Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 40r.d.l. 1827/1935

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 4, del

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il

15 marzo 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile -

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della

previdenza sociale e la società ARDEA, iscritta al n. 315 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 273 del 27 ottobre 1971.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza

emessa il 15 marzo 1971 nel procedimento civile vertente tra l'Istituto

nazionale della previdenza sociale e la S.p.a. ARDEA, ha proposto,

ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, una questione di

legittimità costituzionale sull'art. 40, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre

1935, n. 1827, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che esclude i

portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione

involontaria, non potrebbe essere riferita, come sostiene l'Istituto

previdenziale ai soli portieri da annoverarsi tra i domestici e gli

addetti ai servizi familiari, ma, in quanto prende in considerazione il

servizio svolto dai portieri nei suoi caratteri obbiettivi e non in

rapporto al soggetto dal quale essi dipendono, dovrebbe essere

interpretata in modo da ricomprendere tutti i lavoratori addetti alla

vigilanza e custodia degli stabili adibiti prevalentemente ad uso di

abitazione.

Alla stregua di tale interpretazione, la Corte di cassazione,

ritenendo che non sussistano per l'intera categoria dei portieri le

ragioni che possono giustificare l'esonero operante per i lavoratori

domestici, ravvisa nell'art. 40, n.4, del r.d.l. n. 1827 del 1935 una

disparità di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza

tutelato dall'art. 3 della Costituzione. Al riguardo la Cassazione

osserva che, nel rapporto di lavoro dei portieri, benché non inerente

all'esercizio di una impresa, il rischio di disoccupazione involontaria

si prospetta con aspetti e modalità del tutto analoghi a quelli

configurabili per i lavoratori dipendenti da imprese: tuttavia, mentre

per i portieri di case di abitazione in condominio potrebbe, forse,

ravvisarsi una diversità di situazione rispetto ai lavoratori il cui

lavoro è inerente all'esercizio di una impresa, sicché potrebbe

giustificarsi una disparità di trattamento a proposito

dell'assicurazione contro i rischi della disoccupazione involontaria,

assai difficilmente potrebbe ravvisarsi siffatta diversità per quanto

riguarda i portieri che dipendano da un unico proprietario che dia in

locazione gli appartamenti di un intero edificio a scopo di lucro;

quanto meno sarebbe difficile ravvisare una diversità tale da

giustificare la totale esclusione di quei dipendenti dalla previdenza

relativa all'assicurazione per la disoccupazione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27

ottobre 1971.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto

nazionale della previdenza sociale il quale, con deduzioni depositate

in cancelleria il 15 novembre 1971, chiede che la Corte costituzionale,

interpretando esattamente la norma dell'art. 40, n. 4, del r.d.l. n.

1827 del 1935, dichiari non fondata la dedotta questione di

legittimità costituzionale.

Secondo l'Istituto previdenziale, invero, la questione sottoposta

all'esame della Corte non riguarda la illegittimità della norma ma la

sua interpretazione, perché la tesi della Cassazione, secondo la quale

nel termine portieri debbono essere ricompresi i lavoratori addetti

alla custodia di stabili adibiti prevalentemente ad uso di abitazione,

senza distinzione alcuna tra abitazione singola, condominio di privati

o impresa commerciale proprietaria dell'immobile, sarebbe fondata sulla

sola interpretazione letterale della parola portieri, senza alcun

riferimento ad altri fondamentali elementi ermeneutici quali la

collocazione topografica della stessa espressione nel testo

legislativo, lo spirito della legge e l'intenzione del legislatore.

All'udienza di discussione la parte costituita ha ulteriormente

illustrate le proprie deduzioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, stabilisce che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria

per la disoccupazione involontaria: "i domestici, i portieri e le

persone addette, in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi

famigliari". Tale norma di esenzione è stata poi espressamente

abrogata dall'art. 20 del decreto delegato 31 dicembre 1971, n. 1403,

ma l'abrogazione, con effetto ex nunc, non dispensa la Corte

dall'esaminare la questione di legittimità costituzionale proposta,

con l'ordinanza in epigrafe, dalla Corte di cassazione in rapporto alla

norma di che trattasi, perché essa trova ancora applicazione ai fatti

intervenuti sino alla data di entrata in vigore della legge abrogativa.

Secondo l'ordinanza di rimessione, quella norma, nella parte che si

riferisce ai portieri, sarebbe illegittima perché, escludendo dagli

oneri contributivi e dalle correlative prestazioni assicurative tutti i

lavoratori addetti alla vigilanza e custodia di stabili prevalentemente

adibiti ad uso di abitazione, violerebbe il principio di eguaglianza,

in quanto comprenderebbe nella esenzione anche quei portieri che, per

prestare il loro servizio alle dipendenze di imprese o di singoli

titolari di immobili concessi in locazione, hanno gli stessi rischi di

tutti gli altri lavoratori circa la eventualità di essere licenziati e

di restare disoccupati.

2. - La questione non è fondata.

Non può essere condivisa l'opinione della Cassazione che,

immutando la sua anteriore giurisprudenza, ha ritenuto che nella norma

di esenzione siano compresi tutti i portieri, anche se dipendenti dai

soggetti di cui si è sopra fatto cenno. Deve intendersi, invece, che,

in quella norma, come appare dal contesto in cui essa si inserisce e

dallo spirito che l'informa, vanno compresi i soli portieri dipendenti

da nuclei familiari o da altri ad essi equiparabili, tra cui,

primieramente, i condomini di più famiglie proprietarie di uno stesso

immobile; il che costituisce poi il caso divenuto più comune.

La norma, così restrittivamente interpretata in base a criteri

logici e sistematici, resta immune dalle proposte censure di

incostituzionalità, perché differenzia nel trattamento assicurativo

due categorie di portieri, quelli dipendenti da nuclei, lato sensu,

familiari e quelli dipendenti da imprese, o da proprietari che, non

abitandovi, locano l'intero immobile, in rapporto alle quali categorie

il rischio attinente la disoccupazione è da considerarsi parimenti

differenziato. È ovvio infatti che tra i nuclei famigliari titolari di

appartamenti e coabitanti, e il portiere dello stabile si ha, con i

frequenti contatti, l'instaurazione di un rapporto di personale

conoscenza che induce le parti alla reciproca comprensione e, ove

occorra, alla tolleranza, e comunque tale da rendere meno probabili

avventate risoluzioni circa un proposito di licenziamento del

dipendente da parte del datore di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 40, comma primo, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,

avente per oggetto "perfezionamento e coordinamento legislativo della

previdenza sociale", questione proposta dalla Corte di cassazione, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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