruzzo ha citato a comparire davanti a sé il

Sindaco di Rivisondoli, il Ministro dell'agricoltura e le due

predette società al fine di sentir dichiarare, previa declaratoria

della "natura demaniale civica universale" del terreno in questione,

"la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione

di essi e ordinarne la reintegra al Comune di Rivisondoli".

Nel corso del giudizio, reputando che la sua definizione dipenda

dalla delibera che la Regione adotterà in merito alla domanda di

convalida del decreto ministeriale sopra indicato, nel frattempo

presentata dalla compratrice ai sensi dell'art. 7 della legge

regionale 3 marzo 1988, n. 25, il Commissario ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 di detta

legge nella parte in cui consentono alla Regione, il primo, di

provvedere alla convalida delle pregresse autorizzazioni

all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a

categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione di porzioni di

terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano

ormai perduto la qualità di terreni agrari ovvero boschivi e

pascolivi.

Le norme impugnate violerebbero: l'art. 117 della Costituzione

perché contrastanti con principi fondamentali stabiliti dalla legge

nazionale 16 giugno 1927, n. 1766; l'art. 118, perché conferenti

alla Regione poteri "che non sono certamente di natura

amministrativa, ma legislativa". La prima, inoltre, sarebbe in

contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,

in quanto "solo i cittadini della Regione Abruzzo possono ottenere la

convalida, previa sclassificazione dei terreni, di atti di

disposizione di beni civici palesemente nulli", mentre la seconda

offenderebbe l'art. 42, terzo comma, perché la sclassificazione di

terre di uso civico si risolve in una espropriazione di proprietà

pubbliche, per giunta senza indennizzo.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con atti

distinti le due società sopra nominate chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati

poteri attribuiti alla Regione non impediscono al Commissario di

esercitare la sua giurisdizione, e comunque infondata perché il

presunto vizio dell autorizzazione alla vendita "è tale da poter

essere eliminato con una nuova manifestazione di volontà".

3. - Si è pure costituita la Regione Abruzzo concludendo per

l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza.

In punto di inammissibilità la Regione osserva che il Consiglio

regionale non ha ancora esercitato il potere di convalida

attribuitogli dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi,

potrebbe non esercitarlo affatto o esercitarlo in senso negativo,

donde l'inattualità della proposta questione di costituzionalità;

quanto all'art. 10, ne rileva la totale estraneità al thema

decidendum.

Sul punto dell'infondatezza si obietta: la pretesa violazione

dell'art. 3 Cost. è addotta sulla base di una confusione tra l'atto

amministrativo di autorizzazione alla vendita e il contratto di

vendita autorizzato; non sono violati gli artt. 117 e 118 Cost.

perché la previa assegnazione a categoria non è prevista dalla

legge nazionale a pena di nullità insanabile dell'autorizzazione

all'alienazione; non c'è violazione dell'art. 42, terzo comma,

Cost., perché la "sclassificazione" di terre di uso civico non ha

niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta

"sclassificati", tali beni possono essere alienati soltanto a titolo

oneroso, con destinazione del ricavato a indennizzare la

collettività proprietaria. Considerato in diritto

1. - Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in

Abruzzo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui

attribuisce alla Regione il potere di "provvedere alla convalida

delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente

assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre

che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati

anteriormente all'entrata in vigore della presente legge", nonché

dell'art. 10, nella parte in cui consente alla Regione di "disporre

la sclassificazione dal regime demaniale civico" di porzioni di terre

civiche che "abbiano da tempo irreversibilmente perduto la

conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari

ovvero boschivi e pascolivi".

2. - La questione è inammissibile perché le norme impugnate non

sono applicabili nella specie.

La terre civiche di cui è causa sono state "sdemanializzate", ai

sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, con

decreto del Ministro dell'Agricoltura in data 28 aprile 1961, che ha

autorizzato il Comune di Rivisondoli a venderle con l'obbligo di

investire la somma ricavata in titoli del debito pubblico per essere

destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di

quella popolazione.

L'autorizzazione è stata concessa dopo avere acquisito il parere

favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici con

sede in L'Aquila, espresso in data 16 marzo 1961. Nel parere i

terreni in oggetto sono qualificati "boschivi e pascolivi", cioè

appartenenti alla prima delle due categorie distinte nell'art. 11

della legge n. 1766 del 1927, con la precisazione, confortata

dall'allegata dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale

dell'Aquila, che trattasi di "zona impervia e improduttiva".

Questa dichiarazione accerta la ricorrenza dell'ipotesi

contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge

sugli usi civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta

da sicuri elementi a quale categoria debbano essere assegnate le

terre di uso civico. Nella specie la palese appartenenza del terreno

alla categoria A (terreno non idoneo a cultura e, quindi, non

suscettibile di ripartizione) consentiva che il Commissario, con

l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del terreno

senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14

della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.

Manca pertanto nel caso di cui si discute il presupposto di

applicabilità dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25

del 1988, cioè un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa

dall'autorità competente senza che esse fossero "previamente

assegnate a categoria". La vendita del terreno in oggetto è stata

autorizzata previa assegnazione del medesimo alla categoria dei

"terreni boschivi e pascolivi", alla quale il Commissario per gli usi

civici ha provveduto nello stesso atto con cui ha espresso parere

favorevole alla progettata alienazione.

Tanto meno può venire in considerazione l'art. 10, ultimo comma,

del quale il Comune di Rivisondoli non ha chiesto, né potrebbe

chiedere alla Regione l'applicazione, non essendo prospettabile la

"sclassificazione", cioè il passaggio dal regime demaniale civico al

regime dei beni patrimoniali, di un terreno, come quello di cui è

causa, che è già stato sdemanializzato e successivamente venduto

dal detto Comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.

25 ("Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 della

Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli

usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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