Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30legge 312/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto

comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con

ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il

Ministero della Pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 108 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Mottola Antonio, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Giorgio Recchia per Mottola Antonio e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito da un

pubblico dipendente assunto per chiamata diretta e x legge n. 285 del

1977 - il quale aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed

economico dell'anzianità maturata nel periodo non di ruolo svolto

nella p.A. e del diritto al trattamento di quiescenza, nonché

l'accertamento del diritto a riscuotere gli aumenti periodici -

accogliendo l'eccezione della parte, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio

1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale

civile e militare dello Stato), nella parte in cui si escludono dagli

aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% i giovani assunti

in base alla legge n. 285 del 1977. La lesione dei cennati parametri

costituzionali deriverebbe, da un lato, dalla mancata estensione di

detti aumenti a figure di rapporti non di ruolo non dissimili da

quelle previste dalla norma impugnata; dall'altro, dal non essere

adeguatamente retribuita "la migliore qualità del lavoro derivante

dalla maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un certo

periodo di servizio".

2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del

Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la norma

impugnata concernerebbe categorie diverse da quella di appartenenza

del ricorrente che, viceversa, sarebbe disciplinata dall'art.

26-quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che riconosce alla

categoria medesima la sola retribuzione minima del personale non di

ruolo dello Stato, con esclusione di altri benefici. Impropriamente,

quindi, la questione sarebbe stata sollevata in riferimento alla

legge n. 312 del 1980. Rilevato poi che la categoria dei giovani

assunti ex legge n. 285 del 1977 non è per le sue peculiarità - tra

l'altro la durata brevissima del rapporto - paragonabile con quella

contemplata nella norma in epigrafe (con cui, del resto, il giudice a

quo non istituirebbe alcuna comparazione), l'Avvocatura chiede che la

questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

3. - Nella memoria della difesa privata si ricorda come

l'ordinanza di rimessione muova dalla sentenza n. 1 del 7 febbraio

1991, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, investita

su analoga questione da un'ordinanza (n. 790 del 3 settembre 1990)

della VI sezione del Consiglio di Stato - che, in previsione di

contrasto con le sentenze nn. 584 e 826 del 1989 della IV sezione,

non aveva deciso sull'appello dell'Avvocatura dello Stato - ha

rigettato le domande di dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977.

La difesa sottolinea come la VI sezione (ordinanza n. 790),

rilevato che, con l'esame d'idoneità, gli assunti ex legge n. 285

acquisiscono, già prima d'entrare in ruolo, lo status di "dipendenti

non di ruolo dello Stato" (art. 26-quater, terzo comma, della legge

n. 33 del 1980), era favorevole al riconoscimento degli aumenti

periodici, considerando applicabile il qui impugnato art. 30, quarto

comma, della legge n. 312 del 1980, riflettente il principio generale

(valido per tutti i dipendenti non di ruolo) del "miglioramento nella

qualità del lavoro svolto dai dipendenti che vengono maturando una

progressiva anzianità di servizio".

Criticando l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sentenza n. 1

del 1991) - che, negata l'ipotizzabilità di una nozione unitaria di

impiegati civili non di ruolo, ha accolto il ricorso dell'Avvocatura

dello Stato contro la decisione del TAR Lazio n. 689 del 1989

favorevole al riconoscimento del periodo preruolo prestato da

dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977 - la difesa avverte che

nel contratto del ricorrente è affermata l'equiparazione al

trattamento economico degli impiegati statali sia per quanto riguarda

lo stipendio che per quanto riguarda le altre componenti dello

stipendio vigenti all'epoca. La situazione non sarebbe diversa per

altri soggetti assunti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285 del

1977, dato che, secondo l'art. 26-sexies del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge n. 33 del 1980), gli artt.

26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con

cui le amministrazioni statali hanno stipulato convenzioni ex art. 27

della legge n. 285 del 1977. Questa equiparazione sarebbe stata

confermata dalla legge n. 138 del 1984 (sul personale risultato

idoneo agli esami) e dalla legge n. 894 del 1984 (sui non idonei).

Nel complesso la legge n. 285 del 1977 evidenzierebbe già la

posizione degli assunti a tempo indeterminato come dipendenti non di

ruolo secondo il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, immessi poi nei ruoli

con decorrenza 1° giugno 1985 pur avendo sostenuto la prova scritta

nel dicembre 1980 e gli orali soltanto nell'anno successivo. E

poiché con il 1° giugno 1985 il rapporto d'impiego non cessa, il

rapporto di lavoro non di ruolo e quello di ruolo andrebbero

ricongiunti.

Se la questione non venisse accolta, soggiunge la difesa, il

ricorrente sarebbe discriminato sia rispetto agli altri precari

assunti dalla p.A. - ai quali l'art. 30, quarto comma, legge n. 312

del 1980, è automaticamente applicato - sia rispetto a tutti i

dipendenti dell'amministrazione di appartenenza svolgenti le medesime

funzioni. Concludendo, la difesa insiste per l'accoglimento e chiede

l'applicazione dei princip/' di cui agli artt. 3 e 36 Cost., secondo

i criteri evidenziati da questa Corte nella sentenza n. 1012 del

1988.

4. - Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la

difesa privata confuta le eccezioni dell'Avvocatura, rilevando in

primo luogo che, mentre la legge n. 33 del 1980 disciplinerebbe in

via transitoria "il rapporto tra amministrazione e detto personale

fino al momento della formazione della relativa graduatoria", la

legge n. 312 del 1980 regolerebbe invece "il rapporto giuridico ed

economico di tutto il personale statale comprensivo dei precari

appartenenti alla categoria dei fuori ruolo".

Dell'applicabilità della legge n. 312 del 1980 alle situazioni

pregresse si troverebbe poi conferma sia nella prima parte del terzo

comma dell'art. 26-quater - per cui a detto personale "è attribuito,

fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei

dipendenti civili non di ruolo dello Stato" - sia nel recente DPCM 22

gennaio 1992, che all'art. 6, relativo agli assunti ex legge n. 285

del 1977, precisa che costoro, anche se mantenuti in ruolo

soprannumerario o in posizione di fuori ruolo, sono parificati - ad

ogni altro effetto - al restante personale dipendente. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza dell'8 aprile 1991 - pervenuta alla Corte costituzionale il

19 febbraio 1992 (Reg. ord. n. 108 del 1992) - solleva, in relazione

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio

1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale

civile e militare dello Stato), "nella parte in cui esclude la

categoria di personale cui appartiene il ricorrente dagli aumenti

periodici biennali di stipendio".

2. - La questione è inammissibile.

La disposizione censurata stabilisce l'aumento periodico biennale

del 2,50% per gli stipendi del personale esaustivamente descritto nel

precedente comma terzo, che si richiama alla normativa a partire dal

regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (Disposizioni circa il

trattamento del personale non di ruolo in servizio presso

l'Amministrazione dello Stato).

La locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie

tipizzata e chiusa di categorie, ma un genus definito in modo

residuale e non omogeneo rispetto al personale in ruolo.

È il legislatore a designarne le species, e non in via di

correzione il giudice delle leggi, soprattutto quando manchi

un'analisi con un adeguato tertium comparationis.

Quanto al caso in esame, la categoria degli assunti in base alla

legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione

giovanile), nella fase che va dalla iscrizione in apposite

graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneità per

l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - fino alla

conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo

ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26-quater del decreto

legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), convertito in legge, con modificazioni, con

l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il quarto comma di tale articolo riconosce a detto personale il

trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato,

nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Il

trattamento retributivo è disposto nella misura base minima prevista

per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe

mansioni.

Il giudice rimettente avrebbe dovuto semmai sollevare questione di

costituzionalità su questa norma, non su quella impugnata che,

essendo estranea alla categoria di cui alla doglianza, è inidonea a

sostenere l'oggetto della censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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