Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1993

Altra decisione · depositata il 24/06/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e delle

Regioni Autonome Valle D'Aosta e Sardegna, notificati il 4, il 18 e

19 febbraio ed il 6 marzo del 1993, depositati in Cancelleria il 10,

il 26 febbraio e il 12 marzo del 1993, per conflitti di attribuzione

sorti a seguito dell'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di

concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del 5

gennaio 1993 recante "Divieto dell'attività venatoria su tutto il

territorio nazionale per un periodo di otto giorni" ed iscritti ai

nn. 5, 7 e 8 del registro conflitti 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Gustavo Romanelli per la Regione Autonoma della Valle

D'Aosta e Sergio Pannunzio per la Regione Autonoma della Sardegna e

l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per conflitto

di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in

relazione all'ordinanza adottata dal Ministro dell'ambiente, di

concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, il 5 gennaio

1993 e avente ad oggetto "Divieto dell'attività venatoria su tutto

il territorio nazionale per un periodo di otto giorni", al fine di

sentir dichiarare che non spetta al Ministro dell'ambiente il potere

di vietare l'attività venatoria in tutto il territorio nazionale e

di ottenere conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza stessa per

violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della

Costituzione.

Nel ricorso si ricorda che la materia della caccia è assegnata

alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni dall'art.

117, primo comma, e dall'art. 118, primo comma, della Costituzione e

che l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente la

disciplina quadro della materia, affida alle Regioni il potere di

"vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate

specie di fauna selvatica .. per importanti e motivate ragioni

connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari

condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre

calamità".

Sulla base di tali richiami, l'ordinanza impugnata, ad avviso

della Regione, sarebbe innanzitutto priva di qualunque base

giuridica.

Risulterebbe, infatti, incongruo il richiamo, contenuto nella

stessa ordinanza, all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, dal

momento che tale norma attribuisce in via esclusiva alle Regioni il

potere di divieto e di riduzione della caccia senza prevedere

interventi statali né in via ordinaria né in via sostitutiva,

riferendo tale potere a situazioni che si manifestano e si valutano

sul piano locale. Incoferente sarebbe poi il riferimento all'art. 21

della legge n. 157, in quanto tale norma non prevede poteri

amministrativi, ma stabilisce direttamente alcuni divieti in

riferimento a particolari condizioni (neve e ghiaccio), senza

richiedere atti di applicazione. Inappropriato sarebbe, infine, il

richiamo all'art. 8 della legge n. 59 del 1987, norma che regola il

potere ministeriale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti

collegandolo a due presupposti ("grave pericolo di danno ambientale"

e "impossibilità di provvedere altrimenti") che, ad avviso della

Regione, non ricorrerebbero nel caso di specie.

In termini più generali, secondo la Regione Emilia-Romagna, il

sistema generale di tutela dell'ambiente ed il sistema di tutela

della fauna dovrebbero ritenersi giuridicamente distinti - pur

essendovi alcune connessioni previste dalla legge - con la

conseguenza che gli strumenti generali di tutela ambientale non

potrebbero esser tout court impiegati per il settore faunistico-venatorio.

In via subordinata, la Regione ricorrente afferma poi che

l'ordinanza impugnata risulterebbe invasiva della sfera di competenza

regionale anche ove si sostenesse che il potere del Ministro

dell'ambiente è stato esercitato in via sostitutiva di fronte ad una

inerzia regionale. Una tale tesi, oltre che infondata, condurrebbe

anche alla constatazione di ulteriori illegittimità giacché i

poteri sostitutivi del Ministero dell'ambiente nei riguardi delle

Regioni - regolati dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 luglio

1986, n. 349 - riguardano ipotesi di inosservanza, da parte delle

Regioni, di disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente

e possono essere esercitati solo nel rispetto di una procedura che

contempla, tra l'altro, la diffida ad adempiere entro un termine,

l'adozione in via cautelare di misure provvisorie di salvaguardia, la

comunicazione alle amministrazioni competenti, tutte ipotesi non

ricorrenti nel caso di specie.

La Regione rileva, infine, che l'ordinanza, oltre che

insufficientemente motivata, si presenta contraddittoria,

sproporzionata e arbitraria, anche per la totale mancanza di

riscontri fattuali riferibili alle singole situazioni locali.

La Regione chiede, pertanto, a questa Corte di dichiarare che non

spetta al Ministro dell'ambiente il potere di vietare, con propria

ordinanza, l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale e,

conseguentemente, di annullare l'ordinanza impugnata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o infondato.

L'amministrazione resistente - dopo aver rilevato che il

provvedimento oggetto di conflitto ha esaurito la sua efficacia prima

della proposizione del ricorso - contesta che la materia della caccia

possa ritenersi estranea alla nozione di ambiente, dal momento che,

al contrario, la fauna selvatica - dichiarata patrimonio

indisponibile dello Stato dall'art. 1 della legge n. 157 del 1992 -

si presenta come risorsa naturalistica e quindi componente

dell'ambiente come sistema biofisico.

Pertanto, un danno alla fauna sarebbe da considerare come danno

ambientale per la cui prevenzione ben può essere attivata,

ricorrendone i presupposti, la misura cautelare di cui all'art. 8

della legge n. 59 del 1987. Quest'ultima disposizione prevede,

infatti, un intervento di "estrema salvaguardia" posto a garanzia di

tutti i valori ambientali come "strumento di prevenzione di un danno

all'ambiente utilizzabile in funzione integrativa delle discipline

settoriali quando queste, nella situazione contingente, non offrono

misure appropriate allo scopo".

Inoltre - sempre a giudizio della Presidenza del Consiglio -

l'ordinanza in questione sarebbe stata emanata proprio nell'ipotesi -

menzionata dall'art. 8 della legge n. 59 del 1987 - di impossibilità

di "altrimenti provvedere", in quanto il divieto generale e

temporaneo dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale

- ritenuto necessario per impedire un grave danno al patrimonio

faunistico nelle condizioni meteo-climatiche esistenti nel periodo

considerato - si presenta come misura non contemplata dalla legge

settoriale n. 157 del 1992. Per un verso, infatti, l'art. 19, primo

comma, della legge n. 157 prevede che le Regioni possano vietare o

ridurre per periodi prestabiliti la caccia, ma solo relativamente a

determinate specie di fauna selvatica; per l'altro, l'art. 20, lett.

m) ed n), dispone un divieto generale di caccia a tutte le specie

solo in presenza di specifiche ipotesi di condizioni climatiche

obbiettivamente verificabili dal cacciatore (terreni coperti di neve

o specchi d'acqua coperti da ghiaccio). L'impossibilità per le

Regioni di intervenire con effetti protettivi equivalenti a quelli

assicurati dall'ordinanza impugnata giustificherebbe, pertanto,

l'intervento del Ministro dell'ambiente, con una misura che non è

sostitutiva di una inerzia regionale.

Infine, i rilievi svolti dalla Regione sulla insufficienza della

motivazione nonché sulla contraddittorietà e sul difetto di

proporzionalità del provvedimento impugnato risulterebbero

irrilevanti ai fini della decisione sulla spettanza al Ministro

dell'ambiente del potere contestato con il conflitto.

3. - Contro la stessa ordinanza del Ministro dell'ambiente ha

sollevato conflitto di attribuzione anche la Regione Autonoma della

Valle D'Aosta, per sentir dichiarare che rientra nelle sue

attribuzioni il potere di porre divieti anche temporanei

all'esercizio della caccia nel territorio regionale e,

conseguentemente, annullare l'ordinanza in questione per violazione

dello Statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (Legge cost.

26 febbraio 1948, n. 4), ed, in particolare, dei suoi artt. 2, lett.

d) ed l), e 4. Espone la Regione ricorrente che il suo Statuto

prevede la potestà legislativa regionale primaria in materia di

caccia e pesca (art. 2, primo comma, lett. l) nonché in materia di

flora e fauna (art. 2, lett. d) e stabilisce anche (art. 4) che la

Regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui ha

competenza legislativa. Competenze in materia venatoria sono inoltre

attribuite a tutte le Regioni dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con l'ordinanza impugnata, il Ministro dell'ambiente avrebbe

determinato una illegittima compressione della sfera di autonomia

spettante alla Regione nell'esercizio delle proprie potestà

amministrative. A questo proposito, la Regione ricorrente sottolinea

che tale compressione non può essere giustificata con il richiamo

all'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento,

dal momento che il provvedimento impugnato non può essere

considerato estrinsecazione di tale funzione in ragione della

specificità del suo contenuto e del suo limitato ambito temporale di

efficacia.

La Regione pone altresì in evidenza che gli artt. 19 e 21 della

legge n. 157 del 1992 - menzionati nelle premesse dell'ordinanza del

Ministro dell'ambiente - affermano una competenza amministrativa

regionale in materia venatoria, rendendo così palese che

l'amministrazione statale ha esercitato una competenza che le norme

invocate riconoscono soltanto alle Regioni.

Infine, sempre secondo la Regione, non può essere invocata a

sostegno dell'ordinanza impugnata né una competenza attuativa del

Ministero dell'ambiente in materia di convenzioni internazionali (non

essendo possibile individuare una convenzione internazionale di cui

il provvedimento possa esser considerato attuazione), né il potere

del Ministro di emanare ordinanze contingibili ed urgenti regolato

dall'art 8 della legge n. 59 del 1987, che ha altre finalità e

presupposti.

Nella parte conclusiva del suo ricorso la Regione Valle d'Aosta

sottolinea anche che l'interesse a ricorrere permane nonostante che

l'ordinanza impugnata abbia esaurito la sua efficacia, dal momento

che il thema decidendum del conflitto risulta rappresentato dalla

dichiarazione della competenza ed il regolamento del conflitto è

destinato ad assumere rilevanza anche per quelle ipotesi in cui sia

possibile la reiterazione del provvedimento invasivo delle

attribuzioni.

4. - Anche la Regione autonoma della Sardegna ha proposto ricorso

per conflitto di attribuzione in relazione alla stessa ordinanza del

Ministro dell'ambiente del 5 gennaio 1993 per sentir dichiarare che

non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro

dell'ambiente, divieti di esercizio dell'attività venatoria estesi

al territorio della Regione Sardegna e per l'effetto annullare

l'ordinanza in questione.

Dopo aver premesso che lo Statuto speciale di autonomia (Legge

cost. 26 febbraio 1948, n. 3) attribuisce alla Regione autonoma della

Sardegna potestà legislativa e amministrativa di tipo esclusivo in

materia di caccia (artt. 3, lett. i), e 6) e che la legge regionale

28 aprile 1978, n. 32, ha dettato una organica disciplina della

caccia, la ricorrente sostiene che spetta agli organi regionali di

disporre eventuali divieti temporanei di caccia anche ove ciò sia

reso necessario da particolari avversità atmosferiche che colpiscano

il territorio dell'isola. Il Ministro dell'ambiente, invece, non

sarebbe legittimato all'emanazione di tali provvedimenti non

esistendo nell'ordinamento alcuna norma che gli attribuisca il

relativo potere. L'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, infatti,

conferisce al Ministro il potere di adottare ordinanze contingibili

ed urgenti al solo fine di tutelare l'ambiente; e per quanti

collegamenti vi siano tra la fauna e l'ambiente le due materie non

sarebbero identiche, come confermato dalla legge 8 luglio 1986, n.

349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che assegna

all'amministrazione centrale competenze relative al "patrimonio

naturale" (art 1, secondo e quinto comma), non identificabile con il

"patrimonio faunistico". Aggiunge poi la Regione che il potere di

ordinanza esercitato dal Ministero non troverebbe fondamento né

nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 - che riconosce alle

Regioni e non allo Stato la facoltà di vietare o di ridurre la

caccia per periodi prestabiliti - né nell'art. 21 della stessa legge

che, alle lettere m) ed n) del primo comma, istituisce divieti

immediatamente operativi di cacciare su terreni innevati oppure su

specchi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati. Da queste

considerazioni la ricorrente trae la conclusione che l'ordinanza

impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionali della

Regione Sardegna perché con essa il Ministro ha preteso di

esercitare un potere spettante agli organi regionali e perché in

contrasto con il principio di legalità.

Sarebbe inoltre da escludere anche ogni giustificazione del

provvedimento fondata sulla tutela di un interesse nazionale o

sull'adempimento di un obbligo internazionale giacché di tali

motivazioni non vi è adeguata dimostrazione nell'ordinanza. Questa,

al contrario, contiene solo un generico riferimento alle condizioni

meteo-climatiche esistenti al momento della sua adozione, inidoneo a

spiegare la necessità di un divieto di caccia esteso anche ad una

regione dal clima tipicamente mediterraneo come la Sardegna, toccata

in misura irrilevante dal freddo e dalle nevicate del gennaio 1993.

5. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere l'inammissibilità del ricorso sulla base delle stesse

argomentazioni già svolte con l'atto di costituzione in giudizio

promosso contro la stessa ordinanza del Ministro dell'ambiente dalla

Regione Emilia-Romagna.

6. - In prossimità dell'udienza di discussione sia la Regione

Emilia-Romagna che la Regione autonoma della Sardegna hanno

presentato memorie per replicare agli argomenti svolti dalla difesa

dello Stato ed insistere nelle rispettive conclusioni.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna sottolinea che, se è

vero che un divieto generale e temporaneo dell'attività venatoria in

tutto il territorio nazionale è misura non prevista dalla legge,

ciò si verifica perché il potere di vietare la caccia può e deve

essere esercitato esclusivamente in ambiti regionali trattandosi di

situazioni apprezzabili solo localmente ed insuscettibili di

frazionamento. Per questa via un divieto di caccia operante

sull'intero territorio resta pur sempre possibile come somma di

misure regionali tanto più ove si consideri che le Regioni non sono

tenute ad adottare limitazioni della caccia circoscritte solo a determinate specie, ma ben possono estendere il divieto a tutte le spe-

cie cacciabili nel loro territorio. La Regione Sardegna, a sua

volta, rileva che ogni Regione dispone del potere - in base all'art.

19, primo comma, della legge n. 157 del 1992 - di stabilire divieti

temporanei per tutte le specie cacciabili nel proprio territorio,

poiché il riferimento contenuto in detta norma a divieti regionali

di caccia concernenti "determinate specie di fauna selvatica", da un

lato, non esclude l'adozione di provvedimenti riguardanti "tutte" le

specie esistenti nel territorio regionale e, dall'altro, tiene conto

del fatto che in nessuna regione esistono tutte le specie cacciabili

di cui all'elenco dell'art. 18 della legge n. 157. Non sussisterebbe,

quindi, la situazione di "non potersi altrimenti provvedere" prevista

dall'art. 8 della legge n. 59 del 1987 ed invocata dall'Avvocatura a

fondamento dell'ordinanza ministeriale impugnata. Considerato in diritto

1. - I conflitti sollevati dalla Regione Emilia-Romagna, dalla

Regione autonoma della Valle d'Aosta e dalla Regione autonoma della

Sardegna trovano il loro presupposto nello stesso provvedimento

ministeriale (ordinanza del Ministro dell'ambiente del 5 gennaio

1993, recante "Divieto dell'attività venatoria su tutto il

territorio nazionale per un periodo di giorni otto") e svolgono

motivi in gran parte analoghi. I ricorsi relativi possono essere,

pertanto, riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia.

2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità

prospettata dalla difesa dello Stato con riferimento all'avvenuto

esaurimento dell'efficacia del provvedimento che ha dato origine ai

conflitti. Se è vero, infatti, che l'ordinanza del Ministro

dell'ambiente del 5 gennaio 1993 aveva un'efficacia interdittiva

limitata ad otto giorni dalla data della sua pubblicazione, è anche

vero che, in sede di conflitto, l'interesse della Regione alla

pronuncia di questa Corte si è protratto e permane anche al di là

del termine di efficacia del provvedimento impugnato (v. sent. n. 3

del 1962, par. 4): e questo tanto al fine del riconoscimento della

spettanza del potere esercitato che dell'annullamento dell'atto che

ha dato luogo al conflitto, i cui effetti indiretti (come nel caso di

sanzioni applicate durante il periodo di vigenza del provvedimento)

possono prolungarsi oltre il termine di scadenza dello stesso.

3. - Nel merito i ricorsi si presentano fondati.

L'ordinanza del 5 gennaio 1993, che ha determinato i conflitti in

esame, è stata adottata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con

il Ministro dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 8 della

legge 3 marzo 1987, n. 59, dove si attribuisce al Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti,

il potere di emanare "ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela

dell'ambiente" nei casi in cui ricorrano "situazioni di grave

pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere".

Nella specie, l'esercizio di tale potere è stato motivato, nelle

premesse del provvedimento, con riferimento alle condizioni meteo-climatiche che si sono manifestate nel territorio italiano all'inizio

del gennaio 1993, condizioni suscettibili di configurare, ad avviso

del Ministro, "uno stato di grave pericolo di danno ambientale" per

la minaccia alla fauna selvatica, "in quanto per tali condizioni la

fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore

vulnerabilità". Sempre secondo la motivazione espressa

nell'ordinanza, l'"unico strumento" per prevenire tale pericolo

poteva, nella specie, attuarsi mediante la sospensione di ogni

attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo

di giorni otto.

Ora - diversamente da quanto ritengono le Regioni ricorrenti - non

si può certo escludere che il Ministro dell'ambiente, nello

svolgimento dei suoi compiti di "conservazione e valorizzazione del

patrimonio naturale nazionale" (art. 1, secondo comma, legge 8 luglio

1986, n. 349), possa intervenire a difesa della risorsa ambientale

espressa dalla fauna selvatica, adottando, in situazioni eccezionali,

lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 8

della legge n. 59 del 1987 e stabilendo, attraverso il ricorso a tale

strumento, provvedimenti suscettibili di incidere, quale conseguenza

della tutela adottata, anche sull'esercizio dell'attività venatoria,

così come regolata, in generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n.

157: ma questo dovrà pur sempre avvenire nel rispetto delle due

condizioni previste dalla stessa norma per l'esercizio di tale

potere, condizioni rappresentate tanto nell'esistenza di una

situazione di "grave pericolo di danno ambientale" quanto

nell'impossibilità di "altrimenti provvedere".

In particolare, questa seconda condizione viene a configurare il

potere di ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 59 del 1987 -

secondo l'espressione usata nella memoria dall'Avvocatura - come

"estrema salvaguardia", cui risulta consentito ricorrere soltanto ove

non sussistano altri strumenti ovvero ove gli strumenti ordinari, pur

esistenti, non possano, in concreto, essere utilizzati.

Per quanto concerne il caso in esame (sospensione dell'attività

venatoria per motivi meteo-climatici), lo strumento ordinario di

intervento andava individuato nella disciplina posta dall'art. 19

della nuova legge-quadro sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n.

157), dove si affida alle Regioni il potere di "vietare o ridurre per

periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna

selvatica .. per sopravvenute particolari condizioni ambientali,

stagionali o climatiche o per malattie od altre calamità". E sempre

tra gli strumenti ordinari può inquadrarsi anche il potere

d'intervento sostitutivo che l'art. 8, terzo comma, della legge n.

349 del 1986 affida al Ministro dell'ambiente "in caso di mancata

attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni .. delle

disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, qualora

possa derivarne un grave danno ecologico": potere che lo stesso

Ministro è legittimato a esercitare, previa diffida alle

amministrazioni inadempienti, mediante "misure provvisorie di

salvaguardia, anche a carattere inibitorio .. di attività

antropiche", di cui deve essere data preventiva comunicazione alle

amministrazioni competenti.

4. - Con l'ordinanza che ha dato origine ai conflitti in esame

tale disciplina ordinaria è stata trascurata, senza che di contro il

Ministero abbia preventivamente provveduto a compiere accertamenti

adeguati in ordine alla sussistenza delle condizioni idonee a

giustificare l'adozione della misura straordinaria di cui all'art. 8

della legge n. 59 del 1987.

Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato risulta,

infatti, che il richiamo alla eccezionalità delle condizioni

climatiche è stato operato senza tener conto della possibile

diversità delle singole situazioni locali (tant'è che la Regione

Sardegna ha contestato, con riferimento al proprio territorio,

l'esistenza, nel periodo di cui è causa, di una situazione rischiosa

per la fauna selvatica conseguente alla presenza di neve o gelo),

mentre la gravità del pericolo per la fauna selvatica è stata

giustificata soltanto con un richiamo alle cause di cui all'art. 21,

lettere m) e n), della legge n. 157 (terreni innevati o allagati e

specchi d'acqua ghiacciati), cause, peraltro, già di per sé idonee

a determinare immediatamente un divieto assoluto di esercizio della

caccia, senza la necessità di ulteriori interventi amministrativi di

carattere generale.

Ma anche per quanto concerne il secondo requisito richiesto

dall'art. 8 della legge n. 59, non appare fondato sostenere che

l'impossibilità di provvedere "altrimenti" si veniva nella specie a

configurare in relazione al fatto che nella legge-quadro sulla caccia

non compare una misura di divieto generale dell'attività venatoria

per tutto il territorio nazionale, dal momento che il potere

interdittivo delle Regioni di cui all'art. 19 della legge n. 157 del

1992 risulta limitato a "determinate specie di fauna selvatica". In

realtà, il riferimento contenuto in questa norma, se correttamente

interpretato, può ricomprendere, per ciascuna Regione, tutte le specie cacciabili di cui all'art. 18 della stessa legge, mentre un

divieto esteso a tutto il territorio nazionale, ove non sia la

risultante di provvedimenti adottati contestualmente dalle singole

Regioni, potrà, in concreto, essere adottato dallo Stato soltanto

una volta accertata l'impossibilità da parte delle stesse Regioni di

intervenire efficacemente con gli strumenti ordinari.

Tale accertamento, nel caso di specie, pur nell'urgenza della

decisione, avrebbe dovuto comportare da parte del Ministro un'esame

differenziato delle condizioni meteo-climatiche riscontrabili nelle

diverse aree territoriali e - nel rispetto del principio di leale

collaborazione - contatti, quanto meno informali, con le singole

Regioni al fine di valutare la disponibilità delle stesse ad

adottare i provvedimenti più adeguati rispetto alle varie realtà

locali. Il che non è avvenuto, con conseguenze tali da incidere

negativamente nell'esercizio del potere utilizzato dal Ministro e da

determinare, di conseguenza, la lesione lamentata dalle Regioni

ricorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso

al Ministro dell'ambiente, nell'esercizio del potere di ordinanza di

cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, disporre un divieto

generale e temporaneo di caccia giustificato da particolari

condizioni meteo-climatiche, senza aver preventivamente accertato la

non disponibilità delle Regioni ad intervenire ai sensi dell'art. 19

della legge 11 febbraio 1922, n. 157; conseguentemente annulla

l'ordinanza adottata il 5 gennaio 1993 dal Ministro dell'ambiente, di

concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, recante "Divieto

dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un

periodo di giorni otto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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