Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Solazzi

Cecilia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Solazzi Cecilia e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Solazzi Cecilia e Carlo De

Angelis per l'I.N.P.S.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso contro l'INPS da

Cecilia Solazzi, già dipendente da un'impresa siderurgica dichiarata

in crisi, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 maggio 1993,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981,

n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici che abbiano

compiuto il cinquantacinquesimo anno di età di ottenere lo stesso

accredito di anzianità contributiva e il conseguente miglior

trattamento pensionistico riservato ai lavoratori

ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di

risoluzione del rapporto e il compimento del sessantesimo anno di

età.

Premesso che, avendo la ricorrente comunicato le dimissioni in

data 31 gennaio 1984 all'età di 57 anni e otto mesi, non è

applicabile nella specie l'art. 1 della legge speciale per la

siderurgia 31 maggio 1984, n. 193, come modificato dalla sentenza di

questa Corte n. 371 del 1989, il giudice remittente ritiene l'art. 16

della legge n. 155 del 1981 lesivo del principio di parità tra uomo

e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni,

che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento dei

sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo

attribuito nelle medesime condizioni agli uomini.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente chiedendo, in principalità, che la questione sia

dichiarata inammissibile perché già risolta dalla sentenza n. 371

del 1989, nella quale si afferma che "l'anzianità contributiva non

può non riconoscersi in misura eguale per l'uomo e per la donna,

avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età".

In subordine si chiede la dichiarazione di illegittimità della

norma denunziata nei termini e con gli argomenti prospettati

nell'ordinanza di rimessione.

3. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata alla stregua della più recente sentenza n. 404

del 1993, la quale ha precisato che, essendo l'età pensionabile

rimasta ferma per le lavoratrici al compimento del

cinquantacinquesimo anno, è questo il limite massimo di età, oltre

il quale non si può parlare per esse di prepensionamento, e quindi

non è più configurabile un diritto ad accrediti di anzianità

contributiva. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui

non consente alle lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano

compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di beneficiare dello

stesso aumento di anzianità contributiva e conseguente miglior

trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori

ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di

risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni d'età".

2. - Contrariamente all'eccezione di inammissibilità formulata

dalla parte privata, la questione non può ritenersi già decisa

dalla sentenza n. 371 del 1989, non essendo applicabile nella specie,

come precisa l'ordinanza di rimessione, la legge 31 maggio 1984, n.

193.

3. - La questione non è fondata.

Il giudice remittente si duole che la norma denunciata lasci

"scoperta da tutela una fascia di lavoratrici

ultracinquantacinquenni, optanti per la prosecuzione del rapporto ex

art. 4 della legge n. 903 del 1977, che alla data di risoluzione del

rapporto non verrebbero a beneficiare di alcun aumento

dell'anzianità contributiva, con palese discriminazione rispetto ai

lavoratori".

Va obiettato che la lamentata disparità di trattamento è una

conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al

requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia (c.d.

età pensionabile), tenuto fermo per le donne al compimento di

cinquantacinque anni pur dopo l'intervenuta parificazione dell'età

lavorativa a quella degli uomini (sessant'anni) per effetto della

sentenza di questa Corte n. 498 del 1988. Perciò le lavoratrici

ultracinquantacinquenni, che hanno preferito la continuazione del

rapporto di lavoro, non possono rientrare nella previsione della

norma impugnata, limitata alle donne di età compresa tra i cinquanta

e i cinquantacinque anni, dopo i quali non è più configurabile per

esse un'anticipazione del pensionamento di vecchiaia con accredito

figurativo dei contributi corrispondenti agli anni mancanti al

raggiungimento dell'età pensionabile (cfr. sentenza n. 404 del

1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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