Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto

comma, lett. c), del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 "Conglobamento

dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e

retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge

5 dicembre 1964, n. 1268" promosso con ordinanza emessa il 7 novembre

1978 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sul ricorso

proposto da Vitolo Francesco contro Università degli Studi di

Camerino iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 7 novembre 1978 (reg. ord. n. 310 del

1979), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sollevava,

nel corso di un procedimento susseguente a ricorso del prof.

Francesco Vitolo, questione

indidentale di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art.

25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, "nella parte concernente la

riduzione al 31% della retribuzione dovuta agli assistenti

universitari incaricati in casi di cumulo con altro rapporto di

lavoro sotto i profili relativi al contrasto con gli artt. 3, 36 e 97

Cost.".

2. - Il prof. Vitolo, insegnante abilitato con incarico a tempo

indeterminato di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto

tecnico "G. Antinori" di Camerino, con incarico di assistente

supplente alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di

giurisprudenza della stessa Città, aveva impugnato il provvedimento

del Rettore per la parte in cui statuiva che gli sarebbe stato

corrisposto uno stipendio lordo corrispondente al 31% della

retribuzione prevista per il parametro spettantegli, sostanzialmente

adducendo l'incostituzionalità della norma in base alla quale il

provvedimento de quo era stato emanato.

3. - Ricordato come la Corte costituzionale, con le sentenze n.

152 del 1970 e n. 11 del 1973 si fosse già pronunciata per la

incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n.

749 del 1965, il Collegio remittente osservava che al ratio posta a

base delle suindicate sentenze doveva esplicare i suoi effetti anche

nel caso sottoposto ora al giudizio della stessa Corte, in quanto tra

le disposizioni colpite da incostituzionalità e quella oggi

impugnata sussisterebbe omogeneità.

Se, infatti, con riferimento alle ipotesi di professori di scuola

media incaricati o supplenti e di professori universitari incaricati

interni od esterni, la Corte aveva sancito l'incostituzionalità di

altri commi dello stesso art. 25 laddove, in caso di cumulo

consentito, prevedevano una decurtazione maggiore di quella prevista

dall'art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, non sarebbe possibile

escludere che la stessa sanzione debba colpire anche la norma oggi

impugnata, assimilabile essendo la disposizione stessa a quelle di

cui già è stata riconosciuta la incostituzionalità.

4. - Del resto, la norma di cui al quinto comma dell'art. 25 del

d.P.R. n. 749 del 1965 appare contrastare con l'art. 3 Cost. sia

perché riserva alla categoria ivi contemplata un trattamento

economico deteriore rispetto agli altri dipendenti statali in caso di

cumulo di impieghi, e ciò senza razionale giustificazione, sia

perché, a seguito degli interventi della Corte, anche nell'ambito

universitario si verrebbe ad ingenerare una irrazionale disparità di

trattamento tra gli assistenti ed i professori incaricati.

Si rileva anche che, nell'ipotesi di rapporti eterogenei,

l'impiego cumulato all'incarico può essere retribuito in misura

minore rispetto a quella stabilita dal citato art. 25 sicché può

verificarsi il caso estremo di una retribuzione delle due attività

lavorative complessivamente inferiore a quella spettante per il solo

incarico, e ciò in violazione dell'art. 36 Cost.

Questa discordanza di situazioni remunerative in un identico

settore della P.A. conduce ad ipotizzare una antitesi anche con i

principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici, e

quindi un possibile contrasto anche con l'art. 97 Cost., primo comma.

Non si sono costituite parti né si è avuto l'intervento del

Presidente del Consiglio. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rinvio viene prospettata la questione di

legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97

Cost., del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n.

749, nella parte in cui riduce al 31% la retribuzione dovuta agli

assistenti universitari incaricati, nei casi di cumulo con altro

rapporto di impiego.

Il giudice a quo rileva in proposito la sostanziale omogeneità

tra la disposizione denunciata e quella contenuta negli altri commi

dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, concernenti analoghe

riduzioni delle retribuzioni spettanti per gli altri tipi di

incarichi universitari nel caso di cumulo con altri impieghi e

dichiarare costituzionalmente illegittime da questa Corte con la

sentenza n. 11 del 1973, e, a suo dire, con quella n. 152 del 1970.

2. - Come rilevato dal giudice a quo la Corte si è già occupata

di altre disposizioni contenute nello stesso art. 25 del d.P.R. del

1965, n. 749.

In particolare con la sentenza n. 11 del 1973 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dei

commi secondo e terzo dell'art. 25 citato, nella parte in cui essi

disponevano che le retribuzioni fissate al comma primo per gli

incaricati esterni universitari, dovessero essere calcolate

rispettivamente in ragione del 31% per il secondo incarico conferito

ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico

attribuito ad un professore universitario di ruolo ed in ragione del

38% per gli incarichi conferiti a coloro che ricoprissero altro

ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o

privato, o comunque fruenti di un reddito di lavoro subordinato.

Nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 si partì dal considerare

che i casi contemplati dalle disposizioni allora censurate

riguardassero non una semplice estensione delle prestazioni dovute in

forza di un preesistente rapporto di impiego, bensì di veri e propri

cumuli di impiego. Da questa premessa la sentenza ulteriormente

argomentò che "esaminando nel suo complesso l'impugnato art. 25, non

può che giungersi alla conclusione che con detta norma si è voluto

deliberatamente porre in essere per gli incaricati di insegnamento

iniversitario, una disciplina del cumulo degli stipendi - in caso di

cumulo consentito di rapporti di impiego - differenziata da quella

generale prevista dall'art. 99 del t.u. n. 2960 del 1923" rimasto in

vigore anche dopo l'emanazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e

quale risulta modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n.

19 (v. sul punto la sentenza n. 152 del 1970).

Tale differenziazione di disciplina rispetto a quella generale

prevista per il cumulo, venne perciò da questa Corte, con la

sentenza n. 11 del 1973, ritenuta priva di razionale giustificazione

non trovando spiegazione "in una corrispondente differenziazione di

posizioni obiettive", onde l'illegittimità costituzionale delle

disposizioni ad essa relative per contrasto con l'art. 3 Cost., così

ribadendosi un principio già affermato con la sentenza n. 152 del

1970 relativa agli incarichi nelle scuole secondarie in caso di

cumulo.

È al riguardo utile rilevare che nella sentenza n. 11 del 1973,

si era altresì posta in evidenza "l'aberrante conseguenza" cui

avrebbe potuto condurre l'applicazione della riduzione prevista

dall'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965, potendosi verificare - nel

caso di cumulo con altro rapporto di impiego estraneo all'ordinamento

universitario e retribuito in misura molto minore a quella prevista

per l'incarico universitario - il caso limite di una retribuzione dei

due rapporti cumulati inferiori a quella spettante per uno solo di

essi e cioè per l'incarico.

3. - Per la ipotesi di incarico di assistente universitario,

cumulato nei casi consentiti dal quinto comma dell'art. 13 della

legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico

degli assistenti universitari), il quinto comma dell'art. 25 del

d.P.R. n. 168 del 1965 - oggetto del presente giudizio - riduce al

31% la retribuzione prevista per gli assistenti incaricati.

Orbene, anche in questo caso si è in presenza di una ipotesi di

cumulo di impieghi e quindi di una disciplina del cumulo di stipendi

differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. del

1923, senza che ciò sia giustificato da una obiettiva diversità di

posizioni.

Si versa dunque in una situazione in tutto e per tutto identica a

quella già considerata nella richiamata sentenza n. 11 del 1973

onde, per identità di ratio, appare fondata la questione di

legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R.

9 luglio 1965, n. 168, per contrasto con l'art. 3 Cost.

4. - Restano così assorbite le questioni sollevate dal giudice a

quo relativamente alle medesime disposizioni con riferimento agli

artt. 36 e 37 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto,

del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le

retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel

caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge

18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziché

stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione

minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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