Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 2d.lgs. 266/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 6, 8,

11, 14, 15, 33, 65, lettera b) della legge regionale 6 aprile 1956,

n. 5 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni

comunali); dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29

(Ordinamento dei comuni); degli artt. 2 e 4 della legge regionale 14

agosto 1967, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6

aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed

elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 21

della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (Modificazioni ed

integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive

modificazioni, concernente: "Composizione ed elezione degli organi

delle amministrazioni comunali"); degli artt. 5 e 6, secondo comma,

della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 (Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive

modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli

organi delle amministrazioni comunali" ed alla legge regionale 8

agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni "Leggi regionali per

l'elezione del consiglio regionale"); degli artt. 4, 7, 9, secondo

comma, 10, 13, secondo comma, lettera n) e 15 della legge regionale 4

gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione

Trentino-Alto Adige), promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1993, depositato in

cancelleria il 13 gennaio 1994 ed iscritto al n. 1 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e

l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 24 dicembre 1993, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art.

2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il

rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e

provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di

varie disposizioni contenute nella legislazione della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a causa del

mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta

del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e

del consiglio provinciale).

La Regione Trentino-Alto Adige, che gode, giusta gli artt. 4 e 5

dello Statuto, così come modificati dalla legge costituzionale 23

settembre 1993, n. 2, di potestà legislativa esclusiva in materia di

ordinamento degli enti locali, non avrebbe adeguato la propria

normazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle

norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993.

Il ricorso, nello svolgere un puntuale ed analitico raffronto

delle singole disposizioni di quest'ultima legge con gli articoli

delle leggi regionali che risulterebbero non adeguati, rileva,

altresì, che il mancato adeguamento della legislazione della Regione

comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo

comma dell'art. 48 della Costituzione.

Inoltre, la diversa durata del mandato del sindaco e degli altri

organi comunali, la mancata previsione della nomina degli assessori

da parte del sindaco e della non rieleggibilità del sindaco e degli

assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella adozione

di due sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata

attuazione della parità tra i sessi nell'ambito dell'elettorato

passivo, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, attuando

trattamenti diversi a parità di condizioni. Viene lamentato altresì

il mancato adeguamento alle disposizioni relative alla pubblicità

delle spese elettorali che, secondo il ricorso, configurerebbero un

principio generale dell'ordinamento.

2. - Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-Alto Adige

ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della legge

n. 81 del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al

consiglio un disegno di legge di recepimento, che non ha potuto

essere approvato a causa della scadenza della legislatura.

La memoria della Regione, nel replicare ai singoli motivi di

ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della Provincia di

Bolzano, lo Statuto di autonomia prevede una normativa particolare,

dalla quale discenderebbe il necessario mantenimento del metodo

proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in

ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede

alla Corte un chiarimento sulla portata della riforma in ordine al

complesso della normativa relativa ai comuni della Provincia di

Bolzano.

Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di

non opporsi ad una pronuncia che renda applicabile la riforma

disposta dalla legge n. 81 del 1993, ricordando, però, che la

Regione dispone di potestà normativa primaria in materia di

ordinamento degli enti locali, per cui quelle disposizioni della

legge n. 81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non

potrebbero costituire vincoli in vista del futuro esercizio della

potestà legislativa regionale.

Inoltre, sarebbe inappropriato il riferimento, contenuto nel

ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale

limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art. 3 della

Costituzione (apparendo la differenziazione tra i comuni della

Regione rispetto agli altri connaturata al principio costituzionale

di autonomia e alla natura primaria della potestà legislativa

regionale). Il riferimento all'art. 3 della Costituzione sarebbe

appropriato solo per le disposizioni statali che disciplinino

direttamente i diritti dei cittadini, come quelle relative alla

tutela della parità dei sessi.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha

presentato una ulteriore memoria, avanzando la pregiudiziale della

inammissibilità del ricorso, per "assoluta genericità della

deliberazione governativa di impugnazione". Sostiene la Regione che

la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei ministri

del 18 dicembre 1993 ha carattere generico, non precisando né

l'oggetto, né i motivi della impugnazione, la cui definizione è

stata, in conseguenza, totalmente delegata all'Avvocatura generale

dello Stato. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con

riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,

che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle

disposizioni, riportate in epigrafe, contenute nella legislazione

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a

causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. - La Regione resistente, oltre a replicare nel merito alle

censure formulate nei ricorsi, ha sollevato eccezione di

inammissibilità del ricorso per assoluta genericità della

deliberazione governativa di impugnazione.

L'eccezione è fondata.

Nella seduta del 18 dicembre 1993 il Consiglio dei ministri

approvava la "determinazione di sollevare ricorso per legittimità

costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto

Adige ai principi generali ed alle norme fondamentali recati dalla

legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco,

del presidente della provincia, del consiglio comunale e del

consiglio provinciale".

Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la difesa della

Regione, manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate,

in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n.

266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i

quali il Governo può impugnare le disposizioni legislative regionali

e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico

mancato adeguamento.

Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di

precisare quali siano i requisiti minimi richiesti per la delibera

governativa autorizzativa del giudizio di cui all'art. 2, secondo

comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto

con riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle

norme e ai principi rispetto ai quali si contesta il mancato

adeguamento - devono rendere la questione proposta sufficientemente

determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza (vedi da

ultimo sentenza n. 256/1994). Con la conseguenza che, sia pure in

modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa a

promuovere il giudizio di costituzionalità nei modi previsti

dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 deve indicare,

oltre alla legge regolante la materia di competenza delle Province

autonome e della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto

adeguamento, le disposizioni statali innovatrici che richiedono la

predetta attività legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994).

Il che non si riscontra nel caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con

riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari