Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale,

di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il

potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.

160, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal Pretore di

Lecce nel procedimento civile vertente tra Errico Antonia e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Errico Antonia e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giacomo Giordani, Giancarlo Perone e Tiziano

Treu per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Errico, bracciante

agricola occasionale, contro l'INPS, per ottenere il pagamento

dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura

fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.-l. 21 marzo 1988,

n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni

1989-90, dell'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108,

convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Pretore di Lecce,

con ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento

all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, comma 4, del citato d.-l. n. 86 del 1988, nella parte in cui

esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento

speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità

ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.-l. 2

marzo 1974, n. 30, convertito, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Il giudice remittente premette che ai lavoratori agricoli abituali

e occasionali le giornate di disoccupazione devono essere

indennizzate per i primi 90 giorni con un'aliquota (40% e 66%) della

retribuzione giornaliera, da calcolare ai sensi dell'art. 3 della

legge n. 457 del 1972 (artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, 6

e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37), e per i restanti giorni,

fino a complessive 270 giornate, ivi comprese quelle effettivamente

lavorate, con un'indennità fissa giornaliera di lire 800.

Poiché la ricorrente non può giovarsi della sentenza n. 497 del

1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del citato art. 13 del d.-l. n. 30 del 1974 in quanto

non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'indennità di

disoccupazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta,

l'ordinanza ritiene la norma impugnata in contrasto con l'art. 38

Cost., in quanto l'effettiva garanzia di mezzi adeguati alle esigenze

di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela sociale non può

essere assicurata da indennità economiche di importo fisso, soggette

nel tempo a svalutazione per il diminuito potere d'acquisto della

moneta.

Un ulteriore violazione dell'art. 38 Cost. deriverebbe dalla

previsione per i lavoratori abituali e occasionali, senza apparente

giustificazione, di un trattamento di disoccupazione peggiorativo

rispetto all'indennità che altrimenti per le giornate di

disoccupazione non comprese tra quelle soggette al trattamento

speciale sarebbe spettata secondo la sentenza citata.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e solo in subordine che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

Secondo la parte privata l'art. 7 del d.-l. n. 86 del 1988 ha

istituito un sistema di adeguamento del trattamento di disoccupazione

dei lavoratori agricoli con esclusione di quelli aventi diritto al

trattamento speciale. Per costoro resta in vigore la disciplina

precedente, la quale rinvia all'art. 13 della legge n. 114 del 1974.

La questione sarebbe perciò inammissibile, essendo applicabile nella

specie questa norma così come modificata dalla citata sentenza n.

498 del 1988.

3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per l'infondatezza

della questione.

Secondo l'Istituto, in sede di conversione del d.-l. n. 86 del

1988, posteriore alla sentenza n. 497 del 1988, sono stati confermati

i criteri di adeguamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione

esclusivamente per i lavoratori agricoli eccezionali, e non anche per

quelli abituali od occasionali, per i quali l'indennità ordinaria ha

carattere accessorio e marginale. Ad essi è attribuito il diritto di

fruire per 90 giorni all'anno di un trattamento pari rispettivamente

al 66% e al 40% della retribuzione di cui all'art. 3 della legge n.

457 del 1972, e solo per la parte restante del periodo massimo di

indennizzabilità è corrisposta l'indennità ordinaria nella misura

fissa di 800 lire giornaliere.

A giudizio dell'INPS questa misura non può essere valutata

isolatamente, ma deve essere apprezzata in una considerazione globale

del trattamento previdenziale previsto per le categorie di lavoratori

di cui è causa, cioè tenendo conto dell'indennità speciale di

disoccupazione, commisurata alla retribuzione media determinata sulla

base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi. Del

resto, si aggiunge, l'esclusione, da parte dello stesso giudice

remittente, della violazione dell'art. 3 Cost. non può non rimuovere

anche la riserva fondata sull'art. 38 Cost. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 38

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4,

del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio

1988, n. 160, "nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli

aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una

qualsiasi elevazione dell'importo dell'indennità giornaliera

ordinaria, di cui all'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30,

convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114".

2. - La parte privata ha eccepito in linea principale

l'inammissibilità della questione sul riflesso che la norma

denunciata deve intendersi nel senso che ai lavoratori agricoli della

categoria cui appartiene la ricorrente è dovuta, per le giornate

eccedenti quelle di trattamento speciale, l'indennità ordinaria di

disoccupazione prevista dall'art. 13 della legge n. 114 del 1974,

così come modificato dalla sentenza di questa Corte n. 497 del 1988.

In realtà, sotto specie di eccezione di inammissibilità, viene

prospettata una sentenza interpretativa di rigetto, ormai formalmente

preclusa dall'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.

537, che ha interpretato autenticamente la disposizione dell'art. 7,

comma 4, del d.-l. n. 86 del 1988 "nel senso che ai lavoratori

agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di

cui agli artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge

16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per

le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella

misura fissa di lire 800 giornaliere".

3. - La questione è fondata.

L'INPS obietta che la norma impugnata si riferisce a un'ipotesi

diversa da quella considerata dalla citata sentenza n. 497 del 1988,

nella quale si trattava di lavoratori aventi diritto esclusivamente

all'indennità ordinaria di disoccupazione, per un periodo massimo di

180 giorni, nella misura fissa di lire 800 giornaliere, rimasta

immutata dal 1974. Nell'ipotesi ora in esame si tratta, invece, di

lavoratori in cui favore il periodo di indennizzabilità ordinaria

della disoccupazione si aggiunge a un periodo, immediatamente

precedente, di trattamento speciale, corrisposto per una durata

massima di 90 giorni in misura pari al 66 (lavoratori agricoli

"abituali") o al 40 per cento (lavoratori "occasionali") della

retribuzione media risultante dai contratti collettivi di categoria.

Ad avviso dell'Istituto, la congruità dell'indennità ordinaria

erogata, sempre nella misura fissa di lire 800 al giorno, nel periodo

successivo a quello di trattamento speciale non deve essere valutata

isolatamente, ma in relazione al trattamento complessivo, che è più

favorevole di quello dei lavoratori aventi diritto alla sola

indennità ordinaria aumentate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del

d.-l. n. 86 del 1988.

L'argomento non può essere condiviso. Il trattamento complessivo

viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza

del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse

alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di

salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle

risorse disponibili. Tenuto conto dell'entità del trattamento

speciale di disoccupazione accordato ai lavoratori di cui è causa,

il legislatore potrebbe disporre - come in effetti ha disposto con la

legge n. 537 del 1993, a decorrere dal 1 gennaio 1993 - che esso non

sia cumulabile col trattamento ordinario, bensì sostitutivo, e del

resto a questo criterio l'INPS avrebbe potuto attenersi già in base

a una rigorosa interpretazione letterale degli artt. 25 della legge

n. 457 del 1972 e 7, primo comma, della legge n. 37 del 1977. Ma, una

volta interpretate queste norme nel senso della spettanza di un

periodo aggiuntivo di trattamento ordinario (interpretazionealla

quale si sono poi adeguate la norma impugnata e la legge di

interpretazione autentica del 1993), il precedente trattamento

speciale, commisurato a una percentuale della retribuzione,

giustifica l'inapplicabilità all'indennità ordinaria

dell'"elevazione" prevista, a decorrere dal 23 marzo 1988, dall'art.

7, comma 1, del d.-l. n. 86 del 1988 (modificato dal d.-l. 29 marzo

1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169), non

anche l'esclusione, pur dopo questa data, dell'adeguamento alla

svalutazione monetaria. La congruità di una prestazione

previdenziale rapportata ai bisogni quotidiani elementari, quale

l'indennità ordinaria di disoccupazione, non può essere valutata

tenendo conto di passate provvidenze di maggiore consistenza, ma non

tale da consentire al lavoratore accantonamenti a risparmio.

4. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma impugnata deve - in applicazione dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 11, comma 23, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui interpreta

autenticamente la disposizione dell'art. 7, comma 4, del d.-l. n. 86

del 1988, nel senso che, per i lavoratori agricoli aventi diritto al

trattamento speciale di disoccupazione, l'indennità ordinaria,

spettante per il periodo residuo di disoccupazione indennizzata,

spetta nella misura fissa di lire 800 giornaliere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del

d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di

occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il

potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.

160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al

trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di

adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le

giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura

indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella

legge 16 aprile 1974, n. 114;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo

periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi

di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di

entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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