Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1991

Altra decisione · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 25 febbraio 1991, depositato in Cancelleria il 1° marzo

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

deliberazione del C.I.P. 19 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990) recante "Modificazioni ai

provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura

per l'energia elettrica Provv.to 45/90)" ed iscritto al n. 13 del

registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1991 e depositato il 1°

marzo successivo la Regione Sardegna ha sollevato conflitto

d'attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla

deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 19

dicembre 1990 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990), recante "Modificazioni ai

provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura

per l'energia elettrica".

Secondo la Regione, il provvedimento impugnato, con il quale si

sarebbe determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia

elettrica, modificando altresì le condizioni di fornitura, si

porrebbe in contrasto con le attribuzioni costituzionali della

Regione, essendo stato emanato senza alcuna considerazione della sua

peculiare posizione.

Questa consisterebbe nel fatto di essere la Sardegna l'unica

regione italiana in cui non è stato neppure avviato il processo di

metanizzazione. Da ciò l'esclusivo utilizzo, da parte dei cittadini

e delle aziende, di energia elettrica fornita solo in base a tariffe

obbligatorie.

Sarebbe quindi stato violato il principio di eguaglianza (art. 3

Cost.), essendo stata considerata, in maniera identica alle altre

Regioni, una situazione oggettivamente diversificata.

In secondo luogo, viene invocato il "principio generale, che

impone la partecipazione della Regione nella elaborazione di tariffe

che la interessano in modo specifico e peculiare". Pur dando atto che

l'art. 53 dello Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3)

prevede la rappresentanza della Regione, nella elaborazione delle

tariffe, soltanto per quelle ferroviarie, nonché per la

regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporti marittimi

ed aerei, si osserva tuttavia che la norma statutaria non poteva

tener conto, al tempo della sua emanazione (1948), della particolare

situazione delle tariffe elettriche, poiché in quell'epoca né si

parlava di metanizzazione (con le relative conseguenze sulla

produzione e sul costo dell'energia), né si poteva prevedere la

nazionalizzazione dell'energia.

Per le stesse considerazioni, si invoca altresì l'art. 47,

secondo comma, dello Statuto speciale, secondo il quale il Presidente

della Giunta Regionale interviene alle sedute del Consiglio dei

Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente

la Regione. La norma sarebbe infatti applicabile per analogia, in

relazione al generale principio in base al quale la Regione Sardegna

ha titolo ad essere consultata allorquando da parte statale si

intendano assumere determinazioni con effetti incisivi sull'assetto

degli interessi regionali.

2. - Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la Regione

addurrebbe considerazioni che attengono essenzialmente al "merito"

amministrativo ed alla politica economica.

Palesemente inammissibile sarebbe il primo motivo (contrasto con

l'art. 3 Cost.) non essendo stata con esso prospettata alcuna

"invasione" nell'ambito delle competenze regionali (deducendosi

oltretutto un vizio di "merito" non sindacabile neppure come eccesso

di potere, per disparità, nel giudizio amministativo "comune").

Quanto alla censurata omissione di ogni forma di consultazione

con la Regione, si osserva come la stessa Regione riconosca che

nessuna disposizione statutaria pone un tale obbligo in materia di

tariffe elettriche.

In sostanza, perciò, si chiederebbe alla Corte di "aggiungere

allo Statuto speciale una disposizione che in esso non esiste; una

sorta di pronuncia "additiva" ma.. .. .. a livello di legislazione

costituzionale".

In ordine all'invocato parametro di cui all'art. 53 dello Statuto

speciale, si osserva, poi, come tale norma, riferita alle tariffe

ferroviarie e dei trasporti, conterrebbe una disposizione certamente

"speciale", e non un principio (comunque non riferibile ai

provvedimenti di carattere generale, quale è quello, invece, che ha

occasionato il presente conflitto).

Del pari palesamente infondata sarebbe la domanda di applicazione

"per analogia" dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale,

in ordine alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale

al Consiglio dei Ministri. Si rileva, infine, come il C.I.P. sia

organo diverso dal Consiglio dei Ministri, senza che vi sia doglianza

inerente, in punto, alla sua legale composizione. Considerato in diritto

1. - La Regione Sardegna si duole, sollevando conflitto di

attribuzione, per non essere stata preventivamente consultata dallo

Stato nella emanazione della delibera del Comitato interministeriale

dei prezzi indicata in narrativa e recante modificazioni ai

provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura

per l'energia elettrica, valevoli per tutto il territorio nazionale.

2.1 - Tali doglianze si sostanziano, intanto, nell'asserita

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Il territorio

regionale difetta di processi tecnici, in sito, di metanizzazione con

conseguente necessità di utilizzo, perciò, soltanto dell'energia

elettrica fornita dall'ENEL: con tali premesse si è assegnata eguale

disciplina procedimentale a una situazione di fatto (qui prospettata)

oggettivamente diversa rispetto al restante territorio nazionale.

L'obiezione non ha pregio: trattasi, come osserva l'Avvocatura

dello Stato, di rilievi, comunque astratti e di merito, sui processi

di metanizzazione ed i relativi costi; ciò costituisce elemento

tecnico, peraltro allo stato inattuale per una sua legale concreta

comparabilità con i servizi offerti all'utenza attraverso le odierne

tariffe elettriche. Esso, peraltro inesistente, non può porsi e non

si pone in alcun modo indice rivelatore, in punto di legittimità

costituzionale, di presunte violazioni, per giunta in negativo in un

procedimento posto in via generale, del principio di eguaglianza.

2.2 - La Regione allega ulteriormente e nell'ordine nell'ambito

delle proprie competenze:

a) lesione dell'art. 53 dello Statuto speciale, là dove è

prevista la propria presenza per la elaborazione delle tariffe

ferroviarie (e dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti

terrestri, marittimi ed aerei) che possano direttamente interessarla;

b) violazione dell'art. 47 dello stesso Statuto, là dove è

previsto l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri del

Presidente della Regione, allorché vengano in trattazione questioni

riguardanti particolarmente la Regione medesima.

Entrambi tali considerazioni non incidono nell'area del

procedimento seguito per l'approvazione delle tariffe elettriche di

cui trattasi.

Non la prima - contrariamente a quanto mostra di ritenere la

difesa regionale - poiché la norma relativa (art. 53) concerne

specificamente un oggetto (tariffe di trasporto) che esula dalla

materia su cui si controverte ed è insuscettibile d'assurgere, nella

sua circoscritta e puntuale delimitazione, a principio generale.

D'altronde, anche in tema stesso di trasporti cui la norma

statutaria si riferisce, la Corte ha avuto modo di affermare che la

partecipazione della Regione interessata alla confezione dell'atto è

prevista solo per le tariffe che la riguardino in modo specificamente

differenziato, non già nel caso di formazione tariffaria valida per

l'intero territorio nazionale (sentenza n. 627 del 1988).

Ma anche il secondo rilievo della Regione non appare suscettibile

di favorevole apprezzamento: si verte su un provvedimento del

Comitato interministeriale prezzi sulla cui legale composizione la

ricorrente nulla interpone e, d'altra parte, la Corte ha altre volte

precisato che la partecipazione in parola postula, comunque, la

sussistenza di concreti interessi in atto, dotati di una particolare

intensità e sui quali la disciplina statale venga direttamente a

incidere, con specifica ed attuale pregnanza, cioè, in ordine ai

deliberati da assumere (sent. n. 544 del 1989).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, senza obbligo di preventiva

consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la

deliberazione emessa il 19 dicembre 1990 dal Comitato

interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti vigenti

in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia

elettrica), impugnata dalla Regione Sardegna con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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