Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 novembre 1991 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di

Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro,

iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei

cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva

ritenuto configurabili dei reati e perciò trasmesso i relativi atti

al pubblico ministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., il Pretore di Bergamo - sezione distaccata di Clusone - nel presupposto

della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.

34, terzo comma, cod. proc. pen., ha sollevato una questione di

legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendone il

contrasto con gli artt. 76, 25 e 101 Cost.

Vi sarebbe, innanzitutto, violazione della legge delega n. 81 del

1987 - e, quindi, dell'art. 76 Cost. - in quanto la denuncia da parte

del giudice di un'ipotesi di reato ravvisata nell'esercizio delle sue

funzioni giurisdizionali non solo non equivale, ma "neppure

assomiglia vagamente" alle ipotesi di incompatibilità previste nella

direttiva n. 67 dell'art. 2, e contrasta con la direttiva n. 1, dato

che, "lungi dal semplificare, appesantisce irragionevolmente le

attività processuali".

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost.: il primo,

perché il fatto ricadrebbe nel potere di cognizione del giudice ove

fosse emerso prima della denuncia, sicché la prevista

incompatibilità comporterebbe sottrazione del processo al suo

giudice naturale; il secondo, perché sarebbe irragionevole, da un

lato assoggettare il giudice all'obbligo di denuncia dei reati (cfr.

art. 361 cod. pen.) - obbligo che è autonomo e indipendente da

quello del pubblico ministero di iniziare l'azione penale - e

dall'altro sottrargli la naturale competenza. Ciò, anche perché la

previsione di incompatibilità eccederebbe lo scopo di assicurare la

terzietà, dato che essa non rientra in alcuno dei casi in cui la

manifestazione da parte del giudice del proprio parere sull'oggetto

del procedimento legittima la sua ricusazione (art. 37, lettera a) -

in relazione all'art. 36, lettera c) - e lettera b)).

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

Sarebbe da escludere, innanzitutto, la violazione del principio

del giudice naturale, in quanto la norma in questione, in concorso

con le altre norme sulla competenza, serve ad individuare, sulla base

di criteri generali e predeterminati, il giudice naturale.

Né potrebbe ravvisarsi un eccesso di delega, dato che la

direttiva n. 67 fissa soltanto i criteri fondamentali ed i principi

ineliminabili che debbono presiedere alla disciplina della materia,

ma non esclude che il legislatore delegato possa, in conformità con

i principi generali, integrare la disciplina; soprattutto quando,

come nel caso in esame, si tratti di riprendere ipotesi di

incompatibilità ormai acquisite alla nostra tradizione processuale.

Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi violata la direttiva n. 1, dal

momento che la previsione di ipotesi di incompatibilità, mirando a

tutelare l'imparzialità del giudice, e quindi un interesse primario

del processo, comporta attività che debbono necessariamente

ritenersi essenziali.

Del pari da escludere sarebbe, infine, la violazione dell'art. 101

Cost., dato che la competenza non può dirsi sottratta perché essa

deriva da una lettura combinata delle disposizioni in materia di

competenza e di incompatibilità. La devoluzione ad altro giudice,

inoltre, è vicenda fisiologica del processo e non può intendersi

come una sorta di sanzione nei confronti del giudice incompatibile. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Bergamo,

sezione distaccata di Clusone, dubita che l'art. 34, terzo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede

l'incompatibilità al giudizio del giudice che ha proposto denuncia

per un reato rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi

dell'art. 331 cod. proc. pen., contrasti:

- con l'art. 76 Cost., in quanto tale ipotesi non sarebbe

assimilabile a quella prevista dalla direttiva n. 67 della legge

delega e, complicando anziché semplificare l'attività processuale,

contrasterebbe con la direttiva n. 1;

- con l'art. 25 Cost., dato che comporterebbe sottrazione del

processo al giudice naturale;

- con l'art. 101 Cost., perché sarebbe irragionevole sottrarre

la competenza per effetto di una denuncia obbligatoria per legge.

2. - La questione non è fondata.

La denuncia dei reati perseguibili d'ufficio cui, ai sensi

dell'art. 331 cod. proc. pen., sono tenuti i pubblici ufficiali - e

quindi anche i giudici - che li rilevino nell'esercizio delle loro

funzioni, presuppone l'individuazione degli elementi essenziali di un

fatto ritenuto rispondente ad una data fattispecie incriminatrice e

l'acquisizione di fonti di prova sufficienti a dare obiettiva

concretezza alla correlativa valutazione di sussistenza degli estremi

per l'esercizio dell'azione penale (arg. ex art. 332).

L'inclusione di tale ipotesi tra le cause d'incompatibilità,

benché non espressamente prevista, non può dirsi contrastante con

la direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega, dato che, nel

dettarla, il legislatore, non ha mostrato di volersi discostare dai

criteri ispiratori della previgente disciplina, salve, ovviamente le

innovazioni imposte dalla mutata struttura del procedimento: e

l'intero terzo comma dell'art. 34 è una sostanziale riproduzione del

terzo comma dell'art. 61 del codice del 1930.

La denuncia obbligatoria, inoltre, essendo un'attività di

propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca

nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo

esercizio. Il considerarla come fonte di incompatibilità al giudizio

è, perciò, coerente con un sistema processuale ispirato alla

necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti (cfr. la

direttiva n. 67, prima e seconda parte e la sentenza n. 496 del

1990); tanto più che rilevare - come nel caso di specie - dalle

risultanze di un procedimento penale in corso gli estremi di altro

reato perseguibile d'ufficio è attività sostitutiva di quella

rientrante nel potere-dovere d'iniziativa del pubblico ministero.

La configurazione della denuncia obbligatoria come causa

d'incompatibilità non può, di conseguenza, considerarsi né

irragionevole - e perciò lesiva dell'art. 101 Cost. - né

contraddittoria con il principio di naturalità del giudice, dato che

questo non è violato in caso di predeterminazione legale di

spostamenti di competenza ritenuti necessari ad assicurare il

rispetto di altri principi costituzionali, quali quello

dell'imparzialità del giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata

in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione dal Pretore

di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con ordinanza del 22

novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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