Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, in

relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza

emessa il 24 giugno 1991 dal Pretore di Pistoia nel procedimento

penale a carico di D'Alessandro Antonietta, iscritta al n. 586 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 nel procedimento

penale a carico di D'Alessandro Antonietta, il Pretore di Pistoia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in relazione

all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui prevede la

formazione in sessanta giorni del silenzio-rifiuto sulla richiesta di

sanatoria di opere edilizie eseguite in assenza di concessione, senza

tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti

presupposti.

Il giudice rimettente osserva che l'art. 22, primo comma, della

legge n. 47 del 1985 stabilisce la sospensione obbligatoria del

procedimento penale relativo a violazioni edilizie finché non siano

esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti dal capo

I della legge; osserva inoltre che l'art. 13 prevede, in ordine alla

richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, che il

sindaco si pronunci entro sessanta giorni, trascorsi i quali la

richiesta si intende respinta, con la conseguenza che il processo

penale riprende il suo corso. Se l'opera edilizia ricade in zona

vincolata ai sensi della legge 23 giugno 1939, n. 1497, è necessaria

(ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431) la

autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, per

il cui rilascio il relativo procedimento, osserva il giudice a quo,

può durare fino a 150 giorni. La procedura di sanatoria non potrebbe

in tal caso concludersi nel termine di sessanta giorni, ma,

formandosi egualmente il silenzio-rifiuto e dovendo il procedimento

penale riprendere il proprio corso, l'imputato non potrebbe fruire,

ad avviso del giudice rimettente, della estinzione dei reati

contravvenzionali prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985.

Il Pretore di Pistoia ritiene che la normativa così descritta

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché, a

parità di situazioni di fatto (due abusi astrattamente sanabili, uno

dei quali ricadente in zona vincolata), un imputato potrebbe fruire

della causa estintiva prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del

1985 mentre l'altro no. Inoltre sarebbe irrazionale la disciplina che

prevede la formazione del silenzio-rifiuto senza tener conto dei

termini previsti da norme speciali per procedimenti che si

inseriscono in quello principale di sanatoria. Il contrasto è

prospettato anche con l'art. 97 della Costituzione, perché il

giudice di primo grado è tenuto a sospendere il procedimento penale

pur essendo certa la formazione del silenzio-rifiuto, mentre poi

(decorsi sessanta giorni) si dovrebbe procedere al giudizio sebbene

l'imputato, in caso di condanna, possa ottenere successivamente la

concessione in sanatoria, alla quale segue l'estinzione del reato in

grado di appello, con spreco di attività e cattivo funzionamento

dell'amministrazione della giustizia.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza della questione, richiamando la sentenza

n. 370 del 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22

della legge n. 47 del 1985, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,

32, 101 e 112 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Pistoia dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 22 e 13 della legge 28 febbraio 1985, n.

47, che prevedono, rispettivamente: il primo la sospensione

dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie finché non

siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria previsti

dal Capo I della legge; il secondo il termine di sessanta giorni

dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria,

decorso il quale, senza che il sindaco si sia pronunciato, la

richiesta si intende respinta, senza tenere conto del maggior termine

previsto per la formazione di atti presupposti.

2. - Preliminarmente si deve rilevare che la legge 28 febbraio

1985, n. 47, nel dettare norme per il controllo dell'attività

urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere

edilizie, stabilisce all'art. 13 che per le opere eseguite in assenza

di concessione, ma conformi agli strumenti urbanistici vigenti sia al

momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione

della domanda, il responsabile dell'abuso possa ottenere la

concessione richiedendola entro il termine previsto per la

demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi; termine

decorrente dalla notifica della ingiunzione di demolizione emessa dal

sindaco e decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7

della stessa legge.

L'ordinanza di rimessione non prende in alcun modo in

considerazione la tempestività o meno della richiesta di concessione

ai fini dell'accertamento di conformità delle opere agli strumenti

urbanistici, previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985; non

indica se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti

dall'art. 7 della stessa legge, né motiva, per questi aspetti, sulla

rilevanza della questione, che deve essere pertanto dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 in relazione all'art. 22 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Pistoia con ordinanza emessa il 24

giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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