Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), promosso con ordinanze emesse:

1) il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania, nel procedimento

civile vertente tra INPS e Santonocito Maria Maddalena ed altri,

iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

2) il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania, nel procedimento

civile vertente tra INPS e Bondici Stefano ed altri, iscritta al n.

611 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi promossi da Maria M. Santonocito e

altri contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine

rapporto in qualità di soci lavoratori della società cooperativa

ISPA r.l. posta in liquidazione coatta amministrativa, il tribunale

di Catania, con due ordinanze del 14 luglio 1995, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella

parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e

lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine

rapporto" in caso di insolvenza della società.

Ad avviso del giudice rimettente la mancata estensione viola il

principio di eguaglianza, considerato che il socio lavoratore di

società cooperativa, pur prestando il proprio lavoro in base a un

rapporto diverso dal contratto di lavoro, è caratterizzato da una

posizione di debolezza economica verso la società analoga a quella

del prestatore di lavoro subordinato nei confronti del datore:

assimilazione confermata dalle leggi che estendono ai soci di

cooperative di lavoro discipline del rapporto di lavoro, quali le

leggi sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale. Si aggiunge che

la disparità di trattamento è tanto meno giustificata quando, come

nella specie, sono stati da sempre versati dalla società cooperativa

i contributi previsti dall'ottavo comma, del citato art. 2.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata anche sulla base della sentenza n. 334 del

1995, sebbene pronunciata in riferimento a parametri costituzionali

diversi.

Ritiene l'Istituto che la norma impugnata non viola nemmeno l'art.

3 della Costituzione in quanto, essendo strutturalmente differenti i

crediti messi a confronto, è giustificata la diversa disciplina.

Essa trova il suo fondamento anche nell'art. 36 della Costituzione,

che privilegia i crediti di lavoro in senso tecnico e non è invece

applicabile ai crediti dei soci.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Secondo l'interveniente, la motivazione della sentenza n. 334 del

1995 vale a escludere la fondatezza della questione anche sotto il

profilo dell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico tenore il tribunale di Catania

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio

1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la tutela del Fondo di

garanzia per il trattamento di fine rapporto anche in favore dei soci

di cooperative di produzione e di lavoro, ai quali il diritto a tale

trattamento sia attribuito dall'atto costitutivo della società o da

una delibera successiva di modificazione del medesimo.

2. - I giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto

la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

3. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dalla premessa, non rispondente allo

stato attuale del nostro ordinamento, che sarebbe già in fase

avanzata un processo legislativo di detipizzazione del contratto di

lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato

alla prestazione in sé considerata, indipendentemente dal tipo di

contratto in cui è dedotta. In realtà questo processo è largamente

incompiuto. Gli scarsi esempi addotti nell'ordinanza di rimessione

(leggi del 1923 e del 1934, che estendono al lavoro in cooperativa la

disciplina dell'orario di lavoro e del riposo settimanale, una legge

del 1911 che garantisce un certo livello di retribuzione) e gli altri

con maggiore completezza richiamati nella sentenza n. 408 del 1989 di

questa Corte, riguardano aspetti della tutela del lavoro che non

presuppongono il concetto stretto di subordinazione proprio del

contratto di lavoro, ma hanno una ratio di tutela della persona del

lavoratore comprendente tutti i casi di lavoro prestato, a qualunque

titolo, in stato di subordinazione tecnico-funzionale, e quindi non

solo la prestazione del socio di una società cooperativa di lavoro,

ma anche la prestazione del socio d'opera di una società lucrativa

di persone e dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro.

Per l'applicazione degli altri aspetti della tutela del lavoro,

invece, e in particolare di quelli concernenti la retribuzione,

assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un'attività di

lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di

interessi cui l'attività è funzionalizzata e il corrispondente

assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita. Devono cioè

concorrere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione in

senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la quale è un

concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla

subordinazione riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la

capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è determinata

dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano

mai congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad

altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di

lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in

cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due

condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere

della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione

della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi

prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro,

comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una

organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun

potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al

quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente

tutelato.

A differenza del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094

cod.civ., il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro è

vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una

prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione

rispetto alla società, dall'altro lo rende partecipe dello scopo

dell'impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri

e diritti di concorrere alla formazione della volontà della

società, di controllo sulla gestione sociale e infine il diritto a

una quota degli utili. Questi diritti e poteri, e la correlativa

assunzione da parte dei singoli soci di una quota del rischio

d'impresa, giustificano la norma in esame, che li esclude dalla

tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (per

ipotesi assunto dallo statuto della società come elemento del

trattamento retributivo complessivo del lavoro dei soci) in caso di

insolvenza della società.

Non ha alcun rilievo in contrario il fatto, addotto nell'ordinanza

di rimessione, del regolare versamento all'INPS, da parte della

società cooperativa, dei contributi previsti dall'art. 2, ottavo

comma, della legge n. 297 del 1982. Si tratta di pagamenti non

dovuti, dai quali non si può trarre argomento di illegittimità

costituzionale della legge che, non includendo i soci di cooperative

di lavoro tra i destinatari della tutela del Fondo, esclude per essi

anche l'obbligo di contribuire al suo finanziamento.

Tanto meno si può argomentare dalla citata sentenza n. 408 del

1989. L'equiparabilità ai crediti di lavoro, ai fini dell'estensione

agli interessi della prelazione di cui all'art. 54 della legge

fallimentare, è stata affermata dalla sentenza con riguardo ai

crediti di una società cooperativa di produzione e di lavoro verso

l'imprenditore fallito per i corrispettivi dei servizi a lui prestati

e della vendita dei manufatti, non ai crediti per le retribuzioni dei

soci lavoratori in caso di insolvenza della società cooperativa

debitrice, della cui gestione essi sono, come si è detto,

corresponsabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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