Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della

legge 3 giugno 1975, n. 160 ("Norme per il miglioramento dei

trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale"), promossi con ordinanze emesse il l agosto 1978 dal Pretore

di Cuneo, il 13 dicembre 1978 dal Tribunale di Prato, il 2 marzo 1979

dal Pretore di Ancona, il 30 maggio 1979 dal Pretore di Cuneo, il 2

novembre 1978 dal Tribunale di Lecce, il 20 maggio 1980 dal Pretore di

Ferrara, il 6 giugno 1980 dal Tribunale di Brindisi e il 7 luglio 1982

dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente al n. 616 del registro

ordinanze 1978, ai nn. 58, 353, 727 e 821 del registro ordinanze 1979,

e ai nn. 495 e 714 del registro ordinanze 1980 e al n. 650 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 45, 87, 175 e 353 del 1979, e nn. 15, 263 e 325 del 1980 e n. 53

del 1983;

visti gli atti di costituzione di Casciola Mario, di Cipriani

Otello, di Donati Jolanda, dell'I.N.P.S. e di Mariani Alfredo, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro;

uditi l'Avv. Fulvio Comito per Casciola e Cipriani, l'Avv.

Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio

Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Cuneo, con ordinanze del l agosto 1978 e del 30

maggio 1979, il Pretore di Ancona, con ordinanza del 2 marzo 1979, il

Tribunale di Prato, con ordinanza del 13 dicembre 1978, il Tribunale di

Lecce, con ordinanza del 2 novembre 1978, il Pretore di Ferrara, con

ordinanza del 20 maggio 1980, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza

del 6 giugno 1980 ed il Pretore di Bologna, con ordinanza del 7 luglio

1982 (tutte emesse nel corso di giudizi promossi da pensionati già

lavoratori autonomi nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di conseguire

un trattamento minimo di pensione pari a quello spettante ai pensionati

già lavoratori dipendenti) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2 e

9 (i Pretori di Cuneo e di Ancora limitano peraltro l'impugnazione al

solo art. 2) della legge 3 giugno 1975 n. 160 ("Norme per il

miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla

dinamica salariale"), nella parte in cui prevedono un diverso

trattamento minimo di pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai

lavoratori dipendenti, disciplinando in maniera differente la

perequazione automatica del detto trattamento minimo, che per i

lavoratori autonomi è ancorato alle variazioni del costo della vita

calcolata dall'ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei

lavoratori dell'industria mentre per i lavoratori dipendenti è

ancorato all'aumento dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime

contrattuali degli operai dell'industria.

Osservano i giudici a quibus che i diversi sistemi di perequazione

dei minimi di pensione, da un lato sono destinati ad accentuare sempre

più il divario tra il trattamento minimo pensionistico dei lavoratori

autonomi e quello dei lavoratori dipendenti, poiché il criterio

d'adeguamento automatico stabilito per questi ultimi tende a superare

percentualmente l'aumento del costo della vita, e, da un altro lato,

non sembrano avere altra ratio se non quella di ripristinare col tempo

una differenziazione tra i due trattamenti minimi, che era già stata

eliminata con la loro parificazione, a decorrere dal 1 luglio 1975,

disposta dall'art. 3 del d.P.R. 12 maggio 1972 n. 325, in attuazione

della delega contenuta nell'art. 33 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Senonché, vertendosi per entrambe le categorie nell'ambito del

sistema di sicurezza sociale e dei trattamenti minimi di quiescenza

riconosciuti ai lavoratori, tale ripristinata differenziazione sembra,

a parere dei predetti giudici, contrastare con gli artt. 3 e 38 Cost..

Se, infatti, una differente disciplina tra lavoratori autonomi e

dipendenti può giustificarsi (nelle diverse gestioni, in rapporto

all'entità degli oneri contributivi ed al diverso sistema di

liquidazione delle prestazioni) per la pensione normale, essa invece

non si giustifica nella determinazione del minimo pensionistico, il

quale, si sostiene nelle ordinanze di rimessione è per sua natura

sganciato dall'entità della contribuzione assicurativa corrisposta: la

sua funzione risponde ad esigenze di "sicurezza sociale", essendo

diretta ad assicurare il minimo livello economico indispensabile a

soddisfare le più elementari esigenze di sopravvivenza. Data questa

finalità alimentare, i minimi pensionistici devono essere riconosciuti

in misura identica a tutti i lavoratori poiché, una volta che il

legislatore abbia quantificato la somma necessaria per vivere, non v'è

alcun razionale motivo che giustifichi, a livello dei bisogni minimi

vitali, una discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda

che siano lavoratori autonomi o dipendenti, dovendosi invero ritenere

per tutti necessaria la somma fissata come indispensabile per una

esistenza dignitosa e risolvendosi quindi ogni sperequazione nella

determinazione di tale minimo in violazione dei principio d'uguaglianza

di pari dignità sociale dei lavoratori.

Le norme impugnate violano pertanto, a parere dei giudici a quibus,

l'art. 38 Cost., perché per la categoria meno favorita si deve

ritenere non raggiunto il minimo indispensabile alle elementari

esigenze di vita, come quantificato dallo stesso legislatore; e violano

altresl' l'art. 3 Cost., giacché la mancanza d'un razionale motivo che

possa giustificare la difformità di disciplina di situazioni simili e

l'abbandono d'un criterio equalitario (quanto a livelli minimi ed ai

sistemi perequativi degli stessi, in relazione sia alla costante

perdita di valore della moneta sia ad esigenze di miglioramento del

tenore di vita delle fasce più disagiate dei cittadini) è dimostrata

dal fatto che in precedenza lo stesso legislatore, in attuazione del

precetto costituzionale, aveva previsto l'introduzione d'una disciplina

uniforme.

Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del 1 agosto 1978 del

Pretore di Cuneo si è costituito il signor Mario Casciola,

rappresentato dall'Avvocato Prof. Fulvio Comito, chiedendo

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale ed

osservando che nel sistema costituzionale, con riferimento ai criteri

per determinare lo standard minimo del tenore di vita, è consentita

soltanto la distinzione tra cittadini inabili al lavoro, per i quali è

previsto il "diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale" e

cittadini lavoratori pensionati o divenuti invalidi od

involontariamente disoccupati, per i quali è invece previsto un

qualcosa di più, e cioè il diritto a "mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita", che devono essere correlati alla quantità e

qualità del lavoro svolto, e, nel loro minimo, alla retribuzione

minima intesa, ai sensi dell'art. 36 Cost., come quella "in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera

e dignitosa". Consegue che pienamente coerente col sistema

costituzionale è la correlazione tra trattamento minimo di pensione e

retribuzioni minime contrattuali mentre incoerente è l'esclusione di

tale correlazione. D'altra parte, dovendosi interpretare l'art. 38,

secondo comma, Costituzione in coerenza con l'art. 35, primo comma,

Costituzione (che "tutela il lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni"), i "mezzi adeguati alle esigenze di vita", considerati

nella loro entità minimale, non possono essere diversi per le diverse

categorie di lavoratori, per cui il trattamento minimo di pensione deve

essere uguale per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati. Ed

anche ritenendo consentita al legislatore una gradualità nella

realizzazione del sistema costituzionale, non può essergli consentito,

una volta realizzato tale sistema, di discostarsi nuovamente da esso.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Prato si è

costituito il sig. Otello Cipriani, rappresentato dall'Avvocato Prof.

Fulvio Comito, svolgendo identiche considerazioni. Nello stesso

giudizio si è anche costituita, ma tardivamente, la signora Jolanda

Donati.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Bologna si è

costituito il signor Alfredo Mariani, rappresentato dal Prof. Avv.

Mattia Persiani, insistendo per l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale.

3. - Nei giudizi promossi con le ordinanze del Pretore di Ferrara,

del Tribunale di Brindisi e del Pretore di Bologna si è costituito

l'I.N.P.S., rappresentato dagli Avvocati Elvira Rainone Tripputi,

Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo e Fabrizio Ausenda,

ponendo in rilievo la disciplina differenziata delle contribuzioni dei

lavoratori autonomi e di quelli dipendenti: per i primi infatti sono

previsti contributi fissi, mentre per i secondi si hanno numerose

classi contributive, con carico progressivamente crescente di

contributi riferiti al salario effettivamente percepito e quindi con

variazioni pressoché continue. Di conseguenza, il sistema

contributivo predispone un'enorme massa contributiva per i lavoratori

dipendenti, in costante aumento con le variazioni salariali, mentre

nulla di ciò si verifica per i lavoratori autonomi. Non costituisce

pertanto identica situazione essere assicurato e contribuire come

lavoratore autonomo ovvero come lavoratore dipendente; finché,

pertanto, non sia dedotta l'incostituzionalità e l'irrazionalità

della diversa situazione contributiva nemmeno può ritenersi

illegittimo ed irrazionale un differenziato regime dei trattamenti

minimi di pensione. D'altra parte, si sostiene sempre dall'I.N.P.S.,

il criterio di perequazione previsto per i lavoratori dipendenti non

può valere anche per i lavoratori autonomi, il cui reddito non deriva

da una retribuzione bensl' da un guadagno e la cui contribuzione viene

commisurata a parametri diversi da quelli previsti per i lavoratori a

reddito fisso. Per entrambe le categorie di lavoratori risulta attuato,

con mezzi diversi a causa della diversità delle loro situazioni

soggettive ed oggettive, il principio di proporzionalità ed

adeguatezza delle pensioni mentre il trattamento più favorevole per i

lavoratori dipendenti trova la sua ragione logica e giuridica nel

maggior importo della contribuzione versata dai lavoratori dipendenti.

Né vi è il preteso contrasto con l'art. 38 Cost., si assume

ancora dall'I.N.P.S., giacché nel nostro sistema previdenziale il

trattamento minimo di pensione non ha una funzione "alimentare" e non

è concepito come minimo indispensabile mezzo di mantenimento né come

minimo mezzo adeguato alle esigenze del lavoratore giunto alla

vecchiaia, tant'è vero che il diritto a percepire il minimo

pensionistico è indipendente da condizioni di effettivo bisogno, e

sussiste, come questa Corte ha confermato, anche in presenza di altri

redditi. È quindi contraddittoria la richiesta dei lavoratori

autonomi, che invocano il trattamento migliore previsto per i

lavoratori dipendenti, per i quali la perequazione automatica non offre

soltanto la difesa del minimo di pensione dall'aumento del costo della

vita ma un aggio rispetto ad esso, perseguendo Così scopi diversi da

quello di garanzia della sopravvivenza. Del resto l'art. 38 Cost. non

va interpretato nel senso che le esigenze di vita tutelate debbano

essere rigidamente uguali per tutti i lavoratori, prescindendo dal

reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a

contribuzione: appare, pertanto, legittimo l'attuale sistema, essendosi

perseguito l'ampliamento della tutela sociale con razionale gradualità

di passaggio imposta dalle disponibilità finanziarie del Paese.

4. - In tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con

l'ordinanza 30 maggio 1979 del Pretore di Cuneo) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione di

legittimità costituzionale, ed osservando che l'art. 38 Cost. non

esclude la possibilità che prestazioni previdenziali spettanti ai

lavoratori dipendenti siano disciplinate in modo diverso da quelle

spettanti ai piccoli imprenditori (quali gli artigiani, i commercianti

ed i coltivatori diretti): la norma costituzionale è rispettata quando

la legge, per una certa categoria, abbia apprestato un sistema

previdenziale in qualche parte non identico a quello previsto per

un'altra categoria. Non è poi violato il principio di eguaglianza

perché, di fronte all'esigenza previdenziale, lavoratori dipendenti e

piccoli imprenditori si trovano in situazioni diverse, in quanto per i

primi vige il sistema della pensione retributiva (commisurata cioè non

all'entità dei contributi versati ma ad una percentuale fissata dalla

legge tenendo anche conto dell'anzianità di contribuzione effettiva in

costanza di lavoro e figurativa) mentre per i secondi (che non hanno

ovviamente retribuzione) vige il sistema della pensione contributiva

(commisurata cioè all'entità dei contributi versati durante il

periodo d'assicurazione). È quindi razionale che, ai fini della

rivalutazione automatica delle pensioni, per i titolari di pensioni

retributive si faccia riferimento agli aumenti di retribuzione di

determinati lavoratori mentre per i titolari di pensioni contributive,

mancando per definizione una retribuzione di riferimento, la

rivalutazione sia agganciata all'aumento dell'indice del costo della

vita.

D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, nel nostro sistema

previdenziale i trattamenti dei lavoratori subordinati ed autonomi sono

stati sempre differenziati, pur dopo la legge n. 153 del 1969; e tale

differenziazione trova ragione nelle diverse compatibilità finanziarie

delle due gestioni che ne sopportano gli oneri: non è arbitrario,

pertanto, che i minimi di pensione possano, a differenza della pensione

sociale (che assolve ad una diversa funzione) essere diversi per le

diverse categorie di assicurati. Del resto, l'incremento della massa

contributiva, dovuto ai sensibili incrementi retributivi dei lavoratori

dipendenti, spiega perché, mentre per i lavoratori autonomi è rimasto

fermo il criterio di perequazione ancorato ad un indice oggettivo

(riflettente le condizioni di vita della generalità) per i lavoratori

dipendenti è stato invece introdotto un criterio che tiene conto della

dinamica salariale, cioè d'un elemento che riflette la massa

contributiva in relazione alle variazioni della massa retributiva in

coerenza con il sistema assicurativo dei lavoratori dipendenti.

D'altronde, conclude l'Avvocatura, la tendenza a realizzare

gradualmente un ordinamento pensionistico, quanto più conforme e

generalizzato, non avrebbe giustificato né l'arbitraria estensione

dell'aggancio alla dinamica salariale fuori dell'ambito suo proprio né

l'inutile sacrificio della solidarietà di categoria, in un sistema nel

quale è praticato l'aggancio della pensione alla retribuzione. Di qui

la razionalità d'una disciplina diversificata che comunque assicura

anche ai minimi pensionistici dei lavoratori autonomi livelli base di

poco inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti ed un congegno di

perequazione automatica alle variazioni del costo della vita. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe pongono analoghe questioni:

i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Con le predette ordinanze sono stati impugnati, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n.

160, nella parte in cui prevedono un diverso trattamento minimo di

pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e

disciplinano in maniera differente la perequazione automatica del

trattamento minimo delle pensioni stesse (che per i lavoratori autonomi

viene ancorato alle variazioni del costo della vita, calcolato

dall'ISTAT ai fini della scala mobile, mentre per i lavoratori

dipendenti è determinato in base all'aumento dell'indice dei tassi

delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria). Si

osserva, infatti, nelle ordinanze di rimessione che, trattandosi di

minimi pensionistici, in quanto tali finalizzati ad assicurare,

nell'ambito del sistema di sicurezza sociale, il minimo indispensabile

a soddisfare le più elementari esigenze di sopravvivenza, la

previsione d'un diverso criterio d'adeguamento automatico e,

conseguentemente, la diversa determinazione del loro ammontare

contrasti, da un lato, con l'art. 38 Cost., dovendosi ritenere non

raggiunto, per la categoria meno favorita, il minimo indispensabile per

vivere (come quantificato dallo stesso legislatore per la categoria

più favorita) e, dall'altro, con l'art. 3 Cost., non essendovi alcun

razionale motivo che giustifichi, a livello dei bisogni minimi vitali,

una discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda che

siano lavoratori autonomi oppure lavoratori dipendenti.

3. - Le questioni non sono fondate.

Al fine d'inquadrare i quesiti sottoposti all'esame di questa Corte

nella cornice degli interessi o valori che sottostanno alle scelte

legislative in materia pensionistica va premesso che due diverse

esigenze motivano, di regola, le predette scelte: la necessità

d'accelerare il processo tendente, quanto più possibile, alla

parificazione dei minimi pensionistici, nell'ambito di un unico sistema

di perequazione periodica delle prestazioni previdenziali e l'esigenza,

di carattere squisitamente politico, di controllare, nel miglior modo

possibile, il fenomeno infiattivo. Le precisate esigenze, per tanti

versi contrastanti, non vanno taciute nel riscontrare divergenze od

oscillazioni nelle scelte del legislatore ordinario in materia

pensionistica.

Nel merito dei quesiti di cui in narrativa va anzitutto

evidenziato, e sottoposto ad analisi, il sillogismo sul quale si

fondano le ordinanze di rimessione.

Poiché i minimi pensionistici, si sostiene, sono finalizzati alla

soddisfazione di elementari bisogni, quasi si direbbe di "pura

sopravvivenza", poiché essi costituiscono il minimo vitale, il minimo

alimentare e poiché quest'ultimo non può essere diversamente valutato

a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori

autonomi (essendo identico per tutti) risulta illegittima la scelta del

legislatore ordinario allorché determina diversi minimi pensionistici

a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori

autonomi.

Qui va sottoposta ad analisi la "premessa maggiore"

dell'argomentazione ora indicata, precisando se davvero i minimi

pensionistici tendano a soddisfare unicamente le più elementari

esigenze vitali, le Così dette esigenze alimentari, se, cioè,

corrisponda a verità l'affermazione secondo la quale i precitati

minimi garantiscano unicamente il minimo vitale, il minimo

esistenziale.

A proposito del minimo alimentare va subito ricordato che anch'esso

potrebbe logicamente, astrattamente ritenersi diversificabile (essendo

postulabili esigenze alimentari diverse per distinte categorie di

cittadini e lavoratori in ispecie): qui si dà, tuttavia, per ammesso

che, giuridicamente (si rinvia, invero, a quanto accade per la pensione

sociale, dal nostro legislatore determinata sempre in misura uguale per

tutti i cittadini) il minimo alimentare non è, di regola, in materia

pensionistica, determinato diversamente, nella sua entità, a seconda

delle diverse categorie di soggetti.

Rimane, conseguentemente, qui da analizzare il quesito, dianzi

indicato, se il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori,

istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sia, o meno, diretto a

soddisfare elementari esigenze di sopravvivenza, a garantire, cioè,

unicamente il minimo esistenziale.

La risposta al quesito comporta la determinazione dell'essenza

dell'istituto del trattamento pensionistico minimo attribuito ai

lavoratori (anche per distinguere quest'ultimo dalla "pensione

sociale", sempre determinata in maniera uguale per tutti) e, da tale

limitato profilo, l'esame dei contenuti tutelati dall'art. 38 Cost. e

dell'intensità della tutela dei medesimi. D'altra parte è appunto il

precisato articolo che contiene le prime norme di riferimento invocate

nelle ordinanze di rimessione.

La Corte non ignora che, già prima dell'emanazione della vigente

Costituzione, si è svolto, tra le forze sociali e politiche, un vivace

dibattito teso a decidere, in sede pensionistica, se accordare la

preferenza al sistema previdenziale di "tipo europeo", basato sul

prelievo dalle contribuzioni effettuate sulle retribuzioni da lavoro

dipendente od al sistema di "tipo atlantico", finalizzato a garantire

minimi pensionistici uguali (almeno tendenzialmente) per tutti i

cittadini. Già da allora si è iniziato a considerare come "adeguato

ai tempi" il richiamo alla solidarietà generale (attuata attraverso il

gettito fiscale) allo scopo d'assicurare a tutti i cittadini minimi

pensionistici tendenzialmente uguali. Il tema dei minimi pensionistici

non s'è posto, dunque, nell'imminenza dell'emanazione della citata

legge n. 218 del 1952: da lungo tempo si è discusso non

dell'indifferenziazione dei minimi pensionistici tra le varie categorie

di lavoratori ma dell'uguaglianza di tali minimi per tutti

indistintamente i cittadini.

Né la Corte ignora il dibattito che, all'indomani dell'emanazione

della vigente Costituzione, s'è venuto svolgendo sull'interpretazione

dell'art. 38 Cost.: sono noti a tutti i "rimproveri" di timidezza ed

ambiguità rivolti al Costituente in materia pensionistica come i

tentativi d'interpretare l'art. 38 Cost. attraverso schemi tratti da

legislazioni di altri Paesi.

Senonché il dibattito, ideologicamente caratterizzato, tra

l'antico, tradizionale orientamento, che nettamente distingue i modelli

di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 38 Cost. (assistenza da

un lato e previdenza dall'altro) e l'orientamento, di minoranza, che

oscura la predetta distinzione riconducendo entrambi i modelli

all'unità di fondamento e funzione (liberare i cittadini dal bisogno)

è men radicale, almeno ai nostri limitati fini, di quanto possa

credersi: anche l'ultimo dei citati orientamenti, infatti, pur

aspirando ad un tendenzialmente uguale intervento statale in materia di

minimi pensionistici, non disconosce che i lavoratori, avendo

contribuito al benessere della collettività, abbiano titolo ad un

trattamento preferenziale. Da ciò discende che, sia pur in funzione

soltanto di una maggiore intensità di tutela, le ipotesi di cui al

primo e secondo comma dell'art. 38 Cost., rimangono distinte. E,

comunque, il "nostro" tema (della differenziazione dei minimi

pensionistici entro le diverse categorie di lavoratori) non risulta dal

precisato dibattito sufficientemente chiarito. Se i minimi

pensionistici devono essere indiscriminatamente uguali per tutti i

cittadini, lo devono essere anche per le diverse categorie di

lavoratori; ma se una diversificazione quantitativa è possibile tra

cittadini in genere e lavoratori in ispecie, rimane ancora tutto da

chiarire se un'ulteriore diversificazione sia possibile tra i vari

gruppi di lavoratori.

Non resta, conseguentemente, che partire dall'interpretazione

dell'art. 38 Cost., prescindendo, per il momento, dalla successiva

evoluzione legislativa in materia.

L'esame dell'art. 38 Cost., alla luce dell'intero sistema vigente

all'atto della sua emanazione, chiarisce che lo stesso articolo

prospetta due distinte fattispecie tipiche, due diverse ipotesi,

rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Tre profili strutturali

ed uno modale (la previsione dell'intervento della solidarietà

collettiva per l'attuazione della pensione sociale e l'intervento dei

soggetti interessati o di terzi per la realizzazione della pensione dei

lavoratori) separano le ipotesi in esame.

Il primo aspetto strutturale attiene ai soggetti: nel primo comma

si prevedono fatti giuridici attribuibili a soggetti non

particolarmente qualificati (cittadini) mentre nel secondo comma

s'ipotizzano fatti giuridici attribuibili a soggetti "propri"

(lavoratori). La distinzione tra cittadini e lavoratori qui viene

sottolineata non certo allo scopo d'affermare che soltanto nei

confronti dei cittadini, di cui al primo comma dell'art. 38 Cost., e

non dei lavoratori, lo Stato debba istituire e gestire gli strumenti

operativi atti a soddisfare il diritto dei cittadini stessi al

mantenimento ed all'assistenza sociale; bensl' per precisare che il

secondo comma dell'art. 38 Cost., indicando fatti giuridici di

soggetti particolarmente qualificati (lavoratori) rinvia a tutte le

norme che impongono le contribuzioni previdenziali dei lavoratori

stessi o che comunque attengono al lavoro prestato. La previsione di

fatti giuridici attribuibili ai cittadini nel primo ed ai lavoratori

nel secondo comma dell'articolo in esame rileva in quanto in

quest'ultimo comma, e non nel primo, è da scorgersi un rinvio a tutte

le norme relative al lavoro che si è prestato o si sta prestando. I

fatti di cui al secondo comma colpiscono soggetti che si presentano

come destinatari d'una serie di obblighi adempiuti personalmente od

attraverso terzi. È tutto ciò che distingue nettamente i cittadini in

genere, di cui al primo comma ed i lavoratori, cittadini

particolarmente qualificati: la speciale qualificazione subiettiva è

rilevante in funzione del rinvio ad un sistema di comportamenti

giuridici, che costituiscono il presupposto della fattispecie tipica

prevista nel secondo comma dell'art. 38 Cost..

E già, da questo primo aspetto, va ricordato che, ove il

trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori fosse riconducibile al

secondo comma dell'art. 38 Cost., esso, pur sganciato, quanto ad

entità della stessa pensione, dall'entità delle contribuzioni

assicurative corrisposte, nel presupporre necessariamente queste

ultime, non potrebbe ritenersi, come si sostiene in alcune delle

ordinanze di rimessione, del tutto sganciato dalle medesime. Non vi

sarebbe, ovviamente, una "integrazione al minimo" se non vi fosse una

base, calcolata in relazione alle contribuzioni assicurative prestate,

d'altra parte, del pari ovviamente, la predetta "integrazione" non

scatterebbe ove il calcolo relativo alle contribuzioni versate

raggiungesse già, per sé, il minimo di pensione.

Il secondo profilo strutturale che distingue le ipotesi in

discussione è costituito dalla diversità dei fatti giuridici dai

quali nascono i due distinti rapporti: nel primo comma i fatti

collegati dell'inabilità al lavoro e dell'essere sprovvisti dei mezzi

necessari per vivere condizionano il nascere del rapporto giuridico

assistenziale; nel secondo comma sono, invece, i fatti singoli di

infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione

involontaria a condizionare il sorgere del rapporto giuridico

previdenziale.

Ma ciò che caratterizza precipuamente la struttura dei due

rapporti giuridici in esame è il terzo elemento, relativo al contenuto

finalistico delle due prestazioni in discussione: mentre nel primo

comma il rapporto giuridico assistenziale prevede dal lato attivo il

diritto del cittadino al mantenimento ed all'assistenza sociale e dal

lato passivo l'obbligo di prestazioni dirette a provvedere ai mezzi

necessari per vivere nel secondo comma il rapporto giuridico prevede

dal lato attivo il diritto dei lavoratori, in quanto tali, ad essere

forniti dei mezzi adeguati alle (loro) esigenze di vita e dal lato

passivo l'obbligo di prestazioni tendenti a garantire ai lavoratori

stessi i mezzi adeguati ora ricordati.

I mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi

adeguati alle esigenze di vita: questi ultimi comprendono i primi ma

non s'esauriscono in essi. Il confronto fra le due espressioni, usate

peraltro nello stesso articolo, conduce a rilevare che il Costituente,

privilegiando la posizione dei lavoratori, anche in considerazione del

contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle

contribuzioni previdenziali prestate, nel primo comma dell'art. 38

Cost. garantisce ai cittadini il minimo esistenziale, i mezzi necessari

per vivere mentre nel secondo comma dello stesso articolo garantisce

non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura

"sussistenza" materiale bensl' anche il soddisfacimento di ulteriori

esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Le prestazioni

previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono,

pertanto, essere differenziate tra le diverse categorie dei medesimi.

Non si può, dunque, genericamente far riferimento al "minimo vitale",

richiamando l'art. 38 Cost.; occorre puntualizzare, invece, se ci si

riferisce al primo comma dello stesso articolo, e cioè ai mezzi

necessari per vivere, al minimo esistenziale, alimentare, ed in tal

caso è legittimo richiedere un'indifferenziazione, un'uniformità, una

determinazione quantitativa unica, per tutti i cittadini; se, invece ci

si riferisce al secondo comma dell'art. 38 Cost. (ed a questo comma si

rifanno le ordinanze di rinvio) non è più legittimo richiedere una

determinazione quantitativa unica, uniforme, per tutti i lavoratori, in

quanto l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di

adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita può riguardare anche la

posizione economico-sociale delle diverse categorie di lavoratori, i

rischi volontariamente assunti o comunque incombenti, i redditi

conseguiti durante l'attività lavorativa ecc.: la valutazione ora

indicata può ben condurre a determinazioni quantitativamente

diversificate delle prestazioni previdenziali.

Conferma di ciò è nel fatto che il legislatore, esattamente

interpretando il primo comma dell'articolo in esame, ha sempre

mantenuto unico, uniforme, per tutti i cittadini, l'ammontare della

pensione sociale (aumentandola, nei diversi tempi, anche in maniera

uniforme) ed ha sempre mantenuto la stessa pensione ad un livello più

basso di tutti i minimi pensionistici dovuti ai lavoratori.

V'è, infine, il profilo modale che ancora separa i modelli dei

quali qui si discute. Per realizzare la garanzia assicurata ai

cittadini, per provvedere alla pensione sociale, l'art. 38 Cost.

implicitamente in mancanza di contribuzioni previdenziali (non

trattandosi di lavoratori non è dato invocare solidarietà particolari

di gruppi o categorie) si fonda unicamente sulla solidarietà

collettiva, chiamando i cittadini tutti a fornire i mezzi

economico-finanziari indispensabili ad attuare le prestazioni

assistenziali. Allo scopo di realizzare, invece, la garanzia

assicurativa ai lavoratori, per provvedere alla prestazione

previdenziale, l'art. 38, secondo comma, si rifà, implicitamente,

almeno finché sia attuato mediante strumenti mutualistico-assicurativi, alle contribuzioni versate durante i periodi di lavoro.

Ed è, invero, questo profilo modale che non permette di ricondurre,

senza adeguate considerazioni, al modello di cui al secondo comma

dell'art. 38 Cost. l'istituto della pensione minima dei lavoratori, per

altro verso rientrante in esso.

Vale concludere l'esame delle ipotesi tipiche individuate dall'art.

38 Cost. ricordando che l'idea di sicurezza sociale, a parte ogni

precisazione sulla medesima (non possibile in questa sede) ispira tutto

l'articolo in esame. Pur essendo unico il fondamento, l'anima

ispiratrice delle ipotesi in discorso, esse sono, come s'è visto

strutturalmente e qualitativamente distinte in quanto realizzano, in

modo diverso, uno stesso scopo; apprestando cioè ai cittadini, in

generale, in occasione di alcuni eventi e d'accertata situazione di

bisogno, alcune garanzie attraverso il concorso della collettività ed

offrendo ai lavoratori, in situazioni particolarmente significative,

altre, più elevate garanzie attraverso il concorso degli stessi

lavoratori e dei datori di lavoro.

4. - L'indagine, a questo punto, si sposta, più propriamente,

sull'essenza dell'istituto del trattamento pensionistico minimo:

l'esame fin qui condotto sulle norme di riferimento, di cui all'art. 38

Cost., agevola notevolmente, è quasi superfluo rilevarlo, il compito

proposto. Se, infatti, si riuscisse, senza ulteriori considerazioni, a

ricondurre l'istituto della pensione minima dovuta ai lavoratori al

primo od al secondo comma dell'articolo più volte citato si avrebbe

già ora, la risposta al quesito sull'indifferenziazione o meno dei

minimi pensionistici dei lavoratori. Ricondotto, infatti, al primo

comma dell'art. 38 Cost., trattandosi di garantire il minimo

esistenziale, alimentare, l'istituto della pensione previdenziale

minima non sopporterebbe determinazioni quantitative diverse; riferito,

invece, al secondo comma dello stesso articolo, dovendosi garantire

mezzi adeguati alle esigenze, al tenore di vita dei lavoratori, ben

sarebbero possibili minimi differenziati di pensione per le varie

categorie di lavoratori.

Senonché, l'istituto in esame dovuto all'evoluzione legislativa

successiva all'emanazione della vigente Costituzione potrebbe essere

ricondotto al primo comma dell'art. 38 Cost. per l'idea di solidarietà

ivi richiamata (alla quale peraltro l'istituto fa soltanto in parte

riferimento) mentre potrebbe essere ricollegato all'ipotesi di cui al

secondo comma dello stesso articolo per quanto attiene ai fatti

produttivi del rapporto giuridico che fonda il diritto alla prestazione

minima ed ai soggetti attivi dello stesso rapporto, con il conseguente

rinvio alla nortnativa previdenziale prevista dall'intero ordinamento.

Appunto perché ipotesi speciali, il trattamento pensionistico

minimo è stato da alcuni avversato giacché, non riuscendo a scorgere

altra tipologia pensionistica oltre l'alternativa assistenza (del tutto

sganciata da contribuzioni di singoli o di gruppi nonché diretta a

sopperire ad un accertato stato di bisogno) e previdenza (riferita al

vecchio sistema mutualistico-assicurativo) non si è tenuto nel dovuto

conto che il predetto trattamento minimo, realizza in pieno la

particolare garanzia offerta ai lavoratori dal secondo comma dell'art.

38 Cost..

La verità è che l'articolo in esame non è formula "ambigua":

esso, nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", ipotizza soltanto

due modelli tipici della medesima; l'uno fondato unicamente sul

principio di solidarietà (primo comma) l'altro suscettivo di essere

realizzato, e storicamente realizzato anche nella fase successiva

all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, mediante gli

strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma). Lo stesso articolo

non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore

ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi

costituzionalmente accolti. Ed è quanto avvenuto con l'istituto del

trattamento minimo pensionistico dovuto ai lavoratori.

A questo proposito è significativo quanto accaduto in sede di

Assemblea costituente. La commissione per la Costituzione propose

all'aula una formulazione dell'art. 34 (attuale 38) che espressamente

faceva riferimento al principio mutualistico-assistenziale e che, se

fosse stata accolta, avrebbe vincolato il legislatore a non discostarsi

da quel principio. Il secondo comma dell'art. 34, infatti, era stato

Così formulato: "I lavoratori, in ragione del lavoro che prestano,

hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in

caso di ...". L'inciso "in ragione del lavoro che prestano" fu

soppresso, in aula, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento

Laconi, Cevolotto, Targetti, Moro, Taviani. Il primo firmatario

dell'emendamento in questione Così motivò la richiesta, ed accolta,

soppressione del predetto inciso: "Abbiamo creduto di dover sopprimere

questa parte in quanto essa avrebbe supposto che la legislazione in

materia di previdenza e assicurazione sociale, domani, dovesse

orientarsi in un determinato senso, senso in cui attualmente è diretta

e indirizzata, e ciò avrebbe fatto supporre un riferimento a quei

criteri di assistenza mutualistica che oggi sono in vigore. Noi

desideriamo invece che il legislatore futuro abbia una libertà più

ampia e possa adottare criteri che gli appariranno più adatti alla

situazione e più efficaci". In maniera chiarissima deve, dunque,

desumersi che il secondo comma dell'art. 38 Cost., mentre

implicitamente rinvia ai criteri di assistenza mutualistica in vigore

al momento dell'emanazione della Costituzione non solo non esclude che

il legislatore futuro delinei altre figure svincolate dalla logica

meramente mutualistica-assicurativa ma lascia allo stesso legislatore

ampia libertà nell'attuazione delle finalità perseguite con

l'emanazione dell'articolo in esame.

La pensione minima dei lavoratori è frutto dell'esercizio, da

parte del legislatore del 1952, dell'"ampia libertà" offertagli dal

Costituente: essa, invero, nasce appunto per realizzare, nei confronti

dei lavoratori, la particolare garanzia offerta dal secondo comma

dell'art. 38 Cost..

Il Costituente garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita e vincola il legislatore ordinario a provvedervi:

facendo, tuttavia, implicitamente riferimento ai criteri

mutualistico-assicurativi allora in vigore si renderebbe impossibile

l'attuazione della garanzia (privilegiata) ora indicata nelle ipotesi

in cui le contribuzioni previdenziali corrisposte non raggiungano

un'entità tale da determinare pensioni idonee a garantire i mezzi

adeguati in discussione. Con la paradossale conseguenza, che, mentre i

cittadini, inabili al lavoro e mancanti di mezzi necessari per vivere,

otterrebbero, in ogni caso, almeno il minimo alimentare (in virtù del

primo comma dell'art. 38 Cost.) i lavoratori, nelle ipotesi di

contribuzioni previdenziali insufficienti, non soltanto non

conseguirebbero mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ma, talvolta,

neppure il minimo alimentare. Per queste ragioni il legislatore del

1952, istituendo, per i lavoratori, minimi pensionistici, sgancia i

predetti minimi dall'entità delle contribuzioni assicurative

corrisposte: l'integrazione al minimo rifiuta, invero, sia pure

parzialmente, la logica del sistema mutualistico. L'istituto della

pensione minima per i lavoratori, nato per realizzare compiutamente la

ratio di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost., è, pertanto, figura

che va ricondotta a questo, nel senso che dello stesso tende ad attuare

la ratio.

Per la verità, il legislatore del 1952 fu motivato ad istituire la

pensione minima dai casi di bisogno, "quasi" tendendo ad istituire una

pensione sociale per i lavoratori: e, se non si fossero verificati

mutamenti nelle previsioni legislative successive e nel diritto

vivente, si sarebbero posti ulteriori dubbi sulla natura della pensione

previdenziale minima. Senonché, appunto le oscillazioni, le

contraddizioni ("rimproverate" aspramente ai legislatori) ed il

desiderio da una parte della dottrina manifestato, di "tornare alle

origini", al fine di concedere l'integrazione al minimo solo nei casi

d'accertato bisogno, confermano che il motivo iniziale, per il quale i

minimi pensionistici per i lavoratori furono istituiti, è via via

venuto meno; ed oggi può tranquillamente affermarsi che l'istituto

della prestazione pensionistica minima dei lavoratori va ricondotto,

senza più alcun dubbio, al secondo comma dell'art. 38 Cost.. Essendo

l'integrazione al minimo concessa anche nei casi di cumulo di pensioni

e di pensione e lavoro retribuito, essa non costituisce una pensione

sociale dovuta ai lavoratori bensl' uno strumento atto ad offrire mezzi

adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi.

Vale, infatti, ricordare che, nel sistema originario delle norme

che regolavano l'integrazione al minimo delle pensioni gestite

dall'I.N.P.S., il trattamento minimo pensionistico dei lavoratori era

riguardato sotto un profilo squisitamente soggettivo (cfr. art. 10

della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché la legge 20 febbraio 1958,

n. 55, che ha accentuato questo profilo). In tale logica, l'erogazione

del trattamento minimo veniva subordinata al verificarsi di particolari

condizioni soggettivo - negative (oltreché al mancato svolgimento di

attività lavorativa, al non godimento di altre prestazioni

previdenziali, a qualunque titolo percepite, il cui importo complessivo

superasse quello del minimo garantito, ecc.) tutte concorrenti a

dimostrare che il reddito globale del pensionato fosse, effettivamente,

inferiore al minimo pensionistico.

Senonché ben presto leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa

hanno enucleato situazioni nelle quali il trattamento minimo delle

pensioni dei lavoratori è stato riguardato sotto un profilo oggettivo,

quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia

comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive

condizioni soggettive del destinatario.

Vanno ricordate, a questo proposito, le leggi 12 agosto 1962, n.

1338, 27 ottobre 1965, n. 1199, e 30 aprile 1969, n. 153, per effetto

delle quali l'integrazione al minimo è stato escluso, in linea

generale, soltanto per i titolari di più pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria o di altre forme di previdenza

sostitutiva di detta assicurazione, qualora per effetto del cumulo il

pensionato fruisca d'un trattamento complessivo di pensione superiore

al minimo garantito. L'originaria valutazione del reddito globale del

pensionato, ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'erogazione

del trattamento minimo, è stata, pertanto, circoscritta al soli

proventi derivanti da trattamenti pensionistici, restando invece

esclusa la rilevanza dei redditi derivanti da attività lavorativa (v.

art. 20 legge n. 153 del 1969, e art. 10, ultimo comma, legge 3 giugno

1975, n. 160); si è reso obbligatorio, cioè, l'intervento

solidaristico anche in ipotesi in cui i bisogni vitali del pensionato

certamente risultavano altrimenti soddisfatti. Peraltro, in deroga alla

norma che, in ordine al cumulo di pensioni, limitava l'integrazione al

minimo all'ipotesi in cui l'importo complessivo delle pensioni cumulate

fosse inferiore al minimo garantito, l'art. 23 della legge n. 153 del

1969 ha consentito l'integrazione al minimo delle pensioni dirette

I.N.P.S. in caso di cumulo con pensioni di riversibilità erogate dallo

stesso I.N.P.S. A seguito della legge n. 114 del 1974 e della sentenza

di questa Corte n. 230 del 1974 l'integrazione delle pensioni dirette

dell'I.N.P.S. è stata consentita anche in caso di cumulo con qualsiasi

pensione di riversibilità da qualunque ente corrisposta; mentre, come

è noto, ulteriori espansioni del diritto ad ottenere il trattamento

minimo, in caso di cumulo di pensioni, si sono avute in conseguenza di

successive decisioni di questa Corte: in particolare a seguito della

sentenza n. 263 del 1976 (che ha reso possibile anche l'integrazione al

minimo delle pensioni dirette d'invalidità a carico dell'I.N.P.S.

nell'ipotesi di cumulo con pensioni dirette dello Stato) e della

sentenza n. 34 del 1981 (che ha dichiarato illegittima l'esclusione dal

diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta, di vecchiaia

o d'invalidità, a carico dell'I.N.P.S., per chi sia già titolare di

pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della

Cassa di previdenza dipendenti enti locali; e che ha anche dichiarato

illegittime sia la preclusione a che la pensione di riversibilità

I.N.P.S. sia calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S.

integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto a

percepire sia l'esclusione dal diritto all'integrazione al minimo della

pensione d'invalidità e vecchiaia erogata dalla gestione speciale

lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico

dello Stato) nonché dalla recente sentenza n. 314 del 1985.

In tal modo il legislatore ed il diritto vivente hanno finito ancor

più col nettamente distinguere la "pensione sociale", di cui al primo

comma dell'art. 38 Cost., dal trattamento minimo dei lavoratori

pensionati in quanto la prima importa necessariamente l'effettiva

dimostrazione dello stato di bisogno del beneficiario mentre il secondo

non è per nulla condizionato da tale dimostrazione. Il fatto che la

"pensione sociale" provveda a soddisfare del minimo alimentare il

beneficiario non può, dunque, indurre a ritenere che anche il minimo

pensionistico in discussione provveda a soddisfare unicamente i bisogni

elementarmente materiali del lavoratore pensionato. Se è vero che si

è venuto a rendere obbligatorio l'intervento solidaristico anche nei

confronti di pensionati i cui minimi bisogni vitali sono certamente ed

altrimenti soddisfatti da diverse fonti di reddito, non può, allo

stato, ritenersi che il trattamento minimo delle pensioni dei

lavoratori soddisfi unicamente i predetti minimi bisogni.

È la "pensione sociale" che provvede ai bisogni minimi, alimentari

del beneficiario: il legislatore ha, infatti, determinato sempre, come

s'è già più volte osservato, in un unico ammontare, valido per tutti

indistintamente i beneficiari, l'entità della "pensione sociale".

Il fatto che, peraltro, il legislatore ordinario abbia mantenuto

sempre la pensione sociale in misura inferiore ai minimi pensionistici

dei lavoratori conferma, ove proprio ve ne fosse bisogno, che tali

minimi non tendono a soddisfare unicamente bisogni di sopravvivenza

bensl' anche esigenze di vario genere (relative, fra l'altro, al tenore

di vita dei lavoratori) che superano certamente i precitati bisogni.

D'altra parte, attraverso la determinazione dei minimi

pensionistici dei lavoratori, il legislatore ordinario ha pienamente

rispettato, come è stato anche già sottolineato, la direttiva

costituzionale secondo la quale ai lavoratori va attribuita una

posizione preferenziale rispetto ai cittadini in genere: mantenendo, in

misura inferiore, rispetto ai minimi pensionistici dei lavoratori,

l'importo della pensione sociale, il legislatore ha indubbiamente

mostrato di privilegiare, in modo conforme alla Costituzione, i

lavoratori.

5. - Da tutto ciò consegue che i trattamenti minimi qui in

discussione ben possono essere diversamente stabiliti dal legislatore

per diverse categorie di lavoratori, in relazione alle diverse

"esigenze di vita" dei lavoratori stessi. L'art. 38, secondo comma,

Cost., invero, non vincola il legislatore a considerare le esigenze di

vita dei lavoratori come indiscriminatamente uniformi, prescindendo dal

reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a

contribuzione e non lo vincola, certamente, a determinare un unico

minimo di pensione per tutte le categorie di lavoratori.

Non può pertanto, affermarsi che il trattamento minimo previsto

per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato,

ed in contrasto con l'art. 38 Cost., soltanto perché la diversa

categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento

minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il

legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le

"esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della

maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva.

D'altra parte, le ordinanze di rimessione non adducono alcun argomento

atto a dimostrare che il minimo pensionistico dei lavoratori autonomi

sia, in sé e per sé considerato, inadeguato alle "esigenze di vita"

di questa categoria di lavoratori; ed anzi implicitamente assumono il

contrario allorché partono dal presupposto che tale minimo doveva

considerarsi adeguato nel 1975 (quando cioè aveva raggiunto il

medesimo ammontare di quello dei lavoratori dipendenti) e che

l'inadeguatezza e la conseguente violazione dell'art. 38, secondo comma

Cost., siano intervenute solo successivamente, a causa del divario

determinato dal diverso sistema di perequazione automatica. Se è

vero, infatti, che, alla predetta data, l'entità del trattamento

minimo (uguale per tutti i lavoratori) soddisfaceva le esigenze

tutelate dalla norma costituzionale e se è vero che in seguito tale

pensione minima, in virtù del meccanismo d'adeguamento automatico alle

variazioni del costo della vita, ha, per i lavoratori autonomi,

conservato intatto nel tempo il suo "potere d'acquisto", non esiste

violazione dell'art. 38 Cost.. Le norme impugnate, mentre hanno

presumibilmente tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie

delle diverse gestioni e dell'esigenza d'un graduale sviluppo del

sistema previdenziale che ne garantisse la copertura finanziaria (cfr.

sentenza di questa Corte n. 46 del 1979) hanno comunque assicurato ai

lavoratori autonomi il mantenimento inalterato del valore reale della

pensione liquidata, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto

della moneta.

6. - Nemmeno sussiste il prospettato contrasto con l'art. 3 Cost.,

il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non

può ritenersi violato allorché il legislatore assoggetti a disciplina

diverse situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da

giustificare una diversità di regolamentazione.

Anche sotto questo profilo, i dubbi d'incostituzionalità espressi

nelle ordinanze di rimessione si fondano tutti sul presupposto che il

trattamento minimo pensionistico sia diretto a soddisfare

esclusivamente i minimi bisogni vitali od alimentari che, in quanto

tali, si assumono identici per tutti i lavoratori. Si è però già a

lungo precedentemente insistito nel dimostrare sia il perché questo

assunto non può in alcun modo essere condiviso sia il fatto che "i

minimi" delle pensioni dei lavoratori hanno una finalità diversa da

quella assistenziale, di garantire, cioè, esclusivamente i mezzi

necessari per vivere: il legislatore, pertanto, entro i limiti della

ragionevolezza, ben può discrezionalmente fissarli in misura

differenziata per diverse categorie di lavoratori allorché valuti

differentemente, nel concreto momento storico ed economico, le

"esigenze di vita" delle categorie stesse, eventualmente tenendo anche

conto del reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a

contribuzione.

Se pertanto i predetti "minimi" possono essere diversi, anche i

sistemi adottati per la loro perequazione automatica non devono

necessariamente essere identici, purché a tutte le categorie di

lavoratori sia comunque assicurata - come avviene con la normativa

impugnata - la conservazione nel tempo del potere d'acquisto della

pensione minima, ritenuta adeguata alle "esigenze di vita" della

singola categoria di lavoratori.

La diversità di trattamento che deriva dalle norme in esame non

appare arbitraria od irragionevole, trovando essa la sua

giustificazione nella differente valutazione delle situazioni in cui

versano le due categorie in discussione; in particolare, va tenuto

presente, da un lato, la diversa qualità del rapporto di lavoro dei

lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti,

artigiani, commercianti) che godono d'un reddito e non d'una

retribuzione fissa nonché la diversa posizione economica e sociale

degli stessi, e, da un altro lato, la differente disciplina delle

contribuzioni previdenziali previste per gli uni e per gli altri.

Né può certamente ritenersi irrazionale la scelta attuata dalle

norme impugnate di due diversi criteri di adeguamento automatico dei

minimi pensionistici, trovando anch'essa giustificazione sia nei

diversi sistemi di contribuzione sia nei differenti sistemi di

determinazione della pensione, che per i lavoratori dipendenti è

commisurata ad una percentuale della retribuzione, fissata dalla legge

(tenendo anche conto dell'anzianità di contribuzione effettiva) mentre

per i lavoratori autonomi è commisurata all'entità dei contributi

versati. Non è dunque, irrazionale che, per questi ultimi, mancando

una retribuzione di riferimento, sia stato mantenuto fermo un criterio

di perequazione automatica dei minimi pensionistici ancorato alle

variazioni del costo della vita, cioè ad un indice oggettivo mentre

per i primi sia stato introdotto un criterio che tien conto della

dinamica salariale, cioè d'un elemento che riflette l'incremento della

massa contributiva in relazione alle variazioni della massa retributiva

e che determina la compatibilità finanziaria della gestione.

In contrario, non può essere utile il richiamo alla sentenza di

questa Corte n. 34 del 1981, la quale s'è occupata di una fattispecie

del tutto diversa, relativa non già alla determinazione dell'ammontare

dei minimi di pensione bensl' allo stesso diritto di ottenere

l'integrazione al minimo per i titolari di altra pensione. In

quell'occasione, invero, la Corte ha ritenuto che l'appartenenza

all'una od all'altra categoria di lavoratori e la natura della seconda

pensione non fossero elementi di per sé sufficienti a giustificare una

disparità di trattamento fra pensionati, già titolari di altra

pensione, per alcuni dei quali veniva ammessa e per altri negata

l'integrazione al minimo della seconda pensione. Nel presente giudizio,

invece, non è in questione il diritto all'integrazione al minimo ma la

determinazione dell'ammontare di tale minimo, a prescindere dalla

titolarità di altre pensioni o di altri redditi; ed in ordine a questa

determinazione, come si è più volte sottolineato, non può ritenersi

arbitraria una disciplina che, come quella impugnata, trovi

giustificazione nelle diverse condizioni degli assicurati.

Ugualmente non conferente è, infine, il richiamo all'art. 33 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, per dedurne che, avendo allora il

legislatore previsto l'introduzione d'una disciplina uniforme, sarebbe,

per ciò solo, dimostrata l'inesistenza di alcun razionale motivo che

possa giustificare la denunciata diversità di trattamento. Il

legislatore delegante del 1969, infatti, aveva indicato degli obiettivi

di parificazione, tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito

d'un ulteriore sviluppo del sistema pensionistico, da realizzare sempre

con la gradualità imposta dalla necessità d'una razionale

considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle

effettive disponibilità finanziarie (cfr. sentenza n. 128 del 1973).

Se successivamente il legislatore, sulla base d'una diversa e non

irrazionale considerazione di queste esigenze e necessità, ha operato

una scelta diversa, quest'ultima non è censurabile in questa sede, non

essendo ovviamente preclusa dalle precedenti determinazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi di cui in narrativa, dichiara non fondate le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge

3 giugno 1975 n. 160, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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