Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 325/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325

(Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia

di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402,

promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da

Magalotti Rocco contro il Ministero degli Interni, iscritta al n. 84

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione di Magalotti Rocco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Enrico Bastreri per Magalotti Rocco e l'Avvocato

dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il T.A.R. della Liguria era stato adito da un agente

ausiliario della Polizia di Stato, il quale, ammesso a frequentare il

corso di perfezionamento al termine del quale sarebbe divenuto agente

in prova di P.S., si era infortunato prima dell'inizio del corso

stesso, mentre era in licenza, "partecipando ad un torneo di calcio

di quartiere". Essendo dall'infortunio derivata un'assenza superiore

a 30 giorni, l'agente ausiliario, con il provvedimento del Ministero

dell'Interno impugnato dinanzi al T.A.R., era stato dimesso dal corso

e dal servizio.

Il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento nella parte

in cui non consentiva al ricorrente la partecipazione ad un corso

successivo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per

l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a

favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) convertito in legge

30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del

corso in argomento, dimesso per assenza prolungata dovuta ad

infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo,

con conseguente impossibilità di frequentare il corso successivo.

Osserva il giudice remittente che la norma impugnata consente

all'allievo infortunatosi (o che abbia contratto un'infermità)

durante il corso, e più precisamente nello svolgimento di una

esercitazione tecnico-pratica, un'assenza di 40 giorni, prevedendo la

dimissione dal corso di addestramento ma non dal Corpo di P.S. (con

diritto di partecipare al corso successivo).

Parimenti, per le allieve di sesso femminile è fatta salva - in

caso di assenza per maternità - la partecipazione al corso

successivo al periodo di astensione obbligatoria.

Dal confronto con tali situazioni si evidenzierebbe una disparità

di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza, richiamando anzitutto la disciplina che

esclude potersi desumere da una normativa di maggior favore il

termine di riferimento utile per impugnare la previsione generale e

rilevando, in secondo luogo, l'oggettiva differenza delle situazioni

poste a confronto.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte

privata insistendo sugli accennati profili d'illegittimità

costituzionale, in quanto l'infortunio occorso fuori servizio e

quello intervenuto durante un'esercitazione pratica del corso

sarebbero entrambi eventi incolpevoli, ma solo all'assenza derivante

dal primo è collegata la dimissione dal Corpo.

Nell'imminenza dell'udienza la parte ha depositato una ulteriore

memoria sottolineando la rilevanza della questione, poiché l'atto

impugnato era stato dal T.A.R. sospeso in attesa della decisione

della Corte (ed escludendo quindi che il relativo potere

giurisdizionale si fosse esaurito). Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5,

del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 30

ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del

corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata

oltre i trenta giorni - dovuta ad infortunio occorso per motivi

privati - venga dimesso anche dal Corpo senza possibilità di

frequentare il corso successivo.

Tale opportunità - osserva il giudice remittente - è viceversa

concessa in altre ipotesi che, confrontate con quella oggetto del

giudizio a quo, evidenzierebbero una disparità di trattamento lesiva

del principio di eguaglianza.

2. - La questione non è fondata.

Le situazioni assunte quali tertia comparationis sono riferibili a

posizioni sostanziali del tutto diverse da quella dedotta nel

giudizio in corso dinanzi al T.A.R. della Liguria. Infatti la

previsione di un trattamento più favorevole per l'allievo che si

assenti per una causa connessa all'attività addestrativa, trova la

sua logica spiegazione nel riconoscimento del nesso tra infermità e

servizio. Sicché è del tutto razionale, anzi dovuta, la garanzia di

partecipazione ad un altro corso.

Il caso dell'allieva che si assenti per gravidanza è in modo

così evidente riconducibile alla speciale tutela della maternità,

che non è neppure prospettabile come termine di paragone.

La dedotta violazione del principio di eguaglianza resta quindi

esclusa in ragione dell'ontologica differenza tra le fattispecie

poste a confronto, riconducibili a principi del tutto diversi tra

loro.

Per altro verso, può conclusivamente rilevarsi come la previsione

de qua risulti del tutto coerente con il sistema transitorio di

reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, che

appare opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità

dell'Amministrazione nella selezione degli aspiranti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto

1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli

della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987,

n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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