Corte costituzionale

Sentenza n. 292/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e

della Provincia autonoma di Trento notificati il 13 ottobre 2000,

depositati in cancelleria il 26 successivo, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti -

sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento

- n. 127/2000 e n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000, con i quali è

stato prescritto all'agente contabile del Consiglio della Regione

Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della

Provincia autonoma di Trento il deposito dei conti giudiziali

relativi alle gestioni degli anni 1996, 1997 e 1998, ed iscritti ai

nn. 49 e 50 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Fabio Roversi Monaco per la Regione

Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento e

l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati

il 13 ottobre 2000 e depositati nella cancelleria della Corte il

successivo 26 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia

autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a

paralleli decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per

il Trentino-Alto Adige con sede in Trento (decreto n. 127/2000 e

decreto n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000), che - su richiesta del

procuratore regionale - hanno fissato all'agente contabile,

rispettivamente, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale

(la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) un termine entro il

quale depositare i conti giudiziali relativi alle gestioni per gli

anni 1996-1998, così instaurando il giudizio di conto ai sensi

dell'art. 45 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La regione e

la provincia autonoma chiedono dichiararsi che non spetta alla Corte

dei conti richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei

conti giudiziali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e

del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con particolare

riferimento a quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998,

instando per il conseguente annullamento, previa sospensione

dell'efficacia, dei decreti impugnati.

Nel descrivere la vicenda che ha dato luogo al sorgere del

conflitto, le ricorrenti premettono che da anni non venivano

richiesti ai consigli regionale e provinciale i conti concernenti le

relative gestioni e che quindi gli atti impugnati sarebbero

innovativi rispetto al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti

dalla Corte dei conti.

A sostegno dell'ammissibilità del conflitto, nei ricorsi si

richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui è

idoneo a produrre un conflitto di attribuzione tra Stato e regioni

qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o

alla regione, purché sia dotato di efficacia o rilevanza esterna e

sia diretto in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa di

esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa

determinare un'invasione attuale della sfera di attribuzioni o,

comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilità di

esercizio della medesima. E la lesione dei poteri spettanti ai

rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente

protetta offenderebbe anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo

così insorgere per esso l'interesse a tutelare con il conflitto le

proprie attribuzioni.

Nella specie si sostiene che i decreti impugnati avrebbero

travalicato i confini assegnati dall'ordinamento alla giurisdizione

della Corte dei conti. In particolare l'iniziativa assunta dal

procuratore regionale della Corte dei conti, confermata dalla sezione

giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo

ad un errore sui confini stessi della giurisdizione spettante alla

Corte dei conti nei confronti dei consigli regionale e provinciale, e

non sul concreto esercizio di essa, e realizzerebbe un tipo di

comportamento lesivo degli artt. 5, 116, 122, quarto comma, della

Costituzione e degli artt. 4, 28, 31, primo comma, (nonché, per

quanto riguarda la provincia, 8, 9 e 49), 83 e 84 dello statuto

speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione

anche a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, e

successive modificazioni e integrazioni, concernente norme di

attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige per

l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di

Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. Sarebbero

altresì violati l'art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

e l'art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

La tesi dalla quale muovono le ricorrenti è che il giudizio di

conto non sarebbe circoscritto al controllo della regolarità dei

conti del tesoriere e al profilo esecutivo della gestione, ma

investirebbe la gestione, comprensiva degli atti di indirizzo, di

programmazione, di impegno politico-amministrativo e finanziario; e

sarebbe rivolto a verificare il positivo perseguimento degli

obiettivi posti dalle norme dell'agire amministrativo, l'efficacia

dell'azione amministrativa, l'economicità dei risultati conseguiti

nel rapporto costi-ricavi-benefici, la stessa efficienza delle

strutture e delle procedure dell'amministrazione. Come tale, il

giudizio di conto non potrebbe aver luogo nei riguardi dell'attività

di gestione dei fondi assegnati al Consiglio regionale e al Consiglio

provinciale per le esigenze funzionali degli stessi, ma si potrebbe

riferire soltanto alla gestione di competenza della Giunta regionale

e provinciale.

Si argomenta nei ricorsi che l'estensione della giurisdizione

della Corte dei conti non può essere illimitata, in quanto l'ambito

di essa risulta delimitato da altri valori protetti a livello

costituzionale. Limitazioni e deroghe possono essere cioè desunte in

via interpretativa da altre norme di rango costituzionale diverse

dall'art. 103 della Costituzione: e al riguardo le ricorrenti,

sebbene ammettano che la posizione dei consigli regionali e

provinciali non sia identica a quella delle Camere (nei cui confronti

si ritiene escluso il giudizio di conto), affermano che sarebbe ben

possibile, ed anzi doveroso, un parallelismo tra le guarentigie

assicurate ai membri del Parlamento ex art. 68, primo comma, della

Costituzione e il regime di immunità dei consiglieri regionali

individuato dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, per il

Trentino-Alto Adige, dall'art. 28 dello statuto speciale. La

guarentigia della insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi

dai consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro

funzioni, si sostiene, sarebbe da porsi in relazione con la

particolare natura delle attribuzioni dei consigli, che costituiscono

esplicazione di autonomia costituzionalmente riconosciuta; e si

estenderebbe non solo all'esercizio di funzioni legislative, di

indirizzo politico e di controllo, ma anche a quelle di

autoorganizzazione dei consigli. A tale proposito si ricordano la

legge 6 dicembre 1973, n. 853, che sancisce l'autonomia contabile e

funzionale dei consigli delle regioni a statuto ordinario, e la

sentenza di questa Corte n. 392 del 1999, la quale avrebbe escluso la

possibilità per la Corte dei conti di ingerirsi

nell'autoorganizzazione del Consiglio regionale.

Pertanto, gli atti di gestione dei fondi messi a disposizione per

soddisfare le esigenze funzionali del Consiglio della Regione

Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di

Trento apparterrebbero alla categoria delle attività coperte dalla

insindacabilità.

I documenti contabili del Consiglio regionale e di quello

provinciale sarebbero sottratti al giudizio di conto anche in

funzione di garanzia dell'autonomia contabile ad essi

costituzionalmente garantita. L'art. 83 dello statuto speciale

stabilisce che la regione e la provincia hanno un proprio bilancio e

un proprio esercizio finanziario annuale. Ai sensi dell'art. 16 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, alla Regione Trentino-Alto

Adige e alla provincia è attribuita autonomia normativa in materia

contabile, nel senso che ad esse spetta disciplinare con norme di

rango primario l'ordinamento della propria contabilità nell'ambito

della più generale competenza relativa all'ordinamento degli uffici

che, ai sensi dell'art. 4, numero 1, e dell'art. 8, numero 1, dello

statuto, è riservata esclusivamente alla regione e alla provincia.

Inoltre (art. 31, primo comma, dello statuto) le norme che

disciplinano l'attività del Consiglio regionale e di quello

provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a

maggioranza assoluta. Le ricorrenti sottolineano che tale regolamento

presenta un carattere del tutto peculiare rispetto ai regolamenti

della Giunta e alle leggi regionali, in quanto costituisce l'unica

fonte cui è rimessa la disciplina concreta delle funzioni attribuite

ai consigli regionale e provinciale dallo statuto, rappresentandone

lo strumento primario di svolgimento. Tale carattere ne consentirebbe

l'assimilazione ai regolamenti parlamentari, fonti cui l'art. 64

della Costituzione riserva la disciplina dell'organizzazione delle

Camere al fine di garantirne l'autonomia politico-costituzionale.

Significativa, in questo contesto, sarebbe la previsione

dell'approvazione a maggioranza assoluta rispettivamente del

regolamento interno del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e

della provincia autonoma e del regolamento di ciascuna Camera.

Premesso che il bilancio e la contabilità dei consigli regionale

e provinciale rappresentano i mezzi e gli strumenti giuridici

indispensabili perché essi possano effettivamente esercitare in

piena autonomia e senza indebite interferenze di altri organi statali

o regionali le proprie funzioni (legislative, di nomina e revoca

della Giunta regionale e provinciale, di approvazione del bilancio),

le ricorrenti sostengono che all'autonomia contabile, funzionale

all'esercizio delle funzioni assegnate ai consigli regionale e

provinciale, sarebbe da correlare la non sottoponibilità della

relativa gestione alla giurisdizione della Corte dei conti.

A sostegno di questa conclusione la regione indica ulteriori

ragioni.

Ai sensi dell'art. l del decreto legislativo 2 ottobre 1997,

n. 385, che sostituisce l'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988, il

controllo di legittimità sugli atti della regione e della provincia

si esercita esclusivamente sui regolamenti per la esecuzione delle

leggi approvate dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale

nonché sui regolamenti inerenti alle materie che sono devolute alla

potestà regolamentare delle province. Tra essi non potrebbe

ricomprendersi il regolamento interno dei Consigli regionale e

provinciale, che costituisce la fonte di carattere primario di

disciplina del bilancio e del conto consuntivo dei consigli stessi.

In secondo luogo, il controllo sulla gestione esercitato dalle

sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento ai sensi

dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concerne

solamente il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di

principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in

quanto applicabili, ed è dunque riferibile soltanto alla gestione

del bilancio e del patrimonio della regione e della provincia. Come

tale, esso riguarda solamente gli atti della Giunta regionale e

provinciale, allo scopo di verificare la loro conformità alle

disposizioni legislative vigenti. Il progetto di bilancio, le

eventuali variazioni e il conto consuntivo del Consiglio regionale e

del Consiglio provinciale sono, invece, approvati dall'Ufficio di

Presidenza con una deliberazione che sarebbe esplicazione di un

potere di autoorganizzazione (art. 84 dello statuto regionale).

L'approvazione dei bilanci e dei rendiconti, nel cui ambito vanno

inseriti anche i fondi messi a disposizione del Consiglio, avviene

dunque con atto legislativo del Consiglio stesso, che costituirebbe

l'unica forma di controllo, di natura politica, sulla gestione

contabile consiliare.

2. - In entrambi i giudizi si è costituito, con memorie di

identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo perché i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili

e comunque siano respinti nel merito, con rigetto dell'istanza di

sospensione.

Quanto all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva che taluni dei

parametri invocati nei ricorsi sono solo menzionati, senza poi farne

seguire doglianze ad essi specificamente riferite.

Nel merito, il resistente esclude la rilevanza delle norme

sull'insindacabilità; e ricorda la sentenza n. 110 del 1970 di

questa Corte, con cui è stata affermata la sottoposizione degli

agenti contabili del Consiglio della Regione Sardegna al giudizio di

conto.

Quanto, infine, all'istanza di sospensione, l'Avvocatura ritiene

che nessun pregiudizio può derivare alle ricorrenti

dall'ottemperanza al decreto della sezione giurisdizionale nelle more

del processo costituzionale.

3. - In prossimità dell'udienza, sia la Regione Trentino-Alto

Adige che la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie,

di identico contenuto, per ribadire le conclusioni di accoglimento

dei conflitti sollevati.

In replica alle osservazioni della difesa erariale, si osserva

che le assemblee della Regione e della Provincia autonoma sono organi

politico-amministrativi cui va riconosciuta una posizione di

indipendenza connaturata alle loro attribuzioni.

L'autonomia contabile, funzionale ed organizzativa del Consiglio

regionale e del Consiglio provinciale costituisce, si osserva nelle

memorie, un principio irrinunciabile dell'ordinamento, la cui ratio

risiede nella necessità di preservare l'organo da indebite pressioni

esterne e di creare le condizioni per un suo agile funzionamento.

Tali consigli possono infatti essere dotati di servizi propri, di

personale proprio, nonché di un proprio bilancio consiliare. Come la

Corte ha già affermato nella sentenza n. 143 del 1968, "le somme

impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio

regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo

Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo

Consiglio". In questa direzione si inserisce la legge n. 853 del

1973, la quale, proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e

funzionale degli organi in questione, ha istituito una rubrica negli

stati di previsione di spesa delle regioni recante il titolo "servizi

degli organi statutari", intestata alla Presidenza del Consiglio

regionale, nella quale vengono iscritti i fondi per le spese del

Consiglio regionale medesimo, escludendo che gli atti amministrativi

e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della

Costituzione (cfr. sentenza n. 289 del 1997).

L'autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali e

l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati

nell'espletamento delle funzioni (anche di amministrazione attiva,

quando assegnate in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato:

(cfr. sentenza n. 392 del 1999) dei consiglieri regionali e

provinciali sarebbero violate, si ribadisce nelle memorie, dalla

pretesa di ottenere il deposito dei conti consuntivi del Consiglio

regionale e del Consiglio provinciale.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato

documentazione nel giudizio promosso dalla Regione autonoma

Trentino-Alto Adige iscritto al n. 49 del registro conflitti del 1999

(in particolare, copia della sentenza n. 461 del 1999 delle sezioni

unite della Corte di cassazione).

Nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento iscritto

al n. 50 del registro conflitti del 1999 il Presidente del Consiglio

ha depositato una memoria integrativa. Si osserva che il Consiglio

provinciale di Trento è anche e prevalentemente un organo di

amministrazione, posto che, oltre alle funzioni legislative, svolge

in linea di principio anche le funzioni amministrative attribuite ai

consigli provinciali, sicché non sarebbe esatto raffigurarlo come

una sorta di "mini-Parlamento". Richiamando la sentenza di questa

Corte n. 66 del 1964, secondo cui le controversie relative ai

rapporti di lavoro con i dipendenti dei consigli regionali non sono

sottratte alle normali giurisdizioni statali, la difesa erariale

sostiene che l'esercizio da parte di un organo di funzioni

legislative di per sé non comporterebbe l'estensione delle norme e

dei principi posti dall'ordinamento per i massimi organi

costituzionali dello Stato e non legittimerebbe una "zona franca"

sottratta al giudizio di conto. Inoltre, nel condividere e nel far

proprie le argomentazioni alla base della citata sentenza n. 461 del

1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione, l'Avvocatura

dubita dell'esistenza di un reale interesse della provincia

ricorrente ad impedire lo svolgimento di un'attività, quale quella

della Corte dei conti nel giudizio di conto, che si svolge

nell'interesse dell'ente, dell'organo e della collettività

rappresentata e dalla quale possono venire indicazioni utili per il

corretto esercizio delle pubbliche funzioni.

Alla memoria la difesa erariale allega una nota della procura

regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto

Adige della Corte dei conti, sede di Trento (n. 5571 del 16 maggio

2001), dalla quale si desumerebbe che il tesoriere non ha ancora

ottemperato ai decreti qui impugnati. Considerato in diritto

1. - Con due ricorsi di contenuto analogo, la Regione

Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato

conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione ai

decreti con i quali la sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per il Trentino-Alto Adige, su richiesta del procuratore regionale

della stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge

le funzioni di agente contabile sia del Consiglio regionale, sia del

Consiglio provinciale di Trento, un termine per la presentazione dei

conti relativi alle proprie gestioni per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Secondo le ricorrenti - le quali muovono dalla premessa per cui

il giudizio di conto non sarebbe circoscritto ai conti del tesoriere

e al profilo esecutivo della gestione, ma si estenderebbe alla

gestione dei fondi in vista della verifica sui risultati e

sull'efficacia dell'azione amministrativa - non spetterebbe alla

Corte dei conti il potere di avviare d'ufficio e di espletare il

giudizio di conto con riferimento ai conti relativi alla gestione dei

fondi posti a disposizione degli organi consiliari per la

organizzazione e per lo svolgimento delle attività dei consigli.

Questi ultimi godrebbero della garanzia di una specifica autonomia

costituzionale, che risulterebbe lesa se fosse ammesso il controllo

successivo sulla gestione dei bilanci consiliari mediante il

riscontro del conto dei rispettivi agenti contabili. L'esenzione di

dette gestioni dal giudizio di conto discenderebbe sia dall'autonomia

funzionale e contabile dei consigli, riconosciuta per garantire

l'assenza di indebite interferenze di altri organi statali o

regionali nelle funzioni legislative e politiche dei consigli, sia

specificamente dal riconoscimento costituzionale, ad opera

dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 28,

secondo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai

consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro

funzioni.

2. - I due giudizi, data l'identità dell'oggetto, devono essere

riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. - I ricorsi sono infondati.

Nemmeno le ricorrenti contestano l'estensione del giudizio di

conto e della relativa disciplina alle gestioni della regione e delle

province autonome. Se, del resto, in assenza di una specifica

legislazione si poteva dubitare di una siffatta estensione fondata

esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione (ancorché tali dubbi

siano stati risolti da una risalente giurisprudenza di questa Corte:

sentenze n. 110 del 1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129

del 1981), oggi il problema è superato dall'esistenza di specifiche

norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, che esplicitamente fanno menzione dell'esercizio, da parte

delle sezioni della Corte dei conti istituite nella regione, non solo

del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della

regione e della provincia (art. 2, comma 1, del d.P.R. 15 luglio

1988, n. 305, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999,

n. 212), ma anche dell'attività giurisdizionale, in applicazione

delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti

medesima (art. 10-bis del d.P.R. n. 305 del 1988, aggiunto

dall'art. 5 del d.lgs. n. 212 del 1999).

4. - Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione

contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, una

esenzione da questa in favore di specifici organi della regione e

delle province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una

eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in norme

costituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.

Non è possibile, come questa Corte ha già più volte affermato,

considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla

generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è

ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena

autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle

Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte

costituzionale (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981). Le

assemblee elettive delle regioni non sono infatti parificabili alle

assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base

alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative

analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al

di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati

ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che

si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche

sentenza n. 81 del 1975).

Non è qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile

di cui i consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e

che si manifesta nella loro potestà regolamentare interna, nella

separazione dell'amministrazione dei consigli, affidata agli organi

interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo

regionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso

il bilancio del Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione

dal bilancio regionale. Ma tutto ciò riguarda la posizione

particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della

regione, e non può implicare di per sé che l'amministrazione

consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi

dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.

5. - La regione ricorrente argomenta tale incompatibilità

invocando la prerogativa della insindacabilità dei voti e delle

opinioni espresse dai componenti del consiglio regionale e di quelli

delle province autonome nell'esercizio delle loro funzioni, e la

estensione di tale insindacabilità, come ritenuto da questa Corte,

anche alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione

di autoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289

del 1997 e n. 392 del 1999).

Ma, a togliere pregio a questo argomento, basta il decisivo

rilievo che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una

procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se

chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico

risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di

rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non

risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la

pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come

destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti

contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora,

nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei consigli

regionali, l'agente contabile, che è di norma - come nel caso delle

ricorrenti - un istituto di credito, è soggetto distinto dai

componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto

estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto è a

dirsi di altri soggetti, come ad esempio taluni funzionari del

Consiglio, che possono a loro volta avere maneggio di denaro ed

essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dal punto di vista

oggettivo, poi, l'obbligo di resa del conto e le eventuali

responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non

concernono necessariamente attività deliberative, come talune di

quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di

ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e

contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e di

opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del

Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di

insindacabilità.

Che, poi, il giudizio di conto possa essere a sua volta

occasione, per l'organo di giustizia contabile, per venire a

conoscenza di atti o di procedimenti relativi alle entrate e alle

spese dell'ente, in ordine ai quali possano essersi esplicate

competenze deliberative dello stesso Consiglio o di organi interni di

esso, e che nei giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle

risultanze di essi prendere spunto, eventuali giudizi di

responsabilità amministrativa, è evenienza ulteriore ed eventuale.

Solo nel momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in

sede giudiziale, si porrebbe il problema di distinguere fra atti che,

per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai componenti del

Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni, possano risultare

coperti dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi in cui questa

assiste le attività dei consigli regionali (cfr. ad es. sentenze

n. 69 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999), ed atti (od

omissioni) invece estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili

di dare luogo a chiamata in responsabilità.

Tutto ciò resta, comunque, estraneo al tema, cui unicamente ha

riguardo il presente giudizio, della spettanza alla Corte dei conti

del potere di sottoporre gli agenti contabili dei consigli al

giudizio di conto: spettanza che, in base alle considerazioni finora

svolte, deve in definitiva affermarsi.

6. - La presente pronuncia di merito assorbe la decisione

sull'istanza di sospensione degli atti impugnati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale

regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente

contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e

all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria

gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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