Corte costituzionale

Sentenza n. 298/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 922/1953

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 19

dicembre 1953, n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dalla Corte

militare di appello nel processo penale a carico di Erich Priebke,

iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte militare di appello di Roma, investita dell'istanza

presentata da Erich Priebke per ottenere l'applicazione dell'indulto

previsto dal d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 (Concessione di amnistia

e di indulto), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del citato decreto, nella parte in cui non estende ai militari delle

Forze armate dello Stato e di quelle nemiche il provvedimento di

indulto che è stato concesso a coloro i quali abbiano fatto parte di

"formazioni armate".

Il Collegio afferma di condividere l'orientamento

giurisprudenziale, secondo cui l'espressione "formazioni armate", di

cui all'art. 2, lettera b), del d.P.R. n. 922, si riferisce soltanto

ai raggruppamenti armati di cittadini che si erano costituiti a

seguito degli eventi bellici (forze della resistenza e fascisti

collaborazionisti); il beneficio dell'indulto non varrebbe invece per

gli appartenenti alle forze regolari, tenuti ad adempiere il proprio

dovere all'infuori di qualsiasi ideologia o contingenza politica e,

quindi, non equiparabili alle formazioni partigiane e a quelle del

campo opposto; onde non si può accogliere, in base alla legislazione

vigente, l'istanza del condannato Priebke.

A conforto di tale linea interpretativa il giudice a quo osserva

che il legislatore ha considerato gli appartenenti alle Forze armate

distintamente dai componenti delle forze di liberazione, e in ogni

caso la ratio legis del provvedimento consisterebbe nell'aspirazione

a una generale pacificazione. Non avrebbe dunque rilievo

l'affermazione mossa dalla difesa di Priebke secondo cui l'ambito di

applicazione del provvedimento di clemenza (tutti i reati inerenti a

eventi bellici) sarebbe più esteso di quello del decreto-legge 29

marzo 1946, n. 3, e del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, sì da

giustificare una più comprensiva dizione normativa.

La Corte militare d'appello aggiunge che i provvedimenti di

amnistia e di condono adottati nel dopoguerra non hanno mai distinto

gli appartenenti alle Forze armate italiane rispetto a quelli delle

Forze straniere, sì che non è fondato l'assunto della difesa

secondo cui il militare italiano avrebbe potuto usufruire di benefici

negati alle Forze armate straniere (a tal riguardo la Corte d'appello

richiama l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo

1946, n. 132, l'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato

1° marzo 1947, n. 92, e l'art. 3 del d.P.R. 9 febbraio 1948, n. 32).

E considerato che Priebke era inquadrato in reparti regolari

dell'esercito tedesco, va esclusa l'applicabilità nei suoi confronti

del provvedimento di clemenza.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover sollevare questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 922,

perché sarebbe fonte di una ingiustificata disparità di trattamento

nei confronti degli autori di identici crimini, in ragione soltanto

della diversa condizione soggettiva. Non avrebbe infatti fondamento

l'aver previsto il condono delle pene in relazione a reati

gravissimi, corrispondenti a quello per cui si è proceduto nei

confronti dell'ufficiale tedesco (commessi, ad esempio, dalle

formazioni armate fasciste), negandolo per i reati commessi da

appartenenti a formazioni regolari delle Forze armate.

Tali osservazioni - prosegue l'ordinanza - valgono per gli

appartenenti alle Forze armate dello Stato e anche per i militari

nemici, ai quali si applicano le stesse disposizioni sulla

perseguibilità dei crimini di guerra previste per i militari

italiani (art. 13 del codice penale militare di guerra e art. 75 del

I protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, di cui alla

legge 11 dicembre 1985, n. 762).

Il Collegio rileva altresì che, alla luce delle convenzioni

internazionali dell'uomo e sul diritto umanitario bellico,

sembrerebbe oggi inammissibile un provvedimento di condono delle pene

per i delitti contro l'umanità e per i crimini di guerra; le stesse

disposizioni di diritto internazionale sulla imprescrittibilità di

tali delitti confermano il carattere inderogabile della tutela penale

assicurata dagli ordinamenti nazionali. Ciò non esclude, tuttavia,

che il giudice debba prendere in considerazione il fondamentale

principio di uguaglianza nell'applicare norme che comunque sono

entrate nel nostro ordinamento, e che si riferiscono a fatti commessi

prima del 18 giugno 1946.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della

infondatezza. La norma denunciata, a suo avviso, non introduce alcuna

discriminazione basata sull'ideologia politica o sulla nazionalità

dell'agente; e in ogni caso spetta al legislatore individuare i reati

per i quali vale il beneficio, ragion per cui le sue determinazioni

possono essere sindacate solo quando vi sia una irragionevole

sperequazione tra figure omogenee di reato.

Il Presidente del Consiglio osserva che l'indulto in esame era

strumento di pacificazione nel Paese; e il richiamo alle sole

"formazioni armate" trova giustificazione nel particolare status del

soggetto militare, giacché le forze regolari sono tenute al

compimento del dovere - e al rispetto dei relativi limiti di

adempimento - al di fuori di qualsiasi ideologia politica. Considerato in diritto

1. - La Corte militare di appello di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922

(Concessione di amnistia e di indulto), nella parte in cui non

estende ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle

nemiche l'indulto concesso a coloro i quali abbiano fatto parte di

"formazioni armate". Il Collegio rimettente osserva che in base al

diritto vigente, come interpretato dai giudici di merito e dalla

Corte di cassazione, il beneficio dell'indulto non vale per gli

appartenenti alle forze regolari, non equiparabili alle formazioni

partigiane e a quelle del campo opposto. Sottolinea, però, che tale

diversità di disciplina non trova giustificazione, perché il

legislatore avrebbe dovuto prevedere identica misura di clemenza per

gli autori di reati della stessa natura, senza dar luogo a disparità

che traggono origine dalle qualità personali dell'agente, e non da

presupposti oggettivi.

2. - Per valutare tale censura, mossa invocando il principio di

uguaglianza, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di

questa Corte sulla sindacabilità delle leggi di amnistia e di

indulto.

Spetta al Parlamento - secondo tale giurisprudenza - determinare

la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza,

nell'esercizio del potere accordato dall'art. 79 della Costituzione e

nel rispetto del fondamentale canone di ragionevolezza. Sarà dunque

il legislatore a definire le fattispecie per cui disporre l'amnistia

o l'indulto, individuando i profili oggettivi (i reati per i quali

vale la misura di clemenza) e quelli soggettivi. Nulla esclude che il

legislatore possa intervenire anche in modo circostanziato su questo

aspetto, escludendo i recidivi o i latitanti (v., ad esempio,

l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale n. 132 del 1946 e

l'art. 10 del decreto presidenziale n. 4 del 1946) e ponendo comunque

condizioni ostative alla concessione del beneficio, come in effetti

è avvenuto nei provvedimenti emanati prima del 1953: oltre ai due

atti del 1946, ora menzionati, basti pensare al regio decreto 5

aprile 1944, n. 96, che, emanato in un drammatico momento della vita

nazionale, escludeva dall'amnistia tanto i reati commessi abusando di

cariche fasciste o sfruttando "motivi o situazioni fasciste", quanto

i reati commessi per un fine in contrasto con quello tipizzato

dall'art. 1 (la liberazione dall'occupazione tedesca e il ripristino

delle libertà soppresse dal regime fascista).

È quindi il legislatore a determinare le condizioni del

provvedimento di clemenza. Ciò rientra, infatti nell'esplicazione

del potere conferito alle Camere dall'art. 79 della Costituzione, il

cui esercizio è circondato da particolari cautele (specie nel testo

novellato della legge costituzionale n. 1 del 1992) giacché esso

realizza una deroga, consentita dalla Carta fondamentale,

all'uguaglianza formale in materia penale.

Siffatta ponderazione compiuta dal Parlamento può essere

sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini

una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca

irrazionalità o comunque non sorretta da alcuna ragionevole

giustificazione (tra le varie, v. le sentenze nn. 19 del 1995, 215

del 1991, 141 del 1984, 59 del 1980, 4 del 1974 e, di recente, la

n. 272 del 1997, che conclude nel senso dell'illegittimità

costituzionale in assenza di apprezzabili ragioni obiettive che

giustifichino il diverso trattamento di due figure criminose).

La Corte deve perciò ricostruire la lettera della norma

denunciata e al tempo stesso la sua ragion d'essere, valutando se sia

priva di ragionevole fondamento la scelta di non comprendere nella

misura di clemenza gli appartenenti alle Forze armate.

3. - È necessario richiamare, a questo punto, i motivi

ispiratori dell'amnistia e dell'indulto concessi nel 1953, con un

provvedimento "di chiusura" dopo i numerosi atti parziali degli anni

precedenti, fra i quali si segnalano altresì il decreto legislativo

29 gennaio 1948, n. 28 (di cui v. soprattutto l'art. 2, terzo

capoverso, sull'indulto per i delitti commessi fino al 18 giugno 1946

da coloro che appartennero a formazioni partigiane o al Corpo

italiano di liberazione) e il d.P.R. 9 febbraio 1948, n. 32. In tale

sequela di atti normativi è pure da menzionare il decreto

legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sul riconoscimento

della qualifica di patriota combattente.

Il dibattito parlamentare del 1953, svoltosi all'inizio d'una

legislatura che instaura un clima politico ben diverso da quello

della precedente - segnato da forti tensioni e nette contrapposizioni

- rivela che il fine primario del Governo e di tutte le forze

politiche era di perseguire la riconciliazione nazionale, recuperando

le situazioni, come la posizione dei latitanti che erano rimaste

escluse da ogni misura di clemenza.

Di particolare rilievo la seduta del 12 dicembre 1953 alla Camera

dei deputati, quando è accolto l'emendamento che prevede la

concessione dell'indulto in favore degli appartenenti alle formazioni

armate: figura idonea a ricomprendere i partigiani e gli aderenti

alle formazioni militari della Repubblica di Salò fra i quali quelli

della Guardia nazionale, anch'essa ricondotta dalla giurisprudenza

nel novero delle "formazioni armate" (Cassazione, I sezione, 1 giugno

1955, Mazzuccato). Né fa da ostacolo alla positiva conclusione

dell'iter parlamentare qualche incertezza sull'estensione

dell'indulto, chiedendosi da alcuni che l'ergastolo sia commutato non

in dieci anni - come nel testo elaborato dai Gruppi parlamentari - ma

ulteriormente ridotto a cinque; questione che non intacca la

solidità dell'accordo intercorso fra le forze politiche alla Camera

dei deputati, che resta fermo al Senato essendo stata partecipe, in

qualche momento dell'intero dibattito con concordia discors anche

l'opposizione di destra (v. la seduta dell'assemblea del 17 dicembre

1953).

Si chiude in tal modo la catena delle amnistie e degli indulti

per reati inerenti a operazioni belliche e comunque - quali che

fossero le vicende - per fatti commessi da appartenenti a formazioni

armate in un arco temporale che viene protratto fino al 18 giugno

1946. Chiara è dunque la determinazione del Governo e del Parlamento

di favorire la riconciliazione con una misura di clemenza destinata a

tutti coloro i quali abbiano commesso reati nell'ambito di

"formazioni irregolari" con forte caratterizzazione ideologica.

Nel dicembre 1953 si afferma così, compiutamente, il disegno di

pacificazione che aveva segnato le varie misure di clemenza

susseguitesi dall'aprile del 1944. In questa occasione tutte le forze

politiche rappresentate in Parlamento avvertono come esigenza

ineludibile la riconciliazione nazionale perché avessero fine

rancori e vendette e si realizzasse, nella civile convivenza, la

ricomposizione del tessuto nazionale.

4. - Non a caso, dunque, il d.P.R. n. 922 del 1953 si riferisce

alle formazioni armate; quando il legislatore ha inteso riferirsi,

invece, ai corpi o reparti regolari delle Forze armate dello Stato li

ha indicati distintamente dalle "formazioni armate". Nei

provvedimenti che si sono succeduti dal 1943 in poi, l'espressione

"formazioni" indica i raggruppamenti armati di cittadini a carattere

contingente - diversi dalle forze regolari - costituitisi nel Paese,

da entrambe le parti, a seguito degli eventi bellici. La

giurisprudenza ordinaria (e dei tribunali militari) ebbe modo di

osservare che il beneficio non si può applicare agli appartenenti

alle forze regolari, tenute al compimento del dovere all'infuori e al

di sopra di qualsiasi ideologia politica, e alle formazioni

assimilate per la sottoposizione al comando tattico dell'Esercito

(Cassazione penale, I, 12 febbraio 1997, n. 897), e quindi non

equiparabili alle formazioni partigiane e del campo opposto,

svincolate dalla disciplina e dal complesso di doveri che

caratterizzano gli appartenenti ai corpi armati regolari (così, in

particolare, la Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza

24 luglio 1954, Cianciulli). La stessa giurisprudenza ebbe modo di

precisare che nessuna distinzione doveva farsi fra formazioni della

Resistenza e formazioni fasciste, perché il legislatore aveva

ricompreso nel beneficio tutti gli appartenenti alle formazioni

dell'una e dell'altra parte, indipendentemente dalla loro

partecipazione a fatti di armi o di attività belliche.

5. - Il giudice a quo è ben consapevole di tali sviluppi

giurisprudenziali, di cui riconosce la sostanziale coerenza. Ritiene

tuttavia che il legislatore, nel costruire la fattispecie oggetto

dell'art. 2, in esame, abbia realizzato una inammissibile

discriminazione basata su elementi soggettivi. Ma questa censura non

si può condividere, perché risulta chiara e non arbitraria la

ragione ispiratrice del provvedimento del 1953 con la scelta di

distinguere fra appartenenti a formazioni armate e appartenenti a

Forze armate.

Il riferimento alle formazioni armate, di cui al citato art. 2,

risponde infatti alle ragioni politico-istituzionali che sottostanno

al provvedimento di clemenza e che sono emerse nel corso dell'esame

parlamentare in precedenza richiamato. Ratio che - se può essere

oggetto di discussione in sede politica e storiografica - non è

però censurabile sul piano della legittimità costituzionale. Di

qui, l'infondatezza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre

1953, n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte militare di

appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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