Corte costituzionale

Sentenza n. 299/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato A), lettera

d), della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 e degli

artt. 5, comma 1, 35, comma 1, lettera d), stessa legge (Disciplina

per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui

rinviano a detto allegato, promosso con ordinanza emessa il 14

gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, II

sezione, sul ricorso proposto da I. T. contro il comune di Firenze ed

altra, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, II

sezione, solleva, con ordinanza del 14 gennaio 1999, questione di

legittimità costituzionale dell'allegato A), lettera d), nonché

degli artt. 5, comma 1, e 35, comma 1, lettera d), nella parte in cui

entrambe le norme rinviano a detto allegato, della legge della

Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per

l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli

artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.

2. - Nel giudizio a quo l'assegnatario di un alloggio di edilizia

residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.) ha impugnato l'ordinanza

sindacale che lo ha dichiarato decaduto dall'assegnazione, in quanto

egli avrebbe perduto uno dei requisiti stabiliti a detto fine. In

particolare, il Tar osserva che l'art. 5, comma 1, della legge della

Regione Toscana n. 96 del 1996 dispone che, per l'assegnazione

dell'alloggio di e.r.p., è richiesto il possesso dei requisiti

fissati nella tabella a) allegata a detta legge, tra i quali, alla

lettera d), è prevista la mancanza di titolarità di diritti di

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche

sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore

locativo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con

condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce

il bando di concorso, computandosi detto valore secondo le modalità

stabilite dalla legge da ultimo richiamata; il successivo art. 35,

comma 1, lettera d), stabilisce che il venire meno di detto requisito

determina la decadenza dall'assegnazione.

La questione, secondo il giudice a quo, sarebbe anzitutto

rilevante in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato

proprio in virtù delle norme censurate, che devono appunto essere

applicate nel giudizio. Il Tar espone, quindi, che la delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del

13 marzo 1995 ha stabilito i criteri generali per l'assegnazione

degli alloggi, disponendo che costituisce requisito per

l'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. "la mancanza di titolarità di

diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio

adeguato alle esigenze del nucleo familiare" (paragrafo 3.1, lettera

c), eliminando il riferimento al reddito percepito dall'immobile,

commisurato al valore locativo determinato ai sensi della legge

n. 392 del 1978, già contenuto nella precedente delibera Cipe del 19

novembre 1981. Ad avviso del Tar, le norme impugnate, attribuendo

rilievo al fine dell'assegnazione e della decadenza alla natura di un

determinato reddito quantificato con riferimento al valore locatizio

ex lege n. 392 del 1978, violerebbero il principio di ragionevolezza

(art. 3 della Costituzione), sia in quanto detto valore non

costituisce un indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo,

sia in quanto esso costituisce una componente del reddito complessivo

pure previsto quale requisito dell'assegnazione. Le disposizioni si

porrebbero, quindi, in contrasto con la ratio delle più recenti

direttive del Cipe del 1995, identificata proprio nell'intento di

eliminare il riferimento al valore locatizio, allo scopo di espungere

il vizio di ragionevolezza che inficiava la precedente direttiva.

Peraltro, secondo il Tar, la legge regionale avrebbe dovuto

conformarsi alle direttive del Cipe del 1995, in quanto le regioni a

statuto ordinario non sarebbero titolari di una competenza

legislativa costituzionalmente garantita nella materia dei criteri

per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. Quest'ultima non rientra

infatti tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione

(sentenza n. 27 del 1996) e neppure è stata attribuita alle regioni

dalle norme che la hanno disciplinata (d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), le quali hanno anzi

riservato al Cipe la fissazione dei "criteri generali per le

assegnazioni" (art. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto

1978, n. 457). Pertanto, conclude il rimettente, poiché le norme

impugnate non introducono mere specificazioni dei criteri di

assegnazione, conformi alla ratio di quelli stabiliti dal Cipe, esse

violerebbero anche gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale della Toscana, il quale, nell'atto di intervento e nella

memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha

chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente, la deliberazione Cipe del 13 marzo 1995,

al paragrafo 3.1, lettera c), recherebbe un criterio più restrittivo

rispetto alle norme impugnate, in quanto esso non attribuisce nessun

rilievo al luogo di ubicazione dell'immobile e ciò influirebbe sulla

rilevanza della questione. A suo avviso, le censure sarebbero

comunque infondate, dato che le norme impugnate avrebbero introdotto

specificazioni non in contrasto con la ratio delle deliberazioni del

Cipe, in quanto stabiliscono che, se l'immobile è ubicato al di

fuori dell'ambito territoriale di riferimento del bando di concorso,

la decadenza viene dichiarata qualora esso garantisca un reddito pari

ad un importo quantificato, con disposizione non irragionevole,

avendo riguardo al valore locativo del bene. In ogni caso, la Regione

avrebbe disciplinato la materia conformandosi alle direttive del Cipe

del 1981, anziché a quelle del 1995, le quali sarebbero peraltro

caratterizzate da una maggiore indeterminatezza, proprio allo scopo

di ampliare la facoltà del legislatore regionale di introdurre

specificazioni dei criteri di assegnazione. L'interveniente conclude,

infine, osservando che la questione sarebbe infondata anche in quanto

l'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle regioni

la competenza a stabilire i criteri per l'assegnazione degli alloggi. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con

l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'allegato A), lettera d),

nonché gli artt. 5, comma 1, e 35, comma 1 lettera d), della legge

della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, nelle parti in cui

stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione e la decadenza

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali norme che

prevedono, tra i vari requisiti prescritti, quello della mancanza di

titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione "su

uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la

cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della

legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di

alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito

territoriale cui si riferisce il bando di concorso", sarebbero in

contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo infatti, le norme impugnate

violerebbero il principio di ragionevolezza nella parte in cui

quantificano il godimento del reddito di immobili, commisurandolo al

valore locativo ex lege n. 392 del 1978, poiché si tratterebbe di un

indice inidoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo, anche perché

quel tipo di reddito è già compreso in quello complessivo del

nucleo familiare, che costituisce ulteriore requisito. Le stesse

norme inoltre violerebbero, secondo il giudice rimettente, la

delibera Cipe del 13 marzo 1995, che esclude in materia la

possibilità di ogni riferimento al valore locativo, cosicché, sotto

questo profilo, sarebbero in contrasto con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Le norme regionali impugnate precludono la possibilità di

godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica a coloro che,

in particolare, abbiano la titolarità di diritti che assicurano un

certo reddito derivante da immobili, anche non situati nell'ambito

territoriale cui si riferisce il relativo bando di concorso.

Tale preclusione peraltro non è di per sé, secondo la

giurisprudenza costituzionale, arbitraria. Nel quadro delle finalità

della legislazione sull'edilizia residenziale pubblica, diretta ad

agevolare il compito, a carico della collettività, di favorire

l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul

mercato, a categorie di cittadini meno abbienti (sentenza n. 419 del

1991), non appaiono infatti incongrue le norme che mirano ad evitare

che di tali alloggi possa godere anche chi sia titolare di un bene

immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspira,

ovunque esso sia ubicato.

Questa Corte ha peraltro affermato di recente, nell'esaminare

norme regionali di contenuto pressoché identico a quelle ora

sottoposte a scrutinio, che appare invece incongrua, rispetto a tali

finalità, l'adozione del criterio, costituito dalla assunzione del

canone di locazione, determinato ai sensi della legge n. 392 del

1978, quale parametro del valore dell'alloggio che sia ubicato in

località diversa da quella di residenza dell'assegnatario, in quanto

l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone è ormai da

considerarsi superata (sentenza n. 176 del 2000). Ed invero, a

partire dall'introduzione dei cosiddetti "patti in deroga" (d.l. 11

luglio 1992, n. 333) e soprattutto dopo la legge 9 dicembre 1998,

n. 431, la determinazione dei canoni di locazione non è più

agganciata ai precedenti, uniformi indici convenzionali e

coefficienti di valutazione, ma risulta rimessa ai variabili

equilibri del mercato, così da rendere ben possibili, a parità di

condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone.

Le norme impugnate fondano dunque, in modo irragionevole, al pari

di quelle esaminate nella citata sentenza n. 176 del 2000, la

preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica sul

presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo ex lege n. 392

del 1978), che però non può più costituire, per le ragioni già

dette, un parametro oggettivo di valutazione del cespite immobiliare.

Tanto più se si considera che la citata delibera del Cipe del 13

marzo 1995 esclude in materia ogni rilievo al valore locativo

dell'alloggio.

L'accoglimento della questione sotto il profilo prospettato

comporta l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal Tar

rimettente nei confronti delle medesime norme.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

dell'art. 35, comma 1, lettera d) e dell'allegato A), lettera d)

della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina

per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle

parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini

rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione

di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai

sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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