Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21

novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza

economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1991 dal Pretore di Pescara sul

ricorso proposto da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia

Giuliano, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 482 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal Pretore di Pescara sul

ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore

Cavallo Claudia, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 472

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, minori ciechi

assoluti, nonché invalidi non deambulanti e non autosufficienti,

avevano richiesto il pagamento sia della pensione non reversibile

percepita ex art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.

663, sia dell'indennità di accompagnamento già prevista dalla legge

11 febbraio 1980, n. 18 - avendo il Ministero dell'interno loro

negato il primo trattamento dal momento dell'erogazione

dell'indennità di accompagnamento (come successivamente disciplinata

dall'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508) - il Pretore di

Pescara, con due analoghe ordinanze emesse il 27 febbraio 1991 e il 2

maggio 1991 sui ricorsi proposti contro il Ministero dell'interno

rispettivamente da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia

Giuliano, e da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore Cavallo

Claudia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

Il giudice a quo prospetta anzitutto una violazione del principio

della parità di trattamento, affermando che soltanto al cieco totale

infradiciottenne, che sia nel contempo anche invalido civile, è

precluso il cumulo di pensione ed indennità (che la norma impugnata

sancisce in asserita violazione del principio di specificità dei

trattamenti assistenziali). Infatti il cieco parziale o il sordomuto

continuerebbero a percepire, nelle medesime condizioni d'invalidità,

sia le provvidenze specifiche previste per tale menomazione, che

l'indennità di accompagnamento.

La censurata normativa comporterebbe inoltre una parziale

limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza

dell'invalido, con conseguente violazione dell'art. 38 della

Costituzione.

2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per

l'infondatezza della questione, osservando come ai ciechi parziali,

in quanto tali, non sia concessa l'indennità di accompagnamento,

mentre, per altro verso, la pensione d'invalidità compete ai

soggetti non autosufficienti in età compresa tra il diciottesimo ed

il sessantacinquesimo anno di età.

L'Autorità intervenuta ribadisce altresì la diversità dei

presupposti delle due provvidenze, sottolineando come risulti del

tutto erroneo l'assunto del giudice a quo secondo il quale

agl'invalidi civili minorenni diversi dai ciechi assoluti

spetterebbero sia la pensione che l'indennità. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Pescara, con due ordinanze emesse il 27

febbraio 1991 (R.O. n. 482 del 1991) e il 2 maggio 1991 (R.O. n. 472

del 1991), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza

economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), in

quanto, nel prevedere in favore dei minori ciechi assoluti la sola

indennità di accompagnamento e sopprimendo la pensione ad essi in

precedenza erogata, tale norma, nell'ipotesi di soggetti che siano

anche invalidi (perché non deambulanti e/o non autosufficienti),

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei

confronti dei minori ciechi parziali invalidi, i quali

continuerebbero a cumulare indennità e pensione.

Analoga situazione, in sé prospettata anche come lesiva dell'art.

38 della Costituzione, verrebbe a crearsi in rapporto ad altre

categorie di soggetti pluriminorati, come i sordomuti invalidi.

Le ordinanze prospettano la medesima questione, onde i relativi

giudizi possono essere riuniti e trattati congiuntamente.

2.1. - La questione è infondata.

Questa Corte ha già rilevato come la "pensione" erogata prima

dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1988 a favore dei

minori ciechi assoluti rappresentasse "una provvidenza sui generis,

volta non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro,

quanto piuttosto ad assicurare ( ..) uno speciale beneficio in

ragione del particolare disagio che la gravità della menomazione

comporta, a prescindere dalla capacità di guadagno", aggiungendo

inoltre che, nel quadro della successiva razionalizzazione del

sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta

"pensione" con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato

importo, ( ..) non subordinata ad alcun limite di reddito (ordinanza

n. 210 del 1991).

2.2. - La citata legge n. 508 del 1988 non ha invece soppresso la

suddetta "pensione" per i minori ciechi con residuo visivo non

superiore ad un ventesimo (cd. ciechi "parziali" o "ventesimisti") i

quali, se aventi diritto in ragione del loro reddito, possono

cumularla con la "speciale indennità" di modesto importo, di cui

all'art. 3, primo comma, della legge citata, espressamente per essi

prevista.

La somma dei due trattamenti risulta di gran lunga inferiore

all'ammontare dell'indennità di accompagnamento corrisposta ai

ciechi assoluti.

Diverso è il caso in cui entrambi i soggetti in argomento siano

anche invalidi in quanto non deambulanti o non autosufficienti. Tale

ulteriore minorazione, a termini dell'art. 1 della legge n. 508 del

1988, dà diritto, come anche la cecità assoluta, all'indennità di

accompagnamento ed è lo stesso testo della disposizione a chiarire

come l'emolumento non possa essere concesso due volte, a titolo

d'invalidità e di cecità assoluta.

Al minore cieco assoluto invalido continuava perciò ad essere

erogata, sulla base di detta legge, la sola indennità di

accompagnamento.

2.3. - Senonché il legislatore, consapevole della discrasia

creatasi con i ciechi "ventesimisti" (di cui subito si dirà), ha

introdotto, con legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla

disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21

novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di

assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai

sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori

invalidi), l'art. 5- bis, di seguito alla norma impugnata, per

effetto del quale è stata aumentata del 45% l'indennità di

accompagnamento erogata ai ciechi assoluti pluriminorati.

2.4. - Infatti i minori ciechi "ventesimisti", se invalidi totali,

potevano e possono cumulare - in presenza di altri ed autonomi

benefici accordati per la loro minorazione visiva - l'indennità di

accompagnamento con gli emolumenti di cui sub 2.2, realizzandosi in

tal modo un trattamento complessivo che, prima dell'entrata in vigore

della novella sub 2.3, risultava superiore alla sola indennità di

accompagnamento percepita dai minori ciechi assoluti pluriminorati.

2.5. - Di quest'ultima somma va tuttavia sottolineata nuovamente

la congruità, che va anzi ribadita per l'ipotesi di aumento in

favore dei soggetti pluriminorati, onde è da escludere che la

differenza di trattamenti, concretatasi dal gennaio 1989 al novembre

1990 sia un effetto della soppressione della "pensione", come

prospettato dal giudice a quo. Essa consegue alle particolari

descritte ipotesi di cumulo ed è, se mai, il risultato di un mancato

effetto retroattivo della citata legge n. 289 del 1990.

Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza

dell'indennità, nel quadro della complessiva razionalizzazione del

sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di

fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione),

escludono l'asserita violazione degl'invocati parametri

costituzionali.

3. - È appena il caso di rilevare l'erroneità del richiamo alla

categoria dei minori sordomuti quale ulteriore tertium comparationis:

costoro infatti, se invalidi, possono cumulare l'indennità di

accompagnamento con l'indennità di comunicazione, ma non la

pensione, esclusa per gl'infradiciottenni invalidi (ad eccezione dei

ciechi) dall'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509

(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie

invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente

per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,

della legge 26 luglio 1988, n. 291).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988,

n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli

invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Pescara con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari