Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 86/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia

previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,

nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promosso con

ordinanza emessa il 1 luglio 1994 dal Pretore di Grosseto nel

procedimento civile vertente tra Rospetti Rigoletto e l'INPS,

iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato

Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso da Rospetti

Rigoletto, pensionato di vecchiaia INPS, gestione lavoratori

dipendenti, dal 1 luglio 1987, al fine di ottenere - mediante

l'invocata applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo

1988, n. 67, interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge

21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione

giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento di

sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale), convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n.

160 - il ricalcolo della pensione, a decorrere dal 1 gennaio 1988,

con il conteggio delle quote di retribuzione prima escluse perché

eccedenti il tetto, il Pretore di Grosseto, in funzione di giudice

del lavoro, ha sollevato con ordinanza emessa il 1 luglio 1994

questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3

della Costituzione - del menzionato art. 3, comma 2-bis, nella parte

in cui esclude i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria

posti in quiescenza anteriormente al 1 gennaio 1988, da una

riliquidazione della pensione che tenga conto di quote di

retribuzione assoggettate a contribuzione, prima non considerate

perché eccedenti il tetto secondo il sistema di calcolo dell'art. 3

della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il giudice a quo - premesso che la norma interpretativa impugnata

non si è limitata a prevedere quote di pensione, calcolate sulla

retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione

annua pensionabile, da aggiungere alla pensione calcolata con

riferimento alla retribuzione pensionabile, ma ha introdotto anche un

diverso sistema di liquidazione della pensione base, che ricomprende

quote di retribuzione prima escluse dal calcolo ai sensi del

dodicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982 - rileva

che, mediante il nuovo sistema, finiscono per essere considerate ad

aliquota piena, ai fini della pensione base, quote di retribuzione in

precedenza non calcolate, operandosi il taglio dell'eccedenza della

retribuzione massima settimanale pensionabile, rivalutata, non più

con riferimento a ciascun anno solare, bensì avuto riguardo

all'eccedenza tra la retribuzione media settimanale quinquennale e la

retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno

solare in cui decorre la pensione.

Considerato, altresì, che l'INPS ha negato la retroattività per

i pensionati in epoca anteriore al 1 gennaio 1987 (recte: al 1

gennaio 1988) di tale sistema di calcolo, richiamandosi alla sentenza

di questa Corte n. 72 del 1990, secondo la quale esso non comporta

alcuna operazione di riliquidazione complessiva del trattamento,

esaurendosi in una mera sommatoria tra la quota aggiuntiva,

quantificata secondo la nuova disciplina, e la pensione determinata

in base al limite massimo della retribuzione pensionabile, il Pretore

remittente sostiene che siffatta interpretazione "costituzionale"

della normativa denunciata non poteva tener conto delle

ingiustificate disuguaglianze che si potevano creare, in virtù

dell'interpretazione data dall'INPS, proprio in danno di quei

pensionati più poveri che negli ultimi cinque anni avessero

percepito retribuzioni a volte inferiori e a volte superiori al

tetto, perché per costoro, ove collocati in pensione prima del 1

gennaio 1988, non sarebbero mai state considerate (come per il

ricorrente nel giudizio a quo: da cui la rilevanza della questione)

quote di retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a

contribuzione, con violazione dell'art. 3 della Costituzione ed in

contrasto con lo stesso spirito dell'art. 21, comma 6, della legge n.

67 del 1988, di consentire dal 1 gennaio 1988 che tutta la

retribuzione soggetta a contribuzione fosse valutata ai fini della

pensione, anche se ad aliquote diverse e decrescenti.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata.

Rileva la difesa erariale, in una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza, che - alla luce della citata sentenza n.

72 del 1990, con la quale è stata dichiarata non fondata identica

questione, attesa la legittimità della scelta discrezionale

effettuata dal legislatore nella previsione di un differenziato

meccanismo di calcolo di quote di trattamento, riferito a tempi

diversi - la norma impugnata sostanzialmente predispone una

operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella della

liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto

pensionabile, la quale non comporta pertanto una riliquidazione di

questa, risolvendosi al contrario in una mera sommatoria di due

entità distinte calcolate secondo aliquote diverse. Ed aggiunge che

l'INPS ha esattamente stabilito che la valutazione, ai fini

pensionistici, della retribuzione eccedente il tetto di cui all'art.

21 della legge n. 67 del 1988, doveva essere effettuata anche per le

pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, precisando

che per la rideterminazione della retribuzione pensionabile da

utilizzare per il ricalcolo delle relative prestazioni pensionistiche

non si doveva procedere, nell'a'mbito dei singoli gruppi di settimane

o di ciascun anno solare, al taglio delle retribuzioni al limite del

tetto; ciò, analogamente a quanto previsto dalla norma impugnata per

i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1 gennaio 1988 in

poi.

3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo anch'esso per

una declaratoria di infondatezza della questione, già sottoposta al

vaglio di costituzionalità, giusta la richiamata sentenza n. 72 del

1990, ovvero di inammissibilità della stessa, rientrando nella

discrezionalità del legislatore fissare il termine dal quale

attenuare i sacrifici derivanti dal sistema del tetto pensionistico.

Inoltre, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza,

l'INPS osserva che, qualora il giudice a quo avesse ritenuto errata

l'applicazione della norma impugnata da parte dell'istituto

costituito, avrebbe dovuto semmai disapplicare il relativo

provvedimento e non già sollevare questione di legittimità; laddove

poi, nel merito, la censura di incostituzionalità così come

prospettata risulterebbe infondata, stante il recupero operato dalla

norma de qua, anche se con aliquote diverse e decrescenti, di quella

parte di retribuzione imponibile precedentemente esclusa dal computo

del trattamento pensionistico. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo

1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988,

n. 160, nella parte in cui esclude i pensionati dell'assicurazione

generale obbligatoria posti in quiescenza anteriormente al 1 gennaio

1988, da una riliquidazione della pensione che tenga conto di quote

di retribuzione assoggettate a contribuzione, prima non considerate

perché eccedenti il tetto in base al sistema di calcolo adottato

dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il giudice remittente ritiene anzitutto che la norma impugnata

abbia introdotto un diverso sistema di determinazione dell'ammontare

della pensione base, ricomprensivo di quote di retribuzione prima

escluse dal relativo calcolo ai sensi del dodicesimo comma dell'art.

3 della legge n. 297 del 1982. Rileva quindi che il diniego della

retroattività della nuova disciplina, opposto dall'INPS nel giudizio

a quo, comporterebbe un'ingiustificata disuguaglianza, basata sul

mero dato temporale del collocamento a riposo, in danno di soggetti

nei cui confronti non verrebbero considerate quote di retribuzioni

eccedenti il tetto e pur soggette a contribuzione, con violazione

dell'art. 3 della Costituzione ed in contrasto con lo stesso spirito

dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 (di cui la norma

censurata costituisce interpretazione autentica), di consentire dal 1

gennaio 1988 che tutta la retribuzione soggetta a contribuzione fosse

valutata ai fini della pensione, anche se ad aliquote diverse e

decrescenti.

2. - La questione non è fondata.

Già investita del vaglio di costituzionalità della norma in

esame (e, insieme, della norma interpretata, nel cui solo àmbito,

peraltro, si rinviene la determinazione del contestato momento di

decorrenza), questa Corte con la sentenza n. 72 del 1990 ha fornito

un'interpretazione adeguatrice del combinato disposto delle predette

disposizioni, fondata sia sulla struttura letterale e logica di

queste sia sulla ratio legis desumibile dai lavori preparatori.

In particolare, essa ha osservato che una corretta esegesi non

può non prendere le mosse dalla constatazione che il concreto

funzionamento del sistema del tetto pensionistico aveva nel tempo

comportato sacrifici che il legislatore ha inteso attenuare, con

conseguente impossibilità di ritenere, nel silenzio della legge,

l'esclusione dal beneficio apportato dalla nuova disciplina proprio

di coloro che quei sacrifici avevano sopportato. E da tale premessa

è pervenuta ad affermare che l'operazione introdotta dall'art. 21,

comma 6, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dalla norma de

qua, assume natura autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella della

liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto

pensionistico, e perciò non comporta alcuna riliquidazione ma si

risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate

secondo aliquote diverse. Operazione, quest'ultima, che ben può

essere eseguita anche nei confronti di chi la liquidazione abbia già

ottenuto. Difatti l'inciso "a decorrere dal 1 gennaio 1988" (di cui

alla disposizione interpretata) segna solo il momento, a partire dal

quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto

pensionistico e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così

determinata.

3. - Oppone il giudice a quo che l'esposta interpretazione della

Corte "non poteva tener conto delle ingiustificate diseguaglianze che

si potevano creare, in virtù dell'interpretazione data dall'INPS del

comma 2-bis dell'art. 3 della legge 160 del 1988, proprio in danno di

quei pensionati più poveri, che negli ultimi cinque anni avessero

percepito retribuzioni a volte inferiori e a volte superiori al

tetto, perché per costoro, ove collocati in pensione prima del 1

gennaio 1988, non sarebbero mai state considerate quote di

retribuzioni eccedenti il tetto e pur soggette a contribuzione".

Ma appare evidente che l'eventuale diversa applicazione data

dall'INPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua

istituzionale funzione interpretativa della legge, la quale - come

sopra detto - è ben suscettibile di un'interpretazione adeguatrice,

che la renda immune dalla sospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione (unico parametro invocato dal remittente).

Interpretazione, del resto, ormai generalmente accolta dalla

giurisprudenza ordinaria, sia di legittimità sia di merito.

Poiché non da altro potrebbe trarre fondamento il lamentato

vulnus, se non dalla dedotta impossibilità di addivenire ad una vera

e propria riliquidazione della pensione con un sostanziale

superamento dei limiti imposti dal sistema del tetto pensionistico

(ritenuto, peraltro, anch'esso conforme a Costituzione: v. sentenza

n. 173 del 1986 ed ordinanza n. 143 del 1987), basta qui dunque

ribadire quanto già affermato con la sentenza n. 72 del 1990, non

senza comunque osservare che l'assunto del giudice a quo è

chiaramente inaccettabile anche perché ignora il dato testuale

dell'art. 21, comma 6 (ultimo periodo), della legge n. 67 del 1988,

secondo cui il meccanismo predisposto si esaurisce nell'erogazione di

una semplice "quota" aggiuntiva di pensione, da sommare a quella

"determinata in base al limite massimo" della retribuzione annua

pensionabile, con conseguente esclusione di qualsiasi operazione di

complessivo ricalcolo del trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86

(Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di

mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Grosseto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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