Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili

urbani), modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745

(Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'art. 7 della legge 23 maggio

1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1972 dal pretore

di Latina nel procedimento civile vertente tra Ialongo Gabriele,

Ciccarelli Angiola e Guttadoro Giovanni, iscritta al n. 359 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione davanti al pretore di Latina in data 23 settembre

1971 Gabriele Ialongo e Angiola Ciccarelli, premesso che nel marzo

dello stesso anno avevano acquistato un appartamento occupato da

Giovanni Guttadoro in forza di contratto di locazione stipulato con i

venditori, intimavano al Guttadoro il rilascio dell'immobile per finita

locazione.

Il Guttadoro eccepiva la proroga legale del contratto a norma del

secondo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833,

modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in

legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Respinta dal pretore la domanda di ordinanza di rilascio, il

giudizio proseguiva per la decisione del merito.

Gli attori sostenevano che il contratto non era soggetto a proroga

per essere stato stipulato posteriormente al 1 marzo 1947 (art. 2 legge

23 maggio 1950, n. 253); subordinatamente invocavano l'applicabilità

dell'art. 4, n. 1, di quest'ultima legge e deducevano prove dirette a

dimostrare l'urgente e improrogabile necessità di destinare l'immobile

a propria abitazione; prove che venivano espletate.

Il convenuto eccepiva che nella specie l'art. 4, n. 1, della citata

legge non era applicabile, non essendo ancora trascorsi tre anni

dall'acquisto dell'immobile, come prescritto dall'art. 7 della citata

legge n. 253 del 1950.

Il pretore, con l'ordinanza 22 settembre 1972, dopo avere affermato

che il contratto era soggetto a proroga malgrado le insistenti

negazioni degli attori, riteneva necessario sollevare di ufficio, non

essendo manifestamente infondata, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833,

modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in rapporto con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione; nonché dell'art. 7 della legge 23 maggio

1950, n. 253, in rapporto con gli artt. 3, primo comma, e 47 cpv.,

della Costituzione.

Le parti non si sono costituite. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che ha chiesto dichiararsi non fondate le questioni di

legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

Il pretore di Latina ha proposto due questioni di legittimità

costituzionale, come ha esplicitamente dichiarato nella parte motiva

dell'ordinanza con riferimento ai distinti articoli della Costituzione

indicati, sebbene nel dispositivo le abbia formalmente unificate. Ha,

in primo luogo, ritenuto la non manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre

1969, n. 833, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n.

745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ha premesso che, a norma

del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 833 del 1969,

modificato dal menzionato decreto legge n. 745 del 1970, sono prorogati

fino al 31 dicembre 1973, sussistendo determinati presupposti (indice

di affollamento, reddito del conduttore), tutti i contratti di

locazione e di sublocazione di immobili urbani, adibiti ad uso di

abitazione, in corso alla data del 1 dicembre 1969, compresi quelli

stipulati in epoca posteriore al 1 marzo 1947. Ha, quindi, osservato,

richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1972, che

"la discriminazione fra conduttori aventi medesime esigenze abitative,

assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volontà dei

locatori, in base alla data di inizio del contratto, è arbitraria e

ingiustificata"; e che "del pari è arbitrario e ingiustificato

discriminare, sempre in base alla data del contratto, fra locatori,

facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di

solidarietà e limitando solo per alcuni di essi il diritto di

proprietà e l'autonomia contrattuale".

La questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal pretore di

Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di

eguaglianza prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, secondo

comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i

contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in

proposito, che la situazione dei conduttori, che stipularono il

contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, è obbiettivamente diversa

ed è stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i

contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di

mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della

proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per

sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di

esclusiva competenza del legislatore.

Tali considerazioni valgono con riferimento alla categoria dei

conduttori ed a quella dei locatori e non può ritenersi, quindi, nella

fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione.

Il pretore di Latina ha, poi, ritenuto non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n.

253 del 1950, secondo cui la facoltà del locatore di far cessare la

proroga del contratto di locazione o sullocazione, nei casi previsti

dal n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non può essere esercitata da

chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano

decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di

sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra, di pensionati, nel

qual caso il termine è ridotto a 18 mesi. Secondo il pretore tale

norma: a) viola l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione,

"perché impedisce l'esercizio della facoltà, prevista dal citato art.

4, nei tre anni dall'acquisto senza permettere una comparazione fra le

condizioni economiche del locatore e del conduttore", e "pertanto

consente che le medesime esigenze abitative siano trattate in modo

differenziato solo perché una delle parti è proprietaria e in ragione

della data di acquisto"; b) "scoraggia, poi, l'accesso del risparmio

popolare alla proprietà della casa per abitazione propria e dei propri

familiari e viola, quindi, l'articolo 47 della Costituzione in quanto

non favorisce il risparmio come tale norma prescrive".

Neppure questa seconda questione è fondata.

Come questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare,

nell'osservanza dei limiti del sindacato di legittimità, il

trattamento differenziato è ammissibile se il contenuto normativo

della disposizione, della cui legittimità si discute, riveli razionale

giustificazione. Nella specie il termine di tre anni (o quello di 18

mesi) - che impedisce l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 -

ha razionale giustificazione, quale si desume dalla stessa norma,

nell'intento di evitare le conseguenze, dannose per il conduttore, di

un acquisto dell'immobile eventualmente preordinato allo scopo di

estromettere lo stesso.

Quanto poi agli argomenti concernenti le asserite violazioni

dell'art. 47 della Costituzione, è sufficiente considerare che il

contrasto non sussiste in quanto la norma costituzionale di raffronto

segna un indirizzo politico rispetto al quale non può dirsi che la

disposizione impugnata costituisca puntuale ostacolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli

immobili urbani) così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica),

convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di

Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani) in riferimento agli artt. 3 e 47,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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