Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto

legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.

80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.

88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.

212), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Consiglio

di Stato sul ricorso proposto da Ramigni Mauro ed altri contro la

Regione Veneto iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Taluni medici, esercenti la professione nel campo della

medicina del lavoro, hanno impugnato il provvedimento della giunta

regionale del Veneto con il quale si è negato loro di proseguire

nell'attività svolta per effetto del decreto legislativo 15 agosto

1991, n. 277 (concernente la protezione dei lavoratori dai rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici

durante il lavoro, in attuazione di direttive comunitarie), il cui

art. 55 consente in via transitoria di riconoscere tale qualifica

anche a coloro che, pur privi dei requisiti richiesti dalla nuova

disciplina, esercitino l'attività di medico del lavoro da almeno 4

anni e che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso

chiedano l'autorizzazione regionale all'esercizio delle specifiche

funzioni.

Vistisi, in dipendenza del provvedimento sfavorevole

dell'amministrazione regionale, revocato l'incarico di medico del

lavoro dalle rispettive aziende, essi hanno impugnato innanzi al

giudice amministrativo il provvedimento di diniego e ne hanno chiesto

in via cautelare la sospensione, ma l'istanza è stata respinta con

la motivazione che "la sospensione del provvedimento impugnato non

spiegherebbe alcun effetto favorevole alla parte ricorrente".

Nel corso del giudizio di appello avverso l'ordinanza di rigetto

del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato, con ordinanza del

16 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

del decreto legislativo n. 277 del 1991 che reca appunto la normativa

transitoria per l'esercizio dell'attività di "medico competente" in

medicina del lavoro da parte dei laureati in medicina e chirurgia non

in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del

medesimo decreto.

Il giudice a quo sostiene che il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione sarebbe ravvisabile nelle stesse ragioni che hanno

indotto la Corte, in una materia analoga (sent. n. 100 del 1989), ad

affermare che la legge allora impugnata non avrebbe potuto, pur a

seguito della istituzione della nuova laurea in odontoiatria, negare

il permanere negli interessati dell'idoneità ad esercitare quella

attività professionale, valutandola come diritto già appartenente a

soggetti che in precedenza la svolgevano con la sola laurea in

medicina e chirurgia e l'iscrizione all'albo professionale.

Inoltre sempre le considerazioni della Corte, espresse nella

sentenza citata, varrebbero in relazione alla irrazionale fissazione

di un termine, in quel caso, per esercitare l'opzione tra le due

attività e, nel caso ora all'esame, per presentare le prove

dell'attività esplicata dagli interessati durante il prescritto

quadriennio, pena la loro esclusione dagli elenchi dei medici

abilitati alla medicina del lavoro.

La rilevanza della questione, pur nella fase cautelare, viene

ravvisata nel fatto che il provvedimento regionale, eventualmente

privato della sua base normativa con l'accoglimento del proposto

incidente di costituzionalità, diverrebbe illegittimo, consentendo

al giudice rimettente, anche sotto l'aspetto del fumus, di accordare

la sospensione riabilitando i medici ordinari a svolgere l'attività

nel campo della medicina del lavoro, attività prima rientrante nelle

loro facoltà ed oggi impedita dal diniego della amministrazione.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

in primo luogo eccepito (senza alcuna motivazione) l'irrilevanza

della questione, ai fini della decisione del ricorso di appello sulla

sospensiva negata dal giudice di primo grado.

Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della censura, ricordando

che l'art. 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, del quale fa

parte anche la norma impugnata (art. 55), ha istituito, in attuazione

di direttive comunitarie volte alla protezione dei lavoratori da

rischi derivanti da sostanze chimiche, fisiche e biologiche, la nuova

figura del "medico competente" in medicina del lavoro con determinati

requisiti, con la conseguenza che dalla data di entrata in vigore

della legge solo tale professionista può svolgere le mansioni di

tutela della salute di cui alla legge stessa.

La disciplina transitoria, dettata dalla norma impugnata, è volta

a consentire lo svolgimento di dette mansioni a quei soggetti che,

pur privi dei nuovi requisiti richiesti, già le avessero espletate

per un periodo di tempo sufficientemente prolungato e indicato in un

quadriennio, sì da far ritenere ragionevolmente acquisita una

specializzazione nella materia equiparabile a quella richiesta dalla

legge. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277

(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione

dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti

chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7

della legge 30 luglio 1990, n. 212). Si sostiene nell'ordinanza di

rinvio che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 3 della

Costituzione per le medesime ragioni poste a fondamento della

dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 100 del

1989) di analoga disciplina per i medici abilitati impediti ad

esercitare anche la professione di odontoiatra, prima esercitata in

base ai titoli posseduti.

Ciò in quanto la disposizione impugnata - contenuta nel citato

decreto legislativo, che dà attuazione a direttive comunitarie in

tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione

ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ed istituisce

all'uopo la nuova figura di "medico competente" nel settore della

medicina del lavoro - reca la normativa transitoria per consentire a

medici privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina, purché

abbiano svolto la predetta attività per almeno un quadriennio e ne

facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto

legislativo cit., di continuare a svolgere la pregressa attività.

L'illegittimità costituzionale sarebbe dunque ravvisabile per un

duplice ordine di motivi: a) perché il diritto di svolgere quella

attività appartiene già al soggetto in base alla normativa

pregressa; b) perché non è logico sottoporre ad un termine

perentorio la possibilità di provare l'esercizio di quella attività

per un quadriennio, pena l'esclusione di quei medici dai soggetti

abilitati all'esercizio della medicina del lavoro come "medici

competenti".

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato. Il

giudice a quo ha proposto l'incidente di costituzionalità della

norma di cui deve fare applicazione - sia ai fini della decisione

cautelare che di quella di merito - prima di pronunciarsi in via

definitiva sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato e

ciò è sufficiente a far ritenere la rilevanza (sent. n. 444 del

1990 e, a contrario, sentt. nn. 498 del 1990, 579 del 1989 e ord. n.

142 del 1988).

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Per chiarire i termini di essa, va precisato che la disposizione

impugnata è contenuta in un decreto legislativo che ha dato

attuazione ad una serie di direttive comunitarie in materia di

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione

ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma

dell'art. 7 della legge di delega 30 luglio 1990 n. 212.

Tali direttive tendono a garantire una adeguata sorveglianza, da

parte delle pubbliche autorità, dello stato di salute di lavoratori

esposti a tali rischi, mediante adeguati e periodici controlli

chimici e biologici, dettando prescrizioni minime e lasciando

impregiudicata la facoltà degli Stati membri, a tali fini, di

applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative più rigorose.

Nella legge di delega (n. 212 del 1990), che ha dato luogo al

richiamato decreto legislativo nel quale è contenuta la disposizione

impugnata, è stabilito (art. 7) che la disciplina delegata debba,

tra l'altro, "prevedere la definizione delle competenze, dei

requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato

della sorveglianza sanitaria dei lavoratori". In attuazione di tale

direttiva l'art. 3, lett. c, del decreto legislativo citato definisce

come "medico competente" ad effettuare i controlli sanitari in

precedenza indicati, "il medico, ove possibile dipendente del

Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o

specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in

medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del

lavoro; libera docenza nelle discipline suddette". Gli art. 7, 15 e

seg. a loro volta elencano i compiti di tale figura di medico in

relazione ai diversi rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'art. 55, oggetto della questione, dispone in via transitoria che

i laureati in medicina e chirurgia, pur sprovvisti dei requisiti

richiesti (a regime) dall'art. 3 cit., ma che abbiano svolto

l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, "sono

autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente". A tal

fine essi devono presentare all'assessorato regionale alla sanità,

territorialmente competente, entro 180 giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto legislativo in esame, apposita domanda

corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento

dell'attività per il periodo richiesto.

4. - Alla luce dei chiarimenti che precedono il richiamo formulato

dal giudice rimettente alla sentenza di questa Corte n. 100 del 1989,

per sorreggere la questione sollevata, non appare pertinente.

Al riguardo va rilevato che la norma dichiarata illegittima in

quella occasione, pur dopo aver riconosciuto in via di principio

l'idoneità dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della

professione medica, iscritti all'Università anteriormente al 28

gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra,

subordinava l'esercizio di quest'ultima attività all'opzione tra

l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei

medici odontoiatri.

La sentenza di questa Corte ritenne irrazionale che la legge -

dopo aver riconosciuto che la specializzazione in odontoiatria (per

la categoria dei medici chirurghi iscritti all'Università prima di

una certa data) non era indispensabile per quei medici ai fini

dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri - una volta che costoro

avessero chiesto l'iscrizione a detto albo, li privasse della

possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale dei

medici chirurghi e quindi di continuare a svolgere la professione di

medico chirurgo, che costituisce "la naturale esplicazione di

facoltà che derivano dai titoli di laurea ed abilitanti posseduti"

(sent. n. 100 del 1989 cit.).

Tale situazione non si verifica nella specie, nella quale il

decreto legislativo - in ottemperanza alle direttive comunitarie e

tenuto conto che "i medici competenti" nella materia debbono svolgere

essenzialmente attività di controllo della sicurezza del lavoro - ha

consentito a determinati medici, che già svolgevano quelle funzioni

prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle

subordinandole ad un espressa domanda dell'interessato. E ciò al

fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione

esistente ad una certa data dall'entrata in vigore della disciplina,

in vista del nuovo regime in precedenza descritto (punto 3). Una

domanda, che, se proposta, non comporta, come nel caso di medici

chirurghi che volessero esercitare la professione di odontoiatra,

alcuna opzione né la perdita di alcuna pregressa facoltà.

Né è irragionevole che il legislatore abbia riconosciuto, in via

transitoria, la qualità di "medico competente" nella materia a

coloro che avessero svolto, almeno da quattro anni, l'attività nel

settore, rientrando nella sua discrezionalità - una volta prescritti

a regime requisiti più rigorosi - quella di considerare come

equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa

della durata di quattro anni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277

(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.

83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione

dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti

chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7

della legge 30 luglio 1990, n. 212), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari