Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1983

Altra decisione · depositata il 18/10/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il

16 dicembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto "Modificazione delle

tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del

trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo

sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent" promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1

marzo 1976, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed

iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1976, del quale è stata data

notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle

d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

l'avv. Virgilio Gaito, delegato dall'avv. Antonio Canino, per la

Regione Valle d'Aosta.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha

impugnato innanzi a questa Corte la legge approvata dal Consiglio

regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta nella seduta del

16 dicembre 1975, e riapprovata, in seguito a rinvio con richiesta di

riesame, nella seduta del 10 febbraio 1976, recante "Modificazione

delle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e

del trattamento economico del personale addetto ai servizi di controllo

sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint Vincent". Le

censure formulate si appuntano sui criteri adottati, dall'art. 10 della

legge, per la determinazione, nei riguardi dei suddetti dipendenti

della regione, della tredicesima mensilità. Poiché con tale

disposizione nel computo della "tredicesima" si fanno concorrere alcune

indennità ed assegni in precedenza esclusi dalla legislazione

regionale e non compresi nelle leggi statali in materia, il ricorrente

ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Con un controricorso, depositato il 29 marzo 1976, la Regione Valle

d'Aosta ha chiesto dichiararsi non fondata la sollevata questione. In

seguito, però, la stessa regione con una istanza presentata in data 19

aprile 1977, richiamandosi all'art. 25 delle Norme integrative per i

giudizi innanzi alla Corte costituzionale, ha fatto presente che una

successiva legge regionale, 5 novembre 1976, n. 49 (con la stessa

rubrica), ha regolato l'intera materia disciplinata dalla legge

regionale 10 febbraio 1976, impugnata per illegittimità

costituzionale; pertanto quest'ultima legge deve ritenersi, ai sensi

dell'art. 15 delle preleggi, implicitamente abrogata. In conseguenza ha

chiesto che la Corte pronunci l'estinzione del processo.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, dopo la relazione svolta

dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti ha dato atto che la legge impugnata deve ritenersi abrogata ed

ha in conseguenza chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del

contendere; l'avv. Virgilio Gaito, per la Regione Valle d'Aosta, si è

riportato agli scritti. Considerato in diritto :

Come esposto in narrativa, le censure mosse dal Presidente del

Consiglio dei ministri all'impugnata legge, riapprovata, in seguito a

rinvio con richiesta di riesame, dal Consiglio regionale della Valle

d'Aosta nella seduta del 10 febbraio 1976, concernono specificamente

l'art. 10, con il quale si dispone che, agli effetti della

corresponsione della tredicesima mensilità al personale cui la legge

si riferisce, sia computabile anche l'assegno pensionabile concesso

dalla legge della stessa regione 15 maggio 1974, n. 14. Disposizione

che si pone in deroga a quanto previsto nella stessa legge concessiva

n. 14 del 1974, al terzo comma dell'art. 1, circa la non computabilità

dell'assegno medesimo ai fini anzidetti. Con ciò si concreterebbe, ad

avviso del ricorrente, una disparità, riguardo al trattamento

economico, fra i suddetti dipendenti della Regione autonoma della Valle

d'Aosta e i dipendenti dello Stato e delle altre regioni, con

conseguente violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Nelle more del giudizio è stata, peraltro, emanata dalla resistente

regione la legge 5 novembre 1976, n. 49, la quale reca la medesima

rubrica (Modificazione delle tabelle di attuazione della carriera a

ruolo aperto, dei posti e del trattamento economico del personale

addetto ai servizi di controllo sulla' gestione appaltata della Casa da

gioco di Saint-Vincent) della legge impugnata, e ne riproduce

testualmente i primi nove articoli; non è riprodotto, invece, l'art.

10, oggetto, come si è detto, delle censure formulate dal ricorrente.

In proposito, dal resoconto della seduta del Consiglio regionale del

14 luglio 1976 si evince che la Giunta regionale, "trattandosi di un

provvedimento di legge che ristrutturava la presenza del controllo

regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent", ha considerato

"marginale l'aspetto della tredicesima mensilità", ed ha perciò

ritenuto "opportuno ripresentare la legge, togliendo la parte che ha

costituito motivo di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio

dei ministri, affinché il progetto di ristrutturazione che era stato

proposto possa venir approvato da questo Consiglio e trasformato in

legge". Il Consiglio regionale veniva perciò invitato ad approvare

(come ha approvato) "questo disegno di legge, che è in tutto e per

tutto identico a quello votato a suo tempo, con la sola differenza che

è stato tolto l'articolo che riguardava la corresponsione della

tredicesima mensilità".

D'altro canto, in quella stessa seduta veniva precisato che la Giunta

regionale intendeva far valere "la questione di principio", relativa

alla computabilità nell'importo della tredicesima mensilità di alcune

indennità ed assegni in precedenza esclusi, su di un'altra legge,

riapprovata anch'essa dal Consiglio nella seduta del 10 febbraio 1976.

Legge che estendeva il beneficio della nuova misura della tredicesima

mensilità a tutto il personale regionale, e quindi, implicitamente,

anche ai controllori della casa da gioco. Senonché la legge anzidetta,

anch'essa impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con

motivazioni analoghe a quelle del ricorso oggetto del presente

giudizio, è stata successivamente abrogata con l'art. 4 della legge

regionale 6 giugno 1977, n. 40, avente ad oggetto "Modificazione degli

importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia

spettanti al personale regionale". Ed in conseguenza questa Corte, con

la sentenza n. 187 del 1980, ha dichiarato cessata la materia del

contendere in ordine a quel ricorso,

Conclusivamente, alla stregua di quanto innanzi esposto, va

riconosciuto che l'approvazione e promulgazione della citata legge

della Regione Valle d'Aosta 5 novembre 1976, n. 49 (avente non solo il

medesimo oggetto e la medesima decorrenza cronologica, ma anche il

medesimo testo della legge riapprovata nella seduta del 10 febbraio

1976 ed impugnata con il ricorso in epigrafe), con la eliminazione

della disposizione (art. 10), che aveva dato adito alle mosse censure

d'illegittimità costituzionale, comportano, come si desume anche dal

resoconto della seduta consiliare del 14 luglio 1976, il ritiro del

provvedimento legislativo impugnato. Deve, pertanto, in conformità con

la richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, dichiararsi cessata

la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso,

iscritto al n. 11 del R.R. 1976, proposto dal Presidente del Consiglio

dei ministri avverso la legge regionale approvata il 16 dicembre 1975 e

riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Regione

autonoma Valle d'Aosta, recante "Modificazione delle tabelle di

attuazione della carriera a ruolo aperto, dei posti e del trattamento

economico del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione

appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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