Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

comma, lett. d), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 "Ordinamentto della

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti

locali"; art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 "Abrogazione di

norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle

pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico" promosso con

ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte dei Conti sul

ricorso proposto da Perri Salvatore contro Direzione Generale degli

Istituti di Previdenza iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1979

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338

dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il giudice

relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento promosso da Salvatore Perri nei

confronti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, la

Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, riteneva rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d.-l. 3

marzo 1938, n. 680, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della

costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia come il ricorrente, già

alle dipendenze del comune di S. Giovanni in Fiore, dapprima come

salariato e poi come impiegato e successivamente alle dipendenze del

comune di Carolei, non avesse maturato il diritto alla pensione; si

rileva altresì che, in base alla surricordata norma, il Perri non

avrebbe potuto godere neppure dell'indennità per una sola volta il

fine rapporto, avendo egli abbandonato il servizio per dimissioni

volontarie.

È su tale secondo aspetto che si incentrava il dubbio di

costituzionalità; dalla norma surrichiamata (applicabile al caso

concreto in ragione della data di cessazione dal servizio del

ricorrente) emerge che il diritto all'indennità per una sola volta

veniva riconosciuto all'impiegato dimissionario nella sola ipotesi

che lo stesso fosse divenuto, successivamente alla cessazione del

servizio e nel termine di tre anni dalla stessa, permanentemente

inabile a riassumere servizio, evento questo non riscontrabile nel

caso di specie.

Norme successive hanno più favorevolmente disciplinato il caso

del dipendente dimessosi volontariamente, ma le stesse non solo

applicabili alla fattispecie, in ragione della già ricordata data di

cessazione dal servizio.

Nell'ambito della stessa norma è peraltro previsto che il diritto

de quo sia riconosciuto al dipendente cessato dal servizio per

provvedimento disciplinare o a seguito di condanna penale; non v'ha

dubbio, ad avviso del Collegio remittente, che sia largamente più

meritevole di tutela il dipendente dimissionario, donde il dubbio che

l'art. 32 citato violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3

Cost., in quanto irrazionalmente riserva un trattamento deteriore

all'impiegato dimissionario.

Ritiene peraltro il giudice a quo che la stessa norma violi anche

l'art. 36 Cost. in quanto, anche in base alla consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale, è ormai principio

acquisito che l'indennità una tantum liquidata al termine di un

rapporto di lavoro subordinato ha natura di retribuzione differita;

consegue che una norma che privi, sia pure omissivamente, il

lavoratore subordinato di una parte della retribuzione si pone in

probabile contrasto con il citato precetto costituzionale.

Subordinatamente, nel caso in cui la questione come sopra

enunciata fosse ritenuta irrilevante o indondata, il giudice a quo

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, per preteso contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

In forza della detta norma, il dipendente statale o di altro Ente

pubblico che fosse incorso nella perdita del diritto all'indennità

una tantum a seguito di condanna penale o di provvedimento

disciplinare ha potuto ottenere il ripristino del perduto diritto.

Lo stesso trattamento la norma de qua non ha riservato

all'impiegato dimissionario, con ciò operando una diseguaglianza di

trattamento in danno dell'impiegato dimissionario, rispetto

all'impiegato ritenuto immeritevole, per fatto penale o disciplinare,

di permanere in servizio; da qui il dubbio circa il contrasto tra il

citato art. 1 legge n. 424 del 1986 e l'art. 3 Cost.

Non si sono costituite parti né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art.

32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte

in cui esclude, per l'impiegato di un Ente locale dimissionario prima

di avere maturato il diritto a pensione, il diritto all'indennità

per una sola volta.

In base alla medesima norma è invece previsto che il diritto a

tale indennità spetti, fra l'altro, se l'impiegato sia cessato dal

rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza

di una condanna penale che non comporti la perdita del diritto al

trattamento di quiescenza o per cause diverse (fra cui le dimissioni)

solo se risulti inabile entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Secondo il giudice a quo la norma sarebbe in contrasto con l'art.

36 Cost. perché priva ingiustificatamente l'impiegato

dell'indennità una tantum che ha natura di retribuzione differita ed

altresì con l'art. 3 Cost. in quanto irrazionalmente riserva un

trattamento deteriore all'impiegato volontariamente dimissionario che

è più meritevole di quelli che cessano dal servizio per le altre

cause sopraindicate.

In via subordinata la Corte dei conti, nel caso in cui la

questione suddetta venga dichiarata infondata, propone questione di

legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. -

dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, che prevede il

ripristino del diritto all'indennità conseguentemente alla

cessazione del rapporto per il dipendente pubblico che ne sia stato

privato a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare,

mentre non prevede tale ripristino per l'impiegato dimissionario.

2. - È fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione

di costituzionalità dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3

marzo 1938, n. 680, che esclude il diritto all'indennità una tantum

per l'impiegato dimissionario che non abbia maturato il diritto a

pensione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 184 del

1973), l'indennità predetta (art. 5 legge 26 luglio 1965, n. 965)

costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro

prestato essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso,

onde l'illegittimità, per contrasto con l'art. 36 Cost., di ogni

forma di decurtazione che si traduca sostanzialmente in un perdita,

anche parziale del diritto.

Principi analoghi sono stati affermati da questa Corte anche con

la sentenza n. 204 del 1972, relativamente all'assegno vitalizio

I.N.A.D.E.L. (art. 11, commi primo e terzo, legge 13 marzo 1950, n.

120), cui è stata riconosciuta natura di retribuzione differita, e,

a contrario, con la sentenza n. 46 del 1983, che ha escluso

l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 2,

primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, limitativa del diritto

al conseguimento dell'indennità premio di fine servizio dovuta

dall'I.N.A.D.E.L., appunto in base alla natura previdenziale e non di

retribuzione differita di quest'ultima indennità.

Per quel che riguarda il presente giudizio, la disposizione

legislativa censurata - cioè l'art. 32, primo comma, lett. d), del

r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (successivamente novellata dall'art. 5

della citata legge n. 965 del 1965 dichiarato costituzionalmente

illegittimo con la sent. n. 184 del 1973) che pure riguarda

l'indennità I.N.A.D.E.L. una tantum e che regola ratione temporis il

caso sottoposto al giudice a quo - è diversa da quella che fu

oggetto della richiamata sentenza. Per tale ragione, relativamente

alla norma qui denunciata, si deve pervenire ad autonoma pronuncia di

illegittimità costituzionale, anche se sulla base delle stesse

considerazioni poste a fondamento della sentenza predetta,

ravvisandosi il medesimo profilo di illegittimità riferito all'art.

36 Cost.

3. - Restano così assorbite sia la questione di costituzionalità

formulata con riferimento all'art. 3 Cost., sia quella concernente

l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (nella parte in cui

esclude l'impiegato dimissionario dal diritto al ripristino

dell'indennità una tantum), sollevata in via subordinata qualora non

fosse stata ritenuta fondata quella relativa all'art. 32 del r.d. n.

680 del 1938, che direttamente regola il giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,

lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude i

dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il

diritto a pensione, dal diritto alla indennita una tantum.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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