Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale

(Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù,

alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa,

alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari

Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo

di Calanovella a Capo d'Orlando), promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 25

febbraio 1995, depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 ed iscritto

al n. 12 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,

e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, denunciando la

violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha promosso

questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa,

adottata dall'Assemblea regionale il 17 febbraio 1995, di

approvazione del disegno di legge n. 694, relativo al "Contributo

annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla

Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla

Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo

delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di

Calanovella a Capo d'Orlando".

L'art. 1 della legge regionale denunciata stabilisce che

l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica

istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo a

quattro enti (lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di

Cefalù, lire 100 milioni all'Associazione Istituto internazionale

del Papiro di Siracusa, lire 300 milioni all'Associazione per la

conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di

Palermo, lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di

Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei rispettivi

fini istituzionali.

Il Commissario dello Stato ritiene che sia violato il principio di

eguaglianza (art. 3 della Costituzione), trattandosi di una legge

singolare di attribuzione di un privilegio senza giustificazione

obiettiva e razionale, essendo disposta l'erogazione di contributi a

determinate istituzioni, la cui situazione non sarebbe stata valutata

e comparata con quella di altri ed analoghi enti, meritevoli dello

stesso trattamento.

La legge regionale sarebbe inoltre in contrasto con il principio

di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Essa si limita ad attribuire il contributo senza prescrivere alcun

controllo e verifica dei risultati conseguiti e del corretto impiego

delle provvidenze da parte degli enti destinatari. Inoltre, pur

essendo emersa l'esigenza di una organica disciplina degli interventi

regionali a sostegno delle istituzioni culturali, sarebbe stato

disposto un contributo ordinario a quattro enti, i soli sentiti nel

corso dei lavori preparatori della legge, e non si sarebbe tenuto

conto della ottimale utilizzazione delle risorse e della parità di

condizioni tra le singole istituzioni culturali.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

La legge regionale avrebbe concentrato le poche risorse

disponibili su istituzioni culturali di indubbio prestigio,

apprezzate a livello internazionale e di rilevanza anche turistica,

al fine di assicurare la loro sopravvivenza, evitando la dispersione

delle risorse con finanziamenti "a pioggia". La Regione sottolinea

che lo stesso Commissario dello Stato non sostiene l'intrinseca

arbitrarietà della norma denunciata, ma afferma che sarebbe stata

introdotta una discriminazione ingiustificata, senza tuttavia

indicare alcun termine di raffronto che consenta di apprezzare

l'esistenza o meno della disparità di trattamento.

Ad avviso della Regione non sarebbe stato neanche violato l'art.

97 della Costituzione: il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione si risolve, secondo gli orientamenti della

giurisprudenza costituzionale, in una valutazione di ragionevolezza

della norma, già riscontrata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

In ogni caso l'Assemblea regionale non potrebbe essere assimilata

ad un organo amministrativo, per estendere ad essa i criteri di

valutazione impiegati per sindacare la legittimità dell'operato

della pubblica amministrazione.

Quanto alla denunciata omissione della previsione di controlli

sull'utilizzazione dei contributi, la Regione richiama il potere di

vigilanza dell'Assessore dei beni culturali, che già viene

esercitato secondo quanto previsto da un'apposita circolare che

specifica le modalità di erogazione dei contributi e l'obbligo di

rendiconto, il cui eventuale inadempimento impedisce di fruire

ulteriormente del contributo stesso.

3. - In prossimità dell'udienza il Commissario dello Stato ha

depositato documenti relativi ai lavori preparatori della delibera

legislativa regionale denunciata ed alla situazione finanziaria degli

enti destinatari dei contributi, specificando in una memoria, per

contrastare le deduzioni della Regione, le argomentazioni già

prospettate.

4. - Anche la Regione ha depositato documenti relativi alla natura

ed alle attività degli enti destinatari dei contributi. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne

l'autorizzazioneall'erogazione di un contributo annuale da parte

dell'Assessorato regionale dei beni culturali in favore di quattro

enti (la Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, l'Associazione

Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, l'Associazione per la

conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di

Palermo, la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo

d'Orlando) per il perseguimento dei loro fini istituzionali, disposta

con la delibera legislativa che l'Assemblea regionale siciliana ha

adottato nella seduta del 17 febbraio 1995, approvando il disegno di

legge n. 694.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, proponendo

ricorso in via principale, ritiene che la disposizione legislativa

denunciata sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione

sotto due distinti profili, che riguardano sia l'attribuzione di

contributi annuali ai quattro enti, in sé considerati, sia le

modalità relative alla loro utilizzazione ed al controllo.

Sotto il primo profilo la Regione avrebbe disposto l'attribuzione

dei contributi omettendo la comparazione e la valutazione della

posizione di altri analoghi enti egualmente meritevoli, che sarebbero

stati pretermessi senza un'adeguata giustificazione dell'intervento

adottato con legge singolare. Sotto il secondo profilo viene

denunciato il contrasto con il principio di buon andamento

dell'amministrazione, non essendo disciplinata in modo specifico

l'utilizzazione del contributo, genericamente destinato alle

finalità istituzionali degli enti. Non sarebbero difatti previsti

l'obbligo di rendiconto né il controllo e la verifica

dell'utilizzazione dei fondi e dei risultati conseguiti.

2. - La disposizione legislativa denunciata, provvedendo in ordine

all'erogazione di un contributo annuale in favore di quattro enti

culturali, assume un contenuto particolare e concreto, normalmente

proprio degli atti di amministrazione.

Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva, opponibile al

legislatore, di tali atti agli organi amministrativi, non è preclusa

alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera

di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività

amministrativa (sentenza n. 62 del 1993). È quindi possibile che, in

casi particolari, il legislatore provveda direttamente alla

valutazione ed alla determinazione di scelte concrete che,

altrimenti, in attuazione dei criteri dettati dal legislatore stesso,

resterebbero affidate alla discrezionalità dell'amministrazione

nell'apprezzamento del pubblico interesse.

Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge

mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane

sottoposta al regime per essa previsto. La violazione del principio

di buon andamento dell'amministrazione, dedotta nel ricorso del

Commissario dello Stato, in tal caso non può essere invocata se non

per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina

denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli

elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è

chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento

legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.

Il richiamo all'art. 97 della Costituzione si combina quindi con

il riferimento all'art. 3 della Costituzione ed implica lo

svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata

(sentenze n. 248 e n. 63 del 1995, n. 266 del 1993, n. 10 del 1980).

3. - Sulla base di questi principi la questione di legittimità

costituzionale è da ritenere infondata, sia per il profilo attinente

all'attribuzione dei contributi ai quattro enti culturali considerati

dalla legge regionale, sia per l'aspetto relativo all'utilizzazione

dei fondi ed ai corrispondenti controlli.

La disposizione legislativa denunciata non attribuisce un

arbitrario privilegio né appare manifestamente irragionevole. Essa

è stata approvata dall'Assemblea regionale dopo che la competente

Commissione consiliare ha svolto una specifica attività istruttoria,

ritenuta dal legislatore, non irragionevolmente, sufficiente per

raccogliere gli elementi di valutazione considerati necessari per

conoscere ed apprezzare la situazione per la quale si intendeva

provvedere. Si è tenuto conto della natura e delle finalità degli

enti destinatari, dell'importanza della loro attività, della

situazione finanziaria nella quale versavano, della rilevanza degli

interessi pubblici coinvolti: elementi la cui ponderazione rientra

nella discrezionalità e nella responsabilità del legislatore.

L'attribuzione del contributo riguarda enti ritenuti meritevoli di

sostegno. La loro importanza e l'interesse dell'attività che essi

svolgono non sono stati messi in dubbio dal Commissario dello Stato.

La denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altri enti da

considerare meritevoli, peraltro non indicati, si risolve in

argomentate valutazioni negative attinenti al merito e non alla

legittimità costituzionale del provvedimento legislativo.

La legge, autorizzando l'Assessore regionale a corrispondere un

contributo annuale ai quattro enti considerati, non sottrae

l'erogazione dello stesso alle regole comuni di verifica e controllo

sull'utilizzazione di fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo

dell'erogazione negli anni successivi. Non è difatti necessaria una

specifica previsione per affermare la possibilità, ed anzi la

doverosità, di verifiche e controlli sulla correttezza nella

gestione e nell'utilizzazione di fondi pubblici; verifiche e

controlli compresi tra le ordinarie attività dell'amministrazione e

che costituiscono il presupposto per l'ulteriore erogazione di

contributi ad enti chiamati ad utilizzarli per finalità

istituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995

dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo

Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del

Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle

tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla

Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando),

promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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