Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 791/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,

promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di

Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado ed

Assicurazioni Generali S.p.a., iscritta al n. 62 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della

Assicurazioni Generali S.p.a., nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado e Sergio

Magrini per le Assicurazioni Generali S.p.a. e l'Avvocato dello Stato

Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Bianchi Corrado, dirigente della Compagnia Assicurazioni

Generali s.p.a., comunicava, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.

54, alla società datrice di lavoro di optare per la continuazione

del rapporto d'impiego fino al sessantatreesimo anno di età.

La società gli intimava il licenziamento e, secondo il disposto

dell'art. 40 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese

assicuratrici, gli offriva la somma corrispondente alla contribuzione

volontaria mancante per il raggiungimento del massimo contributivo.

Il Bianchi impugnava il licenziamento.

La società, in data 4 maggio 1990, intimava un nuovo

licenziamento, motivandolo per il compimento dell'età pensionabile e

per esigenze riorganizzative.

L'adito Pretore di Firenze rigettava la domanda considerando che,

secondo la giurisprudenza della Cassazione, il dirigente può

continuare a lavorare in base alla detta legge n. 54 del 1982, ma il

rapporto non acquista stabilità, è assoggettato allo stesso regime

giuridico precedente e, quindi, a recesso ad nutum del datore di

lavoro anche se il C.C.N.L. ne prevede la stabilità in quanto esso

opera fino all'età legale o contrattuale, esclusa la proroga.

Appellava il Bianchi e resisteva la società.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 novembre 1991, ha

sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 791 del 1981,

convertito in legge n. 54 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 38

della Costituzione.

Ha osservato che l'indirizzo giurisprudenziale vigente porta, in

sostanza, alla inapplicabilità della legge a favore dei dirigenti;

che non si tratta di conferire surrettiziamente al rapporto di

impiego dei dirigenti la stabilità di cui essi non godono, ma di

consentire loro l'esercizio del diritto alla prosecuzione del

rapporto che è strettamente legato al diritto di aumentare

l'anzianità contributiva.

La norma vivente produrrebbe la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe

a danno dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori, e dell'art. 38

della Costituzione, diminuendosi ingiustificatamente il trattamento

pensionistico.

Lo stesso giudice remittente ha ritenuto la questione rilevante e

non manifestamente infondata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private ed è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - La difesa del Bianchi ha svolto argomentazioni identiche a

quelle del giudice remittente, aggiungendo che il rapporto di lavoro

dei dirigenti è ormai parificato a quello degli altri lavoratori

subordinati.

Infatti, è estesa anche ad essi la garanzia della forma scritta

per il licenziamento e quella reale in caso di licenziamento

discriminatorio, nonché quelle procedimentali nel caso di

licenziamento disciplinare.

3.2. - La difesa della società ha rilevato che la questione è

mal posta, in quanto doveva essere denunciato il quarto comma

dell'art. 6 anziché il primo comma.

Ha osservato, poi, che è riconosciuta la nullità del

licenziamento intimato contro l'opzione con la conseguenza della

pendenza del rapporto di lavoro e la necessità di un nuovo e valido

atto di recesso; che oggetto della tutela non è il raggiungimento

della massima contribuzione previdenziale ma la prosecuzione del

rapporto in regime di recesso ante optionem. Infatti, l'art. 6 della

legge n. 407 del 1990 consente di continuare il rapporto fino a

sessantadue anni, anche se si è conseguito il massimo della

contribuzione e della pensione.

Non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione anche

perché il recesso per i dirigenti si giustifica per la

particolarità del rapporto.

Del resto l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 dispone che al

rapporto in prosecuzione opzionale si applica il medesimo regime di

stabilità goduto ante optionem.

Nel settore assicurativo è stata introdotta una disciplina

collettiva che assicura ai dirigenti la possibilità di continuare a

fruire, dopo l'esercizio dell'opzione, della tutela contro il

licenziamento illegittimo, con la conseguenza che si evidenzia ancora

di più la pratica utilità dell'opzione.

3.3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la

infondatezza della questione, ha rilevato:

a) la possibilità per i dirigenti del settore assicurativo di

versare i contributi volontari fino al conseguimento della massima

contribuzione, sicché è esclusa la violazione dell'art. 38 della

Costituzione;

b) la peculiarità del rapporto che impedisce il confronto con

quello di lavoro subordinato fruente del regime di stabilità.

4. - Nell'imminenza dell'udienza le parti private hanno presentato

memoria.

La difesa del Bianchi ha insistito sulle precedenti osservazioni,

ribadendo la necessità di riconoscere al rapporto la stabilità per

dare efficacia alla legge; ha aggiunto che la dizione della

disposizione impugnata, che indica come titolari del diritto gli

iscritti all'I.N.P.S., non consente alcuna discriminazione tra

lavoratori.

La difesa dell'Assicurazione ha sviluppato le osservazioni già

formulate. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 6, primo comma, del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26

febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui attribuisce, come

interpretato dalla giurisprudenza dominante, ai dirigenti la facoltà

di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il

raggiungimento dell'età pensionabile, al fine di conseguire la

massima anzianità contributiva, ma senza fruizione delle garanzie di

stabilità del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e

n. 300 del 1970, violi gli artt.:

a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale discriminazione dei

dirigenti stessi rispetto ad altre categorie di lavoratori per i

quali l'esercizio di identica facoltà è presidiato dal simmetrico

prolungamento della operatività delle suddette garanzie di

stabilità;

b) 38 della Costituzione, poiché, non operando siffatte

garanzie, resta compromesso il diritto dei dirigenti di utilizzare la

continuazione del rapporto di lavoro dopo l'età pensionabile per

ottenere un più adeguato trattamento di quiescenza.

2. - La questione non è fondata.

Si rileva, anzitutto, che non è impugnato il quarto comma

dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che prevede

espressamente l'applicazione delle disposizioni della legge n. 604

del 1966 ai lavoratori che esercitano l'opzione per rimanere in

servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima o quanto

meno per incrementare quella posseduta, e la deroga al solo art. 11

della stessa legge ma non anche all'art. 10, che invece dispone la

non applicabilità della legge n. 604 del 1966 ai dirigenti.

2.1. - Il giudice remittente ha denunciato l'art. 6, primo comma

suddetto, così come risulta interpretato dalla prevalente

giurisprudenza secondo cui il diritto di opzione è previsto anche

per i dirigenti, ma il rapporto di lavoro di coloro che hanno

effettuato l'opzione rimane assoggettato alla medesima disciplina ad

esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione stessa, con la

conseguenza che la eventuale stabilità al dirigente dalla disciplina

contrattuale fino al sessantesimo anno di età non si protrae fino al

raggiungimento della massima anzianità contributiva, ma permane

entro il limite temporale contrattuale (sessanta anni), scaduto il

quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva la

operatività di altre garanzie eventualmente previste dai contratti

collettivi.

Invece, secondo il giudice remittente, perché possa realizzarsi

concretamente lo scopo della citata disposizione di far conseguire al

dirigente il massimo dell'anzianità contributiva o il suo reale

incremento, in applicazione del principio della ragionevolezza e

della coerenza, si dovrebbe riconoscere ai dirigenti optanti la

stessa stabilità riconosciuta ai lavoratori subordinati dal quarto

comma del citato art. 6.

A fondamento della denunciata illegittimità costituzionale non è

posto altro motivo ed, in particolare, la impugnazione non riguarda

il limite della stabilità concessa dalla disciplina contrattuale

collettiva fino al sessantesimo anno di età anche nella vigenza ed

operatività della opzione.

Non è preso in esame nemmeno il contratto nazionale normativo ed

economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici stipulato il 29

giugno 1988. Ed, in particolare, l'art. 40, il quale prevede a favore

del dirigente, oltre la facoltà di rimanere in servizio fino al

sessantacinquesimo anno di età, anche quella di ottenere

dall'impresa datrice di lavoro, nel caso in cui non raggiunga il

massimo della contribuzione, l'ammontare della differenza

contributiva necessaria per il suddetto risultato utile.

3. - La questione, nei limiti in cui è posta ed alla stregua dei

parametri di riferimento (artt. 3 e 38 della Costituzione), non è

fondata.

Invero, non sussiste la denunciata irrazionale disparità di

trattamento tra lavoratori subordinati e dirigenti. Le due categorie

non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente

differenziati.

Elemento caratterizzante la prima categoria, che comprende operai

ed impiegati, è il grado della loro collaborazione con

l'imprenditore. Essa si estrinseca in attività che, pur inerenti al

processo produttivo, si mantengono nella sfera della semplice

esecuzione e non implicano discrezionalità e poteri decisionali.

Il dirigente, invece, gode di uno status particolare; ha

un'autonomia ed una discrezionalità delle decisioni; ha un potere

decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la

vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno

quanto nei rapporti con i terzi; il che ne fa un vero e proprio alter

ego dell'imprenditore, di cui, inoltre, deve godere sempre la piena

fiducia. Il rapporto che il dirigente contrae giustamente cade

nell'area della libera recedibilità. Salvo naturalmente la

stabilità relativa che è prevista dal contratto collettivo di

categoria, il quale varia da impresa ad impresa. Tranne anche la

tutela che si deve riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua

dignità di uomo e di lavoratore (per esempio, licenziamento intimato

senza l'atto scritto; licenziamenti discriminatori; licenziamenti

disciplinari senza osservanza di norme che richiedano il

riconoscimento di garanzie procedimentali).

In via generale, i contratti collettivi di categoria prevedono la

possibilità di adire un collegio arbitrale ai fini dell'accertamento

della mancanza di una idonea giustificazione dell'intimato

licenziamento.

3.1. - Né della disposizione denunciata può ritenersi la

irrazionalità per mancanza di effetti utili. Invero, in presenza

della effettuata opzione, non può negarsi la nullità del

licenziamento intimato solo per ragioni di età.

3.2. - Posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, non

ha inteso snaturare il rapporto de quo ed assimilarlo in tutto a

quello dei lavoratori subordinati, indubbiamente risulta effettuato

un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: quello

dell'ente previdenziale di ritardare l'erogazione della pensione e di

incrementare la contribuzione; quello indiretto del lavoratore di

aumentare l'ammontare della pensione, siccome ad una maggiore

contribuzione corrisponde una maggiore pensione, ed anche la base

pensionistica per effetto degli aumenti salariali intervenuti nelle

more; quello del datore di lavoro di avere dirigenti validi per età,

che diano certezza della massima operatività ed efficienza e che

continuino a godere della sua fiducia.

4. - Né sussiste la violazione dell'art. 38 della Costituzione in

quanto è assicurato al ricorrente un trattamento pensionistico

adeguato, tanto più che nella specie esso è certamente raggiunto

per la possibile applicazione del citato art. 40 del contratto

nazionale di categoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791

(Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26

febbraio 1982, n. 54, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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