Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1962

Altra decisione · depositata il 27/03/1962 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, promosso con

ordinanza emessa il 22 novembre 1960 dal Tribunale di Busto Arsizio nel

procedimento penale a carico di Ciciriello Salvatore, iscritta al n. 59

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 12 febbraio 1960 il Pretore di Busto Arsizio

condannava il signor Salvatore Ciciriello alla pena di 15 giorni di

arresto, per la contravvenzione di cui agli artt. 4 e 17 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza perché, essendo persona pericolosa,

già diffidata dal Questore ai sensi dell'art. 1 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, si rifiutava di sottoporsi ai rilievi

segnaletici disposti nei suoi confronti dalla locale Autorità di

pubblica sicurezza.

Avverso tale sentenza il Ciciriello proponeva appello dinanzi al

Tribunale di Busto Arsizio e nei motivi presentati a sostegno del

gravame sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.

4 del citato T.U. di pubblica sicurezza in relazione all'art. 13 della

Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici tenderebbero ad attuare

una restrizione personale che non può essere disposta senza la

preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di appello, con ordinanza

del 22 novembre 1960, ritenuta la questione non manifestamente

infondata e rilevante ai fini della decisione della causa, sospendeva

il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva notificata alla parte ed al Pubblico Ministero

mediante lettura del dispositivo nell'udienza del 22 novembre 1960, al

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1960 e

comunicata ai Presidenti delle due Camere il 12 successivo.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica il 20 maggio 1961, n. 124.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso come per legge. La parte privata non si è

costituita.

Nell'atto di intervento e nella successiva memoria, depositati,

rispettivamente, il 23 dicembre 1960 e 11 gennaio 1962, l'Avvocatura

dello Stato rileva anzitutto che non è chiaro se all'imputato

Ciciriello sia stata contestata la contravvenzione di cui al primo, o

quella di cui al secondo comma dell'art. 17 del T.U. di pubblica

sicurezza.

Nella prima ipotesi, la questione di legittimità costituzionale

potrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della definizione del

processo penale, incombendo al giudice l'obbligo di accertare, da una

parte, l'esistenza di un ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza e,

dall'altra, la coscienza e la volontà da parte del destinatario di non

ottemperarvi.

Nella seconda ipotesi, poi, non sembra che nella specie vi sia

stata una ordinanza, cui il Ciciriello abbia contravvenuto.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che la questione è infondata, in

quanto l'ordinanza di rinvio muove dal dubbio che i rilievi segnaletici

di cui all'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, possano

concretarsi in una forma di ispezione corporale o personale, alla quale

l'art. 13 della Costituzione evidentemente si riferisce.

Premesso che l'istituto dei rilievi dattiloscopici - noto ai Codici

processuali penali italiani del 1913 e del 1930, ai Testi unici delle

leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 ed a numerose

legislazioni straniere - mira a soddisfare non solo gli interessi della

collettività, ma anche quelli particolari degli stessi segnalati, alla

cui identificazione esso tende, in pratica essi vengono effettuati con

un sistema che non ha nulla a che vedere con l'ispezione corporale,

secondo il concetto che le si deve attribuire a norma dell'art. 310

del Codice di procedura penale.

Del resto, che l'ispezione personale, cui si riferisce l'art. 13

della Costituzione, sia quella stessa che dal Codice di procedura

penale è definita corporale, non vi è dubbio. Tra le due forme di

ispezione non esistono elementi distintivi, tanto è vero che anche

l'art. 609 del Codice penale usa la formula "ispezione personale", nel

definire la condotta penalmente illecita del pubblico ufficiale che

esegua l'ispezione corporale di cui all'art. 310 del Codice di

procedura penale, abusando dei poteri inerenti alla sua funzione.

Ovviamente, il sottoporre una persona a rilievi segnaletici ai

sensi dell'art. 4 delle leggi di pubblica sicurezza non deve risolversi

in pratica, neppure in via eccezionale, in una ispezione corporale, se

questa non sia consentita dalla persona soggetta a rilevanza: in tale

caso si tratterebbe di condotta abusiva, penalmente illecita e, come

tale, punita ai sensi dell'art. 609 del Codice penale.

Ma questa è soltanto una eventualità; e il rischio di un abuso

d'ufficio in occasione di una condotta, di regola legittima, non

giustifica in alcun modo, di per sé, l'affermazione della illiceità

della condotta stessa e della incostituzionalità della norma che la

prevede.

Concludendo, poiché l'esecuzione dei rilievi segnaletici a norma

dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza non si risolve

in una ispezione corporale, l'Avvocatura dello Stato chiede che la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di

Busto Arsizio sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dal Tribunale si riferisce unicamente

al punto se sia legittimo l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza

in quella parte in cui dispone che l'Autorità di polizia può ordinare

la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie previste

dall'art. 13 della Costituzione.

Occorre premettere due precisazioni riguardanti l'ambito del

presente giudizio.

Nessuna questione è stata posta circa la parte della disposizione

che stabilisce nei confronti di quali persone possano essere fatti i

rilievi segnaletici.

La questione prospettata si riferisce agli organi della polizia di

sicurezza, lasciando fuori della controversia i poteri della polizia

giudiziaria.

2. - Al fine di stabilire se e fino a che punto i rilievi

segnaletici previsti dall'art. 4 si identifichino con l'ispezione

personale di cui all'art. 13 della Costituzione, è necessario risalire

alla interpretazione del richiamato precetto costituzionale.

L'orientamento della Corte in ordine a tale interpretazione può

essere così riassunto: l'art. 13 non si riferisce a qualsiasi

limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che

violano il principio tradizionale dell'habeas corpus (sentenza 14

giugno 1956, n. 2; 19 giugno 1956, n. 11; 20 aprile 1959, n. 27; 15

marzo 1960, n. 12; 21 giugno 1960, n. 45). Tuttavia, come risulta in

particolare dalla sentenza 19 giugno 1956, n. 11, che dichiarò

illegittime le disposizioni concernenti l'ammonizione, la garanzia

dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla

coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della

libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento

totale della persona all'altrui potere.

Il problema da risolvere è, dunque, questo: se l'esecuzione dei

rilievi segnaletici importi l'assoggettamento, fisico o morale, di una

persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una

restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto.

Il testo della disposizione, anche se il suo contenuto venga visto

in concreto attraverso le specificazioni date dall'art. 7 del

regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non

può fornire una risposta univoca al quesito.

I rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici possono

richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla

libertà fisica o morale della persona: si pensi ai casi, non

cervellotici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di

rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di

ordine psicologico o psichiatrico. Più frequentemente quei rilievi

possono rendere necessari accertamenti che vengano a menomare la

libertà morale della persona, come, per esempio, nel caso in cui

debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla

vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un

mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona.

In altri casi i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici,

e sempre i rilievi dattiloscopici (almeno nella forma in cui sono

attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), non importano

menomazione della libertà personale, anche se essi possano talvolta

richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per

descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti

normalmente esposte all'altrui vista o richiedere una momentanea

costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali.

A ben guardare, la sostanziale differenza tra i due ordini di casi

sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o nella levità

della eventuale coercizione quanto, essenzialmente, nel fatto che nel

secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona,

riguardano l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà

resta integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione

della libertà della persona pari a quella dell'arresto.

In definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce

soltanto una forma di prestazione imposta, al fine della prevenzione

dei reati, a certi individui che si trovino in determinate condizioni

previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a

sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di libertà, equiparabili

allo arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali previste

dall'art. 13 della Costituzione.

Può concludersi che, non distinguendo l'art. 4 della legge di

pubblica sicurezza tra rilievi che importino ispezioni personali e

rilievi che restino esteriori alla persona, la disposizione è

illegittima soltanto nella parte in cui consente "ispezioni personali".

3. - Non è questa la prima volta che, di fronte alle disposizioni

di una legge di pubblica sicurezza anteriore alla Costituzione e non

ancora con essa armonizzata, la Corte, affrontando notevoli difficoltà

di ordine teorico e non ignorando gli inconvenienti che il sistema può

apportare ai fini dell'applicazione pratica, ha sentito il dovere di

enucleare dalle disposizioni quelle norme che possono ritenersi

legittime in base ad una interpretazione in senso conforme alla

Costituzione e quelle la cui illegittimità nessuna interpretazione

può eliminare. Anche per l'articolo oggi in esame la soluzione

adottata non è - e non potrebbe essere - una soluzione definitiva.

Questa spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira, nel

rispetto della Costituzione, la tutela della libertà dei singoli e la

tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, potrà

formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i

poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia

di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell'applicazione

dell'art. 13 della Costituzione e, dall'altra, i casi ed i modi nei

quali i rilievi segnaletici, che importino ispezione personale, ai

sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del

secondo e del terzo comma del medesimo art. 13.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituzione,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica

sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino

ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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