Corte costituzionale

Sentenza n. 294/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 345/1995
  • art. 3legge 427/1995

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18

ottobre 1995, n. 427 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.-l. 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia

di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi),

recte: dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.-l. 9 agosto 1995, n.

345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del

contribuente per anni pregressi), come modificato dalla legge di

conversione 18 ottobre 1995, n. 427, promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 22 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Torino sui ricorsi proposti da Clerici Elio in qualità di

rappresentante dello studio legale Clerici contro l'Ufficio imposte

dirette di Torino e contro l'Ufficio IVA di Torino, iscritte ai nn.

581 e 582 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Torino, con due

ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 581 e 582 del 1996), emesse

il 22 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 18 ottobre 1995, n. 427 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni

urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per

anni pregressi), recte: dell'art. 1, comma 1, lettera b del d.-l. 9

agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento

con adesione del contribuente per anni pregressi), come modificato

dalla legge di conversione 18 ottobre 1995, n. 427, nella parte in

cui esclude dalla definizione dei rapporti tributari, con le

modalità dell'accertamento con adesione del contribuente,

relativamente agli anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro

ai quali "entro il 20 maggio 1995 è stato notificato processo

verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul

reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di

accertamento".

2. - Il giudice a quo constatato che l'accertamento con adesione

del contribuente per anni pregressi, disciplinato dalla norma

censurata, viene formulato utilizzando "parametri fissi e immutabili,

predisposti a cura del ministero competente", ritiene che tale atto

"più che di un accertamento, riveste le caratteristiche di un

condono".

Evocando la sentenza della Corte n. 175 del 1986, il rimettente

ravvisa, nella disposizione in esame, una disparità di trattamento

analoga a quella che ha portato la Corte a dichiarare illegittimo

l'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto

1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di

accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione

della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata

in vigore del d.-l. n. 429 del 1982.

Secondo l'ordinanza si tratta di una disparità di trattamento

priva di ogni ragionevolezza, che, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, fa dipendere l'ammissione al concordato esclusivamente

dall'epoca in cui viene effettuata la notifica di un atto da parte

dell'amministrazione finanziaria, al cui operato discrezionale viene,

pertanto, condizionata l'applicazione dell'istituto in questione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere una pronuncia di non fondatezza della questione proposta.

La difesa erariale osserva, preliminarmente, che tutte le norme che

ammettono la definizione dell'accertamento con adesione (e anche per

condono) hanno sempre fatto salvi gli effetti degli accertamenti già

intervenuti, nel senso che non fosse possibile definire un rapporto

come se l'accertamento non esistesse.

È pur vero che la richiamata sentenza n. 175 del 1986 ha

riconosciuto illegittima la norma che consente all'ufficio

l'accertamento dopo che, con l'entrata in vigore della legge, è

maturato il diritto alla definizione, ma, sotto tale profilo, la

norma censurata si adegua perfettamente alla predetta statuizione in

quanto stabilisce che la definizione per adesione non è consentita

quando un atto di accertamento, inteso in senso ampio, sia stato

eseguito prima di una specifica data (il 20 maggio 1995) anteriore

all'entrata in vigore della legge. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, la Commissione

tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1995,

n. 427 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 9 agosto

1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento

con adesione del contribuente per anni pregressi), nella parte in cui

esclude, dalla definizione dei rapporti tributari, con le modalità

dell'accertamento con adesione del contribuente, relativamente agli

anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro ai quali entro il

20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione

con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta

sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento.

2. - La disposizione denunciata - la quale va più esattamente

intesa come art. 1, comma 1, lettera b) del d.-l. 9 agosto 1995, n.

345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del

contribuente per anni pregressi), nel testo modificato dalla legge di

conversione 18 ottobre 1995, n. 427 - contrasterebbe, secondo le

suddette ordinanze, con l'art. 3 della Costituzione, facendo

irragionevolmente dipendere l'ammissione del contribuente

all'accertamento con adesione esclusivamente dall'epoca in cui viene

effettuata la notifica di un atto emesso dalla amministrazione

finanziaria, alla cui iniziativa, pertanto, viene condizionata

l'applicazione del c.d. concordato di massa, equiparabile, ad avviso

del rimettente, ad un provvedimento di condono, perché ancorato a

parametri fissi ed immutabili predisposti a cura del ministero

competente.

3. - Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la

medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

4. - La questione non è fondata.

Occorre premettere che, nel precedente giurisprudenziale evocato

dal giudice rimettente e cioè la sentenza n. 175 del 1986, la Corte

pervenne alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 16 del d.-l.

10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7

agosto 1982, n. 516, perché la disposizione consentiva la notifica

di accertamenti sino alla data di presentazione della dichiarazione

integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del

provvedimento di clemenza, determinando così una irragionevole

disparità di trattamento tra contribuenti, alcuni dei quali venivano

ammessi alla definizione automatica, avendo l'ufficio omesso di

notificare l'accertamento, mentre altri avevano solo la possibilità

di aderire all'accertamento loro notificato, sia pure con la

riduzione prevista dalla legge; con l'effetto, in conclusione, che

erano gli uffici finanziari a stabilire quali contribuenti potevano

beneficiare della prima forma di definizione agevolata e quali ne

venivano esclusi.

Nel caso qui in esame - senza che occorra indugiare sulla natura

giuridica dell'istituto dell'accertamento con adesione del

contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa), ritenuto

dall'ordinanza assimilabile, in virtù dei criteri di automaticità

che regolano la procedura, ad un provvedimento di clemenza - va

considerato che il termine del 20 maggio 1995, quale limite per

l'attività di accertamento, preclusivo dell'accesso alla particolare

forma di definizione del rapporto con il fisco, è stato introdotto,

in sede di conversione del d.-l. n. 345 del 1995, dalla legge 18

ottobre 1995, n. 427, che l'ha individuato in una data già scaduta

al momento di emanazione della legge stessa; e questo, come risulta

dai lavori preparatori, per evitare che la mancanza - nella

disciplina della materia, originariamente contenuta nell'art. 3 del

d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 e, successivamente, integrata e

modificata dal menzionato d.-l. n. 345 del 1995 - di qualsiasi

termine, per l'attività accertativa dell'amministrazione,

consentisse alla stessa, attraverso l'attivazione sine die di

procedimenti finalizzati all'accertamento, di esercitare, a sua

discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto

tributario con le peculiari modalità sopra ricordate. Ne discende

che la disposizione censurata tende a garantire l'imparzialità

dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti e, quindi, in

definitiva a realizzare quel principio di parità di trattamento che

questa Corte ha, del resto, ritenuto, in più occasioni, non inciso

da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata

dei rapporti con il fisco (fino ad una eventuale esclusione dei

medesimi) ad atti amministrativi già intervenuti al momento

dell'entrata in vigore della legge che li contempla (sentenze nn. 148

del 1967, 96 e 119 del 1980).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del

d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di

accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi),

convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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