Corte costituzionale

Sentenza n. 306/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 23/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati

tributari), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1993 dal

Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di De Pietro

Rocco, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza dell'11 ottobre 1993 (R.O. 761 del 1993),

emessa nel corso di un procedimento penale a carico di De Pietro

Rocco, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, nella

parte in cui non consente a coloro che abbiano già composto, in via

amministrativa, pendenze tributarie in forza di precedenti

provvedimenti di condono, "di beneficiare dell'amnistia, per periodi

d'imposta non definibili secondo le disposizioni del titolo VI della

legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Premette il remittente che l'imputato si è avvalso del condono

tributario previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991,

convertito nella legge n. 154 del 1991, per "violazioni tributarie di

tipo formale relative all'anno 1990", riconducibili alle previsioni

dell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982 (come

modificato dalla legge n. 154 del 1991), fermi restando gli effetti

penali della compiuta violazione, punita con eguale sanzione anche

sotto il vigore della già menzionata legge n. 154 del 1991.

In relazione a ciò, l'ordinanza assume una disparità di

trattamento, priva di giustificazione, tra chi ha definito in sede

amministrativa pendenze tributarie prima dell'entrata in vigore del

d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, senza conseguire l'estinzione del

reato, e chi, invece, avvalendosi delle disposizioni della legge n.

413 del 1991, ha composto in epoca successiva dette pendenze,

fruendo, così, dell'amnistia.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Rilevato

che "l'ordinanza di rinvio non è chiaramente comprensibile", per non

essere resi espliciti "il reato oggetto del processo" nonché "la

ragione della esclusione della amnistiabilità", e supponendo che "il

Tribunale dovesse pronunziarsi su di una violazione di tipo formale",

l'Avvocatura osserva che, nella specie, l'esclusione dall'amnistia

del reato su cui il giudice remittente deve, verosimilmente,

pronunziarsi discende non dall'avere l'imputato usufruito, per le

sanzioni amministrative, del beneficio (c.d. minicondono) di cui

all'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991, bensì dalla circostanza

che detta violazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di

reato alle quali l'art. 1 del d.P.R. n. 23 del 1992 ricollega la

possibilità di fruire del provvedimento di clemenza. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 1, primo comma,

del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, violi l'art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui non consente, a coloro che si siano avvalsi di

precedenti provvedimenti di condono, di beneficiare dell'amnistia,

per periodi di imposta non definibili secondo le disposizioni del

titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il giudice remittente, chiamato in sede penale a giudicare una

violazione tributaria sanzionata dall'art. 1, sesto comma, del

decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 516 del 1982, assume l'illegittimità della disposizione

impugnata, in quanto la stessa discriminerebbe coloro che hanno

sanato in sede amministrativa le pendenze tributarie in base alle

disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991,

senza conseguire il beneficio dell'estinzione del reato, rispetto a

coloro che, invece, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413

del 1991, hanno definito in epoca successiva dette pendenze, potendo

fruire dell'amnistia prevista per l'appunto dalla norma impugnata.

2. - Va premesso, quanto all'individuazione dell'oggetto del

processo a quo, ai fini del controllo della rilevanza della proposta

questione, che può ritenersi sufficiente il richiamo dell'ordinanza

all'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

La questione è da ritenere, tuttavia, inammissibile, in quanto

viene richiesto alla Corte un intervento additivo volto ad estendere

la portata dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23,

sì da ricomprendervi accanto alle pendenze tributarie definite, in

via amministrativa, alla stregua delle disposizioni di cui alla legge

n. 413 del 1991, anche quelle che avevano formato oggetto del condono

fiscale previsto dal precedente decreto-legge n. 83 del 1991.

In proposito, è sufficiente rammentare il consolidato

orientamento di questa Corte secondo il quale, in sede di giudizio di

legittimità costituzionale, non sono consentiti interventi volti ad

ampliare la sfera di applicabilità dei provvedimenti di amnistia,

dal momento che la determinazione di un siffatto ambito è rimessa,

sulla base del precetto contenuto nell'art. 79 della Costituzione,

all'esclusiva competenza del legislatore (da ultimo, ordinanza n. 452

del 1993).

Non va, d'altro canto, ignorata l'altra affermazione, del pari

desumibile dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la

differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite, rispetto

a quelle ancora pendenti, non può, in linea generale, reputarsi

lesiva del principio di eguaglianza (sentenza n. 32 del 1976;

ordinanza n. 539 del 1987).

3. - Le esposte considerazioni esimono la Corte dall'affrontare la

questione prospettata nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, con

conclusioni peraltro negative, della possibilità o meno di

ricondurre la fattispecie all'esame del giudice a quo ad uno dei casi

contemplati dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente,

della facoltà o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la

definizione della pendenza ai sensi del precedente decreto-legge n.

83 del 1991, del procedimento di condono fiscale e del conseguente

beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R. 20

gennaio 1992, n. 23 e della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Trattasi,

infatti, di questione di carattere interpretativo, che esula dal

thema decidendum e dal sindacato di costituzionalità della norma

impugnata, nei termini in cui esso è stato rimesso all'esame di

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23

(Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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