Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1981

Altra decisione · depositata il 28/01/1981 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto - legge 13

novembre 1978, n. 703, avente per oggetto "Insediamento della centrale

elettronucleare del Molise" promosso con ricorso del Presidente della

Giunta regionale del Molise, notificato il 15 dicembre 1978, depositato

in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 41 del registro

ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 15 dicembre 1978, il Presidente della Giunta

della Regione Molise ha proposto ricorso contro la Presidenza del

Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità

costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n. 703, che

localizza una centrale elettronucleare nel Molise, individuando anche

le aree suscettibili dell'insediamento. Premesso che, ai sensi

dell'art. 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393, i programmi pluriennali

di costruzione di centrali elettronucleari (come già i programmi di

costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, ex art.

2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880) devono essere approvati dal

CIPE "d'intesa con la Commissione consultiva interregionale", e

ricordato che la nominata Commissione, nelle sedute del 7 ottobre 1975

e 13 settembre 1978, aveva espresso e confermato parere contrario in

ordine alla localizzazione di centrali elettronucleari in Molise, la

Regione ricorrente ha quindi puntualizzato, in una violazione degli

artt. 117, 118, 3, 5 e 115 della Costituzione, le censure di

illegittimità mosse al decreto impugnato.

In particolare ha assunto che il detto decreto: violerebbe l'art.

117 della Costituzione, avendo esso il contenuto di legge precetto - e

non di mera determinazione di principi - in materia demandata, invece,

alla competenza legislativa concorrente della Regione, quale quella

dell'"urbanistica": cui, appunto, dovrebbe ricondursi la localizzazione

di centrali elettronucleari, incidente in maniera irreversibile sul

territorio;

violerebbe nel contempo l'art. 118 della Costituzione, in quanto

legge provvedimento, esaustiva anche delle competenze amministrative,

attribuite alla Regione nelle materie di legislazione concorrente;

contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 3 e 115 della Costituzione,

realizzando, con provvedimento eccezionale, una disparità di

trattamento tra regioni a statuto ordinario;

vulutererebbe, infine, gli artt. 5 e 115 della Costituzione, per

mancato rispetto dell'autonomia regionale.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che

ha concluso per una declaratoria di infondatezza.

All'uopo ha sostenuto la assoluta erroneità del presupposto, da

cui muovono tutte le censure di incostituzionalità formulate dalla

Regione, che cioè la localizzazione di centrali elettronucleari

rientri nella materia della "urbanistica", di competenza regionale.

Tratterebbesi, invece, ad avviso dell'Avvocatura, di materia riservata

alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato, per

l'esistenza di un preminente interesse generale, al programmato

reperimento e sfruttamento delle fonti di energia, già affermato

dall'art. 43 della Costituzione: come ribadito dall'art. 8, lett. m),

del d.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972, che mantiene "ferma la competenza

degli organi statali in ordine ai lavori pubblici connessi

all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento

di interessi nazionali". Considerato in diritto :

Nel corso del giudizio è scaduto il termine, stabilito nell'art. 77,

ultimo comma, della Costituzione, senza che il decreto impugnato (che -

com'è pacifico - non ha avuto alcun principio di esecuzione) sia stato

convertito in legge.

In merito al ricorso, per declaratoria di illegittimità, avverso

il decreto stesso proposto dalla Regione Molise va dichiarata, di

conseguenza, la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso

in epigrafe, proposto dalla Regione Molise per declaratoria di

illegittimità costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n.

703 (Insediamento della centrale elettronucleare del Molise), non

convertito in legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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