Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1-bis

della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per

l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto

dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 27 ottobre 1997 dal pretore di Taranto, iscritta al n. 899

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale in cui l'imputato è stato

rinviato a giudizio, fra l'altro, per truffa ai danni dello Stato,

per avere ad esso causato un danno patrimoniale, consistito

nell'erogazione indebita di un assegno assistenziale per invalidi

civili, cui non avrebbe avuto diritto perché già beneficiario di

una rendita INAIL, il pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 27

ottobre 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 (erroneamente indicato come art. 34 nel dispositivo

dell'ordinanza) della Costituzione, dell'art. 12, comma 2, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recte: dell'art. 3, comma 1-bis

della legge 29 dicembre 1990, n. 407, "Disposizioni diverse per

l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", aggiunto

dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

"Disposizioni in materia di finanza pubblica"). Il denunciato comma

1-bis dell'art. 3, nel disporre, ai fini della incompatibilità,

sancita dal comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal

Ministero dell'interno con prestazioni a carattere diretto concesse a

causa di invalidità, che "sono fatti salvi i diritti acquisiti dai

cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i

minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1

gennaio 1992", darebbe luogo ad una illegittima disparità di

trattamento nella parte in cui "tale norma possa essere interpretata

nel senso che i diritti acquisiti sono quelli per i quali è

intervenuto un provvedimento formale alla data del 1 gennaio 1992".

Il remittente premette, in punto di rilevanza, che la spettanza o

meno del beneficio in questione assume un'importanza fondamentale ai

fini della decisione, in quanto, qualora si acceda

all'interpretazione secondo cui il diritto acquisito dal prevenuto è

fatto salvo ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 3 della legge

n. 407 del 1990, nessun danno potrebbe lamentare la pubblica

amministrazione, e quindi sarebbe insussistente il reato di truffa.

Egli osserva poi che il comma 1-bis in questione ricollega la

salvezza del diritto al dato formale dell'emissione del decreto di

liquidazione del beneficio, e non al dato sostanziale dell'epoca in

cui il diritto è sorto.

Tale disciplina, ad avviso del remittente, creerebbe una disparità

di trattamento fra situazioni fra loro sostanzialmente uguali,

poiché, fra più soggetti già percettori di rendite per

invalidità, taluno potrebbe vedersi negare il beneficio sol perché

l'erogazione di questo sia avvenuta successivamente alla data del 1

gennaio 1992, mentre altri soggetti, in eguale situazione, che

abbiano proposto la stessa domanda in pari data o anche

successivamente, potrebbero vedersi attribuito il beneficio sol

perché il procedimento amministrativo nei loro confronti sia stato

più celere, pur essendo il diritto al beneficio medesimo sorto prima

del 1 gennaio 1992, dato che il relativo procedimento assumerebbe

carattere di mero accertamento.

In proposito il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte

n. 209 del 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo

l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1988 nella parte in cui non

prevedeva, ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di invalidità

civile, che restassero salvi anche i diritti dei cittadini che

avessero presentato domanda prima della data fissata, ma per i quali

il riconoscimento dei requisiti sanitari all'epoca della domanda

fosse intervenuto successivamente.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - L'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407

(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza

pubblica 1991-1993), sancisce la incompatibilità delle prestazioni

pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei

minorati civili con (fra l'altro) "prestazioni a carattere diretto,

concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di

lavoro o di servizio", dando facoltà all'interessato di optare per

il trattamento economico più favorevole.

L'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), ha aggiunto all'art. 3

della legge n. 407 del 1990, dopo il menzionato comma 1, un comma

1-bis il quale dispone che "sono fatti salvi i diritti acquisiti dai

cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i

minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1

gennaio 1992".

Il pretore di Taranto solleva questione di legittimità

costituzionale di detto comma 1-bis nella parte in cui "tale norma

possa essere interpretata nel senso che i diritti acquisiti sono

quelli per i quali è intervenuto un provvedimento formale alla data

del 1 gennaio 1992". Il remittente, ancorché in alcuni passaggi

dell'ordinanza sembri prospettare una mera ipotesi interpretativa,

non compiutamente verificata, accanto ad altre, in realtà muove

dalla premessa secondo cui, in base alla norma censurata, sarebbe

decisiva, ai fini della conservazione o meno del doppio beneficio, la

data del decreto di liquidazione della prestazione pensionistica

erogata dal Ministero dell'interno, e non quella in cui sono maturate

le condizioni per il riconoscimento della stessa, o quella in cui è

stata presentata la relativa domanda. Così disponendo, ad avviso del

giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto farebbe dipendere la possibilità o meno di

conservare il doppio beneficio dalla maggiore o minore celerità del

procedimento amministrativo per la liquidazione dell'assegno di

invalidità.

2. - La questione è infondata.

Questa Corte non ha motivo di pronunciarsi sulla correttezza

dell'interpretazione da cui, non implausibilmente, prende le mosse il

remittente, in quanto, anche se essa fosse accolta, non ne

conseguirebbe il riconoscimento della illegittimità costituzionale

della norma.

La incompatibilità, infatti, fra le due provvidenze collegate

all'invalidità è sancita dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407

del 1990, fin dalla sua entrata in vigore, con norma - non contestata

- operante per il periodo temporale successivo a tale data.

Il comma 1-bis aggiunto al citato art. 3 dall'art. 12, comma 2,

della legge n. 412 del 1991 ha operato una restrizione della portata

dell'incompatibilità, in quanto ha consentito la conservazione del

doppio beneficio a favore di coloro che già avessero conseguito

l'assegno di invalidità alla data del 1 gennaio 1992 - il giorno

successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge n. 412,

che ha disposto tale nuova più favorevole disciplina - riconoscendo

alle posizioni di costoro la consistenza di diritti acquisiti anche

per il futuro, sui quali non viene più ad operare la norma che

sancisce l'incompatibilità.

In questa prospettiva, non può ritenersi precluso al legislatore

di limitare nel tempo la efficacia della disciplina di maggior

favore, anche consentendo la conservazione del beneficio, in deroga

all'incompatibilità sancita dalla legge, soltanto a coloro che non

solo avessero in precedenza maturato le condizioni per godere

dell'assegno di invalidità, ma già si fossero visti attribuire la

prestazione medesima.

La differenza di trattamento che, così interpretando la norma, ne

discenderebbe fra i soggetti che avessero già ottenuto a quella data

l'assegno in questione, e i soggetti che non l'avessero ancora

ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la

relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole, in

quanto sarebbe riconducibile alla diversità di situazione fra chi,

all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva già fruito della

prestazione, e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora

concretamente goduto.

In ogni caso, s'intende, resta salvo, a seguito del successivo

riconoscimento, il godimento dell'assegno relativamente al periodo di

tempo anteriore all'entrata in vigore della norma che ha sancito la

incompatibilità dei due tipi di beneficio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 1-bis della legge 29 dicembre 1990, n. 407

(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza

pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30

dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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