Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 187/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come

modificato, dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993,

n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.

296, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1994 dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, il

19 ottobre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Roma, il 1 dicembre 1994 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, il 13

dicembre 1994 dal Tribunale militare di Verona, iscritte

rispettivamente ai nn. 604 e 755 del registro ordinanze 1994 e nn. 75

e 80 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno

1994, e nn. 1 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - All'esito del giudizio abbreviato a carico di Mazzocut

Zecchin Fabrizio, imputato di diserzione, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato,

su eccezione della difesa, questione di legittimità, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 53 della legge 24 novembre

1981, n. 689, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive ai procedimenti penali instaurati avanti ai

Tribunali militari". Richiamate le precedenti decisioni di

inammissibilità di questa Corte, il giudice a quo rileva che "due

eventi normativi di significativo valore" successivi agli interventi

della Corte impongono un riesame della questione: vale a dire

l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12

agosto 1993, n. 296. Una determinante valenza assumerebbe il secondo

dei due testi normativi con il quale, oltre a disporsi l'aumento

della durata delle pene detentive assoggettabili al regime delle

sanzioni sostitutive, "si è consentita l'applicazione delle dette

sanzioni" prescindendo dall'entità della pena edittale e dall'organo

competente a giudicare. Il nuovo assetto non ha, peraltro, provocato

un mutamento della linea interpretativa seguita dalla Corte di

cassazione quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai

reati giudicati dai tribunali militari, nonostante lo spazio aperto

dalla giurisprudenza di merito inducesse a rimeditare sulle

conclusioni cui era pervenuta la sentenza n. 279 del 1987. Più in

particolare, il fatto che il giudice legittimato ad applicare le

sanzioni sostitutive non sia più soltanto il pretore "fa diventare

'normale' la sostituzione delle pene con le suddette misure in

presenza di reati punibili entro certi limiti edittali", rendendo

così non più giustificabile la sottrazione dei soggetti giudicati

con il rito militare; tanto più che il nuovo codice di procedura

penale ha consistentemente "avvicinato i due processi penali". Del

resto, la specificità dell'ordinamento penale militare non appare

più consentire una simile differenza di disciplina. Infatti, mentre,

da un lato, il richiamo alla pretesa "inammissibilità della pena

pecuniaria", non costituisce un dato ontologicamente ostativo,

essendo rinvenibili, nel sistema del diritto penale militare, norme

"che vi fanno (o vi hanno fatto espresso riferimento (art. 410

C.P.M.P.; artt. 150 e 152 D.P.R. n. 237/1964)", dall'altro lato, lo

status di militare e la finalità della reclusione militare, non

rappresentano un ostacolo insuperabile ai fini dell'applicazione

delle sanzioni sostitutive, potendosi profilare meccanismi in grado

di consentire lo svolgimento del "servizio militare" in costanza

delle sanzioni stesse, mentre la peculiarità della reclusione

militare non deve necessariamente condurre "all'esecuzione in

carcere".

2. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di

Pettinato Pier Luigi, imputato di furto militare aggravato, la difesa

del Pettinato chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 del

codice di procedura penale, pena da sostituirsi a norma dell'art. 53

e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella pena della

multa. Il Pubblico ministero negava il suo consenso per

l'inapplicabilità ai reati militari delle dette sanzioni. Il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Padova ha allora sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 53

della legge n. 689 del 1981, come modificato dal decreto-legge 14

giugno 1993, n. 187, "nella parte in cui esclude l'applicazione delle

sanzioni sostitutive ai reati militari". L'ordinanza di rimessione

muove anch'essa dal nuovo assetto normativo derivante dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993,

n. 296, segnalando che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 54 della

legge n. 689 del 1981, "non risulta più alcun dato ostativo

all'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte dei Tribunali

militari"; in particolare quell'ostacolo che aveva determinato la

Corte costituzionale a dichiarare, a suo tempo, l'inammissibilità

della questione. Poiché, peraltro, il "diritto vivente" derivante

da un costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione è

nel senso dell'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, sia che

le dette misure non siano applicabili davanti ai tribunali militari

sia che esse non trovino applicazione solo relativamente ai reati

militari da chiunque commessi, il giudice a quo ravvisa nell'art. 53

della legge n. 689 del 1981, così come interpretato, contrasto con i

parametri costituzionali sopra indicati. Ove si acceda al primo

indirizzo interpretativo, il principio di eguaglianza risulterebbe

vulnerato perché da un dato meramente accidentale, quale il giudizio

instauratosi per effetto della connessione, deriva l'applicabilità

delle sanzioni sostitutive che resta, invece, preclusa in mancanza

"del menzionato vincolo processuale". Se, poi, non operando la

connessione, al civile, giudicato dal giudice ordinario per concorso

in un reato militare, venga applicata la sanzione sostitutiva, negata

al militare per essere lo stesso giudicato da un tribunale militare,

la disparità di trattamento diviene ancor più evidente, fino a

raggiungere la sistematicità nel caso di concorso in reato militare

tra militare infradiciottenne e militare maggiorenne. Un'analoga

disparità di trattamento sarebbe ravvisabile ove si segua il diverso

indirizzo interpretativo, solo considerando la categoria dei reati

obiettivamente militari (art. 37 del codice penale militare di pace)

i quali, nei loro elementi costitutivi, sono, in tutto o in parte,

previsti dalla legge penale comune. Senza che il maggior rigore

sanzionatorio possa essere giustificato dalla qualità di militare

del soggetto attivo: anche un civile può, infatti, commettere un

reato militare, mentre al militare "spettano i diritti che la

Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini (art. 3 della

legge 11 luglio 1978, n. 382)". L'art. 27, terzo comma, della

Costituzione resterebbe, a sua volta, compromesso perché negando al

militare - solo per la sua qualità - l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive gli si preclude l'utilizzabilità di un regime che ha lo

scopo di rieducare il condannato per reati comuni di modesta

gravità, senza che in ogni caso sussista una situazione di effettiva

incompatibilità tra status di militare e sanzioni sostitutive.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, n. 8, prima serie speciale, del 22 febbraio

1995.

3. - Al termine delle indagini preliminari, il Pubblico

ministero presso il Tribunale militare di Roma chiedeva al Giudice

per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il rinvio a

giudizio di Flore Luciano per il reato di cui all'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2

della legge 24 dicembre 1974, n. 695. All'udienza preliminare il

difensore formulava richiesta di "patteggiamento" domandando la

sostituzione della pena richiesta con la sanzione sostitutiva della

libertà controllata. A tale richiesta aderiva il Pubblico ministero.

Il giudice a quo ha, allora, sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in

cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per i

reati militari". Contesta il Giudice rimettente che alla stregua del

nuovo assetto normativo, dal quale è scaturito un diverso tipo di

legittimazione quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive

(è stato abrogato l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, che

attribuiva solo al pretore il potere di applicare le sanzioni

sostitutive), possa più trovare applicazione il decisum della

sentenza costituzionale n. 279 del 1987. Una linea interpretativa

ingiustificatamentenon incisa dalle decisioni della Corte di

cassazione che, attestate alla pronuncia della Corte costituzionale,

non hanno individuato il novum scaturente dagli interventi

legislativi sull'art. 54 della legge n. 689 del 1981. Donde la

violazione del principio di eguaglianza per la disparità di

trattamento "tra imputato per reati comuni e imputato per reati

militari", una discriminazione che "può trovare giustificazione solo

in esigenze specifiche, del consorzio militare e non nell'apodittica

affermazione della specialità della materia".

4. - Nel corso del

dibattimento a carico di De Francesco Pierpaolo, imputato di lesioni

personali e di ingiuria, il Tribunale militare di Verona ha

denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, "nella parte in cui

non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, di cui al

medesimo articolo, ai procedimenti penali avanti ai Tribunali

militari". Il procedimento proviene dal rinvio da parte della Corte

di cassazione la quale aveva annullato la sentenza del giudice di

merito che, dopo avere, sull'accordo delle parti, applicato la pena

richiesta, aveva irrogato la sanzione sostitutiva della pena

pecuniaria (in sostituzione della pena di mesi uno di reclusione

militare). Secondo la Corte, invece, così operando, il giudice a quo

avrebbe violato l'art. 53 della legge n. 689 del 1981 - che preclude

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari - così

da far venir meno uno dei presupposti della pena patteggiata

costituito, appunto, dall'applicabilità anche ai reati militari

delle sanzioni sostitutive. Il Tribunale ritiene vulnerato dalla

norma così come interpretata dalla Cassazione il principio di

eguaglianza, perché l'imputato di reati militari si trova in

posizione deteriore rispetto all'imputato di reati comuni, non

potendo utilizzare il trattamento, "chiaramente più vantaggioso"

riservato agli imputati del secondo tipo, nonostante gli ostacoli

all'applicabilità delle sanzioni sostitutive siano privi di

fondamento. Sia perché la specificità dell'ordinamento militare

"non appare contrastante con l'applicazione di una pena pecuniaria

sia perché reclusione militare e reclusione comune "hanno a

fondamento le medesime ragioni afflittive e riabilitative", sia, infine, perché la legge n. 296 del 1993 "ha eliminato i limiti

precedentemente stabiliti circa l'organo che può infliggere le

sanzioni sostitutive".

5. - In tutti i giudizi, ad eccezione di quello instaurato dal

Tribunale militare di Roma, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata. Relativamente alla denuncia

incentrata sull'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura generale

dello Stato sostiene che non sarebbero assolutamente venute meno le

ragioni preclusive alla pronuncia richiesta dalle ordinanze di

rimessione; e ciò stando alla costante linea interpretativa seguita

dalla Corte di cassazione che ha reiteratamente rimarcato l'autonomia

che contrassegna il sistema sanzionatorio della giustizia militare.

D'altro canto, all'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689 del

1981 non può essere assegnato un ruolo che ecceda l'ambito del

sistema ove esso è destinato ad operare, senza che divenga possibile

per questa Corte intervenire con una pronuncia additiva, non essendo,

oltre tutto, contestabile la diversità delle condizioni soggettive

ed oggettive che presiedono al sistema della giustizia militare,

"prima ancora che al suo apparato sanzionatorio e che si oppongono

all'estensione di regole aventi, fra l'altro, specifica e contingente

giustificazione, proprio di un altro sistema e di altro apparato

sanzionatorio". Circa, poi, la dedotta violazione dell'art. 27 della

Costituzione (parametro invocato dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Padova), l'Avvocatura

addebita al rimettente di non avere enunciato chiaramente le ragioni

per cui la mancata sostituzione della pena detentiva farebbe venir

meno la funzione rieducativa della pena; un'affermazione che potrebbe

essere ritenuta valida in via di principio soltanto riconducendola

alla diversa tematica "della rispondenza in via generale della pena

detentiva alla funzione di rieducazione". Così da reintrodurre una

questione avente come esclusivo punto di riferimento l'art. 3 della

Costituzione. Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano un'identica

questione. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 53 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nel testo sostituito ad opera dell'art. 5,

comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui

non prevede l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi ai reati militari. Per la verità, talune delle

ordinanze di rimessione fanno riferimento alla mancata applicazione

delle dette sanzioni "ai procedimenti penali instaurati davanti ai

tribunali militari"; il che peraltro, non modifica i termini della

questione, risultando la giurisdizione militare rigorosamente

attestata alla cognizione dei reati militari commessi da soggetti

appartenenti alle Forze armate (v. art. 103, ultimo comma, ultima

parte, della Costituzione). Tutti i giudici a quibus lamentano

violazione dell'art. 3 della Costituzione ora sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento fra imputati militari e

imputati comuni ora sotto il profilo della intrinseca irrazionalità

della disciplina denunziata. E ciò anche chiamando in causa le

novazioni normative che hanno attinto l'art. 53 della legge n. 689

del 1981, in forza del già ricordato decreto-legge n. 187 del 1993,

convertito dalla legge n. 296 del 1993 che, oltre ad elevare i

limiti di pena ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive,

hanno esteso la competenza ad irrogarle a qualsiasi giudice, laddove

l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, del detto decreto-legge, consentiva la sostituzione della pena

detentiva "quando si tratti di reati di competenza del pretore, anche

se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore

o commessi da persone minori degli anni diciotto". Più in

particolare, sotto il primo profilo, si è rilevato (v. R.O. n. 604

del 1994) che, derivando dalla novazione normativa la "normalità"

del regime delle sanzioni sostitutive, l'irrazionalità della

differenza di trattamento fra militari e civili, già stigmatizzata

dalla sentenza n. 279 del 1987, che aveva dichiarato

l'inammissibilità della questione, avrebbe raggiunto un livello tale

da non consentire l'ulteriore permanenza in vita della disciplina

denunciata; considerando, oltre tutto, che gli interventi additivi,

ritenuti allora preclusi, sarebbero divenuti praticabili per essere

scomparsi molti degli impedimenti che si opponevano alla

dichiarazione di illegittimità, anche perché il nuovo codice di

rito avrebbe "sensibilmente avvicinato i due processi penali" così

da non giustificare una differenziazione fondata in via esclusiva

sullo status dell'imputato. Due ordinanze (entrambe del Tribunale

militare di Padova) sostengono che l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive ai reati militari scaturirebbe dalla semplice

interpretazione della legge di modifiche al sistema penale nel testo

riformato. Un'operazione a cui è di ostacolo solo il costante

orientamento della Corte di cassazione che, pure dopo l'entrata in

vigore del decreto-legge n. 187 del 1993, convertito dalla legge n.

296 del 1993, si è uniformemente pronunciata nel senso

dell'inapplicabilità delle dette misure ai reati militari. Donde,

ancora, una disparità di trattamento tra imputati militari e

imputati comuni assolutamente ingiustificata per l'assenza di

esigenze specifiche del consorzio militare, la sola condizione che -

almeno di regola - possa far escludere l'illegittimità

costituzionale di un trattamento differenziato ai fini penali (così

R.O. n. 755 del 1994). Un aspetto, quello ora ricordato, ritenuto

determinante pure sotto il profilo - il secondo, denunciato sempre

con riferimento all'art. 3 della Costituzione - della intrinseca

irrazionalità della norma censurata (v. R.O. n. 604 del 1994).

Un'ordinanza, infine (R.O. n. 75 del 1995), ritiene vulnerato anche

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in stretta connessione

con l'affermata violazione del principio di eguaglianza; e ciò in

quanto, una volta che si sia riconosciuta alle sanzioni sostitutive

la finalità di rieducare il condannato per reati comuni di modesta

gravità, risulterebbe davvero incongruo non applicare tali sanzioni

ai reati militari connotati da caratteristiche sostanzialmente

identiche.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo per il

Presidente del Consiglio dei ministri in tre dei quattro giudizi

(precisamente quelli introdotti da R.O. n. 604 del 1994, n. 75 del

1995 e n. 80 del 1995), ha dedotto l'inammissibilità (e, in via

subordinata, l'infondatezza) della questione, in quanto già

dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 279 del

1987. I due "eventi normativi" evidenziati dai giudici a quibus non

assumerebbero alcuna valenza decisiva ai fini della soluzione della

questione stessa. Non l'entrata in vigore del codice di procedura

penale, non essendo modificate le ragioni di fondo che, conferendo

autonomia al regime sanzionatorio della giustizia militare, rendono

ragionevole l'applicazione di criteri più rigorosi nell'ambito di

esso; non il decreto-legge n. 187 del 1993, convertito dalla legge n.

296 del 1993, che ha soltanto determinato una concentrazione dei

criteri che, all'interno del sistema delineato, ed esclusivamente

entro di esso, presiedevano alla sostituzione della pena. Rimarrebbe,

dunque, immutata l'impossibilità di un intervento in via additiva

per la pluralità di scelte discrezionali riservate, come tali, al

legislatore. Né, ancora, secondo l'Avvocatura, qualsivoglia

elemento di novità proverrebbe dal richiamo, contenuto in una delle

ordinanze di rimessione, alla funzione rieducativa della pena, che

potrebbe acquistare un qualche rilievo solo se ricondotta nell'area

dell'art. 3 della Costituzione, relativamente alla quale la

specificità del diritto penale militare viene a rappresentare un

ostacolo insormontabile per qualsiasi decisione di accoglimento.

4. - La questione è fondata.

Vanno, anzitutto, condivise le deduzioni dell'Avvocatura generale

dello Stato circa il rilievo delle innovazioni normative invocate dai

giudici a quibus a dimostrazione di un assetto così strutturato da

consentire un intervento additivo della Corte. Ed invero, mentre del

tutto generico risulta il richiamo al codice di procedura penale del

1988, non sembra che l'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689

del 1981 offra un contributo decisivo in grado di superare gli

ostacoli già ampiamente enucleati dalla sentenza n. 279 del 1987,

non foss'altro perché le previsioni "novellate" risultano sempre

predisposte con esclusivo riferimento ai reati comuni, come - a parte

ogni ulteriore considerazione - univocamente emerge dal regime delle

esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981,

rimasto indenne da ogni intervento legislativo. Del resto, sulla base

della stessa ratio decidendi posta a fondamento della sentenza n. 279

del 1987, la Corte, prima ancora che la disciplina delle sanzioni

sostitutive venisse in parte riscritta dal legislatore, aveva, con

ordinanza n. 230 del 1990, già contestato - dichiarando la manifesta

inammissibilità della medesima questione - che la "semplice

"eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 689 del

1981" rappresentasse "una via praticabile o costituzionalmente

obbligata per la risoluzione" del quesito prospettato. Un tale

intervento "ablativo", infatti, avrebbe "l'effetto di modificare

l'intero sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le

pene sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha

imperniato il legislatore (l'entità della pena edittale da

quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile)

e risolvendosi in una integrale ridefinizione della normativa in

questione". Così da rendere chiaro come non il solo fatto che le

sanzioni sostitutive risultassero applicabili esclusivamente ai reati

di competenza del pretore costituisse dato ostativo ad una pronuncia

d'illegittimità. Ciò è tanto vero che nella sentenza n. 279 del

1987 si riscontrarono quali ulteriori ostacoli al fine di

rintracciare una soluzione costituzionalmente obbligata, da un lato,

la insuscettività di rendere applicabili le esclusioni oggettive di

cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, dall'altro lato, una

serie di "difficoltà, non decisive ma comunque non agevolmente

superabili", a partire "dalla non previsione di pene pecuniarie nel

codice penale militare di pace, che renderebbe problematica

l'operatività della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria", per

finire con i "particolari contenuti delle altre due sanzioni

sostitutive, la semi-detenzione e la libertà controllata, non sempre

adeguabili allo stato di militare". Se ne deve, dunque, trarre la

conclusione che non la sola mancata previsione dell'applicabilità

delle sanzioni sostitutive ai reati militari precludesse l'effetto

"estensivo" allora invocato ma che tale effetto non fosse comunque

raggiungibile attraverso una pronuncia di illegittimità

costituzionale per l'impossibilità di disporre di un quadro

normativo in grado di dare regolamentazione - sia pure solo

interlocutoriamente - alla disciplina risultante dall'effetto

caducatorio. Ora ciò, se conferma l'impraticabilità di un

intervento additivo, comprova pure come sia impossibile percorrere un

itinerario interpretativo diverso da quello seguito dalla costante

giurisprudenza di legittimità anche successivamente agli

"aggiustamenti" normativi più volte ricordati. Del che i giudici a

quibus, con argomentazioni non sempre coincidenti e talora pure con

enunciazioni critiche rispetto a quello che può dirsi ormai il

"diritto vivente", mostrano di essere consapevoli. A differenza di

altri tribunali militari che hanno direttamente applicato quello che,

nello specifico, era da loro considerato lo ius novum, essi hanno

ritenuto di sollevare questione di legittimità proprio sulla base

della soluzione ermeneutica adottata dalla Corte di cassazione

attestata a decisa corrispondenti a quelli enunciati nel sistema

antecedente alla riforma.

5. - La permanente impossibilità di pervenire ad un intervento di

tipo additivo non è, però, di ostacolo alla dichiarazione

d'illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di

eguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparità di

trattamento - restando in tal modo assorbiti gli altri profili di

illegittimità denunciati - dell'art. 53 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive ai reati militari. Già la sentenza n. 279 del

1987 ebbe ad affermare come la declaratoria di inammissibilità cui

era giocoforza pervenire andava considerata soluzione "sicuramente

inappagante per i quesiti che la giustizia propone con giustificata

preoccupazione", richiamando "l'attenzione del legislatore sull'ormai

indifferibile esigenza di dare alla materia in esame una più

adeguata normativa". Il fatto che, a distanza di circa otto anni, il

legislatore non abbia ritenuto di dare alcuna regolamentazione ad una

materia del cui attuale immodificato assetto questa Corte aveva

indicato il grave contenuto discriminatorio nei confronti dei

condannati militari (nessuna proposta o disegno di legge risulta,

infatti, presentato) rende doveroso disporre che una tale

ingiustificata disparità di trattamento non abbia ulteriormente a

protrarsi; il tutto secondo la linea già tracciata dalla precedente

pronuncia d'inammissibilità attenta a rimarcare, nell'ottica della

decisione "manipolativa", come non vi fosse posto per

quell'intervento richiestole, ma che tuttavia, "fra le non poche

carenze addebitabili al settore quella della mancata regolamentazione

delle sanzioni sostitutive per le pene militari brevi non è né la

meno grave né la meno bisognosa di urgente soluzione".

6. - Senonché, ferma restando la caducazione della norma

censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati militari

delle sanzioni sostitutive - secondo le modalità che verranno definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall'art. 53,

primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 - residua

l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato

dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie

di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n.

689 del 1981 devono essere applicate. Con la conseguenza che gli

altri precetti della stessa legge che dettino prescrizioni in materia

di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili

anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino

incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Rimane

riservato al legislatore, nel rispetto del principio di

ragionevolezza e degli altri princip/' costituzionali, il compito di

apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni

sostitutive sia alle peculiari finalità rieducative della pena

militare sia al particolare status del condannato. Un intervento

divenuto ormai davvero indifferibile anche in vista di non

determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparità

di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo

addebitabile al decisum della Corte. Si allude, in particolare, al

regime delle esclusioni oggettive, relativamente ai reati che abbiano

una corrispondenza teleologica nel codice penale militare di pace

rispetto alle previsioni dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 (o

ad altre esclusioni che il legislatore, nell'esercizio del suo potere

discrezionale, riterrà di introdurre). Sempre nell'ottica di

un'effettiva rispondenza alla funzione afflittiva delle sanzioni

sostitutive non si potrà, poi, non tener conto di quelle che la

sentenza n. 279 del 1987 indicò come condizioni ostative ad una

pronuncia di illegittimità. Così, relativamente alla pena

pecuniaria, la sua estraneità al sistema penale militare (v.

sentenza n. 280 del 1987) pare, infatti, contraddetta pure dall'art.

57, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che la "considera

sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva". Quanto, poi,

alla semidetenzione ed alla libertà controllata, sarà necessaria

un'opera di adattamento in grado di modellare la forza afflittiva di

tali sanzioni allo status di militare. Si pensi - per indicare le

incompatibilità più eclatanti - al richiamo alla "residenza" (art.

55, primo comma, art. 56, primo comma, numero 1), al divieto di

detenere armi, munizioni ed esplosivi (art. 55, secondo comma, numero

2, art. 56, primo comma, numero 3, una problematica, peraltro,

analoga a quella riguardante gli appartenenti ai corpi armati non

militarizzati), all'obbligo di presentarsi presso il locale ufficio

di pubblica sicurezza (art. 56, primo comma, numero 2).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle

pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in

motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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