Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

lett. a, del d.lg. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti

agrari), promossi con ordinanze emesse il 26 maggio 1975 dal tribunale

di Brescia nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Zanetti

Battista ed altri e Sarzina Giacomo, Astori Angelo e Comini Giovanni ed

altro, iscritte ai nn. 398 e 399 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19

novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti civili, promossi da Battista

Zanetti ed altri e da Angelo Astori (rispettivamente, contro Giacomo

Sarzina e Giovanni Pietro Comini) - per ottenere, previa declaratoria

di cessazione e non ulteriore prorogabilità dei relativi contratti di

affitto, il rilascio di fondi di loro proprietà, ai sensi dell'art. 1,

lett. a, del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 ("avendo essi attori qualifica

di coltivatori diretti ed intendendo direttamente coltivare i detti

fondi") - l'adito tribunale di Brescia (Sezione specializzata agraria",

con ordinanze di identica motivazione emesse il 26 maggio 1975, ha

reputato rilevante (al fine del decidere sulle domande riconvenzionali

di equo indennizzo, dai convenuti subordinatamente proposte), ed,

inoltre, non manifestamente infondata - onde ha sollevato - questione

di legittimità dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1947 citato "per

la parte, appunto, in cui detta norma non prevede che, nel caso di

cessazione del contratto, per la causa ivi contemplata, l'affittuario

abbia diritto ad indennizzo alcuno".

2. - Nel giudizio innanzi la Corte non vi è stata costituzione di

parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Dispone l'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,

che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione

con lavoratori manuali) "non è ammessa se il concedente, che sia o sia

stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il

fondo, e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo

proporzionata".

Il tribunale di Brescia denuncia - come detto - tale norma per la

parte in cui essa non prevede indennizzo alcuno in favore

dell'affittuario nei cui confronti sia pronunziata la cessazione del

rapporto e ne prospetta il contrasto con gli artt. 44 e 3 della

Costituzione.

In premessa, ricorda il giudice a quo che la disposizione contenuta

nella lett. b dello stesso art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato - la quale

prevede come ulteriore causa di esclusione della proroga, la

programmata esecuzione, da parte del proprietario concedente, di lavori

di integrale ed immediata trasformazione del fondo - è già venuta

all'esame della Corte. La quale, proprio in riferimento all'art. 44

della Costituzione e per contrasto con il fine (ivi) additato di

perseguimento di "equi rapporti sociali", ha, con duplice e contestuale

intervento, prima eliminato le norme (art. 32 legge 1971, n. 11 e art.

5 ter legge 1971, n. 592) che avevano abrogato la disposizione sopra

detta e, poi, dichiarato la illegittimità anche di quest'ultima,

limitatamente alla parte in cui non prevedeva un equo indennizzo in

favore del coltivatore estromesso (sentenza n. 107 del 1974).

La disposizione ora denunziata - diretta, ad avviso del tribunale,

a soddisfare identiche esigenze di tutela dell'affittuario che lascia

il fondo per esclusa prorogabilità del relativo contratto di affitto -

contrasterebbe con l'art. 44 della Costituzione per le stesse ragioni

già poste a base della sentenza 1974 citata; e violerebbe, inoltre,

l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di

trattamento di situazioni analoghe.

2. - La questione non è fondata.

Le due norme poste a raffronto dal giudice a quo disciplinano, in

realtà, situazioni diverse.

L'ipotesi sub lett. b dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947, n. 273,

evidenzia, invero, un'esigenza di contemperamento fra gli opposti

interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile

ad un più generale paradigma di conflitto capitale-lavoro. Ed in tale

quadro (sul presupposto che per stabilire equi rapporti sociali "non

basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto")

ha operato la Corte, ripristinando, da un lato, il diritto del

proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le

programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il

diritto dell'ex coltivatore ad un "equo indennizzo" (che viene, in tal

modo, a rappresentare, nei rispetti del proprietario una componente del

costo complessivo della operazione economica di trasformazione

agraria).

Ben diversa, invece, è la situazione contemplata nella lett. a

dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1947 citato.

In tale ultima disposizione - in cui l'eccezione alla proroga del

contratto di affitto si giustifica, non in funzione di un investimento

di capitali sul fondo, sibbene di un ritorno alla terra dello stesso

proprietario, (anch'esso) diretto coltivatore - vengono, infatti, in

contrapposizione interessi non già tra loro diversi, sibbene omogenei,

per la comune attinenza alla esplicazione di una attività lavorativa

sul fondo.

Una eventuale previsione di indennizzo (anche) nella specie, lungi

dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe,

pertanto, un risultato opposto in quanto, nella tutela del coltivatore

affittuario, non terrebbe conto (frapponendo un ostacolo alla sua

realizzazione) dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario

coltivatore.

Resta così dimostrato che la norma denunziata si sottrae ai dubbi

(come dal tribunale formulati) di contrasto con gli articoli 44 e 3

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei

contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari