Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.P.R. 1432/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità dell'art. 3, ottavo comma, della legge

29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), e dell'art. 10 del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti e per la tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 6

luglio 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra Curati Anna Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 685 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Curati Anna Maria nei

confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione di una

pensione di importo superiore a quella liquidatale nonché la

restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione

volontaria, il Pretore di Torino, con ordinanza del 6 luglio 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo comma, l. 29 maggio

1982, n. 297 e 10 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di specie, premette il giudice a quo, la ricorrente

vantava, ai fini della pensione di vecchiaia, decorrente dal 31 marzo

1986, 21 anni di contribuzione obbligatoria (fino al 10 novembre

1973) e 12 anni di contribuzione volontaria (per il periodo

successivo), per i quali aveva complessivamente versato L.

10.870.522. Secondo le risultanze istruttorie, essa avrebbe dovuto

percepire, tenendo conto dell'anzianità contributiva sia

obbligatoria che volontaria, nonché delle modalità di calcolo

indicate nell'art. 3 della legge 297 del 1982, una pensione di

importo mensile - inferiore al minimo - di L. 320.519; laddove,

eliminando i contributi volontari sia dal calcolo della retribuzione

media annua pensionabile sia dal moltiplicatore che esprime le

settimane complessive di contribuzione, avrebbe percepito la somma

mensile di L. 817.304.

Ciò premesso, il Pretore esclude innanzitutto che, nel sistema

introdotto con l'art. 3 della legge n. 297 del 1982 (utilizzazione

invariabile degli ultimi cinque anni di contribuzione), sia

consentito sia di calcolare la pensione omettendo o meno i contributi

volontari, a seconda del risultato più favorevole per l'assicurato -

possibilità, questa, prevista in via transitoria dall'art. 15 d.P.R.

n. 1432 del 1971 -; sia di scegliere i periodi contributivi più

favorevoli, come consentito in precedenza dall'art. 14 della legge n.

153 del 1969, come modificato dall'art. 26 della legge n. 160 del

1975 (tre migliori anni nell'arco degli ultimi dieci).

Osservato quindi che nella specie l'interessata, se non avesse

effettuato la prosecuzione della contribuzione nella forma

volontaria, avrebbe conseguito una pensione superiore al doppio del

trattamento minimo ed evitato l'esborso di oltre 10 milioni, il

giudice a quo dubita che il citato art. 3, ottavo comma, contrasti

con i suddetti disposti costituzionali "nella parte in cui non

consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e

per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della

sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e

ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando

anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato

pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i

contributi obbligatori".

Per effetto di tale mancata previsione, infatti, risulterebbe non

solo alterato il necessario rapporto, se non di proporzionalità,

quanto meno di equilibrio tra contribuzioni e trattamento

pensionistico, ma ne deriverebbe anche un decremento pensionistico,

proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo.

Con ciò, inoltre, si perverrebbe a risultati irrazionali e

contrastanti con la finalità perseguita dal legislatore con

l'istituto della contribuzione volontaria, che mira ad ampliare i

diritti dell'assicurato e non già a danneggiarlo o a reperire

risorse a fondo perduto.

Il giudice a quo rileva inoltre che - salva la possibilità di

fruire della pensione d'invalidità, peraltro ottenibile col

versamento di solo 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio

(art. 9 della legge n. 218 del 1952) - nel caso di specie

l'interessata non ha tratto alcun vantaggio dalla contribuzione

volontaria, né sotto il profilo del quantum pensionistico né sotto

quello dell'anzianità contributiva. A suo avviso, tale risultato

dovrebbe indurre a ritenere contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost.

l'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nella parte in cui tale norma,

nel disciplinare i casi di ripetizione dei contributi volontari, non

la consente ove essi siano divenuti indebiti perché non utilizzati

né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e

dell'anzianità contributiva, in quanto non idonei, nel caso

concreto, ad arrecare alcun beneficio all'assicurato; ovvero, in

subordine, nella parte in cui non consente la ripetizione di quella

porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita

l'assicurazione sull'invalidità, in quanto eccedenti quanto previsto

dal predetto disposto della legge n. 218 del 1952.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le suesposte questioni

siano dichiarate manifestamente inammissibili, in ragione della

mancata illustrazione - a suo avviso - sia del meccanismo di calcolo

alla stregua del quale la liquidazione della pensione in base ai

contributi volontari risulterebbe pregiudizievole all'assicurato, sia

dei motivi e profili del denunciato contrasto con i parametri

costituzionali invocati. Inoltre, la questione concernente l'art. 10

d.P.R. n. 1432 del 1971 sarebbe comunque infondata "tenuto conto del

possibile beneficio comportato dalla prosecuzione volontaria

(eventuale pensione di invalidità) nonché del criterio

solidaristico cui è improntato il sistema previdenziale". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino

solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due distinte

questioni di costituzionalità - concernenti, rispettivamente, l'art.

3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e l'art. 10 del

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - ancorate ai medesimi presupposti

di fatto, costituiti dal raffronto tra i risultati del calcolo della

pensione spettante alla ricorrente effettuato, in applicazione della

prima di tali norme, nell'un caso computando sia i contributi

obbligatori che quelli volontari, nell'altro solo quelli obbligatori.

Nella specie, sulla base dei calcoli effettuati in istruttoria da un

funzionario dell'I.N.P.S. e non contestati da tale Istituto,

resistente nel giudizio a quo, è emersa la spettanza, nel primo

caso, di una pensione di importo (L. 320.519) addirittura inferiore

al trattamento minimo (L. 384.650) tanto da dover essere integrata

fino a tale livello; nel secondo, di una pensione più che doppia

rispetto a detto minimo (L. 817.704).

Tratto caratteristico della fattispecie considerata è che la

ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, aveva

maturato un'anzianità contributiva (21 anni) sufficiente per la

maturazione del diritto a pensione: che quindi, al raggiungimento

dell'età pensionabile, avrebbe potuto esserle liquidata sulla base

dei soli contributi obbligatori, anche a prescindere, cioè, dagli

ulteriori anni (12) di contribuzione volontaria da essa effettuata

nella misura prescritta dall'Istituto assicuratore.

In base a tali presupposti, il giudice a quo lamenta che il

meccanismo predisposto dall'impugnato art. 3 conduca ad un decremento

pensionistico proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo

contributivo: risultato, questo, a suo avviso irrazionale e

discriminatorio, che altera sia il necesssario equilibrio tra

contribuzione e trattamento pensionistico, sia le finalità della

contribuzione volontaria, preordinata all'ampliamento e non alla

compressione dei diritti dell'assicurato. Di qui, la censura del

citato art. 3, comma ottavo, "nella parte in cui non consente

l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la

determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola

contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò

tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la

contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico

inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi

obbligatori".

Nell'ordinanza di rimessione sono sufficientemente delineati sia i

presupposti di fatto e giuridici dell'impugnativa, sia le ragioni del

denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati; né

l'Avvocatura sostiene che vi siano stati errori di calcolo o

inesattezze nell'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti

dalla disposizione censurata. A torto, dunque, l'Avvocatura lamenta,

deducendola come motivo di inammissibilità, l'insufficiente

illustrazione delle ragioni per le quali quei meccanismi conducono ai

risultati evidenziati nell'ordinanza. Ciò, invero, forma oggetto

dell'indagine demandata a questa Corte, che non può non vagliare il

merito della questione laddove - come nella specie - ne siano chiare

le premesse e le conseguenze.

2. - Va preliminarmente precisato che oggetto del giudizio non è

la congiunta considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione

pensionabile, tanto della contribuzione obbligatoria che di quella

volontaria, bensì l'esclusione di un'autonoma valutazione della

prima nella specifica ipotesi in cui essa sia di per sé sufficiente

a radicare il diritto a pensione. A prescindere dalla sua frequenza

nella pratica, tale particolare ipotesi rientra tra quelle

astrattamente contemplate dalla disposizione impugnata; di

conseguenza, la questione sollevata non può essere riguardata come

mera questione di fatto, e l'evenienza che tale valutazione autonoma

conduca a risultati più favorevoli va considerata come possibile

vizio discendente dalla sua mancata previsione.

Tanto premesso circa i limiti dell'impugnativa, è opportuno

ricordare che nel sistema retributivo adottato dal d.P.R. 27 aprile

1968 n. 488 (in attuazione del principio enunziato nell'art. 6 lett.

b) della legge 18 marzo 1968, n. 238) l'ammontare della pensione

viene determinato in percentuale sulla retribuzione pensionistica e

in proporzione all'anzianità contributiva. Per quanto più

specificamente riguarda il primo dato - che costituisce la principale

base nel calcolo della pensione - diversi sono stati i parametri

indicati dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il sistema adottato

dalla legge n. 297 del 1982 per le pensioni erogate dal fondo

pensioni per i lavoratori dipendenti decorrenti dal 1° luglio 1982,

innovando rispetto alla precedente legislazione, dispone, nell'ottavo

comma dell'art. 3, che la retribuzione annua pensionabile è

costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni

risultanti dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione

antecedenti la decorrenza della pensione; precisando poi che le

retribuzioni settimanali da sommare tra di loro e da dividere per

cinque sono quelle percepite in costanza di rapporto di lavoro o

corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad

eventuale contribuzione volontaria.

Nei commi successivi (dal nono al dodicesimo), sono specificate le

modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di

ciascuno degli anni solari in cui si collocano le ultime

duecentosessanta settimane di contribuzione, nonché della

retribuzione complessiva di ciascun anno; la somma delle retribuzioni

annuali divisa per cinque costituisce la retribuzione annua

pensionabile, che forma, insieme all'anzianità contributiva, la base

di calcolo della pensione.

Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è il

disposto dell'undicesimo comma, che provvede all'indicizzazione delle

retribuzioni pregresse, stabilendo che la retribuzione media

settimanale di ciascuno degli anni solari considerati va "rivalutata

in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo

della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle

retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la

retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della

pensione": sicché non vanno rivalutate né le retribuzioni comprese

nell'anno solare di decorrenza della pensione, né quelle dell'anno

solare immediatamente precedente, che è quello preso a riferimento

per la rivalutazione.

Ora, se si tiene conto delle ben note dinamiche del processo

inflazionistico, è agevole osservare che la base di calcolo della

retribuzione pensionabile è assoggettata a coefficienti di

rivalutazione tendenzialmente crescenti quanto maggiore è la

distanza temporale rispetto all'epoca di decorrenza della pensione, e

correlativamente decrescenti quanto più ci si approssima a questa.

Ove, come di norma, la contribuzione volontaria segua quella

obbligatoria, la base di calcolo verrà a determinarsi in relazione

alla retribuzione media settimanale corrispondente alla classe di

contribuzione assegnata dall'I.N.P.S.. Benché tale retribuzione

media sia ragguagliata a quella percepita in costanza di rapporto di

lavoro e assoggettata essa stessa a rivalutazione in virtù di altre

disposizioni (cfr. artt. 6 e 8 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, 21

legge 21 dicembre 1978, n. 843, 2 decreto-legge 29 luglio 1981, n.

402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n.

53 e allegata tabella F, 7 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638),

ben può avvenire - come la documentazione prodotta nel giudizio

principale esemplarmente dimostra - che, anche in riferimento alla

classe di contribuzione assegnata, ed all'evoluzione nella struttura

dei salari, la retribuzione pensionabile in tal modo determinata

risulti inferiore a quella calcolata sulle pregresse retribuzioni

percepite in costanza di rapporto di lavoro, assoggettata a più

marcata rivalutazione. In definitiva, quindi, il meccanismo

rivalutativo predisposto nel citato comma undicesimo dell'art. 3,

interagendo con quelli dettati per la determinazione della

contribuzione volontaria, può rendere più vantaggiosa la

retribuzione pensionabile determinata alla stregua della

contribuzione obbligatoria, vanificando anche gli effetti della

maggiore anzianità contributiva raggiunta con la contribuzione

volontaria.

Nell'ipotesi - che è la sola qui considerata - in cui la

contribuzione obbligatoria sia di per sé sufficiente ai fini del

diritto a pensione, il paradossale risultato per cui alla

contribuzione volontaria consegue l'attribuzione all'assicurato di

una pensione inferiore a quella spettantigli ove essa fosse stata

omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione:

ciò che ridonda in irragionevolezza della norma impugnata, in quanto

ha omesso di dare congrua regolazione a tale ipotesi.

Tale valutazione risalta ancor più ove si consideri la finalità

propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti

negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di

attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di

anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a "mantenere

costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del

pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della

sua attività lavorativa" (sent. n. 574 del 1987). Ed è a questo

fine che l'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, equipara i

contributi volontari a quelli obbligatori, ai fini del diritto alle

prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione

della retribuzione annua pensionabile. Tale funzione di salvaguardia

dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in

costanza di rapporto di lavoro è infatti evidentemente frustrata ove

la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere,

così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal

lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria

attività (sent. n. 822 del 1988).

Tale svuotamento della precipua finalità della contribuzione

volontaria - che concorre alla compiuta attuazione della tutela

previdenziale garantita dall'art. 38 Cost. - non può essere

giustificato né con l'aumento dell'anzianità contributiva, che

nell'ipotesi considerata è insufficiente a compensare il decremento

della retribuzione pensionabile; né col beneficio che la

prosecuzione volontaria offre all'assicurato di consentirgli -

ricorrendone i presupposti - di conseguire la pensione di

invalidità. Questo beneficio vale, in effetti, a dar ragione del

concorrente rilievo che la contribuzione volontaria conserva anche in

situazioni come quella qui esaminata; ma non è sufficiente a

giustificare il depauperamento della prestazione pensionistica

principale che quella contribuzione tende a salvaguardare o

incrementare.

Alla così accertata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. consegue

che l'impugnato art. 3, ottavo comma, va dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la

pensione del lavoratore dipendente che - dopo aver conseguito, in

pendenza di rapporto di lavoro, il requisito dell'anzianità

assicurativa e contributiva - ha proseguito nella contribuzione

volontaria, non possa comunque essere inferiore a quella che avrebbe

maturato, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per

effetto della sola contribuzione obbligatoria.

3. - Muovendo dal medesimo presupposto dianzi illustrato (cfr.

par. 1), il Pretore di Torino ha altresì sollevato, in riferimento

agli stessi parametri, un questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui

non consente la ripetizione dei contributi volontari, divenuti

indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della

retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, in quanto

non idonei - nel caso concreto - ad arrecare alcun beneficio

all'assicurato: ovvero in subordine nella parte in cui non consente

la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non

necessari per tenere in vita l'assicurazione sulla invalidità.

Tale questione è infondata sotto entrambi i profili prospettati.

Evidente è innanzitutto, in riferimento all'art. 3 Cost., la

disomogeità delle situazioni poste a raffronto. La norma impugnata,

invero, autorizza il rimborso dei contributi allorché questi non

possono neppure essere computati ai fini del conseguimento

dell'utilità a cui sono destinati, come nel caso dei contributi

versati in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, o

per periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Si

tratta cioè, di ipotesi di versamenti indebiti perché erroneamente

effettuati e ricevuti in violazione della normativa vigente.

Nel caso qui in esame, il versamento dei contributi, frutto di

libera scelta dell'interessato, non è indebito né erroneo ed è in

ogni caso potenzialmente computabile e utilizzabile ai fini del

conseguimento della pensione di invalidità. Anche ai fini della

pensione di vecchiaia, inoltre, la mancata utilizzazione dei

contributi volontari non è frutto di una preclusione normativa a

priori, bensì della verifica a posteriori dei risultati del

raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione, che per di

più si è nella specie reso necessario solo per l'incidenza di una

norma sopravvenuta.

Quanto poi alla censura riferita all'art. 38 Cost., è sufficiente

ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che la norma

costituzionale non comporta, anche in ossequio al principio di

solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati,

essendo sufficiente che - in forza dei contributi obbligatori e

volontari - al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni

previdenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma

dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella

parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che

abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta

anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non

possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al

raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola

contribuzione obbligatoria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la

tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988

(r.o. n. 685/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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