Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 9,

10, 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, promosso con l'ordinanza

20 aprile 1956 del Pretore di Mestre nel procedimento civile tra la

ditta Fratelli Marin e l'Ufficio successioni e demanio di Venezia,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9

giugno 1956 ed iscritta al n. 187 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Riccardo Tornabuoni e Virgilio Andrioli per la

ditta Fratelli Marin ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ingiunzione emessa dall'Ufficio successioni e demanio di

Venezia, resa esecutoria dal Pretore il 10 aprile 1954, e notificata il

23 aprile 1954, la ditta Fratelli Marin di Mestre fu invitata a pagare

lire 55. 000, quale corrispettivo, dovuto per il 2, 3 e 4 trimestre

del 1953, dei servizi previsti dalla legge 8 luglio 1950, n. 640,

concernente la disciplina per le bombole per metano.

Contro tale ingiunzione ed altre che erano state notificate per lo

stesso titolo, la ditta Marin fece opposizione davanti al Tribunale di

Venezia, deducendo, tra l'altro, la incostituzionalità della legge 8

luglio 1950, n. 640, e la nullità delle ingiunzioni. Contestò, nel

merito, la sussistenza del debito.

L'Ufficio successioni e demanio intanto, in base all'ingiunzione

del 10 aprile 1954 per il pagamento di lire 55. 000, procedette

all'esecuzione, con atto di pignoramento del 29 settembre 1954. La

ditta Fratelli Marin fece opposizione con ricorso del 30 settembre

1954, notificato il 21 ottobre successivo, ripetendo le eccezioni già

proposte nell'opposizione all'ingiunzione e chiedendo la sospensione

degli atti esecutivi.

La causa ebbe vari rinvii. Con comparsa depositata alla udienza del

20 marzo 1956, il procuratore della ditta Marin precisava che

l'eccezione di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 10 e 12

della legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'art. 20 del regolamento 16

dicembre 1950, n. 1121, perché in contrasto con l'art. 23 della

Costituzione, nonché gli artt. 3, 8, 10 e 13 della detta legge n. 640

e gli artt. 29 e 34 del regolamento, perché in contrasto con l'art. 42

della Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza del 20 aprile 1956, ritenendo le

questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la decisione e

non manifestamente infondate, dispose la trasmissione degli atti a

questa Corte e sospese il giudizio. L'ordinanza, notificata il 27

aprile 1956 alla ditta Marin ed al suo procuratore, il 28 aprile 1956

all'Ufficio demanio e successioni, il 30 aprile 1956 al Presidente del

Consiglio dei Ministri e regolarmente comunicata ai Presidenti delle

Camere del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

9 giugno 1956.

Dell'anzidetta ordinanza l'Ufficio successioni e demanio,

rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con ricorso del

3 maggio 1956, notificato alla ditta Marin insieme col decreto di

fissazione dell'udienza il 5 maggio 1956, chiese, per vari motivi, la

dichiarazione di nullità o, comunque, la revoca. Ma il Pretore con

altra ordinanza del 7 maggio 1956, respinse l'istanza.

In questa sede, con atti del 15 e del 16 maggio 1956, depositati in

cancelleria il 17 maggio successivo, si è costituita, in

rappresentanza rispettivamente dell'Ufficio demanio e successioni di

Venezia e del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato, che ha presentato le deduzioni, anche

nell'interesse, per quanto possa occorrere, del Ministro delle finanze.

Con atto del 15 giugno 1956, depositato il 21 giugno successivo,

si è costituita ed ha depositato le deduzioni la ditta Fratelli Marin.

Questa, precisando i termini delle questioni già dedotte dinanzi al

Pretore di Mestre, sostiene:

1) che l'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, impone ai

proprietari ed utenti di bombole per metano il pagamento di un

corrispettivo giornaliero, nella misura fissata non dalla legge, bensì

da un comitato amministrativo, nominato ai sensi dell'art. 12: donde il

contrasto delle due disposizioni con l'art. 23 della Costituzione;

2) che pure in contrasto con l'art. 42 della Costituzione sono le

disposizioni dell'art. 3 della ricordata legge n. 640 del 1950, in

quanto prevede una espropriazione, nei confronti dei proprietari di

bombole per metano, prescindendo dallo accertamento del pubblico

interesse, e senza concedere alcun indennizzo; la disposizione

dell'art. 8, perché, in sostanza, ammette una forma di espropriazione

di fatto, autorizzando l'Ente metano (ed ora l'Ente nazionale

idrocarburi), a consegnare ai proprietari bombole usate ed antiquate,

in cambio di quelle detenute dai proprietari stessi; le disposizioni

infine degli artt. 10 e 13, perché pongono a carico dei proprietari

un contributo per l'uso delle bombole proprie, e inoltre l'obbligo di

avvalersi dell'Ente per i servizi di manutenzione, sottraendo tale

servizio all'iniziativa ed al controllo dei proprietari.

L'Avvocatura generale dello Stato deduce preliminarmente

l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale nei

termini indicati nell'ordinanza del Pretore di Mestre.

Rileva in proposito che, nel capo II della legge n. 87 dell'11

marzo 1953, in relazione alla prima parte dell'art. 134 della

Costituzione ed agli artt. 1 e 2 della legge costituzionale n. 1 del 9

febbraio 1948, sono delineate le due forme di giudizio davanti alla

Corte costituzionale: quello iniziato in via diretta, nei casi previsti

dalla legge, e quello promosso in via incidentale con ordinanza di

un'autorità giurisdizionale.

Osserva che i due giudizi sono bensì diversi quanto alla struttura

formale, per la titolarità dell'azione e per le modalità con cui la

controversia costituzionale è portata all'esame della Corte.

Coincidono peraltro entrambi in ordine alla potestà e all'obbligo

della Corte stessa di accertare i presupposti processuali e le

condizioni di ammissibilità dell'azione nel primo e della rimessione

degli atti nel secondo; e di controllare altresì la ritualità o la

regolarità dell'atto introduttivo, cioè del ricorso e dell'ordinanza.

Ciò premesso sostiene che il Pretore di Mestre non aveva potestà di

emettere l'ordinanza di trasmissione degli atti a questa Corte per i

seguenti motivi:

1. - Anzitutto per incompetenza a decidere sull'opposizione

all'esecuzione proposta dalla ditta Marin, sia perché la stessa causa

pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia per le disposizioni degli

artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, nel caso che si

ritenesse che l'opposizione all'esecuzione (iniziata in base alle norme

del T.U. 14 aprile 1910, n. 639) rientrasse nell'ambito dell'art. 615

dello stesso codice.

2. - Per manifesta irrilevanza, ai fini del giudizio di merito,

essendo cessata la materia del contendere in seguito alla revoca

dell'ordinanza ed essendo venuta meno l'efficacia del precetto per

decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 481 del Codice di procedura

civile.

La causa, pertanto, secondo la tesi dell'Avvocatura, si sarebbe

potuta definire, prescindendosi dalla risoluzione delle questioni di

legittimità costituzionale. Donde la irregolarità dell'ordinanza del

Pretore per mancanza dei presupposti dell'azione e d'interesse al

giudizio.

Pure sotto il profilo della irrilevanza, o comunque della

infondatezza, l'eccezione di inammissibilità è proposta dalla difesa

dello Stato rispetto alle ulteriori questioni dedotte. Sostiene

infatti, riguardo agli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640,

che spettava al giudice ordinario esaminare se i corrispettivi

previsti nelle dette disposizioni fossero o no tributi. Nella prima

ipotesi avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per

inosservanza del solve et repete, o perché si trattava di controversia

tributaria. Nell'altra avrebbe dovuto dichiarare la questione

manifestamente infondata, perché fuori dell'ambito dell'art. 23 della

Costituzione. Sostiene inoltre, in ordine agli artt. 3, 8, 10 e 13

della detta legge, l'irrilevanza delle questioni sollevate, perché

davanti al Pretore non era in discussione la proprietà delle bombole

per metano o l'obbligo della punzonatura o quello di avvalersi dei

servizi posti a carico dell'Ente, bensì soltanto l'obbligo della ditta

Marin, quale utente e distributrice delle bombole, di pagare il

corrispettivo richiesto con l'ingiunzione del 10 aprile 1954.

Ma se anche, soggiunge l'Avvocatura, si ritenesse trattarsi di

tributi, le disposizioni degli artt. 10 e 12 non sarebbero

incompatibili con l'art. 23 della Costituzione. Il quale contiene

bensì riserva di legge in materia tributaria, ma limitatamente alla

determinazione dei casi e delle modalità, nei quali può essere

esercitato il potere discrezionale della pubblica amministrazione; là

dove nella legge n. 640 del 1950, sono fissati i criteri e le modalità

dell'ingiunzione, sono indicati i soggetti del rapporto tributario e i

controlli necessari a garanzia degli interessati.

Passando all'esame delle disposizioni degli artt. 3, 8, 10 e 13

della stessa legge del 1950, l'Avvocatura esclude l'incompatibilità

con l'art. 42 della Costituzione dell'art. 3, perché le bombole,

fabbricate precedentemente al 1 agosto 1948, furono acquistate

dall'Ente in base a provvedimenti di requisizione con indennizzo.

Rileva poi, in ordine alle altre disposizioni dell'art. 3, che

l'obbligo della punzonatura deve ritenersi legittimamente imposto,

essendo un controllo stabilito, mediante corrispettivo, su cose di

proprietà privata per fini di sicurezza generale. Soggiunge anzi che

l'obbligo della punzonatura non può considerarsi come limite alla

proprietà privata ma piuttosto come condizione per l'esercizio di

un'attività pericolosa.

Esclude altresì che sia in contrasto con l'art. 42 l'art. 8 della

legge del 1950, in quanto esso riguarda i produttori di gas metano e i

distributori del gas in bombole, non i proprietari di queste, e d'altra

parte l'obbligo di ricevere dall'utente le bombole vuote, consegnandone

altrettante piene di gas, è imposto per esigenze di sicurezza

generale; e sebbene non sia previsto un indennizzo, non si avrebbe

alcuna limitazione della proprietà. Si rileva inoltre che i

distributori - come tali - non hanno alcun interesse ad invalidare il

sistema che è attuato dalla legge per favorirli; e non hanno neppure

interesse contrastante i proprietari, perché, per l'art. 3, l'Ente è

tenuto a sostituire con bombole nuove quelle fuori uso.

Si aggiunge infine che gli obblighi della punzonatura per il

controllo circa il funzionamento e del pagamento dei corrispettivi

preveduti dall'art. 10, il quale istituisce una prestazione

obbligatoria senza indicarne la misura; e per di più vi comprende un

corrispettivo da parte del proprietario per l'uso della cosa propria,

in contrasto anche con l'art. 42 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. 3, primo comma, della legge del 1950, la

difesa della ditta Marin osserva che i decreti ministeriali di

requisizione delle bombole erano viziati da nullità radicale, per

difetto di potere ad emanare detti provvedimenti, cosicché il

trasferimento all'Ente metano e quindi all'Ente nazionale idrocarburi

delle bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, si è

effettuato non già in base ai decreti di requisizione, ma in virtù

della presunzione di proprietà stabilita dal primo comma dell'art. 3,

con la sola eccezione per i casi in cui è intervenuta dichiarazione di

illegittimità dei provvedimenti in sede giurisdizionale. Trasferimento

che, in contrasto appunto con l'art. 42 della Costituzione, si è

attuato sostanzialmente senza indennizzo, poiché questo fu trattenuto

dall'Ente come cauzione per l'uso delle bombole, lasciato ai precedenti

proprietari e restituito in seguito senza interessi, ai sensi dell'art.

4 della legge del 1950. E si fa pure rilevare che la presunzione di

proprietà si è estesa illegittimamente anche alle bombole non

requisite.

L'art. 8, d'altra parte, secondo la difesa della ditta Marin, ha

attuato una forma di espropriazione senza indennità, e quindi in

contrasto con l'art. 42, per le bombole di fabbricazione posteriore al

10 agosto 1948, poiché, considerando fungibili le bombole, ha imposto

ai proprietari di consegnare le bombole proprie, ricevendone in cambio

altre anche in condizioni deteriori. Si osserva infine che l'art. 10

della stessa legge del 1950, assoggettando i proprietari delle bombole

al pagamento del corrispettivo e comprendendovi anche l'uso delle

bombole, ha praticamente annullato il diritto del proprietario di usare

e disporre della cosa propria.

Con memoria depositata il 22 novembre 1956, l'Avvocatura dello

Stato per quanto riguarda l'inammissibilità della questione di

costituzionalità del regolamento 26 dicembre 1950, n. 1121, le

eccezioni pregiudiziali di cui si è fatto già precedentemente cenno e

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 10, 12 e

13, si riporta, confermandone le conclusioni, alle deduzioni del 15

maggio 1956.

Si sofferma invece sull'art. 23 della Costituzione, ritenendo che

tale disposizione, per la sua formulazione e per i precedenti storici

che l'hanno determinata, si riferisce soltanto alle prestazioni

patrimoniali tributarie. Si deve ritenere perciò che ne restino

escluse tutte le prestazioni dovute per legge, o in base ad un rapporto

obbligatorio di diritto privato.

Sostiene altresì che, poiché l'art. 23 parla di prestazioni

tributarie imposte in base alla legge e non dalla legge, si deve

ammettere che questa riserva riguardi soltanto il potere di imposizione

e i limiti, ma che, entro tali limiti e alle condizioni stabilite dalla

norma, sia possibile attribuire ad una autorità diversa dal

legislatore la potestà di determinare in concreto l'entità della

prestazione e le modalità della medesima.

Nella specie le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge del

1950 sarebbero perfettamente legittime, dato che la prestazione, posta

a carico degli utenti delle bombole, è determinata dalla norma

legislativa nei soggetti e nel contenuto, consistente nel costo dei

servizi posti a carico dell'Ente. Il quale, per mezzo del comitato,

determinerebbe in concreto la prestazione a carico di ciascun

obbligato, applicando i criteri già stabiliti dalle norme legislative.

Criteri che deriverebbero da un elemento certo, o sicuramente

accertabile, cioè il costo dei servizi che la legge impone all'Ente. Considerato in diritto :

Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte

non sarebbe stata ritualmente investita delle questioni di legittimità

costituzionale, sollevate con l'ordinanza del Pretore di Mestre, per

difetto di potere ad emettere l'ordinanza stessa. A sostegno

dell'eccezione osserva: che il Pretore non era competente a decidere

sull'opposizione proposta dalla ditta Fratelli Marin, sia perché la

stessa causa pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia in base agli

artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, qualora si ritenesse

trattarsi dell'opposizione preveduta dall'art. 615 dello stesso codice;

che, d'altra parte, le questioni di incostituzionalità oggetto

dell'ordinanza erano manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio di

merito, perché era cessata la materia del contendere, in seguito alla

revoca dell'ingiunzione, in base alla quale erano stati iniziati gli

atti esecutivi contro la ditta Marin, ed era altresì cessata la

efficacia del precetto per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.

481 del Codice di procedura civile. L'ordinanza era pertanto viziata,

mancando i presupposti dell'azione e l'interesse al giudizio.

L'eccezione non può essere accolta. È chiaro infatti che questa

Corte per accertare, ai fini della competenza del Pretore a decidere

sull'opposizione, se sussistessero o meno gli estremi della

litispendenza ai termini dell'art. 39 del Codice di procedura civile, o

se si fosse o no verificata la situazione processuale preveduta

dall'art. 616 dello stesso codice, dovrebbe espletare indagini

strettamente aderenti al merito della contestazione pendente davanti al

Pretore. Ciò che non è consentito in questa sede, data la separazione

fra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di

incostituzionalità, che si svolge davanti a questa Corte su un piano

diverso per l'oggetto e per la finalità.

Per respingere poi l'eccezione di inammissibilità, sotto l'altro

aspetto in cui è prospettata, nel senso cioè dell'irrilevanza delle

questioni sollevate ai fini della decisione della controversia, per la

cessazione della materia del contendere e dell'efficacia del precetto,

è da osservare che si tratta di un giudizio di merito,

sufficientemente motivato, che il Pretore ha espresso e che perciò non

è sindacabile in questa sede.

L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, o comunque per

manifesta infondatezza, è proposta dalla difesa dello Stato, come si

è già in precedenza accennato, con particolare riferimento a tutte le

questioni indicate nell'ordinanza. Osserva l'Avvocatura, quanto agli

artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che il giudice

ordinario avrebbe dovuto esaminare se i corrispettivi previsti nelle

dette disposizioni fossero o no tributi, per dichiarare, nel primo

caso, la propria incompetenza per l'inosservanza del solve et repete, o

perché si trattava di materia tributaria; e per dichiarare, nel

secondo caso, la manifesta infondatezza della questione, essendo fuori

dell'ambito dell'art. 23. Osserva inoltre in ordine agli artt. 8, 10 e

13 della detta legge, che l'irrilevanza o l'infondatezza deriva dal

fatto che davanti al Pretore era in discussione soltanto l'obbligo

della ditta Marin di pagare i corrispettivi preveduti dagli artt. 10 e

12 della legge, ma non erano in contestazione né la proprietà delle

bombole, né gli altri obblighi imposti dalla legge del 1950.

È da obiettare che il Pretore di Mestre, essendosi fermato alla

pregiudiziale di costituzionalità delle norme anzidette, non scese

all'esame della sostanza del tema litigioso; ed avendo ritenuto le

questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la definizione

della causa e non manifestamente infondate, ha ritualmente trasmesso, a

norma del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

gli atti a questa Corte.

L'eccezione di inammissibilità è invece fondata per quanto

attiene all'impugnazione di alcune disposizioni del regolamento del 16

dicembre 1950, n. 1121, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.

640, dato che non si tratta di atto avente forza di legge.

Nel merito la prima questione trattata dalle parti riguarda

l'obbligo, cui sono tenuti gli utenti, ancorché proprietari di

bombole, di pagare, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n.

640, un corrispettivo giornaliero per l'uso di ciascuna bombola

posseduta e per i servizi previsti dalla legge; corrispettivo

determinato dal comitato istituito dal successivo art. 12. Sostiene, in

sostanza, la ditta Marin che, applicandosi l'art. 23 della Costituzione

a tutte le prestazioni patrimoniali, aventi o meno carattere

tributario, il contrasto fra le ricordate disposizioni della legge del

1950 e la norma costituzionale, deriva dal fatto che la determinazione

del corrispettivo è rimessa, senza che dalla legge siano fissati i

limiti a garanzia degli obbligati, alla discrezionalità del comitato,

costituito con decreto ministeriale e composto di rappresentanti

dell'amministrazione statale.

È peraltro da osservare che questa Corte, con sentenza n. 4 del 16

gennaio 1957, ha posto in luce che l'oggetto dell'art. 23 della

Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, è quello

di determinare a quali condizioni una prestazione, personale o

patrimoniale, può essere legittimamente "imposta", cioè può essere

stabilita come obbligatoria a carico di una persona, senza che la

volontà di questa vi abbia concorso. Ed ha altresì chiarito che la

denominazione della prestazione non è al riguardo rilevante, poiché

il criterio decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della

Costituzione è che si tratti di prestazione obbligatoria, in quanto

istituita con atto di autorità.

Ora non è dubbio che la prestazione, prevista dall'art. 10 della

legge n. 640 del 1950, è posta a carico degli utenti di bombole di gas

metano da un ente pubblico, in cambio di un pubblico servizio gestito

in regime di monopolio. Né a questo proposito può avere particolare

significato la denominazione di "corrispettivo" usata dalla legge

stessa, tenuto conto dell'ampia formulazione dell'art. 23 della

Costituzione. Onde, rientrando tale corrispettivo nella categoria

generale delle prestazioni "imposte", anche ad esso è applicabile

l'anzidetta norma costituzionale.

La sentenza di questa Corte ha pure precisato che l'art. 23 della

Costituzione non esige soltanto che l'imposizione di una prestazione

abbia base nella legge, ma richiede altresì che la legge, che

conferisce il potere di imporre la prestazione, indichi i criteri

idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore

nell'esercizio del potere attribuitogli. L'art. 23 della Costituzione -

precisa infine la stessa sentenza - non pone invece come requisito

necessario, per la legittimità della legge ordinaria, che questa

contenga la indicazione del limite massimo della prestazione

imponibile. Questo perciò, contrariamente a quanto sostiene la ditta

Marin, è uno dei limiti, ma non il solo, in base al quale si può

ritenere la costituzionalità della legge.

L'esame della legge 8 luglio 1950, n. 640, dimostra che il

corrispettivo stabilito dall'art. 10 a carico degli utenti, ancorché

proprietari di bombole, è specificamente diretto a costituire il fondo

amministrato dal comitato istituito dall'art. 12. Sul quale fondo

gravano le spese per il funzionamento del comitato e per i servizi,

prevalentemente di carattere tecnico, cui è tenuto l'Ente per motivi

di interesse generale ed elencati nell'art. 13; cioè collaudo e

revisione delle bombole, manutenzione delle valvole, sostituzione delle

bombole non più idonee all'uso, assicurazione per responsabilità

civile verso terzi e punzonatura delle bombole. Aggiunge l'ultimo

comma dell'art. 13 che, sul fondo predetto, grava anche ogni altra

spesa di servizio, nonché la quota dovuta ai proprietari per l'uso

delle bombole ai sensi dell'art. 9 della legge. La misura del

corrispettivo ha perciò riferimento obiettivo da un lato ai servizi

svolti dallo stesso Ente impositore, dall'altro al costo dei medesimi;

tanto che la sua determinazione, in ragione della variabilità di detti

costi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento 16 dicembre 1950, n. 1121,

deve essere rinnovata trimestralmente. La prestazione pecuniaria, che

l'art. 10 prevede a carico di soggetti determinati, non è quindi

indiscriminatamente lasciata all'arbitrio del comitato, ma è

correlativa agli obblighi specifici, cui è legato il pubblico servizio

affidato all'Ente e che questo gestisce sotto la vigilanza del comitato

stesso (art. 17 della legge). Va poi ricordato che del comitato,

costituito ai sensi dell'art. 12 della legge, fanno parte non soltanto

i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato, ma anche i

rappresentanti degli interessati e cioè un produttore di gas metano,

un distributore o trasportatore di gas metano e due proprietari di

bombole, ai quali è data quindi possibilità di attuare un efficace

controllo (art. 12, nn. 7, 8 e 9). Si aggiunge altresì che la

vigilanza ed il controllo della gestione del fondo, cui affluiscono i

corrispettivi, sono esercitati da un collegio di revisori, costituito

ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge, con le stesse

funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto

applicabili (art. 14, comma 2). Entro due mesi dalla chiusura

dell'esercizio annuale inoltre il comitato deve trasmettere ai

Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un

rendiconto, accompagnato dalla relazione dei sindaci. Tale complessa

disciplina chiarisce come la facoltà di determinazione del

corrispettivo è soggetta a limiti e controlli sufficienti per

garantire gli obbligati alla prestazione. Non sussiste perciò, ad

avviso della Corte, alcun contrasto fra le disposizioni degli artt. 10

e 12 della legge del 1950 e l'art. 23 della Costituzione.

Del pari non sono fondate le questioni di legittimità

costituzionale relative agli artt. 3, 8, 9, 10 e 13 della stessa legge

del 1950, con riferimento all'art. 42 della Costituzione.

L'art. 3, nel primo comma, oggetto dell'attuale contestazione,

dispone che le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se

non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali,

si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano (ora Ente

nazionale idrocarburi), a meno che sia intervenuta dichiarazione

giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione. La

norma peraltro non può essere correttamente intesa se non si tiene

presente il sistema della legge dell'8 luglio 1950. Come risulta anche

dal titolo "disciplina delle bombole per metano", detta legge è stata

emanata per regolare la circolazione delle bombole, per motivi di

sicurezza generale ed anche nell'interesse dei produttori, dei

distributori e degli utenti. Ha stabilito perciò il censimento delle

bombole, mediante l'obbligo della presentazione all'Ente (art. 1 della

legge), con le dichiarazioni prescritte dall'art. 2 della legge e

dall'art. 4 del regolamento e con gli adempimenti prescritti dall'art.

6 dello stesso regolamento. È pure da tenere presente che le bombole

di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948 erano state requisite,

mediante indennizzo, con provvedimenti ministeriali del 16 marzo e 29

settembre 1941 e del 18 luglio 1942, autorizzati dal decreto

legislativo 27 dicembre 1940, n. 1298, concernente la disciplina della

distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di

guerra, che si ricollega a sua volta con la legge generale del 21

maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra. Da

queste disposizioni si desume che la norma contenuta nel primo comma

dell'art. 3 riguarda le bombole già requisite, come è confermato

nell'ultima parte della predetta disposizione, secondo la quale la

presunzione viene meno quando sia intervenuta dichiarazione

giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

Riguarda cioè le bombole che, come pure risulta dall'art. 4, erano

state lasciate in uso ai precedenti proprietari e di cui l'Ente doveva

rientrare nel possesso, restituendo agli stessi la cauzione, senza

interesse. Tutto ciò spiega e giustifica la disposizione del primo

comma dell'art. 3, il quale non stabilisce, come si sostiene, un nuovo

trasferimento della proprietà delle bombole, ma si riferisce ad una

situazione di diritto, già in precedenza definita, ed a cui, per

conseguire più rapidamente i fini della legge del 1950, occorreva dare

pratica e completa attuazione. Situazione di diritto che, contrariamene

all'assunto della ditta Marin, non può essere ora rimessa in

discussione, perché, a parte ogni altro rilievo, si tratta di materia

del tutto estranea all'attuale dibattimento. Per quanto riguarda poi le

bombole non requisite, cui si accenna nella memoria della stessa ditta

Marin, si è fuori della sfera di applicazione del primo comma

dell'art. 3. Nessun contrasto perciò può ravvisarsi tra questa

disposizione e l'art. 42 della Costituzione.

L'art. 8 della legge 8 luglio 1950 stabilisce che i produttori di

gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli

utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro

stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole

punzonate. La disposizione è fondamentale nel sistema della legge,

poiché, mediante l'intercambio, rende possibile una rapida e sicura

circolazione delle bombole contenenti il gas.

Ma la ditta Marin sostiene che, anche in questo caso, è

ravvisabile un contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perché

attraverso la fungibilità delle bombole, al proprietario è tolta la

disponibilità della cosa propria e gli è imposto l'obbligo di

ricevere bombole in qualunque stato di manutenzione, e ciò senza

indennizzo.

Osserva la Corte che a favore del proprietario, cui è imposto

l'obbligo sopraindicato, la legge anzitutto riconosce, ai sensi

dell'art. 9 (che va collegato con l'art. 10), il diritto al rimborso di

una quota del corrispettivo che, sebbene proprietario, è tenuto a

pagare. Riconosce altresì, come risulta dall'art. 19 della legge, la

titolarità di un numero di bombole pari a quelle originariamente

appartenenti allo stesso proprietario. D'altra parte, la fungibilità

delle bombole, inerente all'intercambio, non priva il proprietario del

diritto di alienare il quantitativo di bombole di cui, come si è

accennato, è rimasto titolare, perché il commercio delle bombole è

libero (art. 5) e l'art. 11 ne disciplina le formalità e gli effetti.

Il proprietario infine ha diritto, ai sensi dell'articolo 35 del

regolamento, di ottenere la sostituzione dei recipienti dichiarati

inidonei all'uso, in seguito al collaudo preveduto dall'art. 13 della

legge. Tutto ciò porta alla conclusione che non è da ravvisare, sotto

alcun aspetto, un contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Né con questa norma può ritenersi incompatibile l'art. 10 della

legge del 1950, in quanto pone a carico dei proprietari distributori di

bombole il corrispettivo stabilito dall'art. 10 e vi comprende anche

l'uso delle bombole proprie, annullando, in tal modo, secondo l'assunto

della ditta Marin, il diritto di usare e di disporre della cosa

propria. Va però rilevato che, se è vero che al pagamento del

corrispettivo sono tenuti anche i proprietari delle bombole, questi

tuttavia hanno diritto, come si è già detto, al rimborso di una quota

di esso, ai sensi dell'art. 9, per l'uso derivante dalla circolazione

delle bombole stesse; quota che grava sul fondo costituito a norma

dell'art. 13. Di guisa che la restante parte del corrispettivo

rappresenta il compenso dovuto dai proprietari per i servizi posti a

carico dell'Ente dall'articolo ora citato. È infine da rilevare, pure

in relazione all'art. 13, che la limitazione derivante dall'obbligo

imposto dalla legge, per fini di pubblico interesse, di avvalersi dei

servizi anzidetti, non esorbita dalle limitazioni al diritto di

proprietà che l'art. 42 della Costituzione espressamente ammette

possano essere stabilite dalla legge ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura

dello Stato;

affermata la improponibilità della questione di legittimità

costituzionale del regolamento approvato con decreto del 16 dicembre

1950, n. 1121;

dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanza del

Pretore di Mestre in data 20 aprile 1956, sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 10 e 12 della legge 8

luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per gas

metano, in riferimento all'art. 23 della Costituzione; e delle norme

contenute negli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della detta legge, in

riferimento alle norme contenute nell'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA

ECLI:IT:COST:1957:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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