Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/10/1983 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 61r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma

quarto, parte seconda, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento

della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, promosso con

ordinanza emessa il 23 febbraio 1976 dalla Corte dei conti - Sezione

III giurisdizionale per le pensioni civili, sul ricorso proposto da

Vendetti Angelo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.

Udito, nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983, il Giudice relatore

Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 23 febbraio 1976, la Corte dei conti, sezione III

giurisdizionale per le pensioni civili, ha sottoposto al giudizio di

questa Corte, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 61,

quarto comma, seconda parte, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza

per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3

marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41: tale

norma esclude che, in caso di condanna penale dell'impiegato, il

provvedimento di cessazione dall'impiego che sia adottato

posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza,

possa avere efficacia anteriore alla data stessa.

La questione è stata sollevata, su eccezione del pubblico ministero,

nel corso di un giudizio promosso, con ricorso 24 marzo 1971, da

Vendetti Angelo, già in servizio presso il Comune di Roma come

geometra aggiunto, contro la decorrenza data, in base alla norma

impugnata, alla pensione assegnatagli per cessazione dal servizio per

condanna penale, con il decreto emesso il 3 dicembre 1970 dal Direttore

generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Sospeso cautelativamente dal grado e dallo stipendio con ordinanza

del Sindaco, emessa il 20 gennaio 1965, in seguito all'apertura, nei

suoi confronti, dapprima di procedimento disciplinare e quindi di

procedimento penale, e condannato per il reato, riscontrato nei fatti

denunciati, di falso ideologico continuato, con sentenza del tribunale

di Roma, in data 29 marzo 1965, confermata, sul punto, in appello, e

passata in giudicato, in data 25 ottobre 1968, a seguito del rigetto

del ricorso per cassazione, il Vendetti, con deliberazione della Giunta

municipale, in data 3 dicembre 1969, veniva dichiarato destituito di

diritto, con decorrenza dal 21 gennaio 1965 (giorno successivo a quello

del su riferito primo provvedimento di sospensione), dal posto

ricoperto presso l'amministrazione. Assegnatagli, quindi, con il

suddetto decreto, per i riconosciuti anni 22, mesi 11 e giorni 4 di

servizio, la pensione annua lorda di lire 834.500, questa veniva fatta

decorrere dal 4 dicembre 1969 (giorno successivo alla data della

delibera di destituzione). Di ciò si doleva il ricorrente sostenendo,

in via principale, che, dato che l'art. 61, quarto comma, seconda parte

del r.d.l. n. 680 del 1938, di cui era stata fatta nel caso

applicazione, era stato abrogato dalla legge 8 giugno 1966, n. 424,

come data di decorrenza si sarebbe dovuto fissare invece quella, da cui

egli era cessato dal servizio, del 21 gennaio 1965. In via subordinata,

tuttavia, il Vendetti sosteneva che, poiché l'art. 61, quarto comma,

del r.d.l. n. 680 del 1938, stabilisce che in caso di condanna

dell'impiegato, il provvedimento di cessazione dal rapporto d'impiego,

che sia adottata posteriormente alla data del passaggio in giudicato

della sentenza, non può avere, agli effetti del godimento della

pensione, efficacia anteriore a tale data, alla pensione non si sarebbe

potuto dare comunque, nel caso, una decorrenza successiva - come invece

era avvenuto - alla data del passaggio in giudicato della sentenza di

condanna, ossia al 25 ottobre 1968.

Nelle more del giudizio, con successivo decreto in data 7 gennaio

1973, la pensione, previa revoca del provvedimento impugnato, veniva

ridimensionata nell'importo di lire 855.000, e fatta decorrere dal 1

agosto 1966, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 424 dello

stesso anno. Come si illustrava nella relazione del Direttore degli

istituti di previdenza al Consiglio di amministrazione della Cassa per

le pensioni ai dipendenti degli enti locali, fra le previgenti norme

sulla perdita del diritto a pensione per condanna penale, abrogate con

la legge n. 424 del 1966, era parso infatti razionale comprendere anche

la suddetta disposizione dell'art. 61, quarto comma, seconda parte, del

r.d.l. n. 680 del 1938.

Cessata, di conseguenza, con questo secondo provvedimento, la materia

del contendere riguardo alla tesi subordinata del ricorrente circa la

decorrenza della pensione dalla data (di quasi due anni posteriore

all'entrata in vigore della legge n. 424) del passaggio in giudicato

della sentenza di condanna, la difesa del Vendetti insisteva tuttavia

nella sua richiesta principale di concessione della pensione dalla data

di destituzione dall'impiego. A questa richiesta la difesa

dell'amministrazione previdenziale continuava ad opporsi. Il pubblico

ministero, pur riconoscendo la legittimità del provvedimento emesso

dall'amministrazione della Cassa pensioni nelle more del giudizio,

eccepiva tuttavia la illegittimità della normativa contenuta nella

seconda parte del quarto comma dell'art. 61, per contrasto con l'art.

36 della Costituzione.

Nel motivare, in ordine alla non manifesta infondatezza della

sollevata questione, il giudice a quo, premesso che a suo avviso si

può senz'altro convenire sulla correttezza di una interpretazione

estensiva della legge n. 424 del 1966 che, come quella adottata nel

provvedimento dell'amministrazione previdenziale dopo il ricorso del

Vendetti, allarga l'abrogazione dalla legge stessa disposta a casi che

"esulano, come quello di specie, dal suo oggetto proprio e normale",

osserva che nel caso, se è vero che la più favorevole decorrenza

riconosciuta (dal 1 agosto 1966) consente di ravvisare una conformità

al diritto vigente della nuova pensione concessa nelle more del

giudizio, va però riconosciuto a favore del ricorrente il permanere di

una carenza di retribuzione pensionistica dal giorno successivo alla

data di destituzione del Vendetti (21 gennaio 1965) fino a quella di

entrata in vigore della legge n. 424. Tale carenza del trattamento di

quiescenza - prosegue l'ordinanza di rinvio - appare in contrasto con

l'art. 36 della Costituzione, secondo il quale il lavoratore ha diritto

ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del

lavoro prestato, mentre, come ha costantemente affermato la Corte

costituzionale, il conseguente trattamento pensionistico non è che la

logica prosecuzione di tale retribuzione, prostinata al tempo che segue

la cessazione del rapporto d'impiego. La normativa in questione,

invero, sancendo l'inefficacia di una cessazione dal servizio anteriore

al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, se poteva

apparire giustificata per motivi cautelari quando sussisteva ancora la

possibilità che da talune condanne penali potesse derivare la perdita

del diritto a pensione, con la conseguente difficoltà di recupero

delle rate già riscosse, non lo è più certo ora, dopo la emissione

della legge n. 424, la quale, peraltro, non può farsi operare da data

anteriore a quella del 1 agosto 1966.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma che di essa non si

può dubitare nel caso di specie. E ciò non solo perché gl'importi

arretrati della pensione, una volta riconosciuti, in caso di

dichiarazione d'illegittimità costituzionale della contestata

normativa, spettanti a decorrere dal 21 gennaio 1965, supererebbero il

quantum della pensione concessa alla data di decorrenza fissata nel

provvedimento impugnato, ma anche perché la eliminazione di un

notevole periodo di vuoto pensionistico (quale quello che va dal 21

gennaio 1965 al 1 agosto 1966) oltre che costituire una precisa

richiesta dell'interessato, potrebbe avere positivi riflessi

pensionistici anche in occasione di futuri provvedimenti perequativi

eventualmente interessanti tale periodo.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e

pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, nessuna delle

parti del giudizio di provenienza si è costituita in giudizio, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato

con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n.

41, dopo aver sancito che il godimento della pensione diretta comincia

a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del

rapporto d'impiego, dispone, nella seconda parte, che, in caso di

condanna penale dell'impiegato, il provvedimento di cessazione che sia

adottato posteriormente alla data di passaggio in giudicato della

sentenza, "non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti

gli effetti del presente ordinamento".

Come esposto in narrativa, la Corte dei conti, sezione III

giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di tale norma, nella riferita seconda

parte, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Il giudice a quo, accogliendo una interpretazione estensiva della

legge 8 giugno 1966, n. 424, abrogativa delle norme che prevedono la

perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello

Stato o di altro ente pubblico, ritiene che la denunciata norma sia

stata anch'essa abrogata da tale legge. Ma poiché nel caso sottoposto

al suo giudizio la cessazione del rapporto d'impiego, per destituzione

di diritto a seguito di condanna penale per falso ideologico

continuato, si è verificata in data 21 gennaio 1965, mentre

l'abrogazione ha effetto, in ordine alla corrisponsione della pensione,

solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in

vigore della legge, e cioè dal 1 agosto 1966 (art. 2 della legge n.

424 del 1966), propone la questione in ordine alla perdurante

applicabilità della denunciata norma per il periodo anteriore a tale

data.

2. - La questione è fondata.

Occorre premettere che per l'art. 247 del t.u. della legge comunale e

provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato

dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, il segretario e gl'impiegati degli

enti locali incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque

procedura disciplinare, qualora riportino condanna penale passata in

giudicato, per determinati reati ivi indicati, o che comporti la

interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

In talune ipotesi di destituzione di diritto, il dipendente perdeva

anche il diritto alla pensione: e cioè - secondo quanto disponeva

l'art. 43 dello stesso Ordinamento approvato con il r.d.l. n. 680 del

1938 - a seguito di condanna che comportasse l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici, o di condanna a qualunque pena per reati di

peculato, malversazione, concussione o corruzione. Negli altri casi di

destituzione di diritto il dipendente conservava, invece, il diritto

alla pensione (come nel caso di specie del giudizio a quo, in cui si

tratta di impiegato condannato per falso ideologico continuato).

Peraltro, in tutti i casi di destituzione ope legis a seguito di

condanna penale, il provvedimento di cessazione del rapporto d'impiego,

necessariamente adottato posteriormente alla data del passaggio in

giudicato della sentenza, non poteva - per il divieto posto dal

denunciato art. 61 - avere efficacia anteriore a tale data "a tutti gli

effetti del presente ordinamento" e cioè agli effetti del trattamento

di quiescenza disciplinato dall'ordinamento medesimo. Tale disposizione

appariva ispirata - come sottolineato nell'ordinanza di rimessione -

all'esigenza di evitare che, facendosi nel provvedimento coincidere la

risoluzione del rapporto d'impiego con la data di inizio della

sospensione cautelare dal servizio, l'interessato potesse, per il

periodo anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza,

vantare diritto al trattamento di quiescenza.

3. - Com'è noto, la illegittimità costituzionale delle disposizioni

che collegavano a talune ipotesi di condanna penale del pubblico

dipendente la perdita, definitiva o temporanea, del diritto al

trattamento economico ad esso spettante in conseguenza della cessazione

del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta da questa Corte, che ne

ha affermato la incompatibilità con la particolare protezione

assicurata dall'ordinamento costituzionale alla retribuzione del

lavoratore in ogni suo aspetto, compreso quello del trattamento di

quiescenza, inteso come retribuzione differita per fini previdenziali.

Con la sentenza n. 3 del 1966 è stata, infatti, dichiarata, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la illegittimità

costituzionale dell'art. 28, comma secondo, n. 5, del codice penale,

nella parte in cui prevedeva, in conseguenza della interdizione

perpetua dai pubblici uffici, la perdita per il condannato dei diritti

a stipendi, pensioni ed assegni, traenti titolo da un rapporto di

lavoro alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico. Con la

medesima sentenza è stata dichiarata, facendo applicazione dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale

anche del comma terzo dello stesso art. 28 del codice penale, relativo

alla privazione per il condannato della capacità di acquistare,

esercitare o godere dei cennati diritti durante l'interdizione

temporanea dai pubblici uffici, nonché di altre norme che prevedevano

per i pubblici dipendenti la perdita, in conseguenza di condanna

penale, del diritto alla pensione, tra le quali appunto l'art. 43

dell'Ordinamento approvato con il r.d.l. n. 680 del 1938, innanzi

ricordato.

A tale sentenza ha fatto seguito l'abrogazione, disposta con la

richiamata legge n. 424 del 1966, di tutte le norme che prevedevano, in

conseguenza di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la

perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello

Stato o di altro ente pubblico al conseguimento e al godimento della

pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi per effetto

della cessazione del rapporto di servizio. Varie sentenze di questa

Corte (n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, n. 25 del 1972, n. 24 del 1975,

n. 83 del 1979) hanno poi dichiarato la illegittimità costituzionale

di talune norme, già abrogate dalla legge n. 424 del 1966, per

eliminarne gli effetti per il periodo anteriore al ripristino dei

trattamenti di quiescenza, disposto da detta legge con decorrenza, come

si è già precisato, dal 1 agosto 1966.

Per quanto concerne la denunciata norma, tanto l'amministrazione

della Cassa di previdenza quanto la stessa Corte dei conti hanno

ritenuto che anch'essa rientri tra le disposizioni abrogate dalla legge

n. 424 del 1966. Ma la sollevata questione appare egualmente rilevante,

perché, come si è già innanzi puntualizzato, vi è un periodo - tra

la data di cessazione del rapporto d'impiego (21 gennaio 1965) e la

decorrenza della concessa pensione (1 agosto 1966) - in cui il

ricorrente, per effetto della subita condanna penale, è rimasto privo

di pensione, in applicazione appunto dell'impugnata norma. Della quale

è perciò palese, alla luce della richiamata costante giurisprudenza

di questa Corte, il contrasto con l'invocato art. 36 della

Costituzione.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale del comma

quarto dell'art. 61, nella seconda parte, che inizia con le parole "Il

provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente

ordinamento".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma quarto,

dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni

agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n.

680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella seconda parte,

che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con

le parole "presente ordinamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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