Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare

in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la

Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24

maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17

maggio 1957, n. 20, concernente: "Referendum popolare in applicazione

degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"),

promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 901 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella Camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di

provvedimenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti,

relativi ad una procedura concorsuale per il conferimento

dell'incarico di componente dell'Ufficio regionale per il referendum

previsto dall'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio

1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e

54 dello Statuto speciale per la Sardegna), incarico, classificato

"infungibile per sede", riservato ai magistrati della Corte in

servizio presso la sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa

il 5 febbraio 1997, pervenuta a questa Corte il 19 dicembre 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, del medesimo art. 6

della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, come

sostituito dall'art. 2, lettera d della legge regionale 24 maggio

1984, n. 25 (recte: dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge

regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 2 della

legge regionale 24 maggio 1984, n. 25).

Il Tribunale remittente, giudicati manifestamente infondati alcuni

profili di illegittimità costituzionale della norma, sollevati dal

ricorrente, ritiene invece non manifestamente infondata la questione,

per contrasto con gli articoli 108, 116 e 3 della Costituzione, sotto

il profilo dell'incompetenza della Regione in ordine alle materie

attinenti allo status dei magistrati contabili.

Esso premette che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti,

nel deliberare i criteri per l'attribuzione degli incarichi ai

magistrati su designazione della stessa Corte, aveva introdotto la

distinzione fra incarichi fungibili e incarichi infungibili, ma

avendo riguardo, per questi ultimi, solo a particolari requisiti o a

specifiche professionalità, senza riferimento alla sede di servizio,

e aveva successivamente, in via provvisoria, classificato come

infungibili "per sede" gli incarichi per la partecipazione ad organi

collegiali e di controllo di enti pubblici regionali della Sicilia e

della Sardegna. In applicazione di tali criteri era stata avviata la

procedura per cui è giudizio, prima che lo stesso organo, con

successiva deliberazione, provvedendo all'adeguamento dei criteri

alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 388 del 1995, abolisse la

categoria degli incarichi "infungibili per sede".

Così motivata la rilevanza della questione, il remittente premette

ancora, in via interpretativa, che la norma regionale impugnata non

può ritenersi implicitamente abrogata dal combinato disposto

dell'art. 10 della legge n. 117 del 1988 e dell'art. 13, secondo

comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, relativo alle

competenze del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, poiché

tali disposizioni hanno avuto bensì l'effetto di abrogare

implicitamente la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva

che fosse il Presidente della sezione regionale a designare il

magistrato per l'incarico; ma non l'effetto di far venir meno i

limiti stabiliti, quanto alla attribuzione degli incarichi medesimi,

dalle leggi che li prevedono, e che rappresentano il presupposto

dell'esercizio del potere di conferimento degli stessi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda

che con l'art. 2, comma 1, lettera p della legge 23 ottobre 1992, n.

241 (recte: 421), il Governo fu delegato a prevedere che gli

incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione possano essere

conferiti "in casi rigorosamente predeterminati"; che, in attuazione

della delega, l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dopo avere

sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai

dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che

non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre

fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, rinvia,

per quanto riguarda specificamente la determinazione degli incarichi

consentiti e di quelli vietati ai magistrati, anche contabili, ad

appositi regolamenti; che il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in

attuazione di tale previsione legislativa, ha affermato il principio

per cui i magistrati della Corte dei conti non possono svolgere

incarichi se non nei casi espressamente previsti dalle leggi dello

Stato o dal regolamento medesimo (art. 2, comma 1), ha elencato tra

gli incarichi consentiti quelli "previsti da legge dello Stato con

specifico riferimento a magistrati della Corte dei conti in genere",

facendo comunque salve le disposizioni dell'art. 2, comma 2, che

rendono espliciti ed integrano i criteri generali dettati dalla legge

(art. 3, comma 3, lettera h), e ha stabilito che i criteri fissati

dal Consiglio di presidenza ai fini del conferimento degli incarichi

o della relativa autorizzazione devono assicurare un'equa

ripartizione degli incarichi "fra tutti i magistrati", il che

escluderebbe discriminazioni o limitazioni di carattere oggettivo e

generalizzato riferibili alla sede.

Secondo il remittente, le fonti primarie e "secondarie delegate",

alle quali il legislatore ha riservato la determinazione delle

ipotesi di divieto degli incarichi ai magistrati contabili, non

contemplerebbero dunque fra i divieti quelli che, come nella specie,

si risolvono in una alterazione dello status dei magistrati stessi,

introducendo come diretta conseguenza una ingiustificata disparità

di trattamento. Ne conseguirebbe che la norma impugnata sarebbe

sospetta di incostituzionalità "nella parte in cui riserva solo ai

magistrati della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti

la possibilità di essere designati a far parte dell'Ufficio

regionale del referendum, anziché estendere tale possibilità a

tutti i magistrati senza vincoli di sede".

2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente della Giunta regionale. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata riguarda l'art. 6 della legge regionale

della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in

applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la

Sardegna), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24

maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17

maggio 1957, n. 20, concernente: "Referendum popolare in applicazione

degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"),

nella parte in cui prevede (primo comma, lettera d) la nomina, fra i

componenti dell'Ufficio regionale del referendum, chiamato a

verificare la legittimità delle richieste di referendum regionale,

di "un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei

conti".

Secondo il Tribunale remittente, tale disposizione contrasterebbe

con gli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione in quanto,

prevedendo l'attribuzione di detto incarico ad un magistrato della

Corte dei conti appartenente alla Sezione giurisdizionale per la

Sardegna, e dunque vietando la sua attribuzione agli altri magistrati

della stessa Corte dei conti, si risolverebbe in una "alterazione

dello status" dei magistrati contabili - così incidendo su materia

sottratta alla competenza della Regione - e introdurrebbe una

ingiustificata disparità di trattamento fra i medesimi magistrati.

L'illegittimità costituzionale riguarderebbe dunque la parte della

disposizione in cui si "riserva solo ai magistrati della Sezione

giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilità di essere

designati a far parte dell'Ufficio regionale del referendum, anziché

estendere tale possibilità a tutti i magistrati senza vincoli di

sede".

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, nella sentenza n.

224 del 1999, che, pur essendo la materia degli incarichi

attribuibili ai magistrati compresa nella disciplina dello status dei

magistrati medesimi, riservata alla legge dello Stato dall'art. 108,

primo comma, della Costituzione, non incide, invece, sullo status dei

magistrati, e non eccede dunque dalla competenza regionale, una

disposizione di legge regionale che, nel disciplinare

l'organizzazione di apparati e di attività della Regione stessa, o

da essa dipendenti, preveda l'utilizzo di magistrati per incarichi

estranei ai loro compiti di istituto, conferiti o autorizzati nei

limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla

normativa di status.

Questo è appunto il caso della legge regionale in esame, che non

interferisce sulla composizione o sui compiti degli uffici giudiziari

(e perciò non incorre nel medesimo vizio che condusse a suo tempo

alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo

originario dello stesso art. 6 della legge regionale n. 20 del 1957,

che conferiva le funzioni di "ufficio per il referendum popolare" ad

una sezione della Corte d'appello della Sardegna: sentenza n. 43 del

1982), ma si limita, nell'organizzare l'Ufficio regionale del

referendum, a prevedere che di esso sia chiamato a far parte, fra gli

altri, con attribuzione dunque di un incarico estraneo ai suoi

compiti di istituto, un magistrato della sezione giurisdizionale

sarda della Corte dei conti.

3. - Il remittente non mette in discussione la possibilità che

siffatto incarico sia attribuito ad un magistrato contabile, ma si

limita a censurare la previsione che egli sia scelto fra quelli

appartenenti alla sezione giurisdizionale per la Sardegna, anziché

fra tutti i magistrati della stessa Corte dei conti.

Anche sotto questo profilo, questa Corte, nella citata sentenza n.

224 del 1999, ha chiarito che, di per sé, una siffatta limitazione

territoriale non incide sullo status dei magistrati (e dunque non

eccede la competenza regionale), né dà luogo ad una ingiustificata

disparità di trattamento fra magistrati della stessa istituzione, ma

esprime solo un criterio di scelta della persona da incaricare in

base alle esigenze proprie della Regione, che può rispondere a

legittime ragioni, ad esempio, di agilità organizzativa e di

contenimento della spesa, prevedendosi l'attribuzione dell'incarico

ad un magistrato che già operi, nei suoi compiti di istituto, nello

stesso ambito territoriale ove dovrà essere svolto l'incarico

medesimo.

In quel giudizio, tuttavia, la limitazione territoriale, per le

caratteristiche degli incarichi allora in esame (di presidente o

componente di organi di revisione di enti regionali) e per il

contesto normativo in cui si collocava, è stata ritenuta in

contrasto con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e

dell'imparzialità dei magistrati contabili in servizio nella

Regione, per il rischio di un intreccio fra detti incarichi e le

funzioni istituzionali svolte dalla sezione regionale della Corte dei

conti; e per questo motivo essa è stata ritenuta costituzionalmente

illegittima.

Diversa è la fattispecie oggetto del presente giudizio. L'Ufficio

regionale del referendum, previsto dalla legge regionale della

Sardegna, ha dei compiti ben delimitati, destinati ad essere svolti

non continuativamente, ma solo in occasione della presentazione di

richieste di referendum regionali, e consistenti nella verifica della

legittimità delle richieste stesse (artt. 5, terzo comma, 6, settimo

e ottavo comma, e 7 della legge regionale n. 20 del 1957, come

modificati dagli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 25 del

1984). La sua composizione è mista, e vede la presenza di magistrati

delle diverse magistrature (tutti scelti fra coloro che prestano

servizio nel territorio regionale) e di funzionari della Regione

(art. 6, primo e secondo comma, della stessa legge). L'unico compenso

previsto per i componenti è un gettone di presenza per le sedute

(art. 6, quinto comma). Non è prospettabile dunque alcun pericolo

per l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati chiamati a

svolgere siffatto incarico: fermo restando, in via generale, il

compito del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, chiamato a

conferire o ad autorizzare gli incarichi, di vegliare perché

l'espletamento degli stessi, "tenuto anche conto delle circostanze

ambientali", non sia "suscettibile di determinare una situazione

pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato",

o per il prestigio e l'immagine della magistratura contabile (art. 2,

comma 2, del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, contenente "Regolamento

recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti,

ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29").

D'altra parte, siffatto incarico non appare riconducibile ad alcuno

dei casi di divieto previsti dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 388

del 1995: mentre fra i casi di incarichi espressamente consentiti ai

magistrati della Corte dei conti, anche su indicazione nominativa

dell'amministrazione richiedente, figurano, fra gli altri, quelli

"presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso

soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta

amministrazione e di garanzia" (art. 3, comma 3, lettera b e comma 4,

del d.P.R. n. 388 del 1995).

La disposizione denunciata si sottrae dunque alle censure mosse dal

giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, lettera d della legge regionale della

Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione

degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna), come

sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n.

20, concernente: "Referendum popolare in applicazione degli articoli

32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna"), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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